CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 216/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1043/2024 pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 18 luglio 2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3 ), quale tutrice legale di (C.F C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._6 dall'avv. Francesco Caroli Casavola,
-APPELLANTI-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._7 dagli avv.ti Mario e Fabrizio Mingolla
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F.: ) e CP_3 C.F._8 Controparte_4
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. Attilio Sebastio, C.F._9
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE'
Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_5 C.F._10 difeso dagli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta,
APPELLATO-
NONCHE'
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._11
APPELLATA-
Con l'intervento dell'avv. GISONDA SARA (C.F. ), in C.F._12 qualità di custode dei beni sequestrati.
Conclusioni delle parti appellanti principali: “1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per tutte le ragioni in narrativa esposte e documentate. 2) Dichiarare validamente ed efficacemente esperito il procedimento di mediazione nel giudizio di primo grado, come già ritenuto ed accertato dal primo Giudice Istruttore e, per l'effetto, adottare i provvedimenti di legge per la prosecuzione del giudizio nel merito. 3) In via gradata, disporre un nuovo procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 e, all'esito, adottare i provvedimenti di legge per la prosecuzione del giudizio nel merito. 4) Confermare l'efficacia del sequestro giudiziario autorizzato nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, reintegrare nelle sue funzioni il Custode Giudiziario già ivi nominato, autorizzandolo espressamente a riprendere in consegna da chiunque li dovesse detenere i beni mobili e immobili oggetto del sequestro giudiziario stesso. 5) Emanare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto idoneo a tutelare i diritti e gli interessi degli attori anche nelle more del presente giudizio. 6) Rimettere la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per le decisioni nel merito della domanda formulata dagli attori con l'atto introduttivo e con il ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa. 7) Dichiarare interamente, o quanto meno parzialmente, compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado. 8) Condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio. 9) Sentenza clausolata ope legis”.
Conclusioni della parte appellata : “1) Dichiarare Controparte_2 inammissibile, nullo o improcedibile o, comunque rigettare l'appello principale, ex adverso proposto. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. sul capo della sentenza di primo grado CP_2 concernente la quantificazione delle spese legali poste a carico delle controparti, liquidandole nella giusta misura, con riguardo alle liti indeterminabili di particolare importanza, con le maggiorazioni dovute, e condannando i detti Sigg.ri e la Sig.ra in solido, al relativo pagamento;
3) Se del caso, Pt_1 Pt_3 accogliere l'appello incidentale condizionale proposto dal Sig. e dichiarare improcedibili le CP_2 domande avverse, per mancata valida comunicazione e introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre che per mancata comparizione degli istanti innanzi al mediatore;
4) Se del caso, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, stante la mancata riproposizione specifica di qualsivoglia istanza istruttoria;
5) Se del caso, rigettare, nel merito, lo stesso appello perché infondato e temerario;
6) In ogni caso, condannare gli appellanti principali e la Sig.ra in solido, al Pt_3 pagamento delle spese e delle competenze anche di questo grado del giudizio”.
Conclusioni delle parti appellate e CP_3 [...]
: “1) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello (principale) dei CP_4
Signori anche, all'occorrenza, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto Pt_1 dalle Signore e 2) In accoglimento dell'appello incidentale spiegato, riformare la pronuncia CP_4 CP_3 del Tribunale sul capo di liquidazione delle spese di lite, condannando i Signori in solido con la Pt_1
Signora (tutore privo di autorizzazione) al pagamento di quanto effettivamente dovuto, sulla base Pt_3 dei vigenti parametri legali, con ogni inerente accessorio e maggiorazione;
3) Condannare, infine, gli appellanti principali e la Sig.ra al pagamento delle spese e delle competenze tutte del procedimento Pt_3
d'appello, nella misura prescritta e con ogni inerente accessorio e maggiorazione”.
Conclusioni della parte appellata Dott. “1) In via Controparte_5 principale: rigettare l'appello proposto da in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di tutrice di per la riforma della Controparte_1 Parte_4 Parte_5 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1043/2024, e per l'effetto confermare integralmente detta pronuncia di primo grado, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
2) In via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello in punto di procedibilità della domanda, rigettare nel merito la domanda svolta da Parte_1 Pt_2
in qualità di tutrice di
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_4 Pt_5 nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
[...] Controparte_5 provata, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
-quale tutrice di , e in
[...] Controparte_1 Parte_4 Parte_5 qualità di fratelli i primi due, e nipoti ex fratre gli altri, di nata a Persona_1
Taranto il 19 maggio 1962 ed ivi deceduta nubile il 17 maggio 2019, hanno interposto appello nei confronti della sentenza n. 1043/2024 del Tribunale di Taranto, emessa il 4 aprile 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 7208/2019 r.g., con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di annullamento, dai medesimi proposta, ex artt. 591 e 1425 c.c. del testamento pubblico di ricevuto dal notaio Persona_1 il 12 aprile 2019, con il carico delle spese in favore di Controparte_5 CP_2
, e nonché in favore
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dell'avv. Sara Gisonda, nominata custode dei beni sequestrati, e consequenziale declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, disposto con decreto del 26 novembre 2020, integrato con provvedimento del 4 dicembre 2020 e confermato con ordinanza del 5 maggio 2021.
Negli scritti difensivi di primo grado gli attori hanno allegato che, con testamento pubblico per notar del 16 novembre 2018, aveva Controparte_5 Persona_1 lasciato: - alle nipoti figlie del proprio fratello Parte_4 Parte_5
, un appartamento in Taranto al viale Magna Grecia 104, con i relativi arredi ed un Per_2 box auto;
- a la propria quota di partecipazione nella società Parte_4 Erregiesse s.r.l.; - a l'unità immobiliare in Taranto Lama alla via De Parte_2
Rosa 18 con i relativi arredi;
- a , figlio del fratello ed Controparte_1 Pt_2 affetto da grave forma di autismo, l'unità immobiliare in Taranto Lama alla via De Rosa 18 con i relativi arredi;
ed, infine, a la proprietà di tutti i restanti beni Parte_1 mobili ed immobili.
Hanno, inoltre, dedotto di essere venuti a conoscenza dopo il decesso della testatrice (avvenuto il 17 maggio 2019) dell'esistenza di un successivo testamento pubblico ricevuto anch'esso dal notaio il 12 aprile 2019, contenente Controparte_5 la nomina di ad erede universale di ivi altresì Controparte_2 Persona_1 stabilendo un legato in favore di cugina della testatrice, per i sei noni CP_6 dell'appartamento sito in Taranto, al viale Magna Grecia 104, al piano undicesimo.
Gli stessi hanno postulato che il testamento pubblico del 12 aprile 2019 non potesse essere valido, stante l'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della formazione dell'atto, in quanto la grave situazione patologica di quest'ultima avrebbe compromesso la sua capacità di autodeterminazione, evidenziando, altresì, l'anomalia della nomina ad erede universale di una persona estranea alla famiglia, dato che nei precedenti due testamenti pubblici (il primo del 5 marzo 2009 poi modificato con quello del 16 novembre 2018), la de cuius aveva compiuto manifestazioni di volontà solo in favore dei propri congiunti, con i quali aveva un forte legame affettivo. Deducendo, pertanto, che l'ultimo testamento sarebbe stato redatto da persona vittima di circonvenzione di incapace, citavano in giudizio: • i sigg. e Controparte_2 CP_6
quali destinatari delle disposizioni testamentarie;
• il dott.
[...] Controparte_5 notaio rogante il testamento del 12 aprile 2019, sostenendo che avrebbe omesso di indagare in ordine alle condizioni psico-fisiche della disponente, essendo peraltro a conoscenza dei forti legami familiari con i congiunti per aver egli stesso ricevuto i precedenti due testamenti pubblici, contenenti disposizioni esclusivamente in favore di questi ultimi;
• le sig.re e quali testimoni presenti alla Controparte_4 CP_3 stipula del testamento del 12 aprile 2019, senza l'intervento e l'operato delle quali non sarebbe stata possibile la circonvenzione della testatrice.
Il convenuto ha contestato in radice l'affermazione di incapacità Controparte_2 naturale di al momento della formazione del testamento impugnato Persona_1 ed ha evidenziato di non essere persona estranea, avendo avuto con la de cuius una relazione affettiva, durata circa quarant'anni.
La convenuta ha dichiarato di non opporsi all'annullamento del CP_6 testamento del 12 aprile 2019, essendosi resa conto, nel corso del periodo di assistenza prestato alla cugina , durante la grave patologia che l'aveva colpita, Persona_1 che detta patologia, unitamente alle cure farmacologiche ed alle terapie alle quali era sottoposta, ne avevano compromesso la capacità di intendere e di volere, tanto da darle una visione distorta della realtà.
Il convenuto dott. ha preliminarmente eccepito Controparte_5
l'improcedibilità della domanda ex art.5bis D. L.vo 28/2010, per non avere gli attori esperito, prima dell'introduzione del giudizio, la mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di successione ereditaria sottoposta a tale condizione;
ha contestato, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo di aver adempiuto ai suoi doveri professionali, avendo provveduto a verificare che la capacità di intendere e volere della testatrice non fosse stata pregiudicata dalla propria debilitazione fisica.
Infine, le convenute e hanno confermato di avere Controparte_4 CP_3 partecipato quali testimoni alla formazione del testamento impugnato, rilevando, tuttavia, che non spettasse loro il compito di indagare la volontà della disponente, ma solo di garantire la conformità di quanto dichiarato dalla parte con quanto raccolto nell'atto pubblico.
Concesso, con ordinanza resa alla prima udienza dell'11.2.2020, il termine per esperire il tentativo di mediazione, il giudice istruttore, avendo ritenuto che il procedimento di mediazione fosse stato “regolarmente e tempestivamente attivato (se pur con esito negativo)” (cfr ordinanza del 14 ottobre 2020) e che “l'eccezione preliminare (di improcedibilità della domanda ex art. 5bis D.L.vo 28/2010, ndr) formulata dal convenuto possa decidersi unitamente al merito” (cfr ordinanza del 23 aprile 2021), Controparte_5 ammetteva le richieste istruttorie, salvo poi, a seguito di istanza di revoca dell'ordinanza, formulata dalle parti convenute, dichiarare “la nullità di tutti gli atti del processo a partire dal provvedimento emesso il 20 luglio 2020” per violazione del principio del contraddittorio per l'omessa comunicazione al difensore delle convenute Prete e CP_4 CP_3 delle ordinanze successive alla sua costituzione in giudizio (cfr ordinanza del 29 aprile 2021).
Riassegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 5.10.23, le parti hanno insistito nelle relative richieste, ed in particolare la difesa di ha reiterato l'eccezione di improcedibilità, mentre la difesa di Controparte_2
e ha proposto per la prima volta utile la predetta Controparte_4 CP_3 eccezione. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla eccepita improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria, ed all'udienza del 18 gennaio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c.. Peraltro, in corso di causa, con decreto del 26 novembre 2020, integrato con provvedimento del 4 dicembre 2020 e confermato con ordinanza del 5 maggio 2021, veniva concesso il sequestro giudiziario sui beni immobili (fatta eccezione per la costituzione del vincolo sull'appartamento in Taranto al viale Magna Grecia 104, piano undicesimo) e sulla quota di partecipazione sociale della ERREGIESSE s.r.l. in titolarità di . Controparte_2
All'esito del deposito e scambio delle memorie conclusionali e di replica, la causa veniva decisa con sentenza n. 1043/2024 con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Persona_1 notaio il 12 aprile 2019, a causa del mancato verificarsi della Controparte_5 condizione di procedibilità dell'azione, prevista dagli artt. 5 e 8 D.Lvo 28/2010, non essendosi svolta in modo valido la procedura di mediazione, per assenza degli attori e per mancanza di procura sostanziale, rilasciata al loro difensore.
Avverso la predetta sentenza, gli appellanti hanno dedotto nell'odierno giudizio i seguenti motivi di gravame: 1) la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 8 D. L.vo 28/2010, per avere il giudice di Tribunale dichiarato improcedibile la domanda per la mancata presenza personale delle parti istanti, nonostante le norme indichino quale condizione di procedibilità esclusivamente l'esperimento del procedimento di mediazione, senza che necessiti la partecipazione personale delle parti; 2) l'erronea applicazione estensiva dell'art. 669 novies, primo comma, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato l'inefficacia immediata del sequestro giudiziario, trascurando che tale provvedimento perda efficacia solo a seguito dell'estinzione del giudizio, che nel caso in esame non c'è stata;
3) l'erronea regolamentazione delle spese di lite, decidendo sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto tener conto sia della delicatezza della vicenda sostanziale, che della particolarità del nuovo istituto della mediazione, e giungere ad una statuizione di compensazione (anche solo parziale) delle spese. A mente dei richiamati motivi, gli appellanti, nelle spiegate qualità, hanno concluso chiedendo: • la declaratoria di validità del procedimento di mediazione, con conseguente richiesta di prosecuzione del giudizio nel merito;
• in via subordinata, l'autorizzazione ad esperire un nuovo procedimento di mediazione;
• la conferma del provvedimento di sequestro giudiziario;
• la rimessione della causa al Tribunale di Taranto per decidere la domanda nel merito;
• la compensazione- integrale o quanto meno parziale- delle spese di lite di primo grado, vinte le spese di secondo grado.
Si è ritualmente costituito , sostanzialmente reiterando tutte le Controparte_2 difese già spiegate nel primo grado di giudizio e proponendo appello incidentale condizionato, con il quale ha lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto: (1) ravvisare, quale ulteriore elemento di improcedibilità della domanda, la mancata comunicazione dell'invito a partecipare all'incontro di mediazione direttamente e personalmente alle parti, non prevedendo il D.L.vo 28/2010 la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito;
(2) dichiarare il difetto di rappresentanza di quale Parte_3 tutrice legale di , non essendo stato prodotto né il provvedimento di Controparte_1 nomina, né l'autorizzazione del Giudice Tutelare a promuovere la lite giudiziaria ovvero ad instaurare la procedura di mediazione necessaria per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quale quello in esame;
(3) liquidare in misura maggiore le spese di lite in virtù del valore della controversia (indeterminato) e della pluralità sia delle parti attrici (cinque) che delle parti convenute (quattro).
Si sono costituite e anch'esse proponendo CP_3 Controparte_4 appello incidentale condizionato per le medesime motivazioni addotte da CP_2
.
[...]
Infine, si è costituito il dott. per insistere nel rigetto Controparte_5 dell'appello, reiterando la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata nel primo scritto difensivo ed insistendo, nel merito, nel rigetto della domanda di annullamento del testamento.
Con provvedimento del 29 luglio 2024 emesso nell'ambito del procedimento cautelare di sequestro, questa Corte ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni immobili indicati da parte attrice, nonché della quota di 1/5 del capitale sociale della ERREGIESSE s.r.l., con custodia affidata all'avv. Sara Gisonda. Inoltre, con ordinanza emessa in data 9 febbraio 2025, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata formulata dagli appellanti è stata accolta, ritenendo sussisterne i presupposti.
All'udienza del 18 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale merita un parziale accoglimento per i motivi di seguito esplicati.
Quanto alle argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello le stesse non possono trovare accoglimento, condividendosi sul punto le ragioni della decisione impugnata. Risulta, invero, imprescindibile, ai fini dell'avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale. La mancata partecipazione personale della parte che propone la domanda, comporta, irrimediabilmente, la improcedibilità della stessa;
invece, la mancata partecipazione personale delle parti convenute comporta delle conseguenze solo sul piano delle spese processuali.
Tale opzione ermeneutica (ossia la necessità della partecipazione personale) si afferma sia per ragioni imposte dalla necessità di lettura dell'istituto, in modo conforme alle finalità di cui alla normativa comunitaria di riferimento (arg. ex art. 5 direttiva 2008/52/CE), sia in considerazione della ratio dell'istituto, fondato sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti ed evitare un non necessario ricorso all'attività giurisdizionale, comunicazione che deve essere pertanto il più possibile effettiva e non invece risolversi in una mera formalità, del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflativa auspicata dal legislatore in conformità con i principi costituzionali ed europei.
Giova rilevare che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, sia al comma 1 che al comma 2, fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio, sia sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale.
Al di là delle disposizioni surrichiamate, appare chiaro che per potersi parlare in senso proprio di mediazione occorre, quale presupposto primo ed indefettibile – salvo casi eccezionali – che le parti siano presenti di persona. L'assenza della parte non può non determinare conseguenze rilevanti sulla natura stessa del tentativo di mediazione che, in quanto tale, dovrebbe dipanarsi in modo tale da consentire agli interessati di assurgere quanto più possibile al ruolo di autentici protagonisti della vicenda, destinata a favorire il recupero del rapporto tra le parti, anticamera di ogni ipotesi di conciliazione. Una trattativa svolta dai soli difensori potrebbe anche portare ad un esito fruttuoso, ma non rappresenterebbe una mediazione vera e propria, assumendo piuttosto le sembianze di una mera transazione, in quanto tale ispirata alla (diversa) logica delle reciproche rinunce.
In sostanza, in mediazione, il mediatore e l'altra parte dovranno essere in grado di interfacciarsi con un soggetto che risulti realmente in grado di esplorare tutte le possibilità conciliative, molte delle quali emergono nel procedimento, spesso molto al di là delle posizioni iniziali. Per queste ragioni, nei casi – eccezionali – di impossibilità per una delle parti a partecipare personalmente agli incontri, soltanto la procura notarile speciale, redatta ad hoc per la singola controversia, oltre a permettere al rappresentante di stipulare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sembra in grado di fornire le necessarie garanzie in ordine alla sua utilizzabilità nei confronti di terzi.
Nel caso in esame, da quanto risulta dal verbale del procedimento di mediazione n. 76/2020 del 19 maggio 2020, instaurato innanzi all'organismo di mediazione istituito presso la sede di Martina Franca della Camera di Conciliazione Italiana (cfr il verbale depositato dal difensore degli attori in data 30 settembre 2020), le parti attrici non erano comparse personalmente, mentre in loro rappresentanza era intervenuto soltanto il difensore, il quale non aveva, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell'assenza dei suoi assistiti. Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza delle parti che avevano presentato (su disposizione del giudice) la domanda di mediazione e che avevano interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Quanto alle parti convenute, risulta che all'incontro fosse, altresì, presente il difensore di anch'ella assente ingiustificata e che i difensori del dott. CP_6 avessero inviato una “nota tesa a comunicare la non adesione alla Controparte_5 procedura”; il Mediatore ha ritenuto dunque l'impossibilità di dar corso alla procedura per assenza delle parti convocate, chiudendo l'incontro per “mancata adesione” di queste ultime.
Nella fattispecie così ricostruita, tralasciando ogni ulteriore considerazione in ordine alla mancata adesione delle parti convocate (non essendo normativamente contemplato che le parti possano “preannunciare” al mediatore l'intenzione di non partecipare/non aderire, rivelandosi tale modus operandi solo un modo per eludere l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore in violazione del principio di effettività della mediazione di cui al secondo comma dell'art. 5 D.L.vo n. 28/2010, come modificato dal D.L.vo n. 69/2013), risulta essere carente quel profilo propriamente connaturato alla mediazione, quale è la partecipazione personale delle parti, che, per la parte che propone la domanda, comporta l'improcedibilità della stessa.
Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, la precitata direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che, in materia di mediazione delegata, l'ordine del giudice sia da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte, accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparizione del solo difensore, al quale è consentito assistere (l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 28/2010) la parte, ma non di sostituirsi ad essa.
Ciò in quanto l'istituto in parola mira a riattivare la comunicazione tra le parti al fine di renderle in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia;
questo implica necessariamente l'interazione personale tra le parti di fronte al mediatore. Non è, d'altra parte, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che nel processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali.
In definitiva, la presenza delle parti dinanzi al mediatore è connaturata al concetto stesso di mediazione;
questo proprium del procedimento mediativo induce ad affermare, da una parte, la necessità della presenza della parte e, dall'altra, la possibilità di partecipare tramite un rappresentante diverso dal difensore, ovvero anche da quest'ultimo, purché munito di una procura sostanziale (ben differente dalla procura dal valore meramente processuale rilasciata al difensore nell'ambito giudiziale), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, in ragione della piena conoscenza delle ragioni della controversia.
Le argomentazioni sin qui esposte rispecchiano i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8473 del 29 marzo 2019, richiamata nelle successive pronunce n. 13029 del 26 aprile 2022 e n. 20643 del 17 luglio 2023, di seguito riportati: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
A questi principi di diritto, stabiliti per la mediazione obbligatoria, la sentenza impugnata si è attenuta, dichiarando, correttamente, la domanda improcedibile. Né possono le odierne parti appellanti chiedere, in via subordinata, al giudice dell'appello, di disporre un nuovo procedimento di mediazione, perché tale richiesta (ossia di ripetere il procedimento di mediazione, previa concessione del termine e rinvio ad una udienza successiva) non è mai stata avanzata al giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni o nelle memorie conclusive, né, comunque, poteva essere accolta, perché il potere del giudice di primo grado di assegnare un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria si era già consumato, avendo il Tribunale con ordinanza dell'11.2.2020 disposto la mediazione ed assegnato il termine per iniziare il relativo procedimento, poiché le parti attrici non l'avevano esperita, né tantomeno iniziata, prima dell'introduzione del giudizio.
A tali considerazioni, segue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello, e la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda, la quale potrà essere riproposta, essendo stata comunque interrotta la prescrizione della domanda di annullamento del testamento con l'introduzione del giudizio di primo grado, e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2935, comma 2, c.p.c.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
La doglianza attiene all'eccepita erronea applicazione estensiva dell'art. 669novies, comma primo, c.p.c., che ha portato il Tribunale a dichiarare l'inefficacia del sequestro giudiziario, nonostante non vi sia stata una pronuncia di estinzione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che “la misura cautelare del sequestro perde efficacia per effetto della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito senza che, a tale effetto, sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, sì che la stessa diviene ipso facto il presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dal secondo comma dell'art. 669 novies, secondo comma, c.p.c.”. Più in particolare, nella pronuncia in esame, è stato evidenziato che nel caso in cui la questione dell'estinzione, invece di essere necessario oggetto del procedimento instauratosi a seguito del ricorso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, abbia come luogo del decidere il giudizio di merito, è sufficiente che vi sia una pronuncia, anche solo provvisoriamente esecutiva, perché la misura cautelare perda vitalità (cfr Cass. SS.UU. sent. n. 12103 del 16 luglio 2012).
Inoltre, il provvedimento cautelare perde efficacia (tra l'altro) ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c. se, con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso il giudice dovrà dichiarare che il provvedimento è divenuto inefficace, dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente, con pronuncia adottata nella stessa sentenza. Sul punto è stato, chiarito che, nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di
“inammissibilità” della domanda, “nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam, divenuta ipso iure inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies c.p.c.” (cfr Cass. civile, Sez. I, sent. n. 17028 del 23 giugno 2008).
Anche la sentenza di improcedibilità della domanda è una pronuncia solo in rito, che non decide sulla domanda e che, tenuto conto delle considerazioni espresse, ben giustifica la dichiarazione di inefficacia del sequestro.
Il rigetto di tale motivo di appello e la conferma della sentenza di primo grado sul punto, comporta, per le medesime ragioni, che anche con la presente sentenza sia dichiarato inefficace il sequestro disposto nell'ambito del presente giudizio.
Quanto alle spese del custode, già liquidate con precedente ordinanza, si ribadisce che le stesse debbano gravare per il 50% su , Parte_1 Parte_5
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Pt_3
e per il restante 50% su e , tenuto
[...] Controparte_2 CP_6 conto del comune interesse degli appellanti e di tali appellati alla gestione e custodia dei beni in sequestro, in attesa della decisione sul merito della vicenda.
Infine, il terzo ed ultimo motivo di appello è condivisibile.
Risultavano, infatti, a parere della corte, sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti costituite.
Ed invero, il delicato tema della necessità o meno della presenza personale delle parti nel corso del procedimento di mediazione, prima di essere affrontato e chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.8473/2019, è stato oggetto di differenti interpretazioni scaturenti in particolar modo dalla previsione normativa di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, che richiede espressamente la presenza delle parti -unitamente ai loro avvocati - al primo incontro davanti al mediatore, ma non dispone espressamente che debbano essere personalmente presenti.
Sebbene sia intervenuta la richiamata sentenza a sezioni semplici nel 2019, tale orientamento (che impone, alla luce della ratio della mediazione la presenza personale, ma consente che la stessa sia sostituita da un rappresentante sostanziale) si è consolidato nel tempo (con le successive richiamate sentenze del 2022, del 2023 e del 2024), ed è stato caratterizzato da una interpretazione da parte dei giudici di primo grado non univoca e frastagliata, approdando l'intervento del giudice di legittimità alle richiamate conclusioni, solo dopo l'affermazione di principi e regole, che seppure ricavate dal sistema normativo (anche sovranazionale), non sono direttamente enucleate nel testo della disciplina sulla mediazione.
Infatti, il richiamato art. 8 D.l.vo n. 28/2010, solo nella sua versione, entrata in vigore dal 18 ottobre 2022 (e fino al 24 gennaio 2025, poiché è stato ulteriormente modificato), , prevede espressamente al comma 4, che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, ma nella versione vigente all'epoca del giudizio di primo grado (la mediazione è stata demandata dal giudice con ordinanza del 11.2.2020, peraltro a pochissimi mesi dalla sentenza della cassazione civile, n.8473/2019) il richiamato art. 8 prevedeva, nel corpo del comma 1, …al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”, quindi senza precisare la natura strettamente personale della partecipazione delle parti e senza la previsione della possibilità di un rappresentante sostanziale.
Un'altra grave ragione che giustifica la compensazione delle spese di lite, risiede nella mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, alla mediazione disposta in corso di causa. Tale atteggiamento, infatti, viola il dovere di lealtà processuale stabilito dall'art. 88 c.p.c., in quanto la partecipazione al procedimento conciliativo ha un valore a sé stante, che prescinde dal merito della controversia e non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand'anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza. In conclusione, gli appellati hanno rimproverato alla parte attrice le stesse carenze dai medesimi commesse.
Infine, anche la dichiarazione di inefficacia del sequestro da parte del giudice di merito, è anch'essa una questione giuridica sofferta, approdata solo nel tempo alla acquisizione dei principi prima richiamati.
L'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale rende suscettibile di esame (solo) il terzo motivo di appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2 ed in maniera speculare da e , che non potrà trovare CP_3 Controparte_4 accoglimento per le medesime suesposte motivazioni. La conseguente soccombenza reciproca, dovuta all'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e del conseguente rigetto del terzo motivo di appello incidentale condizionato proposto dagli appellati costituiti, unitamente alle ragioni che hanno indotto la corte a compensare le spese del giudizio di primo grado, giustifica ex art.92 c. II c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite, tra tutte le parti, anche del presente grado di giudizio.
Il rigetto dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico delle parti appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, - quale tutrice legale di
[...] Parte_3 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_5
1043/2024 del Tribunale di TARANTO, nel contraddittorio con CP_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 così provvede:
[...]
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale ed in riforma dei capi 2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata:
1)-COMPENSA tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio.
2)-CONDANNA i convenuti , , Controparte_2 CP_3
e alla restituzione in favore degli Controparte_4 Controparte_5 attori , , - quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutrice legale di e Controparte_1 Parte_4
degli importi eventualmente ricevuti a titolo di spese di lite del Parte_5 primo grado di giudizio.
3)- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
4)- COMPENSA tra le parti le spese di lite del giudizio di appello. 5)-DICHIARA l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto con decreto del 29 luglio 2024 dei “beni immobili analiticamente indicati ai punti dall'1 all'8, alla pag. 10 del ricorso presentato dall'avv. F. Caroli Casavola, nonché della quota di 1/5 del capitale sociale della ERREGIESSE s.r.l. -Realizzazione Gestione Servizi Immobiliari- da parte di ”. Controparte_2
6)-ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del provvedimento del 29 luglio 2024 effettuata il 6 agosto 2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto, Servizio di Pubblicità immobiliare, al n. 21009 r. gen. e 15890 reg. part..
7)-ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del provvedimento del 29 luglio 2024 effettuata il 29 agosto 2024 presso la C.C.I.I.A. di Brindisi -Taranto (Pratica n. 905R4714N del 6 settembre 2024).
8)-PONE le spese sostenute dal custode, a carico per il 50% di Parte_1
, , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4
e e per il restante 50% a carico di
[...] Parte_3 Controparte_2
e . CP_6
Ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto il 10.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1)- Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2)- Dr. Michele Campanale Consigliere
3)- Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 216/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 1043/2024 pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di Taranto, riservata per la decisione all'udienza del 18 luglio 2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3 ), quale tutrice legale di (C.F C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F. , tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._6 dall'avv. Francesco Caroli Casavola,
-APPELLANTI-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._7 dagli avv.ti Mario e Fabrizio Mingolla
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F.: ) e CP_3 C.F._8 Controparte_4
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. Attilio Sebastio, C.F._9
APPELLATE e APPELLANTI INCIDENTALI-
NONCHE'
Dott. (C.F. ), rappresentato e Controparte_5 C.F._10 difeso dagli avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta,
APPELLATO-
NONCHE'
(C.F. ), contumace CP_6 C.F._11
APPELLATA-
Con l'intervento dell'avv. GISONDA SARA (C.F. ), in C.F._12 qualità di custode dei beni sequestrati.
Conclusioni delle parti appellanti principali: “1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza per tutte le ragioni in narrativa esposte e documentate. 2) Dichiarare validamente ed efficacemente esperito il procedimento di mediazione nel giudizio di primo grado, come già ritenuto ed accertato dal primo Giudice Istruttore e, per l'effetto, adottare i provvedimenti di legge per la prosecuzione del giudizio nel merito. 3) In via gradata, disporre un nuovo procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 e, all'esito, adottare i provvedimenti di legge per la prosecuzione del giudizio nel merito. 4) Confermare l'efficacia del sequestro giudiziario autorizzato nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, reintegrare nelle sue funzioni il Custode Giudiziario già ivi nominato, autorizzandolo espressamente a riprendere in consegna da chiunque li dovesse detenere i beni mobili e immobili oggetto del sequestro giudiziario stesso. 5) Emanare ogni altro provvedimento che sarà ritenuto idoneo a tutelare i diritti e gli interessi degli attori anche nelle more del presente giudizio. 6) Rimettere la causa al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per le decisioni nel merito della domanda formulata dagli attori con l'atto introduttivo e con il ricorso per sequestro giudiziario in corso di causa. 7) Dichiarare interamente, o quanto meno parzialmente, compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado. 8) Condannare gli appellati al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio. 9) Sentenza clausolata ope legis”.
Conclusioni della parte appellata : “1) Dichiarare Controparte_2 inammissibile, nullo o improcedibile o, comunque rigettare l'appello principale, ex adverso proposto. 2) Accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. sul capo della sentenza di primo grado CP_2 concernente la quantificazione delle spese legali poste a carico delle controparti, liquidandole nella giusta misura, con riguardo alle liti indeterminabili di particolare importanza, con le maggiorazioni dovute, e condannando i detti Sigg.ri e la Sig.ra in solido, al relativo pagamento;
3) Se del caso, Pt_1 Pt_3 accogliere l'appello incidentale condizionale proposto dal Sig. e dichiarare improcedibili le CP_2 domande avverse, per mancata valida comunicazione e introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre che per mancata comparizione degli istanti innanzi al mediatore;
4) Se del caso, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, stante la mancata riproposizione specifica di qualsivoglia istanza istruttoria;
5) Se del caso, rigettare, nel merito, lo stesso appello perché infondato e temerario;
6) In ogni caso, condannare gli appellanti principali e la Sig.ra in solido, al Pt_3 pagamento delle spese e delle competenze anche di questo grado del giudizio”.
Conclusioni delle parti appellate e CP_3 [...]
: “1) Dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello (principale) dei CP_4
Signori anche, all'occorrenza, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto Pt_1 dalle Signore e 2) In accoglimento dell'appello incidentale spiegato, riformare la pronuncia CP_4 CP_3 del Tribunale sul capo di liquidazione delle spese di lite, condannando i Signori in solido con la Pt_1
Signora (tutore privo di autorizzazione) al pagamento di quanto effettivamente dovuto, sulla base Pt_3 dei vigenti parametri legali, con ogni inerente accessorio e maggiorazione;
3) Condannare, infine, gli appellanti principali e la Sig.ra al pagamento delle spese e delle competenze tutte del procedimento Pt_3
d'appello, nella misura prescritta e con ogni inerente accessorio e maggiorazione”.
Conclusioni della parte appellata Dott. “1) In via Controparte_5 principale: rigettare l'appello proposto da in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di tutrice di per la riforma della Controparte_1 Parte_4 Parte_5 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1043/2024, e per l'effetto confermare integralmente detta pronuncia di primo grado, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
2) In via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello in punto di procedibilità della domanda, rigettare nel merito la domanda svolta da Parte_1 Pt_2
in qualità di tutrice di
[...] Parte_3 Controparte_1 Parte_4 Pt_5 nei confronti del dott. in quanto infondata in fatto ed in diritto e non
[...] Controparte_5 provata, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
-quale tutrice di , e in
[...] Controparte_1 Parte_4 Parte_5 qualità di fratelli i primi due, e nipoti ex fratre gli altri, di nata a Persona_1
Taranto il 19 maggio 1962 ed ivi deceduta nubile il 17 maggio 2019, hanno interposto appello nei confronti della sentenza n. 1043/2024 del Tribunale di Taranto, emessa il 4 aprile 2024 a definizione del giudizio iscritto al n. 7208/2019 r.g., con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di annullamento, dai medesimi proposta, ex artt. 591 e 1425 c.c. del testamento pubblico di ricevuto dal notaio Persona_1 il 12 aprile 2019, con il carico delle spese in favore di Controparte_5 CP_2
, e nonché in favore
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP_3 dell'avv. Sara Gisonda, nominata custode dei beni sequestrati, e consequenziale declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, disposto con decreto del 26 novembre 2020, integrato con provvedimento del 4 dicembre 2020 e confermato con ordinanza del 5 maggio 2021.
Negli scritti difensivi di primo grado gli attori hanno allegato che, con testamento pubblico per notar del 16 novembre 2018, aveva Controparte_5 Persona_1 lasciato: - alle nipoti figlie del proprio fratello Parte_4 Parte_5
, un appartamento in Taranto al viale Magna Grecia 104, con i relativi arredi ed un Per_2 box auto;
- a la propria quota di partecipazione nella società Parte_4 Erregiesse s.r.l.; - a l'unità immobiliare in Taranto Lama alla via De Parte_2
Rosa 18 con i relativi arredi;
- a , figlio del fratello ed Controparte_1 Pt_2 affetto da grave forma di autismo, l'unità immobiliare in Taranto Lama alla via De Rosa 18 con i relativi arredi;
ed, infine, a la proprietà di tutti i restanti beni Parte_1 mobili ed immobili.
Hanno, inoltre, dedotto di essere venuti a conoscenza dopo il decesso della testatrice (avvenuto il 17 maggio 2019) dell'esistenza di un successivo testamento pubblico ricevuto anch'esso dal notaio il 12 aprile 2019, contenente Controparte_5 la nomina di ad erede universale di ivi altresì Controparte_2 Persona_1 stabilendo un legato in favore di cugina della testatrice, per i sei noni CP_6 dell'appartamento sito in Taranto, al viale Magna Grecia 104, al piano undicesimo.
Gli stessi hanno postulato che il testamento pubblico del 12 aprile 2019 non potesse essere valido, stante l'incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della formazione dell'atto, in quanto la grave situazione patologica di quest'ultima avrebbe compromesso la sua capacità di autodeterminazione, evidenziando, altresì, l'anomalia della nomina ad erede universale di una persona estranea alla famiglia, dato che nei precedenti due testamenti pubblici (il primo del 5 marzo 2009 poi modificato con quello del 16 novembre 2018), la de cuius aveva compiuto manifestazioni di volontà solo in favore dei propri congiunti, con i quali aveva un forte legame affettivo. Deducendo, pertanto, che l'ultimo testamento sarebbe stato redatto da persona vittima di circonvenzione di incapace, citavano in giudizio: • i sigg. e Controparte_2 CP_6
quali destinatari delle disposizioni testamentarie;
• il dott.
[...] Controparte_5 notaio rogante il testamento del 12 aprile 2019, sostenendo che avrebbe omesso di indagare in ordine alle condizioni psico-fisiche della disponente, essendo peraltro a conoscenza dei forti legami familiari con i congiunti per aver egli stesso ricevuto i precedenti due testamenti pubblici, contenenti disposizioni esclusivamente in favore di questi ultimi;
• le sig.re e quali testimoni presenti alla Controparte_4 CP_3 stipula del testamento del 12 aprile 2019, senza l'intervento e l'operato delle quali non sarebbe stata possibile la circonvenzione della testatrice.
Il convenuto ha contestato in radice l'affermazione di incapacità Controparte_2 naturale di al momento della formazione del testamento impugnato Persona_1 ed ha evidenziato di non essere persona estranea, avendo avuto con la de cuius una relazione affettiva, durata circa quarant'anni.
La convenuta ha dichiarato di non opporsi all'annullamento del CP_6 testamento del 12 aprile 2019, essendosi resa conto, nel corso del periodo di assistenza prestato alla cugina , durante la grave patologia che l'aveva colpita, Persona_1 che detta patologia, unitamente alle cure farmacologiche ed alle terapie alle quali era sottoposta, ne avevano compromesso la capacità di intendere e di volere, tanto da darle una visione distorta della realtà.
Il convenuto dott. ha preliminarmente eccepito Controparte_5
l'improcedibilità della domanda ex art.5bis D. L.vo 28/2010, per non avere gli attori esperito, prima dell'introduzione del giudizio, la mediazione obbligatoria, trattandosi di controversia in materia di successione ereditaria sottoposta a tale condizione;
ha contestato, nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo di aver adempiuto ai suoi doveri professionali, avendo provveduto a verificare che la capacità di intendere e volere della testatrice non fosse stata pregiudicata dalla propria debilitazione fisica.
Infine, le convenute e hanno confermato di avere Controparte_4 CP_3 partecipato quali testimoni alla formazione del testamento impugnato, rilevando, tuttavia, che non spettasse loro il compito di indagare la volontà della disponente, ma solo di garantire la conformità di quanto dichiarato dalla parte con quanto raccolto nell'atto pubblico.
Concesso, con ordinanza resa alla prima udienza dell'11.2.2020, il termine per esperire il tentativo di mediazione, il giudice istruttore, avendo ritenuto che il procedimento di mediazione fosse stato “regolarmente e tempestivamente attivato (se pur con esito negativo)” (cfr ordinanza del 14 ottobre 2020) e che “l'eccezione preliminare (di improcedibilità della domanda ex art. 5bis D.L.vo 28/2010, ndr) formulata dal convenuto possa decidersi unitamente al merito” (cfr ordinanza del 23 aprile 2021), Controparte_5 ammetteva le richieste istruttorie, salvo poi, a seguito di istanza di revoca dell'ordinanza, formulata dalle parti convenute, dichiarare “la nullità di tutti gli atti del processo a partire dal provvedimento emesso il 20 luglio 2020” per violazione del principio del contraddittorio per l'omessa comunicazione al difensore delle convenute Prete e CP_4 CP_3 delle ordinanze successive alla sua costituzione in giudizio (cfr ordinanza del 29 aprile 2021).
Riassegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 5.10.23, le parti hanno insistito nelle relative richieste, ed in particolare la difesa di ha reiterato l'eccezione di improcedibilità, mentre la difesa di Controparte_2
e ha proposto per la prima volta utile la predetta Controparte_4 CP_3 eccezione. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Giudice Istruttore ha invitato le parti a precisare le proprie conclusioni in ordine alla eccepita improcedibilità della domanda per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria, ed all'udienza del 18 gennaio 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio ai sensi dell'art. 187, comma 3, c.p.c.. Peraltro, in corso di causa, con decreto del 26 novembre 2020, integrato con provvedimento del 4 dicembre 2020 e confermato con ordinanza del 5 maggio 2021, veniva concesso il sequestro giudiziario sui beni immobili (fatta eccezione per la costituzione del vincolo sull'appartamento in Taranto al viale Magna Grecia 104, piano undicesimo) e sulla quota di partecipazione sociale della ERREGIESSE s.r.l. in titolarità di . Controparte_2
All'esito del deposito e scambio delle memorie conclusionali e di replica, la causa veniva decisa con sentenza n. 1043/2024 con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda di annullamento del testamento pubblico di ricevuto dal Persona_1 notaio il 12 aprile 2019, a causa del mancato verificarsi della Controparte_5 condizione di procedibilità dell'azione, prevista dagli artt. 5 e 8 D.Lvo 28/2010, non essendosi svolta in modo valido la procedura di mediazione, per assenza degli attori e per mancanza di procura sostanziale, rilasciata al loro difensore.
Avverso la predetta sentenza, gli appellanti hanno dedotto nell'odierno giudizio i seguenti motivi di gravame: 1) la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 8 D. L.vo 28/2010, per avere il giudice di Tribunale dichiarato improcedibile la domanda per la mancata presenza personale delle parti istanti, nonostante le norme indichino quale condizione di procedibilità esclusivamente l'esperimento del procedimento di mediazione, senza che necessiti la partecipazione personale delle parti; 2) l'erronea applicazione estensiva dell'art. 669 novies, primo comma, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato l'inefficacia immediata del sequestro giudiziario, trascurando che tale provvedimento perda efficacia solo a seguito dell'estinzione del giudizio, che nel caso in esame non c'è stata;
3) l'erronea regolamentazione delle spese di lite, decidendo sulle quali il Tribunale avrebbe dovuto tener conto sia della delicatezza della vicenda sostanziale, che della particolarità del nuovo istituto della mediazione, e giungere ad una statuizione di compensazione (anche solo parziale) delle spese. A mente dei richiamati motivi, gli appellanti, nelle spiegate qualità, hanno concluso chiedendo: • la declaratoria di validità del procedimento di mediazione, con conseguente richiesta di prosecuzione del giudizio nel merito;
• in via subordinata, l'autorizzazione ad esperire un nuovo procedimento di mediazione;
• la conferma del provvedimento di sequestro giudiziario;
• la rimessione della causa al Tribunale di Taranto per decidere la domanda nel merito;
• la compensazione- integrale o quanto meno parziale- delle spese di lite di primo grado, vinte le spese di secondo grado.
Si è ritualmente costituito , sostanzialmente reiterando tutte le Controparte_2 difese già spiegate nel primo grado di giudizio e proponendo appello incidentale condizionato, con il quale ha lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto: (1) ravvisare, quale ulteriore elemento di improcedibilità della domanda, la mancata comunicazione dell'invito a partecipare all'incontro di mediazione direttamente e personalmente alle parti, non prevedendo il D.L.vo 28/2010 la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito;
(2) dichiarare il difetto di rappresentanza di quale Parte_3 tutrice legale di , non essendo stato prodotto né il provvedimento di Controparte_1 nomina, né l'autorizzazione del Giudice Tutelare a promuovere la lite giudiziaria ovvero ad instaurare la procedura di mediazione necessaria per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quale quello in esame;
(3) liquidare in misura maggiore le spese di lite in virtù del valore della controversia (indeterminato) e della pluralità sia delle parti attrici (cinque) che delle parti convenute (quattro).
Si sono costituite e anch'esse proponendo CP_3 Controparte_4 appello incidentale condizionato per le medesime motivazioni addotte da CP_2
.
[...]
Infine, si è costituito il dott. per insistere nel rigetto Controparte_5 dell'appello, reiterando la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata nel primo scritto difensivo ed insistendo, nel merito, nel rigetto della domanda di annullamento del testamento.
Con provvedimento del 29 luglio 2024 emesso nell'ambito del procedimento cautelare di sequestro, questa Corte ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni immobili indicati da parte attrice, nonché della quota di 1/5 del capitale sociale della ERREGIESSE s.r.l., con custodia affidata all'avv. Sara Gisonda. Inoltre, con ordinanza emessa in data 9 febbraio 2025, l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata formulata dagli appellanti è stata accolta, ritenendo sussisterne i presupposti.
All'udienza del 18 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti a cui si rinvia e qui da intendersi richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale merita un parziale accoglimento per i motivi di seguito esplicati.
Quanto alle argomentazioni poste alla base del primo motivo di appello le stesse non possono trovare accoglimento, condividendosi sul punto le ragioni della decisione impugnata. Risulta, invero, imprescindibile, ai fini dell'avverarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.L.vo 28/2010, la effettiva partecipazione personale al procedimento di mediazione o, al più, tramite soggetto munito di idonea procura sostanziale. La mancata partecipazione personale della parte che propone la domanda, comporta, irrimediabilmente, la improcedibilità della stessa;
invece, la mancata partecipazione personale delle parti convenute comporta delle conseguenze solo sul piano delle spese processuali.
Tale opzione ermeneutica (ossia la necessità della partecipazione personale) si afferma sia per ragioni imposte dalla necessità di lettura dell'istituto, in modo conforme alle finalità di cui alla normativa comunitaria di riferimento (arg. ex art. 5 direttiva 2008/52/CE), sia in considerazione della ratio dell'istituto, fondato sul tentativo di riattivare la comunicazione tra i litiganti ed evitare un non necessario ricorso all'attività giurisdizionale, comunicazione che deve essere pertanto il più possibile effettiva e non invece risolversi in una mera formalità, del tutto inidonea a spiegare quella funzione deflativa auspicata dal legislatore in conformità con i principi costituzionali ed europei.
Giova rilevare che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, sia al comma 1 che al comma 2, fa riferimento esclusivo alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione. In mancanza di tale dualità possono derivare conseguenze sia sul regolamento delle spese del giudizio, sia sulla stessa procedibilità della domanda giudiziale.
Al di là delle disposizioni surrichiamate, appare chiaro che per potersi parlare in senso proprio di mediazione occorre, quale presupposto primo ed indefettibile – salvo casi eccezionali – che le parti siano presenti di persona. L'assenza della parte non può non determinare conseguenze rilevanti sulla natura stessa del tentativo di mediazione che, in quanto tale, dovrebbe dipanarsi in modo tale da consentire agli interessati di assurgere quanto più possibile al ruolo di autentici protagonisti della vicenda, destinata a favorire il recupero del rapporto tra le parti, anticamera di ogni ipotesi di conciliazione. Una trattativa svolta dai soli difensori potrebbe anche portare ad un esito fruttuoso, ma non rappresenterebbe una mediazione vera e propria, assumendo piuttosto le sembianze di una mera transazione, in quanto tale ispirata alla (diversa) logica delle reciproche rinunce.
In sostanza, in mediazione, il mediatore e l'altra parte dovranno essere in grado di interfacciarsi con un soggetto che risulti realmente in grado di esplorare tutte le possibilità conciliative, molte delle quali emergono nel procedimento, spesso molto al di là delle posizioni iniziali. Per queste ragioni, nei casi – eccezionali – di impossibilità per una delle parti a partecipare personalmente agli incontri, soltanto la procura notarile speciale, redatta ad hoc per la singola controversia, oltre a permettere al rappresentante di stipulare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sembra in grado di fornire le necessarie garanzie in ordine alla sua utilizzabilità nei confronti di terzi.
Nel caso in esame, da quanto risulta dal verbale del procedimento di mediazione n. 76/2020 del 19 maggio 2020, instaurato innanzi all'organismo di mediazione istituito presso la sede di Martina Franca della Camera di Conciliazione Italiana (cfr il verbale depositato dal difensore degli attori in data 30 settembre 2020), le parti attrici non erano comparse personalmente, mentre in loro rappresentanza era intervenuto soltanto il difensore, il quale non aveva, peraltro, esposto al mediatore alcun giustificato motivo dell'assenza dei suoi assistiti. Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente, in particolar modo a causa della ingiustificata assenza delle parti che avevano presentato (su disposizione del giudice) la domanda di mediazione e che avevano interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Quanto alle parti convenute, risulta che all'incontro fosse, altresì, presente il difensore di anch'ella assente ingiustificata e che i difensori del dott. CP_6 avessero inviato una “nota tesa a comunicare la non adesione alla Controparte_5 procedura”; il Mediatore ha ritenuto dunque l'impossibilità di dar corso alla procedura per assenza delle parti convocate, chiudendo l'incontro per “mancata adesione” di queste ultime.
Nella fattispecie così ricostruita, tralasciando ogni ulteriore considerazione in ordine alla mancata adesione delle parti convocate (non essendo normativamente contemplato che le parti possano “preannunciare” al mediatore l'intenzione di non partecipare/non aderire, rivelandosi tale modus operandi solo un modo per eludere l'onere di comparire personalmente davanti al mediatore in violazione del principio di effettività della mediazione di cui al secondo comma dell'art. 5 D.L.vo n. 28/2010, come modificato dal D.L.vo n. 69/2013), risulta essere carente quel profilo propriamente connaturato alla mediazione, quale è la partecipazione personale delle parti, che, per la parte che propone la domanda, comporta l'improcedibilità della stessa.
Ed invero, le disposizioni di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 28/2010 (come modificato dalla L. n. 98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, la precitata direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che, in materia di mediazione delegata, l'ordine del giudice sia da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte, accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparizione del solo difensore, al quale è consentito assistere (l'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 28/2010) la parte, ma non di sostituirsi ad essa.
Ciò in quanto l'istituto in parola mira a riattivare la comunicazione tra le parti al fine di renderle in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia;
questo implica necessariamente l'interazione personale tra le parti di fronte al mediatore. Non è, d'altra parte, pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che nel processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali.
In definitiva, la presenza delle parti dinanzi al mediatore è connaturata al concetto stesso di mediazione;
questo proprium del procedimento mediativo induce ad affermare, da una parte, la necessità della presenza della parte e, dall'altra, la possibilità di partecipare tramite un rappresentante diverso dal difensore, ovvero anche da quest'ultimo, purché munito di una procura sostanziale (ben differente dalla procura dal valore meramente processuale rilasciata al difensore nell'ambito giudiziale), avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, in ragione della piena conoscenza delle ragioni della controversia.
Le argomentazioni sin qui esposte rispecchiano i principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 8473 del 29 marzo 2019, richiamata nelle successive pronunce n. 13029 del 26 aprile 2022 e n. 20643 del 17 luglio 2023, di seguito riportati: "- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;
- la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
A questi principi di diritto, stabiliti per la mediazione obbligatoria, la sentenza impugnata si è attenuta, dichiarando, correttamente, la domanda improcedibile. Né possono le odierne parti appellanti chiedere, in via subordinata, al giudice dell'appello, di disporre un nuovo procedimento di mediazione, perché tale richiesta (ossia di ripetere il procedimento di mediazione, previa concessione del termine e rinvio ad una udienza successiva) non è mai stata avanzata al giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni o nelle memorie conclusive, né, comunque, poteva essere accolta, perché il potere del giudice di primo grado di assegnare un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria si era già consumato, avendo il Tribunale con ordinanza dell'11.2.2020 disposto la mediazione ed assegnato il termine per iniziare il relativo procedimento, poiché le parti attrici non l'avevano esperita, né tantomeno iniziata, prima dell'introduzione del giudizio.
A tali considerazioni, segue, pertanto, il rigetto del primo motivo di appello, e la conferma della dichiarazione di improcedibilità della domanda, la quale potrà essere riproposta, essendo stata comunque interrotta la prescrizione della domanda di annullamento del testamento con l'introduzione del giudizio di primo grado, e sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2935, comma 2, c.p.c.
Anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
La doglianza attiene all'eccepita erronea applicazione estensiva dell'art. 669novies, comma primo, c.p.c., che ha portato il Tribunale a dichiarare l'inefficacia del sequestro giudiziario, nonostante non vi sia stata una pronuncia di estinzione.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte hanno affermato che “la misura cautelare del sequestro perde efficacia per effetto della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito senza che, a tale effetto, sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, sì che la stessa diviene ipso facto il presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dal secondo comma dell'art. 669 novies, secondo comma, c.p.c.”. Più in particolare, nella pronuncia in esame, è stato evidenziato che nel caso in cui la questione dell'estinzione, invece di essere necessario oggetto del procedimento instauratosi a seguito del ricorso per la declaratoria di inefficacia del provvedimento cautelare, abbia come luogo del decidere il giudizio di merito, è sufficiente che vi sia una pronuncia, anche solo provvisoriamente esecutiva, perché la misura cautelare perda vitalità (cfr Cass. SS.UU. sent. n. 12103 del 16 luglio 2012).
Inoltre, il provvedimento cautelare perde efficacia (tra l'altro) ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c. se, con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso il giudice dovrà dichiarare che il provvedimento è divenuto inefficace, dando le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente, con pronuncia adottata nella stessa sentenza. Sul punto è stato, chiarito che, nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di
“inammissibilità” della domanda, “nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam, divenuta ipso iure inefficace: tale contestualità non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresì giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies c.p.c.” (cfr Cass. civile, Sez. I, sent. n. 17028 del 23 giugno 2008).
Anche la sentenza di improcedibilità della domanda è una pronuncia solo in rito, che non decide sulla domanda e che, tenuto conto delle considerazioni espresse, ben giustifica la dichiarazione di inefficacia del sequestro.
Il rigetto di tale motivo di appello e la conferma della sentenza di primo grado sul punto, comporta, per le medesime ragioni, che anche con la presente sentenza sia dichiarato inefficace il sequestro disposto nell'ambito del presente giudizio.
Quanto alle spese del custode, già liquidate con precedente ordinanza, si ribadisce che le stesse debbano gravare per il 50% su , Parte_1 Parte_5
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Pt_3
e per il restante 50% su e , tenuto
[...] Controparte_2 CP_6 conto del comune interesse degli appellanti e di tali appellati alla gestione e custodia dei beni in sequestro, in attesa della decisione sul merito della vicenda.
Infine, il terzo ed ultimo motivo di appello è condivisibile.
Risultavano, infatti, a parere della corte, sussistere gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti costituite.
Ed invero, il delicato tema della necessità o meno della presenza personale delle parti nel corso del procedimento di mediazione, prima di essere affrontato e chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n.8473/2019, è stato oggetto di differenti interpretazioni scaturenti in particolar modo dalla previsione normativa di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, che richiede espressamente la presenza delle parti -unitamente ai loro avvocati - al primo incontro davanti al mediatore, ma non dispone espressamente che debbano essere personalmente presenti.
Sebbene sia intervenuta la richiamata sentenza a sezioni semplici nel 2019, tale orientamento (che impone, alla luce della ratio della mediazione la presenza personale, ma consente che la stessa sia sostituita da un rappresentante sostanziale) si è consolidato nel tempo (con le successive richiamate sentenze del 2022, del 2023 e del 2024), ed è stato caratterizzato da una interpretazione da parte dei giudici di primo grado non univoca e frastagliata, approdando l'intervento del giudice di legittimità alle richiamate conclusioni, solo dopo l'affermazione di principi e regole, che seppure ricavate dal sistema normativo (anche sovranazionale), non sono direttamente enucleate nel testo della disciplina sulla mediazione.
Infatti, il richiamato art. 8 D.l.vo n. 28/2010, solo nella sua versione, entrata in vigore dal 18 ottobre 2022 (e fino al 24 gennaio 2025, poiché è stato ulteriormente modificato), , prevede espressamente al comma 4, che “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, ma nella versione vigente all'epoca del giudizio di primo grado (la mediazione è stata demandata dal giudice con ordinanza del 11.2.2020, peraltro a pochissimi mesi dalla sentenza della cassazione civile, n.8473/2019) il richiamato art. 8 prevedeva, nel corpo del comma 1, …al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”, quindi senza precisare la natura strettamente personale della partecipazione delle parti e senza la previsione della possibilità di un rappresentante sostanziale.
Un'altra grave ragione che giustifica la compensazione delle spese di lite, risiede nella mancata partecipazione dei convenuti, senza giustificato motivo, alla mediazione disposta in corso di causa. Tale atteggiamento, infatti, viola il dovere di lealtà processuale stabilito dall'art. 88 c.p.c., in quanto la partecipazione al procedimento conciliativo ha un valore a sé stante, che prescinde dal merito della controversia e non può essere ignorata, senza conseguenze, sulla base del convincimento (quand'anche successivamente avvalorato dalla decisione del giudice) di non dover incorrere nella soccombenza. In conclusione, gli appellati hanno rimproverato alla parte attrice le stesse carenze dai medesimi commesse.
Infine, anche la dichiarazione di inefficacia del sequestro da parte del giudice di merito, è anch'essa una questione giuridica sofferta, approdata solo nel tempo alla acquisizione dei principi prima richiamati.
L'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale rende suscettibile di esame (solo) il terzo motivo di appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2 ed in maniera speculare da e , che non potrà trovare CP_3 Controparte_4 accoglimento per le medesime suesposte motivazioni. La conseguente soccombenza reciproca, dovuta all'accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e del conseguente rigetto del terzo motivo di appello incidentale condizionato proposto dagli appellati costituiti, unitamente alle ragioni che hanno indotto la corte a compensare le spese del giudizio di primo grado, giustifica ex art.92 c. II c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite, tra tutte le parti, anche del presente grado di giudizio.
Il rigetto dell'appello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico delle parti appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, - quale tutrice legale di
[...] Parte_3 Controparte_1
e , avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_5
1043/2024 del Tribunale di TARANTO, nel contraddittorio con CP_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 così provvede:
[...]
ACCOGLIE parzialmente l'appello principale ed in riforma dei capi 2, 3 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata:
1)-COMPENSA tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio.
2)-CONDANNA i convenuti , , Controparte_2 CP_3
e alla restituzione in favore degli Controparte_4 Controparte_5 attori , , - quale Parte_1 Parte_2 Parte_3 tutrice legale di e Controparte_1 Parte_4
degli importi eventualmente ricevuti a titolo di spese di lite del Parte_5 primo grado di giudizio.
3)- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
4)- COMPENSA tra le parti le spese di lite del giudizio di appello. 5)-DICHIARA l'inefficacia del sequestro giudiziario disposto con decreto del 29 luglio 2024 dei “beni immobili analiticamente indicati ai punti dall'1 all'8, alla pag. 10 del ricorso presentato dall'avv. F. Caroli Casavola, nonché della quota di 1/5 del capitale sociale della ERREGIESSE s.r.l. -Realizzazione Gestione Servizi Immobiliari- da parte di ”. Controparte_2
6)-ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del provvedimento del 29 luglio 2024 effettuata il 6 agosto 2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto, Servizio di Pubblicità immobiliare, al n. 21009 r. gen. e 15890 reg. part..
7)-ORDINA, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione della trascrizione del provvedimento del 29 luglio 2024 effettuata il 29 agosto 2024 presso la C.C.I.I.A. di Brindisi -Taranto (Pratica n. 905R4714N del 6 settembre 2024).
8)-PONE le spese sostenute dal custode, a carico per il 50% di Parte_1
, , ,
[...] Parte_5 Parte_2 Parte_4
e e per il restante 50% a carico di
[...] Parte_3 Controparte_2
e . CP_6
Ai sensi del D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto il 10.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra