Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 179
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Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Cessazione della materia del contendere per decorrenza dei termini di cancellazione del ruolo

    La domanda è stata ritenuta nuova rispetto a quelle proposte in primo grado e, pertanto, inammissibile. Inoltre, l'ente esattore aveva rigettato l'istanza, ma il contribuente non aveva iscritto a ruolo il ricorso introduttivo, rendendo inefficaci gli effetti dello stesso nella presente sede.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riferimento al disconoscimento della documentazione attestante la prova di avvenuta notifica delle cartelle impugnate

    La contestazione è generica e infondata, in quanto la Suprema Corte ha chiarito che la prova del perfezionamento della notifica è assolta dall'agente della riscossione con la produzione di copia fotostatica della relazione di notificazione o avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella, con certificazione di conformità. La contestazione del contribuente non è stata ritenuta sufficiente a inficiare tale prova.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riferimento ai rilievi circa l'invalidità della notifica delle cartelle sottese agli atti di pignoramento

    Il motivo è privo di fondamento. La notifica risulta essere stata eseguita nel rispetto della normativa speciale, anche per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale, come comprovato dall'estratto di ruolo. Ciò impedisce l'esame del merito della pretesa tributaria e giustifica la pronuncia di carenza di giurisdizione con riferimento all'impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'invalidità della notifica degli atti di pignoramento

    Il motivo è privo di fondamento. La notifica degli atti di pignoramento è stata eseguita nel rispetto della normativa speciale. Inoltre, la notifica a mezzo servizio di posta privata è legittima per atti di natura amministrativa o tributaria. La relata di notifica costituisce atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso. L'impugnazione degli atti di pignoramento è inammissibile per carenza di giurisdizione/competenza del giudice tributario, rientrando tali atti nella giurisdizione del giudice ordinario. Non è possibile contestare il merito della pretesa tributaria attraverso l'impugnazione degli atti di pignoramento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento

    Il motivo è privo di fondamento. I crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c. La contestazione circa l'impossibilità di comprendere il mittente della notificazione a mezzo PEC è infondata, poiché tale modalità permette di risalire con certezza al mittente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 179
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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