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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI SQ TO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., si è opposta alla mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario versato dalla Società consolidata Società_1 in Società_1 s.r.l.. Contributo straordinario (istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dalla stessa versato per complessivi 1.878.679,57, nonché per la condanna dell'ufficio alla restituzione della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi.
La ricorrente fa presente che il ricorso ha ad oggetto la domanda di rimborso della maggiore IRES indebitamente versata dal Ricorrente_1 s.r.l. per effetto della mancata integrale deduzione da parte della società consolidata Società_1 in Società_1 s.r.l. del Contributo in base a quanto stabilito dall'art. 37, co. 7 del d.l. n. 21/2022.
La ricorrente fa rilevare che, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la CGT di primo grado di Cagliari, con ord. n. 11 del 7 ottobre 2024 (all. 3), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7 cit. nella parte in cui prevede la completa indeducibilità ai fini IRES del Contributo, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza fa presente che la ricorrente ha presentato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso dell'IRES versata (asseritamente pari a
€ 450.883,00, oltre interessi) per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario contro il caro bollette (Contributo Straordinario) istituito dall'art. 37 del d. l. 21 marzo 2022, n.
21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s. m. i., per il periodo di imposta 2022.
La Società consolidata opera nel settore delle energie rinnovabili e si occupata, in particolare, della produzione, vendita e distribuzione di energia ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L'art. 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto un “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario”, volto a colpire “una tantum” gli extraprofitti congiunturali realizzati dagli operatori del settore energetico, in ragione dell'anomalo aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;
ai sensi del comma 1, dell'art. 37 citato, tale contributo è posto a carico:
1) dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
2) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
3) dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
4) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
5) dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
La Società consolidata quindi, sulla base di questo quadro legislativo, ha correttamente e doverosamente calcolato il contributo in questione sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo tra il 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
(cd. LIPE) regolarmente presentate. In particolare, ha quindi versato, a titolo di Contributo di Solidarietà, un importo complessivo pari a € 1.878.679,57.
Coerentemente con quanto previsto dall'art. 37 comma 7 cit., secondo cui “il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”, la Società consolidante non ha dedotto dalla sua base imponibile IRES il Contributo Straordinario versato dalla consolidata. La mancata deduzione ai fini fiscali del Contributo Straordinario ha comportato per la Società consolidante il versamento di una maggiore IRES che calcola in complessivi € 450.883,00.
Il 4 luglio 2025 la Società consolidante ha notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Potenza istanza di rimborso (istanza di rimborso e ricevuta di consegna p.e.c. già sub all. 3) per la restituzione della maggiore IRES versata a causa della mancata deduzione del Contributo Straordinario dalla base imponibile, oltre interessi, ritenendo la previsione normativa del Contributo di solidarietà de quo, e quella relativa all'indeducibilità di questo dall'IRES, incostituzionale.
Sull'istanza presentata dalla Società consolidante si formava silenzio rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso presentata, la Ricorrente_1, in data 6 ottobre 2025, ha notificato il ricorso all'Ufficio ritenendo l'art. 37, comma 7 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui rende il Contributo Straordinario indeducibile dall'IRES.
In via del tutto preliminare, osserva l'Ufficio, occorre osservare che l'istanza di rimborso presentata dalle società interessate si palesa improcedibile, alla stregua del contenuto dispositivo dell'art. 38 DPR 602/73.
Tale disposizione, infatti, individua dei casi specifici nei quali il contribuente è legittimato a proporre istanza di rimborso: si tratta dei casi di “errore materiale”, “duplicazione” e di “inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”; tutto ciò, avuto riguardo ai dati riportati nella dichiarazione dallo stesso soggetto interessato, nella sua qualità di contribuente. Ebbene, se il riferimento è la dichiarazione trasmessa ai fini IRES, è evidente che non si verifica alcuna delle ipotesi previste normativamente: non vi è un errore materiale, né una duplicazione, né l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento;
soprattutto, tali ipotesi non sono riscontrabili alla luce delle disposizioni vigenti (fra cui l'art. 37 c. 7 D.L. 21/2022, che non consente la deduzione del contributo straordinario ai fini Irap e Ires). Di conseguenza, non potendosi riscontrare il presupposto per la richiesta di rimborso, alla luce del contenuto della dichiarazione e delle disposizioni di legge applicabile, nessuna contestazione può essere mossa al diniego (sia pure tacito) opposto dall'Ufficio alle istanze ricevute.
In subordine all'eccezione pregiudiziale sopra esposta, si evidenzia altresì che la società ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio (in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 c.
5-bis D.
Lgs. 546/92), in quanto non ha dimostrato documentalmente, tramite produzioni da allegare al ricorso, che l'IRES di cui si chiede il parziale rimborso sia stata effettivamente versata (e in quale data) nella misura dovuta e indicata nella dichiarazione annuale trasmessa.
È appena il caso di rilevare che l'avvenuto versamento di un'imposta di cui si chiede il rimborso è un elemento preliminarmente indispensabile al fine di valutarne la spettanza e l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale.
Infine, la Corte Costituzionale evidenzia che, considerato il contesto di crisi del tutto straordinario ed eccezionale in cui si colloca e una volta appurato che l'indice di capacità contributiva non è arbitrario, il tributo adottato rispetta sicuramente anche i canoni costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza (ossia rispetta il “rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire”). La Corte ha ravvisato l'incostituzionalità dell'art. 37, D.L. n. 21/2022, convertito in Legge n. 51/2022, solo con riferimento ad un profilo preciso e circoscritto della norma, vale a dire nella sola parte in cui la norma, ai fini del calcolo incrementale, facendo riferimento al totale delle operazioni attive e passive tiene conto anche delle accise assolte sulle quantità dei prodotti energetici commercializzati, ed il cui costo sia stato traslato in capo all'acquirente.
Inoltre, osserva l'Ufficio, questa Corte con sentenza n. 410/01/2025 ha rigettato in toto le doglianze espresse dalla contribuente, ravvisando anche l'impossibilità di procedere ad un rimborso parziale in base alla mancata documentazione delle accise assolte.
Ed infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2025 si è espressa sull'indeducibilità del Contributo
Solidaristico Straordinario dall'IRES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, osserva che il ricorso verte sul silenzio rifiuto avverso la restituzione dell'IRES versata per € 450.883,00 per mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario contro il caro bollette, anno 2022. La ricorrente ritiene, in sostanza, che la previsione normativa del Contributo di solidarietà e quella relativa all'indeducibilità di questo dall'IRES, è incostituzionale nella parte in cui rende il Contributo Straordinario indeducibile dall'IRES.
Per contro, con la recente sentenza n. 180 del 2 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la mancata deducibilità dall'IRES del contributo straordinario (extraprofitti) a carico delle imprese energetiche, previsto per il caro bollette (art. 37 d.l. n. 21/2022), ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio vengono compensate preso atto che la Corte Costituzionale si è espressa, chiarendo le diverse interpretazioni sulla sollevata questione di incostituzionalità della norma, in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
LANZI SQ TO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIORIFIUTO IRES-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorrente Ricorrente_1 S.R.L., si è opposta alla mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario versato dalla Società consolidata Società_1 in Società_1 s.r.l.. Contributo straordinario (istituito dall'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dalla stessa versato per complessivi 1.878.679,57, nonché per la condanna dell'ufficio alla restituzione della predetta somma, oltre interessi maturati e maturandi.
La ricorrente fa presente che il ricorso ha ad oggetto la domanda di rimborso della maggiore IRES indebitamente versata dal Ricorrente_1 s.r.l. per effetto della mancata integrale deduzione da parte della società consolidata Società_1 in Società_1 s.r.l. del Contributo in base a quanto stabilito dall'art. 37, co. 7 del d.l. n. 21/2022.
La ricorrente fa rilevare che, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, la CGT di primo grado di Cagliari, con ord. n. 11 del 7 ottobre 2024 (all. 3), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 7 cit. nella parte in cui prevede la completa indeducibilità ai fini IRES del Contributo, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza fa presente che la ricorrente ha presentato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso dell'IRES versata (asseritamente pari a
€ 450.883,00, oltre interessi) per effetto della mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario contro il caro bollette (Contributo Straordinario) istituito dall'art. 37 del d. l. 21 marzo 2022, n.
21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 e s. m. i., per il periodo di imposta 2022.
La Società consolidata opera nel settore delle energie rinnovabili e si occupata, in particolare, della produzione, vendita e distribuzione di energia ottenuta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L'art. 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha introdotto un “contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario”, volto a colpire “una tantum” gli extraprofitti congiunturali realizzati dagli operatori del settore energetico, in ragione dell'anomalo aumento dei prezzi e delle tariffe del settore;
ai sensi del comma 1, dell'art. 37 citato, tale contributo è posto a carico:
1) dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
2) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
3) dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
4) dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
5) dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
La Società consolidata quindi, sulla base di questo quadro legislativo, ha correttamente e doverosamente calcolato il contributo in questione sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo tra il 1° ottobre 2021 ed il 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo tra il 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, come risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
(cd. LIPE) regolarmente presentate. In particolare, ha quindi versato, a titolo di Contributo di Solidarietà, un importo complessivo pari a € 1.878.679,57.
Coerentemente con quanto previsto dall'art. 37 comma 7 cit., secondo cui “il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”, la Società consolidante non ha dedotto dalla sua base imponibile IRES il Contributo Straordinario versato dalla consolidata. La mancata deduzione ai fini fiscali del Contributo Straordinario ha comportato per la Società consolidante il versamento di una maggiore IRES che calcola in complessivi € 450.883,00.
Il 4 luglio 2025 la Società consolidante ha notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Potenza istanza di rimborso (istanza di rimborso e ricevuta di consegna p.e.c. già sub all. 3) per la restituzione della maggiore IRES versata a causa della mancata deduzione del Contributo Straordinario dalla base imponibile, oltre interessi, ritenendo la previsione normativa del Contributo di solidarietà de quo, e quella relativa all'indeducibilità di questo dall'IRES, incostituzionale.
Sull'istanza presentata dalla Società consolidante si formava silenzio rifiuto.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso presentata, la Ricorrente_1, in data 6 ottobre 2025, ha notificato il ricorso all'Ufficio ritenendo l'art. 37, comma 7 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui rende il Contributo Straordinario indeducibile dall'IRES.
In via del tutto preliminare, osserva l'Ufficio, occorre osservare che l'istanza di rimborso presentata dalle società interessate si palesa improcedibile, alla stregua del contenuto dispositivo dell'art. 38 DPR 602/73.
Tale disposizione, infatti, individua dei casi specifici nei quali il contribuente è legittimato a proporre istanza di rimborso: si tratta dei casi di “errore materiale”, “duplicazione” e di “inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento”; tutto ciò, avuto riguardo ai dati riportati nella dichiarazione dallo stesso soggetto interessato, nella sua qualità di contribuente. Ebbene, se il riferimento è la dichiarazione trasmessa ai fini IRES, è evidente che non si verifica alcuna delle ipotesi previste normativamente: non vi è un errore materiale, né una duplicazione, né l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento;
soprattutto, tali ipotesi non sono riscontrabili alla luce delle disposizioni vigenti (fra cui l'art. 37 c. 7 D.L. 21/2022, che non consente la deduzione del contributo straordinario ai fini Irap e Ires). Di conseguenza, non potendosi riscontrare il presupposto per la richiesta di rimborso, alla luce del contenuto della dichiarazione e delle disposizioni di legge applicabile, nessuna contestazione può essere mossa al diniego (sia pure tacito) opposto dall'Ufficio alle istanze ricevute.
In subordine all'eccezione pregiudiziale sopra esposta, si evidenzia altresì che la società ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio (in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 c.
5-bis D.
Lgs. 546/92), in quanto non ha dimostrato documentalmente, tramite produzioni da allegare al ricorso, che l'IRES di cui si chiede il parziale rimborso sia stata effettivamente versata (e in quale data) nella misura dovuta e indicata nella dichiarazione annuale trasmessa.
È appena il caso di rilevare che l'avvenuto versamento di un'imposta di cui si chiede il rimborso è un elemento preliminarmente indispensabile al fine di valutarne la spettanza e l'eventuale riconoscimento in sede giudiziale.
Infine, la Corte Costituzionale evidenzia che, considerato il contesto di crisi del tutto straordinario ed eccezionale in cui si colloca e una volta appurato che l'indice di capacità contributiva non è arbitrario, il tributo adottato rispetta sicuramente anche i canoni costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza (ossia rispetta il “rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire”). La Corte ha ravvisato l'incostituzionalità dell'art. 37, D.L. n. 21/2022, convertito in Legge n. 51/2022, solo con riferimento ad un profilo preciso e circoscritto della norma, vale a dire nella sola parte in cui la norma, ai fini del calcolo incrementale, facendo riferimento al totale delle operazioni attive e passive tiene conto anche delle accise assolte sulle quantità dei prodotti energetici commercializzati, ed il cui costo sia stato traslato in capo all'acquirente.
Inoltre, osserva l'Ufficio, questa Corte con sentenza n. 410/01/2025 ha rigettato in toto le doglianze espresse dalla contribuente, ravvisando anche l'impossibilità di procedere ad un rimborso parziale in base alla mancata documentazione delle accise assolte.
Ed infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2025 si è espressa sull'indeducibilità del Contributo
Solidaristico Straordinario dall'IRES.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminato il ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, osserva che il ricorso verte sul silenzio rifiuto avverso la restituzione dell'IRES versata per € 450.883,00 per mancata deduzione dalla base imponibile IRES del contributo straordinario contro il caro bollette, anno 2022. La ricorrente ritiene, in sostanza, che la previsione normativa del Contributo di solidarietà e quella relativa all'indeducibilità di questo dall'IRES, è incostituzionale nella parte in cui rende il Contributo Straordinario indeducibile dall'IRES.
Per contro, con la recente sentenza n. 180 del 2 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la mancata deducibilità dall'IRES del contributo straordinario (extraprofitti) a carico delle imprese energetiche, previsto per il caro bollette (art. 37 d.l. n. 21/2022), ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il ricorso pertanto non è fondato e deve essere rigettato. Le spese di giudizio vengono compensate preso atto che la Corte Costituzionale si è espressa, chiarendo le diverse interpretazioni sulla sollevata questione di incostituzionalità della norma, in data successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.