Ordinanza cautelare 25 luglio 2022
Decreto collegiale 25 ottobre 2022
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00448/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Questura di Savona - Divisione Anticrimine, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, recante il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento ubicati a Savona, nel quadrilatero delimitato da -OMISSIS-;
- nonché di ogni atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, C.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 il dott. EL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La Squadra Mobile della Questura di Savona, con comunicazione di notizia di reato-OMISSIS- ha denunciato il ricorrente a piede libero ex art. 73, comma 4, del D.P.R. n. 309/90 per d-OMISSIS-.
Inoltre sono stati rinvenuti alcuni messaggi whtsapp relativi a colloqui con altri soggetti che il ricorrente riforniva di stupefacente.
2) Il ricorrente, in sede di indagini, ha reso inoltre spontanee dichiarazione affermando che l’-OMISSIS- trovata in suo possesso era in parte destinata a persone che lo contattavano e che lui riforniva presso il -OMISSIS-in -OMISSIS- dichiarando in particolare che “ -OMISSIS- [grammi] -OMISSIS--OMISSIS- …”.
2) Sulla base di tale informativa il Questore di Savona, con provvedimento adottato in data -OMISSIS- (notificato il giorno successivo), ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 14/2017 ha disposto il divieto per il ricorrente “ di accedere a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento, per la durata di anni tre, quali bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, ristoranti, trattorie e/o pizzerie, comunque aventi come attività principale la somministrazione di alimenti e bevande ubicati nella zona delimitata dal quadrilatero composta da -OMISSIS- del Comune di Savona. È fatto altresì divieto al destinatario lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento ai quali è vietato l’accesso ”.
3) Nella motivazione di tale provvedimento il Questore ha rilevato che con riguardo al ricorrente risultano:
- la segnalazione di Polizia -OMISSIS-relativa alla detenzione dello stupefacente e degli accessori per lo spaccio rinvenuti nella sua abitazione e alle dichiarazioni spontanee in merito alla abituale cessione di parte di esso ad altri soggetti nel -OMISSIS-di -OMISSIS-, oggi bar -OMISSIS- ;
- precedenti segnalazioni di Polizia per reati di danneggiamento, guida in stato di ebbrezza, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti;
- accertamenti di Polizia relativi al fatto che il ricorrente si “ associa abitualmente a persone, a loro volta gravate da precedenti penali e di Polizia ”;
- la condanna del 2012 a 2 anni e nove mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali plurime e concordanti risultanze il Questore di Savona ha ritenuto:
- sussistenti i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1, del DL n. 14/2017;
- che la sua condotta può costituire pericolo per la sicurezza pubblica.
4) Il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento, previa richiesta di sospensione cautelare.
5) Con ordinanza -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata respinta.
6) Nelle more del giudizio il provvedimento ha esaurito la sua efficacia triennale ma il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, mentre il Ministero resistente ha insistito per il suo rigetto.
All’udienza di smaltimento del 19.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Il ricorso non è fondato.
8) Con il PRIMO MOTIVO è stata dedotta la violazione dell’art. 13 DL n. 14/2017, il difetto di istruttoria, l’erronea valutazione dei presupposti e il difetto di motivazione, in quanto l’atto impugnato sarebbe stato adottato in assenza dei presupposti di cui alla citata norma, non rinvenendosi circostanze concrete e significative ai fini del giudizio di pericolosità, anche perché la condanna per detenzione di stupefacenti risale al 2012 e, quindi, risale ad oltre un triennio. Inoltre le dichiarazioni spontanee e le comunicazioni Whatsapp menzionate nell’ordinanza cautelare di rigetto di questo Tribunale non sono state indicate nell’atto gravato il quale, in definitiva, non ha dimostrato la pericolosità del soggetto.
Il motivo è infondato.
L’art. 13, comma 1, del DL n. 14/20217, nella formulazione vigente alla data di adozione dell’atto gravato, stabiliva che “ Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie ”.
Ebbene tale disposizione prevede i seguenti presupposti per l’adozione della misura di prevenzione:
- l’esistenza di “una denuncia” per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti;
- la commissione dei fatti all’interno - o nelle immediate vicinanze - di pubblici esercizi;
- la sussistenza di “ragioni di sicurezza” che giustificano la misura del divieto di accesso o di avvicinamento ai pubblici esercizi.
Ebbene nel caso di specie il provvedimento impugnato, avente la struttura di atto plurimotivato, anche facendo riferimento per relationem alla segnalazione -OMISSIS-(e quindi anche alle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente ed ivi verbalizzate) ha indicato – tra gli altri - i seguenti presupposti:
- l’esistenza della denuncia -OMISSIS-per reati relativi agli stupefacenti;
- l’accadimento dei fatti contestati all’interno del -OMISSIS-di -OMISSIS-, oggi bar -OMISSIS- ;
- la sussistenza del “ pericolo per la sicurezza ” e l’esigenza di garantire “ l’ordine e la sicurezza pubblica ” che sono obiettivamente minacciati dall’attività di spaccio o cessione di stupefacenti.
Il provvedimento impugnato, inoltre, sotto il profilo motivazionale ha precisato che l’interdizione all’accesso dell’area intorno a -OMISSIS- non reca pregiudizio all’attività lavorativa del ricorrente che, se esistente, non risulta svolta in tale zona, né in tali luoghi ha dimostrato di doversi recare per ragioni di salute o di studio.
In definitiva l’atto impugnato è stato legittimamente adottato sulla base di presupposti conformi al dettato normativo, dimostrati per tabulas e non smentiti dal ricorrente.
9) Con il SECONDO MOTIVO è stata dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato perché non avrebbe fornito idonea motivazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente e alla proporzionalità della misura adottata.
Anche la presente censura è infondata.
Il provvedimento impugnato ha effettuato una ricognizione completa degli aspetti che connotano la pericolosità specifica del ricorrente rilevando che egli, con continuità nel tempo, è stato destinatario di plurime segnalazioni di polizia per reati di danneggiamento, di guida in stato di ebbrezza, di rissa, di resistenza a pubblico ufficiale, di detenzione di sostanze stupefacenti; inoltre anche la segnalazione di Polizia -OMISSIS-(richiamata dall’atto impugnato) ha evidenziato un comportamento di dedizione continuata alla cessione di stupefacenti, di frequentazione di pregiudicati nel pubblico esercizio suddetto, circostanze che sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del pericolo per l’ordine pubblico, senza che sia necessaria una condotta violenta.
Pertanto correttamente il Questore ha ritenuto dimostrata la pericolosità del ricorrente sulla base di tali plurime e concordanti circostanze che costituiscono piena prova della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della misura preventiva impugnata (o, quantomeno, la prova di verosimiglianza che, per l’adozione di tali misure, risulta comunque idonea).
10) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11) La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI AR, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EL ES, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ES | GI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.