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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.3729/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata Milano il 21/05/1961 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guido Maria Ranzani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guido Maria Ranzani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio, MI
(anno 1986 atto n. 33 reg. parte II serie A)
□ separati con verbale ex art. 711 cpc in data 22/09/2004, omologato dal Tribunale di Milano in data
16/11/2004; con i seguenti figli:
1.- , nata il [...]; Persona_1
2.- nato il [...]; Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Quanto all'immobile sito in Sedriano (MI) Via De Gasperi n. 7, a suo tempo adibito a casa coniugale e assegnato in sede di separazione personale consensuale alla Sig.ra lo stesso risulta di Pt_1 esclusiva proprietà di quest'ultima, la quale si impegna sin da ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, ad intestare la nuda proprietà dell'immobile medesimo in favore dei figli qualora dovesse contrarre matrimonio con altra persona. In tale ipotesi la Sig.ra dovrà darne avviso al Sig. Pt_1
. Parte_2
- Quanto al contributo al mantenimento dei figli, previsto in sede di separazione personale a carico del Sig. , essendo e divenuti più che maggiorenni, economicamente Parte_2 Per_1 Pt_3 autosufficienti e non essendo più conviventi con la madre, lo stesso dovrà intendersi non più dovuto e revocato.
- Le parti dichiarano di svolgere attività lavorativa retribuita e di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
- Le parti hanno provveduto a regolamentare in separata sede ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni reciproche e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bareggio, MI, il
21/09/1986 tra e . Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno dichiarato di avere regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale in separata sede.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio, MI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vittuone, MI, e di Sedriano, MI, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 da
1) Parte_1 nata Milano il 21/05/1961 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guido Maria Ranzani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Guido Maria Ranzani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio, MI
(anno 1986 atto n. 33 reg. parte II serie A)
□ separati con verbale ex art. 711 cpc in data 22/09/2004, omologato dal Tribunale di Milano in data
16/11/2004; con i seguenti figli:
1.- , nata il [...]; Persona_1
2.- nato il [...]; Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- Quanto all'immobile sito in Sedriano (MI) Via De Gasperi n. 7, a suo tempo adibito a casa coniugale e assegnato in sede di separazione personale consensuale alla Sig.ra lo stesso risulta di Pt_1 esclusiva proprietà di quest'ultima, la quale si impegna sin da ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, ad intestare la nuda proprietà dell'immobile medesimo in favore dei figli qualora dovesse contrarre matrimonio con altra persona. In tale ipotesi la Sig.ra dovrà darne avviso al Sig. Pt_1
. Parte_2
- Quanto al contributo al mantenimento dei figli, previsto in sede di separazione personale a carico del Sig. , essendo e divenuti più che maggiorenni, economicamente Parte_2 Per_1 Pt_3 autosufficienti e non essendo più conviventi con la madre, lo stesso dovrà intendersi non più dovuto e revocato.
- Le parti dichiarano di svolgere attività lavorativa retribuita e di essere economicamente autosufficienti e pertanto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile.
- Le parti hanno provveduto a regolamentare in separata sede ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni reciproche e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bareggio, MI, il
21/09/1986 tra e . Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno dichiarato di avere regolato ogni loro rapporto economico e/o patrimoniale in separata sede.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bareggio, MI, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vittuone, MI, e di Sedriano, MI, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG