Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584/23 r. g. l., vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Monica Grassi, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, via Faravelli n. 22
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO
NONCHE'
, già in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fausta Longobardi, preso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Cavallino n. 87
APPELLATA
1
Con il ricorso in atti la Parte_1 proponeva tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in
[...] funzione di Giudice del lavoro, n. 4533 del 2022, con la quale, unitamente al rigetto della domanda proposta da , volta ad accertare il suo diritto, ex art. 1, commi 184 e CP_1
185, della l. n. 145 del 2018, ad aderire al meccanismo del saldo e stralcio anche per i contributi previdenziali, con conseguente rettifica dell'atto n. 07190201903866612150, veniva altresì rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da essa volta a far dichiarare l'istituto Pt_1 della “rottamazione ter” inapplicabile al suo credito contributivo nei confronti del . CP_1
Censurava detta pronuncia, deducendo, appunto, detta inapplicabilità, stante l'indefettibilità, in base al quadro normativo che esponeva, di una delibera dell'Ente, mai intervenuta, che aderisse al relativo meccanismo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata, così dichiarandosi che la parte appellata era debitrice, nei suoi confronti, della somma intera dovuta e non ridotta in virtù della rottamazione ter.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, . CP_1
Si costituiva l , respingendo le doglianze sollevate da parte Controparte_4 appellante e rivendicando di essersi attenuta, nella determinazione della somma dovuta dal
, alle norme di legge. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, l'appello è infondato.
Questa Corte recepisce le argomentazioni del primo Giudice in ordine alla valorizzazione della differenza tra l'istituto del “saldo e stralcio” e quello della “rottamazione ter”. Soltanto per il primo, ove vi è un'effettiva riduzione del credito in sorte capitale, è richiesta la delibera di adesione della La Cass., n., 10015 del 2024, prodotta da parte appellante a corredo della Pt_1 discussione, si riferisce al contesto normativo di cui alla diversa definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 6, lett. e bis del d.l.n. 193 del 2016, sul quale interveniva la norma pseudointerpretativa di cui al d.l. n. 8 del 2017, invece non presente nel quadro normativo che qui rileva.
Va rilevato, a tal punto, che l'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, che ha introdotto nell'ordinamento la c.d. “rottmazione ter”, nella parte che qui rileva, testualmente recita:
2 1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente [, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo,] le somme (2) :
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
….
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
…
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
3 b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
……..
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Il successivo art. 4, comma 1, primo periodo, analogamente prevede che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 …”. Il successivo comma 4 stabilisce, poi, anche in tal caso la non applicabilità delle suddette disposizioni a determinate tipologie di crediti
Orbene, come ritenuto come ritenuto da autorevole giurisprudenza, cui questa Corte presta adesione:
“….La tecnica redazionale utilizzata dal citato art. 4 coincide con quella impiegata nel precedente art. 3, relativo alla definizione agevolata: entrambi gli articoli del DL n. 119/2018 fanno testualmente riferimento ai “debiti … risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione …” e recano (al comma 16 dell'art. 3 e al comma 4 dell'art. 4) l'indicazione esplicita delle specifiche fattispecie escluse dagli istituti che ne sono oggetto, vale a dire, rispettivamente, la c.d.
“rottamazione-ter” e l'annullamento automatico. Pertanto, non si rinvengono, né nella formulazione letterale …., né sulla base di una lettura sistematica delle norme recate dall'intero decreto - legge, elementi che confermino l'interpretazione propugnata dalla , ossia nel senso dell'esclusione Pt_1 dei ruoli formati ed emessi da soggetti quali la CNF dall'annullamento automatico regolato dal medesimo art.
4. Nella fattispecie il concessionario è privo di qualunque potere discrezionale di determinazione di quali crediti riscuotere, poiché è direttamente la legge a disporre l'annullamento delle poste debitorie non rientranti nelle esclusioni di cui al comma 4 dell'art. 4 del DL n. 119/2018
… Quanto sopra ha trovato conferma in una recente ordinanza della S.C. (n. 15471/2019), nella quale è stato affermato quanto segue: “Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell'annullamento, pur nelle more — e
4 indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento […]”. In tale contesto, deve affermarsi l'applicabilità dell'art. 4 del decreto legge n. 119/2018 alla , ciò in considerazione Pt_1
della circostanza che il decreto individua i ruoli interessati in base non al destinatario o alla natura del provento, bensì in ragione della loro vetustà (affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010), e limitato impatto economico (di importo residuo fino a 1.000 euro). Giova considerare, poi
…, la ratio della normativa in oggetto, che è quella di evitare che la riscossione abbia ormai costi maggiori rispetto agli stessi benefici che possano essere conseguiti mediante essa … Tali condizioni dello sgravio, infatti, implicano una presunzione assoluta di non convenienza della conservazione del debito, oltre all'ulteriore beneficio della pacificazione con il contribuente ...”. Anche Cass.
17506/21 ha osservato sia pure incidentalmente, che “l'art. 4, comma 4, ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE,
VIVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna», e tale constatazione induce a ritenere che se il legislatore avesse voluto effettuare esclusioni soggettivi lo avrebbe fatto altrettanto espressamente, mentre considera espressamente soltanto il profilo “oggettivo” dei debiti annullati. In relazione a profili di compatibilità con la
Costituzione, si rileva che i profili dedotti dalla impongono l'equilibrio di bilancio e si Pt_1 ricollegano tutti logicamente all'esigenza di dominare i propri conti e fare economia per affrontare il mercato. Va di contro considerato che con la c.d. rottamazione si evita che crediti persistentemente insoluti possano venire ad alterare i bilanci di esercizio, quali poste soltanto virtuali iscritte all'attivo, in contrasto con il criterio di veridicità dei bilanci (cfr. Cass., Sez. III, 20/11/2020, n.
26531; 19/06/2020, n. 11972). Il legislatore si è determinato tenendo ben presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all'esito delle ripetute proroghe concesse agli "agenti della riscossione", ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all'efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente "esigibili", trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11792)”. Si tratta di considerazioni che, ad avviso della Corte, assorbono e superano per analogia di ratio gli argomenti spesi dall'appellante in ordine alla costituzionalità della disciplina” (Cfr. Corte di Appello di Roma sentenze n. 1247 del 2023, n. 4794 del 2022).
Pertanto, correttamente l' sgravava la posta creditoria in esame, che rientrava nei parametri CP_2
indicati dalla legge.
5 A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese nel rapporto con , stante la sua mancata costituzione, CP_1 mentre la peculiarità della posizione dell'Agenzia concessionaria rende equa l'integrale compensazione delle spese medesime nel rimanente rapporto processuale.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese nel rapporto tra l' appellante e;
dichiara integralmente CP_2 CP_1
compensate le spese di lite nel rimanente rapporto processuale.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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