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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARIOLI Parte_1 C.F._1
PIETRASANTA FRANKLIN ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
POTOTSCHNIG PAOLO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. dell'1.4.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. l'Avv. , con ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 iscritto al RG 2832/2024, ha adito Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “1.- accertare e dichiarare che (C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado,
45, è obbligata al pagamento dei compensi professionali maturati e dovuti all'avv. Pt_1
in relazione all'opera professionale da quest'ultimo svolta nel giudizio civile iscritto al
[...]
n. R.G. 6499/2020 del ruolo contenzioso del Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, definito con sentenza n. 2028/2022 emessa il 12.7.2022 e depositata il 25.7.2022; e per l'effetto 2.- condannare e dichiarar tenuta (C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, P.IVA_2
pagina 1 di 6 Via Stalingrado, 45, a pagare all'avv. i compensi per l'attività professionale da Parte_1 questo svolta in favore dell'ex cliente nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G.
6499/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, e precisamente, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, in misura pari ad Euro 68.561,87=, a dedurre ritenuta d'acconto 20%, così per complessivi Euro 57.754,51=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice e comunque conforme e proporzionata alla quantità e qualità dell'opera professionale prestata dall'avv. ; 3.- condannare e dichiarar tenuto (C.F. Parte_1 Controparte_1
- P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara antistatario”.
2. In particolare, afferma di aver patrocinato la innanzi al Tribunale Controparte_1
di Bologna nel giudizio RG 6499/2020, promosso dagli eredi di deceduto in Persona_1
occasione di un sinistro stradale, avente ad oggetto richieste economiche relative al danno tanatologico del valore complessivo di euro 1.400.000,00. Il ricorrente riferisce che il giudizio è stato definito con sentenza n. 2028/2022 del Tribunale di Bologna favorevole alla
[...]
e che, nonostante la corposa attività professionale ed il pregevole risultato Controparte_1
raggiunto la Cliente non ha corrisposto al difensore alcun compenso.
3. Si è costituita in giudizio (oggi divenuta d'ora Controparte_1 CP_2 innanzi per brevità anche solo o ”) contestando le avverse pretese e CP_2 CP_1
sollevando in rito eccezione di litispendenza o, comunque, di continenza del presente giudizio con quello preveniente radicato presso il Tribunale di Roma RG 52058/2023, ove la Compagnia assicurativa ha citato l'Avv. per sentir accertato il totale dei compensi professionali Pt_1 maturati dal legale per l'attività prestata in n. 751 incarichi ancora da pagare (fra cui quello di cui si discute nell'odierno giudizio, producendo le tabelle riassuntive delle singole posizioni ai docc. 15 e 16); nel merito, la convenuta contesta l'applicabilità delle tariffe professionali affermando sussistere fra le parti un accordo sui compensi sin dal momento del conferimento e dell'accettazione dell'incarico e rassegna le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE I) dichiarare la litispendenza e, comunque, ex art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza del presente giudizio con la causa pendente tra e l'avv. dinanzi Controparte_1 Parte_1
al Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, R.G. n. 52058/2023, giudice la dott.ssa Barbara
Affinita, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA I)
pagina 2 di 6 respingere le domande sub n. 2 e 3 formulate dall'avv. con il ricorso ex art. 281- Parte_1
decies e ss. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
II) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna –
R.G. n. 2832/2024), ha corrisposto all'avv. Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 20.590,50, al netto della ritenuta d'acconto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna – R.G. n. 2832/2024), l'avv.
non ha più nulla a pretendere nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
tutte le ragioni esposte in narrativa;
IV) con refusione dei compensi e delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge.”.
4. Con le memorie di cui all'art. 281 XII comma 4 c.p.c. il ricorrente non ha contestato ed, anzi, ha confermato di aver svolto innanzi al Tribunale di Roma nel giudizio RG 52058/2023 domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi azionati anche nell'odierno giudizio, riferendo, nella propria memoria replica, che “Se come auspicabile sarà il Giudice di Bologna a giudicare sulla presente domanda, è evidente come il ricorrente non farà altro che darne atto nel giudizio di Roma rinunciando ad ogni pretesa inerente al presente giudizio in quello di Roma.”
5. All'udienza del 1.4.25, parte ricorrente ha chiesto il rigetto delle eccezioni di rito avversarie e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, richiamandosi agli atti (in particolare le memorie ex art. 281 xii c.4 c.p.c.) e precisando le conclusioni come replica ex art. 281 xii c.4
c.p.c. del 3.2.25 (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei predetti motivi, quali e quanti argomentati, in fatto ed in diritto, nel presente ricorso, così provvedere e statuire: 1.- accertare e dichiarare che
...è obbligata al pagamento dei compensi professionali maturati Controparte_1
e dovuti all'avv. , in relazione all'opera professionale da quest'ultimo svolta nel Parte_1
giudizio civile iscritto al n. R.G. 6499/2020 del ruolo contenzioso del Tribunale di Bologna,
Sez. III Civile, definito con sentenza n. 2028/2022 emessa il 12.7.2022 e depositata il
25.7.2022; e per l'effetto 2.- condannare e dichiarar tenuta ...a Controparte_1 pagare all'avv. i compensi per l'attività professionale da questo svolta in favore Parte_1 dell'ex cliente nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G. 6499/2020 svoltosi innanzi al
Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, e precisamente, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in misura pari ad Euro 44.118,35 (somma risultante dal lordo richiesto pari ad € 68.561,87 diminuito dal lordo corrisposto da pari ad € 24.443,52), oltre € 2.889,76 pari alle spese generali CP_1
pagina 3 di 6 sull'acconto versato, il tutto oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice e comunque conforme e proporzionata alla quantità e qualità dell'opera professionale prestata dall'avv. ; 3.- condannare e dichiarar tenuto ...al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara antistatario”). ha dato preliminarmente dà CP_2
atto della fusione per incorporazione di in e dell'invito, Controparte_3 Controparte_4 nel giudizio di accertamento T. Roma rg 52058/23, comprendente anche l'incarico oggetto del presente giudizio, di assumere provvedimenti di litispendenza e/o comunque continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. anche per ragioni di economia processuale e divieto di frazionamento del credito. Ha, quindi, contestato tutto quanto dedotto da controparte, da ultimo con la replica ex art. 281 xii c.4 c.p.c. e quanto dedotto a verbale della stessa udienza del 1.4.25 cit.. Richiamato tutto quanto dedotto in atti, ha, quindi, precisato le conclusioni come da memoria ex art. 281 xii c.4 c.p.c. del 23.1.25 (“Voglia codesto On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare IN VIA PRELIMINARE I) dichiarare la litispendenza e, comunque, ex art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza del presente giudizio con la causa pendente tra
[...]
e l'avv. dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, Controparte_1 Parte_1
R.G. n. 52058/2023, giudice la dott.ssa Barbara Affinita, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA I) respingere le domande sub n. 2 e 3 formulate dall'avv. con il ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. introduttivo del Parte_1
presente giudizio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in causa;
II) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna – R.G. n. 2832/2024), Controparte_1 ha corrisposto all'avv. l'importo di Euro 20.590,50, al netto della ritenuta
[...] Parte_1
d'acconto, per i motivi dedotti in causa;
III) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna –
R.G. n. 2832/2024), l'avv. non ha più nulla a pretendere nei confronti di Parte_1 [...]
per i motivi dedotti in causa;
IV) con refusione dei compensi e delle spese Controparte_1
di lite, oltre oneri e accessori come per legge. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, in replica alla memoria di controparte, nel secondo dei termini concessi da codesto On.le Tribunale ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c”).
pagina 4 di 6 6. L'eccezione di litispendenza/continenza sollevata da parte risulta fondata per i motivi CP_2 che seguono. L'Avv. ha svolto nel giudizio RG 52058/2023, innanzi al Tribunale di Pt_1
Roma, la seguente domanda riconvenzionale: “Nel merito ed in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui vengano rigettate tutte le eccezioni preliminari suddette, si chiede al
Giudice adito di voler determinare gli esatti ed equi compensi spettanti all'Avv. secondo Pt_1
la normativa vigente dell'equo compenso e quindi condannare la in relazione agli CP_1 incarichi oggetto del ricorso a corrispondere all'Avv. la somma di € 4.719.255,61 oltre Pt_1 rimborso forfettario, iva e cpa ed € 50.293,26 per spese anticipate” (cfr. doc. 1 allegato alla prima memoria del ricorrente ex art. 281 XII comma 4 c.p.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 4485 del 23/02/2018, hanno affrontato l'istituto di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011 affermando che “il criterio di competenza di cui a tale norma non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale, in quanto legato alle funzioni del giudice, per essere le prestazioni oggetto della domanda”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine della dichiarazione di litispendenza, occorre fare esclusivo riferimento al criterio della prevenzione, senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito.
Ciò perché la questione di litispendenza ha carattere pregiudiziale e deve essere decisa prima di ogni altra, in quanto ha un carattere pubblicistico finalizzato all'operatività del principio del ne bis in idem (Cass., sez. un., n. 17443/2014; Cass., n. 16724/2002).
Il presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, presenta indubbi profili di connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio preveniente instaurato dalla
[...]
RG 52058/2023 presso il Tribunale di Roma, posto che il Giudice Controparte_5
capitolino è stato investito dell'accertamento complessivo dei compensi professionali maturati dall'Avv. in conseguenza dei molteplici incarichi svolti in qualità di fiduciario della Pt_1
Compagnia assicurativa, fra cui proprio quello per cui si discute nell'odierno giudizio.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità succitata, l'eccezione sollevata dalla convenuta deve essere accolta e, pertanto, deve essere dichiarata da parte di questo giudice, in quanto successivamente adito, la litispendenza tra la causa pendente avanti al Tribunale di Roma R.G.
n. 52058/2023 e il presente giudizio R.G. n. 2832/2024, con cancellazione della causa dal ruolo.
L'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che pagina 5 di 6 consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo (Cass., n. 2399/2024; Cass., n.
7010/2017; Cass., n. 21565/2011; Cass., n. 5159/1982). Nel caso in esame, pur essendo la questione preliminare di rito della litispendenza/continenza assorbente, avendo le parti precisato le conclusioni anche nel merito ex art. 281 sexies c.p.c., ritiene l'odierno giudicante di decidere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
7. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono dunque poste a carico dell'attore ricorrente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'esito in rito e della natura semplificata della decisione anche sotto il profilo processuale.
8. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la litispendenza/continenza con riguardo al presente giudizio rispetto alla causa pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. n. 52058/2023, previamente instaurata;
2) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
3) Condanna l'Avv. a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_5
che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
BOLOGNA, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARIOLI Parte_1 C.F._1
PIETRASANTA FRANKLIN ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
POTOTSCHNIG PAOLO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. dell'1.4.25.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. l'Avv. , con ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 iscritto al RG 2832/2024, ha adito Pt_1
l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “1.- accertare e dichiarare che (C.F. - P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado,
45, è obbligata al pagamento dei compensi professionali maturati e dovuti all'avv. Pt_1
in relazione all'opera professionale da quest'ultimo svolta nel giudizio civile iscritto al
[...]
n. R.G. 6499/2020 del ruolo contenzioso del Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, definito con sentenza n. 2028/2022 emessa il 12.7.2022 e depositata il 25.7.2022; e per l'effetto 2.- condannare e dichiarar tenuta (C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, P.IVA_2
pagina 1 di 6 Via Stalingrado, 45, a pagare all'avv. i compensi per l'attività professionale da Parte_1 questo svolta in favore dell'ex cliente nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G.
6499/2020 svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, e precisamente, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, in misura pari ad Euro 68.561,87=, a dedurre ritenuta d'acconto 20%, così per complessivi Euro 57.754,51=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice e comunque conforme e proporzionata alla quantità e qualità dell'opera professionale prestata dall'avv. ; 3.- condannare e dichiarar tenuto (C.F. Parte_1 Controparte_1
- P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, al pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara antistatario”.
2. In particolare, afferma di aver patrocinato la innanzi al Tribunale Controparte_1
di Bologna nel giudizio RG 6499/2020, promosso dagli eredi di deceduto in Persona_1
occasione di un sinistro stradale, avente ad oggetto richieste economiche relative al danno tanatologico del valore complessivo di euro 1.400.000,00. Il ricorrente riferisce che il giudizio è stato definito con sentenza n. 2028/2022 del Tribunale di Bologna favorevole alla
[...]
e che, nonostante la corposa attività professionale ed il pregevole risultato Controparte_1
raggiunto la Cliente non ha corrisposto al difensore alcun compenso.
3. Si è costituita in giudizio (oggi divenuta d'ora Controparte_1 CP_2 innanzi per brevità anche solo o ”) contestando le avverse pretese e CP_2 CP_1
sollevando in rito eccezione di litispendenza o, comunque, di continenza del presente giudizio con quello preveniente radicato presso il Tribunale di Roma RG 52058/2023, ove la Compagnia assicurativa ha citato l'Avv. per sentir accertato il totale dei compensi professionali Pt_1 maturati dal legale per l'attività prestata in n. 751 incarichi ancora da pagare (fra cui quello di cui si discute nell'odierno giudizio, producendo le tabelle riassuntive delle singole posizioni ai docc. 15 e 16); nel merito, la convenuta contesta l'applicabilità delle tariffe professionali affermando sussistere fra le parti un accordo sui compensi sin dal momento del conferimento e dell'accettazione dell'incarico e rassegna le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE I) dichiarare la litispendenza e, comunque, ex art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza del presente giudizio con la causa pendente tra e l'avv. dinanzi Controparte_1 Parte_1
al Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, R.G. n. 52058/2023, giudice la dott.ssa Barbara
Affinita, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA I)
pagina 2 di 6 respingere le domande sub n. 2 e 3 formulate dall'avv. con il ricorso ex art. 281- Parte_1
decies e ss. c.p.c. introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
II) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna –
R.G. n. 2832/2024), ha corrisposto all'avv. Controparte_1 Parte_1
l'importo di Euro 20.590,50, al netto della ritenuta d'acconto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
III) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna – R.G. n. 2832/2024), l'avv.
non ha più nulla a pretendere nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
tutte le ragioni esposte in narrativa;
IV) con refusione dei compensi e delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge.”.
4. Con le memorie di cui all'art. 281 XII comma 4 c.p.c. il ricorrente non ha contestato ed, anzi, ha confermato di aver svolto innanzi al Tribunale di Roma nel giudizio RG 52058/2023 domanda riconvenzionale di pagamento dei compensi azionati anche nell'odierno giudizio, riferendo, nella propria memoria replica, che “Se come auspicabile sarà il Giudice di Bologna a giudicare sulla presente domanda, è evidente come il ricorrente non farà altro che darne atto nel giudizio di Roma rinunciando ad ogni pretesa inerente al presente giudizio in quello di Roma.”
5. All'udienza del 1.4.25, parte ricorrente ha chiesto il rigetto delle eccezioni di rito avversarie e chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, richiamandosi agli atti (in particolare le memorie ex art. 281 xii c.4 c.p.c.) e precisando le conclusioni come replica ex art. 281 xii c.4
c.p.c. del 3.2.25 (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei predetti motivi, quali e quanti argomentati, in fatto ed in diritto, nel presente ricorso, così provvedere e statuire: 1.- accertare e dichiarare che
...è obbligata al pagamento dei compensi professionali maturati Controparte_1
e dovuti all'avv. , in relazione all'opera professionale da quest'ultimo svolta nel Parte_1
giudizio civile iscritto al n. R.G. 6499/2020 del ruolo contenzioso del Tribunale di Bologna,
Sez. III Civile, definito con sentenza n. 2028/2022 emessa il 12.7.2022 e depositata il
25.7.2022; e per l'effetto 2.- condannare e dichiarar tenuta ...a Controparte_1 pagare all'avv. i compensi per l'attività professionale da questo svolta in favore Parte_1 dell'ex cliente nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G. 6499/2020 svoltosi innanzi al
Tribunale di Bologna, Sez. III Civile, e precisamente, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in misura pari ad Euro 44.118,35 (somma risultante dal lordo richiesto pari ad € 68.561,87 diminuito dal lordo corrisposto da pari ad € 24.443,52), oltre € 2.889,76 pari alle spese generali CP_1
pagina 3 di 6 sull'acconto versato, il tutto oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta dal Giudice e comunque conforme e proporzionata alla quantità e qualità dell'opera professionale prestata dall'avv. ; 3.- condannare e dichiarar tenuto ...al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi della presente procedura da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che, a tal fine, si dichiara antistatario”). ha dato preliminarmente dà CP_2
atto della fusione per incorporazione di in e dell'invito, Controparte_3 Controparte_4 nel giudizio di accertamento T. Roma rg 52058/23, comprendente anche l'incarico oggetto del presente giudizio, di assumere provvedimenti di litispendenza e/o comunque continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. anche per ragioni di economia processuale e divieto di frazionamento del credito. Ha, quindi, contestato tutto quanto dedotto da controparte, da ultimo con la replica ex art. 281 xii c.4 c.p.c. e quanto dedotto a verbale della stessa udienza del 1.4.25 cit.. Richiamato tutto quanto dedotto in atti, ha, quindi, precisato le conclusioni come da memoria ex art. 281 xii c.4 c.p.c. del 23.1.25 (“Voglia codesto On.le Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni più opportuna declaratoria sia di rito che di merito, così giudicare IN VIA PRELIMINARE I) dichiarare la litispendenza e, comunque, ex art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza del presente giudizio con la causa pendente tra
[...]
e l'avv. dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione XI, Controparte_1 Parte_1
R.G. n. 52058/2023, giudice la dott.ssa Barbara Affinita, adottando tutti i provvedimenti conseguenti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA I) respingere le domande sub n. 2 e 3 formulate dall'avv. con il ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. introduttivo del Parte_1
presente giudizio, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in causa;
II) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna – R.G. n. 2832/2024), Controparte_1 ha corrisposto all'avv. l'importo di Euro 20.590,50, al netto della ritenuta
[...] Parte_1
d'acconto, per i motivi dedotti in causa;
III) accertare e dichiarare che, per lo svolgimento dell'incarico professionale nell'ambito del giudizio oggetto di causa (Tribunale di Bologna –
R.G. n. 2832/2024), l'avv. non ha più nulla a pretendere nei confronti di Parte_1 [...]
per i motivi dedotti in causa;
IV) con refusione dei compensi e delle spese Controparte_1
di lite, oltre oneri e accessori come per legge. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, in replica alla memoria di controparte, nel secondo dei termini concessi da codesto On.le Tribunale ex art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c”).
pagina 4 di 6 6. L'eccezione di litispendenza/continenza sollevata da parte risulta fondata per i motivi CP_2 che seguono. L'Avv. ha svolto nel giudizio RG 52058/2023, innanzi al Tribunale di Pt_1
Roma, la seguente domanda riconvenzionale: “Nel merito ed in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi in cui vengano rigettate tutte le eccezioni preliminari suddette, si chiede al
Giudice adito di voler determinare gli esatti ed equi compensi spettanti all'Avv. secondo Pt_1
la normativa vigente dell'equo compenso e quindi condannare la in relazione agli CP_1 incarichi oggetto del ricorso a corrispondere all'Avv. la somma di € 4.719.255,61 oltre Pt_1 rimborso forfettario, iva e cpa ed € 50.293,26 per spese anticipate” (cfr. doc. 1 allegato alla prima memoria del ricorrente ex art. 281 XII comma 4 c.p.c.).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 4485 del 23/02/2018, hanno affrontato l'istituto di cui all'art. 14 D. Lgs. 150/2011 affermando che “il criterio di competenza di cui a tale norma non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale, in quanto legato alle funzioni del giudice, per essere le prestazioni oggetto della domanda”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, al fine della dichiarazione di litispendenza, occorre fare esclusivo riferimento al criterio della prevenzione, senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito.
Ciò perché la questione di litispendenza ha carattere pregiudiziale e deve essere decisa prima di ogni altra, in quanto ha un carattere pubblicistico finalizzato all'operatività del principio del ne bis in idem (Cass., sez. un., n. 17443/2014; Cass., n. 16724/2002).
Il presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2011, presenta indubbi profili di connessione soggettiva ed oggettiva con il giudizio preveniente instaurato dalla
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RG 52058/2023 presso il Tribunale di Roma, posto che il Giudice Controparte_5
capitolino è stato investito dell'accertamento complessivo dei compensi professionali maturati dall'Avv. in conseguenza dei molteplici incarichi svolti in qualità di fiduciario della Pt_1
Compagnia assicurativa, fra cui proprio quello per cui si discute nell'odierno giudizio.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità succitata, l'eccezione sollevata dalla convenuta deve essere accolta e, pertanto, deve essere dichiarata da parte di questo giudice, in quanto successivamente adito, la litispendenza tra la causa pendente avanti al Tribunale di Roma R.G.
n. 52058/2023 e il presente giudizio R.G. n. 2832/2024, con cancellazione della causa dal ruolo.
L'ordinanza che dichiara la litispendenza deve ritenersi equiparata ad una declaratoria d'incompetenza anche in ordine alla necessità della statuizione sulle spese processuali, che pagina 5 di 6 consegue ad ogni pronuncia che definisce un processo (Cass., n. 2399/2024; Cass., n.
7010/2017; Cass., n. 21565/2011; Cass., n. 5159/1982). Nel caso in esame, pur essendo la questione preliminare di rito della litispendenza/continenza assorbente, avendo le parti precisato le conclusioni anche nel merito ex art. 281 sexies c.p.c., ritiene l'odierno giudicante di decidere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
7. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono dunque poste a carico dell'attore ricorrente, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'esito in rito e della natura semplificata della decisione anche sotto il profilo processuale.
8. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la litispendenza/continenza con riguardo al presente giudizio rispetto alla causa pendente avanti al Tribunale di Roma R.G. n. 52058/2023, previamente instaurata;
2) Dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
3) Condanna l'Avv. a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_5
che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
BOLOGNA, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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