TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 448
TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2022
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TAR
Decreto collegiale 25 ottobre 2022
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TAR
Sentenza 14 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 13 DL n. 14/2017, difetto di istruttoria, errata valutazione dei presupposti e difetto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione normativa prevede come presupposti l'esistenza di una denuncia per reati di stupefacenti, la commissione dei fatti in prossimità di pubblici esercizi e la sussistenza di ragioni di sicurezza. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha indicato la denuncia per reati relativi agli stupefacenti, l'accadimento dei fatti all'interno di un pubblico esercizio e la sussistenza del pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, basandosi anche sulle dichiarazioni spontanee verbalizzate. Il provvedimento ha inoltre motivato che l'interdizione non pregiudica l'attività lavorativa del ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per mancata idonea motivazione sulla pericolosità sociale e proporzionalità della misura

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato ha effettuato una ricognizione completa degli aspetti che connotano la pericolosità specifica del ricorrente, rilevando plurime segnalazioni di polizia per vari reati, inclusa la detenzione di sostanze stupefacenti, e un comportamento continuato di cessione di stupefacenti e frequentazione di pregiudicati. Queste circostanze sono state ritenute sufficienti a dimostrare il pericolo per l'ordine pubblico, senza che fosse necessaria una condotta violenta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 448
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 448
    Data del deposito : 14 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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