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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER EL TO, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO IC E RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- PPT n. 00820193220000100006
- PPT n. 00884201900002866
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 166/2020 con cui la CTP di CO IC aveva respinto la sua impugnazione contro gli atti di pignoramento presso terzi n. 00820193220000100/006 e n. 00884201900002866/001, notificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, rispettivamente, all'INPS e a Società_1 quali terzi pignorati relativamente a crediti portati da cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti e, a suo avviso mai notificate.
Con la citata sentenza la CTP rilavato che le cartelle di pagamento erano state in realtà dichiarava la propria carenza di giurisdizione.
L'appellante, in via preliminare chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1 comma 540 della legge 228 del 2012
Deduceva di aver inviato in data 19.12.2019 istanza di sospensione legale della Riscossione ex Art 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 e non avendo l'Ente creditore fornito alcuna risposta entro i 220 giorni successivi le cartelle di pagamento poste a fondamento degli atti di pignoramento impugnati avrebbero dovuto essere cancellati di diritto dal ruolo esattoriale con conseguente caducazione del debito stesso e del diritto alla riscossione posto in capo all'Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
a) Difetto di motivazione con riferimento al disconoscimento della documentazione attestante la prova di avvenuta notifica delle cartelle impugnate b) Difetto di motivazione con riferimento ai rilievi circa l'invalidità della notifica delle cartelle sottese agli atti di pignoramento per cui è causa.
c) Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'invalidità della notifica degli atti di pignoramento.
d) Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento
L'Agenzia Entrate Riscossione, direzione regionale Marche, costituitasi contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In esito all'udienza del 27.1.2026 la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e , per quanto di ragione deve essere respinto. Giova, preliminarmente, osservare che l'Agente della Riscossione è carente di legittimazione passiva per ogni eccezione svolta riguardante il merito della pretesa tributaria che non attengono all'attività di riscossione,
o ai vizi degli atti dell'ente della riscossione.
Ciò non di meno la Suprema Corte (cfr. tra le tante Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15888 Anno
2025) ha, da tempo chiarito, che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 quando l'Agente della riscossione è citato in giudizio per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità dei propri atti esecutivi (come nel caso di contestazioni sulla pretesa tributaria stessa), deve chiamare in causa l'Ente creditore. In mancanza, l'Agente risponde delle conseguenze della lite.
La Corte ha sottolineato due aspetti fondamentali:
1. La norma non prevede che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, come avviene nei casi di litisconsorzio necessario previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 546/1992. La chiamata in causa è un onere a carico dell'Agente della riscossione, non un presupposto di validità del processo.
2. Il contribuente che impugna una cartella esattoriale per vizi che riguardano l'atto presupposto (ad esempio, la sua mancata notifica) può agire indifferentemente nei confronti dell'Ente impositore o dell'Agente della riscossione.
L'orientamento, ormai, consolidato della Cassazione conferma un principio fondamentale a tutela del contribuente. Non esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore quando vengono contestati vizi che inficiano la pretesa tributaria alla base della cartella. Il contribuente ha la libertà di scegliere quale dei due soggetti convenire in giudizio, semplificando notevolmente l'avvio dell'azione legale. L'onere di coinvolgere l'altro soggetto per gestire internamente le responsabilità ricade interamente sull'Agente della riscossione, senza che ciò possa paralizzare o invalidare l'azione del contribuente.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova rispetto a quelle proposte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di CO IC quella con cui il contribuente ha richiesto l'intervenuta intervenuta caducazione del debito e del diritto alla riscossione posto in capo all'amministrazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 537 e ss della legge 228/2012 e dell' art.1 comma 540 della legge 228 del 2012 introdotta con un diverso ricorso/reclamo davanti alla CTP di CO IC.
Senonché l'ente esattore, in relazione al ricorso suddetto che, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992, produceva anche gli effetti di un reclamo, provvedeva ad evadere la richiesta con atto di rigetto dell'istanza formulata. Al diniego dell'istanza di mediazione, non è però mai eseguita da parte del contribuente l'iscrizione a ruolo di detto ricorso introduttivo presso la Commissione Tributaria Provinciale di CO IC
e gli effetti dello stesso non possono essere recuperati nella presente sede di impugnazione in violazione dell'art. 57 del Dlgs 546/92.
Ciò premesso può passarsi all'esame dei motivi d'impugnazione.
Sub a) Con riferimento al disconoscimento della documentazione attestante la prova di avvenuta notifica delle cartelle impugnatela la Suprema Corte ha, più volte, affermato che (Cass. 24235 del 27/11/2015 e
Cass. n. 21803 del 28/10/2016), in particolare, si legge: «in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta «laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice - anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo,
l'eventuale attestazione da parte dell'agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso». Conseguentemente è evidente come la contestazione, del tutto generica, svolta dall'appellante sia del tutto infondata.
Sub b) e c) Va ritenuta privo di fondamente anche il motivo d'impugnazione relativo all'invalidità della notifica delle cartelle sottese agli atti di pignoramento per cui è causa nonché quello relativo alla nullità della medesima notifica in quanto eseguita a mezzo di servizio postale privato.
La notifica risulta, infatti, essere stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale come comprovato dall'estratto di ruolo cui sono allegati i relativi referti di notifica delle cartelle ciò che impedisce l'esame del merito della pretesa tributaria (cfr . Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015) e giustifica la pronuncia di carenza di giurisdizione con riferimento all'impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi oggetto della presente impugnazione.
Quanto alla lamentata inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento poiché avvenuta a mezzo del servizio postale privato, si deve rilevare l'infondatezza del motivo ove si consideri la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019) che ha affermato che a fronte di un provvedimento che riveste natura di atto amministrativo, e quindi anche tributario, e non già di atto giudiziario, risulta del tutto legittima la relativa notificazione a mezzo del servizio di posta privata.
il DLgs 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/Ce, ha , infatti, modificato l'articolo 4 del Dlgs 261/199 restringendo l'ambito delle notificazioni da effettuarsi a mezzo di Poste Italiane Spa ai soli atti giudiziari di cui alla legge 890/1992 e alle notificazioni postali dei verbali di contestazione delle infrazioni del codice della strada.
Ciò detto va osservato come la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e quanto nella stessa contenuto fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente.
Ne consegue che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale rispetto al quale il giudice tributario è, peraltro, ai sensi dell'art. 2 III comma d.lgs. 546/1992 carente di giurisdizione.
Altrettanto inammissibile per carenza di giurisdizione/competenza appare anche l'impugnazione degli atti di pignoramento notificati dall'Agente della Riscossione in quanto, pacificamente, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, né appare possibile attraverso l'impugnazione degli stessi contestare il merito della pretesa tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento che costituiscono l'atto presupposto del pignoramento che avrebbero, se del caso, essere autonomamente impugnate.
Sub d) Per le ragioni appena esposte va ritenuto privo di fondamente anche il motivo d'impugnazione relativo all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
A tale proposito può, in ogni caso, osservarsi che i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo trattandosi di pretese derivanti dalla valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi anno per anno e non di prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le quali si applica la prescrizione quinquennale (cfr.
Cass. sent. n. 24322/2014).
Del tutto infondate sono le contestazioni circa l'impossibilità di comprendere il mittente della notificazione effettuata a mezzo pec posto che tale modalità di notificazione permette di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene ciò che rende del tutto pretestuosa ogni altra eccezione sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
Respinge l'appello
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Il giud. rel. Il Presidente
ER EN UC VI ST
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER EL TO, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 284/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO IC E RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 166/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 23/10/2020
Atti impositivi:
- PPT n. 00820193220000100006
- PPT n. 00884201900002866
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 166/2020 con cui la CTP di CO IC aveva respinto la sua impugnazione contro gli atti di pignoramento presso terzi n. 00820193220000100/006 e n. 00884201900002866/001, notificati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, rispettivamente, all'INPS e a Società_1 quali terzi pignorati relativamente a crediti portati da cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti e, a suo avviso mai notificate.
Con la citata sentenza la CTP rilavato che le cartelle di pagamento erano state in realtà dichiarava la propria carenza di giurisdizione.
L'appellante, in via preliminare chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 1 comma 540 della legge 228 del 2012
Deduceva di aver inviato in data 19.12.2019 istanza di sospensione legale della Riscossione ex Art 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012 e non avendo l'Ente creditore fornito alcuna risposta entro i 220 giorni successivi le cartelle di pagamento poste a fondamento degli atti di pignoramento impugnati avrebbero dovuto essere cancellati di diritto dal ruolo esattoriale con conseguente caducazione del debito stesso e del diritto alla riscossione posto in capo all'Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso contestava la decisione di primo grado per i seguenti motivi:
a) Difetto di motivazione con riferimento al disconoscimento della documentazione attestante la prova di avvenuta notifica delle cartelle impugnate b) Difetto di motivazione con riferimento ai rilievi circa l'invalidità della notifica delle cartelle sottese agli atti di pignoramento per cui è causa.
c) Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'invalidità della notifica degli atti di pignoramento.
d) Difetto di motivazione con riferimento alle eccezioni in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento
L'Agenzia Entrate Riscossione, direzione regionale Marche, costituitasi contestava il fondamento dell'appello di cui chiedeva l'integrale rigetto.
In esito all'udienza del 27.1.2026 la causa era decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato e , per quanto di ragione deve essere respinto. Giova, preliminarmente, osservare che l'Agente della Riscossione è carente di legittimazione passiva per ogni eccezione svolta riguardante il merito della pretesa tributaria che non attengono all'attività di riscossione,
o ai vizi degli atti dell'ente della riscossione.
Ciò non di meno la Suprema Corte (cfr. tra le tante Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15888 Anno
2025) ha, da tempo chiarito, che ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999 quando l'Agente della riscossione è citato in giudizio per questioni che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità dei propri atti esecutivi (come nel caso di contestazioni sulla pretesa tributaria stessa), deve chiamare in causa l'Ente creditore. In mancanza, l'Agente risponde delle conseguenze della lite.
La Corte ha sottolineato due aspetti fondamentali:
1. La norma non prevede che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, come avviene nei casi di litisconsorzio necessario previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 546/1992. La chiamata in causa è un onere a carico dell'Agente della riscossione, non un presupposto di validità del processo.
2. Il contribuente che impugna una cartella esattoriale per vizi che riguardano l'atto presupposto (ad esempio, la sua mancata notifica) può agire indifferentemente nei confronti dell'Ente impositore o dell'Agente della riscossione.
L'orientamento, ormai, consolidato della Cassazione conferma un principio fondamentale a tutela del contribuente. Non esiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Agente della riscossione ed Ente impositore quando vengono contestati vizi che inficiano la pretesa tributaria alla base della cartella. Il contribuente ha la libertà di scegliere quale dei due soggetti convenire in giudizio, semplificando notevolmente l'avvio dell'azione legale. L'onere di coinvolgere l'altro soggetto per gestire internamente le responsabilità ricade interamente sull'Agente della riscossione, senza che ciò possa paralizzare o invalidare l'azione del contribuente.
Sempre in via preliminare va dichiarata inammissibile in quanto trattasi di domanda nuova rispetto a quelle proposte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di CO IC quella con cui il contribuente ha richiesto l'intervenuta intervenuta caducazione del debito e del diritto alla riscossione posto in capo all'amministrazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 537 e ss della legge 228/2012 e dell' art.1 comma 540 della legge 228 del 2012 introdotta con un diverso ricorso/reclamo davanti alla CTP di CO IC.
Senonché l'ente esattore, in relazione al ricorso suddetto che, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 546/1992, produceva anche gli effetti di un reclamo, provvedeva ad evadere la richiesta con atto di rigetto dell'istanza formulata. Al diniego dell'istanza di mediazione, non è però mai eseguita da parte del contribuente l'iscrizione a ruolo di detto ricorso introduttivo presso la Commissione Tributaria Provinciale di CO IC
e gli effetti dello stesso non possono essere recuperati nella presente sede di impugnazione in violazione dell'art. 57 del Dlgs 546/92.
Ciò premesso può passarsi all'esame dei motivi d'impugnazione.
Sub a) Con riferimento al disconoscimento della documentazione attestante la prova di avvenuta notifica delle cartelle impugnatela la Suprema Corte ha, più volte, affermato che (Cass. 24235 del 27/11/2015 e
Cass. n. 21803 del 28/10/2016), in particolare, si legge: «in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta «laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, con la certificazione di conformità alle risultanze informatiche in suo possesso, e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice - anche laddove escluda in concreto la sussistenza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli originali proveniente da pubblico ufficiale, tale da eliminare ogni questione - non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte solo sulla base della riscontrata mancanza della suddetta certificazione, ma deve comunque valutare lo specifico oggetto delle contestazioni di difformità operate dalla parte destinataria delle notifiche, sulla base degli elementi istruttori disponibili, anche di natura presuntiva, ed in tale ottica deve valutare anche, attribuendogli il giusto rilievo,
l'eventuale attestazione da parte dell'agente della riscossione della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali dei documenti in suo possesso». Conseguentemente è evidente come la contestazione, del tutto generica, svolta dall'appellante sia del tutto infondata.
Sub b) e c) Va ritenuta privo di fondamente anche il motivo d'impugnazione relativo all'invalidità della notifica delle cartelle sottese agli atti di pignoramento per cui è causa nonché quello relativo alla nullità della medesima notifica in quanto eseguita a mezzo di servizio postale privato.
La notifica risulta, infatti, essere stata eseguita nel rispetto della normativa speciale regolante la specifica materia della riscossione in parte per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale come comprovato dall'estratto di ruolo cui sono allegati i relativi referti di notifica delle cartelle ciò che impedisce l'esame del merito della pretesa tributaria (cfr . Cass. Sezioni Unite n. 19704/2015) e giustifica la pronuncia di carenza di giurisdizione con riferimento all'impugnazione degli atti di pignoramento presso terzi oggetto della presente impugnazione.
Quanto alla lamentata inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento poiché avvenuta a mezzo del servizio postale privato, si deve rilevare l'infondatezza del motivo ove si consideri la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019) che ha affermato che a fronte di un provvedimento che riveste natura di atto amministrativo, e quindi anche tributario, e non già di atto giudiziario, risulta del tutto legittima la relativa notificazione a mezzo del servizio di posta privata.
il DLgs 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/Ce, ha , infatti, modificato l'articolo 4 del Dlgs 261/199 restringendo l'ambito delle notificazioni da effettuarsi a mezzo di Poste Italiane Spa ai soli atti giudiziari di cui alla legge 890/1992 e alle notificazioni postali dei verbali di contestazione delle infrazioni del codice della strada.
Ciò detto va osservato come la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e quanto nella stessa contenuto fa piena prova fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale notificatore procedente.
Ne consegue che “il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso, avendo ad oggetto il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale rispetto al quale il giudice tributario è, peraltro, ai sensi dell'art. 2 III comma d.lgs. 546/1992 carente di giurisdizione.
Altrettanto inammissibile per carenza di giurisdizione/competenza appare anche l'impugnazione degli atti di pignoramento notificati dall'Agente della Riscossione in quanto, pacificamente, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, né appare possibile attraverso l'impugnazione degli stessi contestare il merito della pretesa tributaria contenuta nelle cartelle di pagamento che costituiscono l'atto presupposto del pignoramento che avrebbero, se del caso, essere autonomamente impugnate.
Sub d) Per le ragioni appena esposte va ritenuto privo di fondamente anche il motivo d'impugnazione relativo all'asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
A tale proposito può, in ogni caso, osservarsi che i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo trattandosi di pretese derivanti dalla valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi anno per anno e non di prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. per le quali si applica la prescrizione quinquennale (cfr.
Cass. sent. n. 24322/2014).
Del tutto infondate sono le contestazioni circa l'impossibilità di comprendere il mittente della notificazione effettuata a mezzo pec posto che tale modalità di notificazione permette di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene ciò che rende del tutto pretestuosa ogni altra eccezione sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
Respinge l'appello
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di euro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Il giud. rel. Il Presidente
ER EN UC VI ST