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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO Parte_1 C.F._1
URRU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELA PINNA NOSSAI presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 13.03.2025
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
*
Con ricorso depositato il 16 maggio 2024 e regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in PORTO TORRES (SS) il giorno 13 novembre 1999, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di PORTO TORRES (SS) Atto n. 28 parte I anno
1999.
Per_ Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (Sassari 15.03.1999) maggiorenne ed economicamente indipendente e (Sassari 29.02.2008) studentessa, ha rappresentato che con Per_2
pagina 1 di 5 sentenza n. 114/2024 pubblicata il 29 gennaio 2024 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni che qui interessano: “affida la GL minore congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, ubicata in
Porto Torres Via Petronia 163, ed il conseguente di diritto di abitazione nella stessa alla ove CP_1
Per_ vivrà con le figlie e;
il padre potrà vedere e tenere con sé la minore GL , quando
Per_2
Per_2 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, compatibilmente con gli orari lavorativi e gli impegni scolastici.; in caso di resistenza della minore ad incontrare il
Per_2 padre invita quest'ultimo a sperimentare modalità di riavvicinamento alla GL anche contattando lo psicologo che ha in cura;
fissa, quale contributo per il mantenimento delle figlie a carico del
Per_2 padre non collocatario , l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT”.
Ha dedotto che dalla comparizione delle parti nanti il Presidente non era mai intervenuta alcuna riconciliazione, tanto che le stesse continuavano a vivere separate e che, pertanto, ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Ha lamentato di non avere alcun contatto con le figlie ormai da quattro anni, perché queste, in seguito alla separazione e al suo rifiuto di accontentare le esose richieste di denaro della SInora le CP_1
ragazze avevano improvvisamente interrotto ogni rapporto con lui, rifiutandosi di incontrarlo e di rispondere alle sue chiamate e adottando il medesimo atteggiamento con tutta la famiglia paterna, senza fornire alcuna spiegazione.
Per_ Ha inoltre aggiunto che erano venute meno le condizioni per cui la GL maggiorenne, potesse continuare a beneficiare dell'assegno di mantenimento, avendo essa raggiunto l'indipendenza economica grazie al suo lavoro in Germania, dove vive.
Sotto il profilo patrimoniale, ha rappresentato di essere dipendente presso la Confagricoltura di Sassari
– Olbia – Tempio e di percepire un reddito mensile netto di circa 1.300,00 €, che non gli consente di prendere una casa in locazione, costringendolo a risiedere con i propri genitori.
Sulla base di tali premesse, il SInor ha quindi chiesto la pronuncia di scioglimento del Pt_1
matrimonio civile contratto con la SInora alle seguenti condizioni: 1) affido condiviso della CP_1
GL minore con collocazione prevalente presso la madre, 2) assegnazione della casa coniugale Per_2
di comune proprietà alla SInora insieme alla minore, con volturazione delle utenze a suo nome CP_1
3) disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per la GL di € 250,00 mensili oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie, nonché la previsione di un assegno di € 230,00 mensili in favore della SInora
a titolo di contributo per il 50% del mutuo contratto per sostenere spese familiari. CP_1
pagina 2 di 5 Ha inoltre formulato istanza affinché il Tribunale, previo ascolto della minore, assumesse i provvedimenti più opportuni per la ripresa dei rapporti padre-GL.
La resistente, costituitasi in data 7 ottobre 2024, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, di assegnazione della casa coniugale e di affido condiviso della GL minore e non Per_2
si è opposta a che venisse ascoltata in udienza. Per_2
Ha spiegato i motivi dell'allontanamento delle figlie dal padre, specificando che già nel corso della convivenza entrambe avevano riportato le loro difficoltà a relazionarsi con quest'ultimo, di carattere chiuso e taciturno, che non aveva mai costruito con loro un rapporto autentico e quotidiano;
ha dedotto inoltre che la distanza emotiva tenuta dal SInor nel corso degli anni non poteva dunque che Pt_1
culminare in un allontanamento affettivo e fisico delle ragazze nel momento in cui sono venute meno le occasioni di condivisione date dalla convivenza, e che a nulla erano valsi i tentativi materni di favorire un riavvicinamento.
Quanto alle sue condizioni patrimoniali, ha rappresentato di essere una lavoratrice stagionale, il cui impiego non dura mai oltre i cinque mesi all'anno e di percepire mensilmente, anche grazie al sostegno della nei periodi di disoccupazione, circa 750,00 €. CP_2
Per_ Ha quindi contestato l'asserita indipendenza economica della GL maggiorenne, sostenendo che si trova in Germania per perfezionare il tedesco in vista della specializzazione universitaria e che il suo lavoro lì copre solo le spese di vitto e alloggio, mentre per tutte le altre eSIenze necessita del sostegno dei genitori;
ha chiesto pertanto che il continui a corrispondere l'assegno di € 250,00 mensili Pt_1
Per_ per e che comunque venisse aumentato l'importo del contributo di mantenimento per nella Per_2
Per_ misura di 300,00 € mensili, o in caso di revoca del beneficio in favore di di 400,00 € mensili, considerato che la cifra di 250,00 € era stata disposta quando la ragazza aveva appena 12 anni, mentre ora ha eSIenze sono più onerose e articolate.
In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice istruttore, in data 25 ottobre 2024, ha adottato con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) affida la GL (minore) ad entrambi i genitori con collocazione permanente presso la casa Per_2 coniugale sita in Porto Torres (SS) Via Petronia n.163 con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
2) il padre SI. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni Pt_1
mese a decorrere dal mese di novembre 2024 - alla SI.ra la somma di euro 400,00 oltre CP_1
rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.: si ritiene doveroso, una volta venuta meno l'obbligazione di contributo al
pagina 3 di 5 mantenimento per la GL (perché maggiorenne economicamente indipendente – ciò è Per_1 confermato dal fatto che la ragazza pacificamente risiede all'estero e si mantiene lavorando), aumentare la quota di contributo al mantenimento di (con la sentenza di separazione era stata Per_2
determinata la somma di 500,00 euro per entrambe) considerato, da una parte, il costo delle normali eSIenze della ragazza collegate all'età (16 anni), e dall'altro, l'aumentata capacità economica del padre data dal risparmio maturato dal non dover più pagare la quota spettante all'altra GL;
3) l'assegno unico INPS, su accordo delle parti, continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
4) si conferma il regime del diritto di visita padre / GL stabilito in sede di separazione, nelle more dell'adempimento istruttorio dato dall'audizione della minore.
All'udienza del 13 marzo 2025, sentita la minore, questa ha dichiarato al Giudice istruttore di essere serena, di non soffrire la mancanza del padre e di non aver mai avuto un rapporto stretto con lui, nemmeno quando era piccola;
ha inoltre precisato di non sentire il bisogno di riallacciare i rapporti con lui e che il pensiero di lui nella sua vita la destabilizza.
Nella medesima udienza, in seguito all'ascolto della minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in conformità a quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, come sopra riportati.
Sulle basi di tali conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b), legge 898/ 1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PORTO TORRES (SS) il 13 novembre 1999.
Quanto alle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della GL il Collegio Per_2 conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data
13.03.2025, come sopra riportate, in quanto adeguate al primario interesse della minore e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
Orbene, il Collegio precisa che all'esito del processo non è stato possibile pervenire a un progetto di riavvicinamento della minore al padre, come da quest'ultimo inizialmente sollecitato con l'atto introduttivo e implicitamente rinunciato con la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 5 Il Collegio, pertanto, ravvisata la necessità di tutelare la serenità della minore (16 anni) e di non esporla alla (forzosa) ripresa di una relazione che al momento ha dichiarato di non voler coltivare, ritiene allo stato non opportuno disporre una ripresa degli incontri padre-GL.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1 [...]
in Porto Torres (SS) il 13.11.1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Porto Torres (SS) per l'anno 1999 - numero 28 – parte I, autorizzando l'Ufficiale dello
Stato civile del predetto Comune alle trascrizioni di legge.
2) su accordo delle parti, affida la GL ad entrambi i genitori con collocazione permanente Per_2
presso la casa coniugale sita in Porto Torres (SS) Via Petronia n.163 con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
3) su accordo delle parti, il padre SI. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare Pt_1
- entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 - alla SI.ra la somma di euro CP_1
400,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
4) su accordo delle parti, l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 24.03.2025 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONELLO Parte_1 C.F._1
URRU, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GABRIELA PINNA NOSSAI presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 13.03.2025
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
*
Con ricorso depositato il 16 maggio 2024 e regolarmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in PORTO TORRES (SS) il giorno 13 novembre 1999, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di PORTO TORRES (SS) Atto n. 28 parte I anno
1999.
Per_ Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (Sassari 15.03.1999) maggiorenne ed economicamente indipendente e (Sassari 29.02.2008) studentessa, ha rappresentato che con Per_2
pagina 1 di 5 sentenza n. 114/2024 pubblicata il 29 gennaio 2024 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni che qui interessano: “affida la GL minore congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
assegna la casa familiare, ubicata in
Porto Torres Via Petronia 163, ed il conseguente di diritto di abitazione nella stessa alla ove CP_1
Per_ vivrà con le figlie e;
il padre potrà vedere e tenere con sé la minore GL , quando
Per_2
Per_2 vorrà, previo accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, compatibilmente con gli orari lavorativi e gli impegni scolastici.; in caso di resistenza della minore ad incontrare il
Per_2 padre invita quest'ultimo a sperimentare modalità di riavvicinamento alla GL anche contattando lo psicologo che ha in cura;
fissa, quale contributo per il mantenimento delle figlie a carico del
Per_2 padre non collocatario , l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT”.
Ha dedotto che dalla comparizione delle parti nanti il Presidente non era mai intervenuta alcuna riconciliazione, tanto che le stesse continuavano a vivere separate e che, pertanto, ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio.
Ha lamentato di non avere alcun contatto con le figlie ormai da quattro anni, perché queste, in seguito alla separazione e al suo rifiuto di accontentare le esose richieste di denaro della SInora le CP_1
ragazze avevano improvvisamente interrotto ogni rapporto con lui, rifiutandosi di incontrarlo e di rispondere alle sue chiamate e adottando il medesimo atteggiamento con tutta la famiglia paterna, senza fornire alcuna spiegazione.
Per_ Ha inoltre aggiunto che erano venute meno le condizioni per cui la GL maggiorenne, potesse continuare a beneficiare dell'assegno di mantenimento, avendo essa raggiunto l'indipendenza economica grazie al suo lavoro in Germania, dove vive.
Sotto il profilo patrimoniale, ha rappresentato di essere dipendente presso la Confagricoltura di Sassari
– Olbia – Tempio e di percepire un reddito mensile netto di circa 1.300,00 €, che non gli consente di prendere una casa in locazione, costringendolo a risiedere con i propri genitori.
Sulla base di tali premesse, il SInor ha quindi chiesto la pronuncia di scioglimento del Pt_1
matrimonio civile contratto con la SInora alle seguenti condizioni: 1) affido condiviso della CP_1
GL minore con collocazione prevalente presso la madre, 2) assegnazione della casa coniugale Per_2
di comune proprietà alla SInora insieme alla minore, con volturazione delle utenze a suo nome CP_1
3) disporsi a suo carico un assegno di mantenimento per la GL di € 250,00 mensili oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie, nonché la previsione di un assegno di € 230,00 mensili in favore della SInora
a titolo di contributo per il 50% del mutuo contratto per sostenere spese familiari. CP_1
pagina 2 di 5 Ha inoltre formulato istanza affinché il Tribunale, previo ascolto della minore, assumesse i provvedimenti più opportuni per la ripresa dei rapporti padre-GL.
La resistente, costituitasi in data 7 ottobre 2024, ha aderito alla domanda di scioglimento del matrimonio, di assegnazione della casa coniugale e di affido condiviso della GL minore e non Per_2
si è opposta a che venisse ascoltata in udienza. Per_2
Ha spiegato i motivi dell'allontanamento delle figlie dal padre, specificando che già nel corso della convivenza entrambe avevano riportato le loro difficoltà a relazionarsi con quest'ultimo, di carattere chiuso e taciturno, che non aveva mai costruito con loro un rapporto autentico e quotidiano;
ha dedotto inoltre che la distanza emotiva tenuta dal SInor nel corso degli anni non poteva dunque che Pt_1
culminare in un allontanamento affettivo e fisico delle ragazze nel momento in cui sono venute meno le occasioni di condivisione date dalla convivenza, e che a nulla erano valsi i tentativi materni di favorire un riavvicinamento.
Quanto alle sue condizioni patrimoniali, ha rappresentato di essere una lavoratrice stagionale, il cui impiego non dura mai oltre i cinque mesi all'anno e di percepire mensilmente, anche grazie al sostegno della nei periodi di disoccupazione, circa 750,00 €. CP_2
Per_ Ha quindi contestato l'asserita indipendenza economica della GL maggiorenne, sostenendo che si trova in Germania per perfezionare il tedesco in vista della specializzazione universitaria e che il suo lavoro lì copre solo le spese di vitto e alloggio, mentre per tutte le altre eSIenze necessita del sostegno dei genitori;
ha chiesto pertanto che il continui a corrispondere l'assegno di € 250,00 mensili Pt_1
Per_ per e che comunque venisse aumentato l'importo del contributo di mantenimento per nella Per_2
Per_ misura di 300,00 € mensili, o in caso di revoca del beneficio in favore di di 400,00 € mensili, considerato che la cifra di 250,00 € era stata disposta quando la ragazza aveva appena 12 anni, mentre ora ha eSIenze sono più onerose e articolate.
In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice istruttore, in data 25 ottobre 2024, ha adottato con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
1) affida la GL (minore) ad entrambi i genitori con collocazione permanente presso la casa Per_2 coniugale sita in Porto Torres (SS) Via Petronia n.163 con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
2) il padre SI. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare - entro il 5 di ogni Pt_1
mese a decorrere dal mese di novembre 2024 - alla SI.ra la somma di euro 400,00 oltre CP_1
rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.: si ritiene doveroso, una volta venuta meno l'obbligazione di contributo al
pagina 3 di 5 mantenimento per la GL (perché maggiorenne economicamente indipendente – ciò è Per_1 confermato dal fatto che la ragazza pacificamente risiede all'estero e si mantiene lavorando), aumentare la quota di contributo al mantenimento di (con la sentenza di separazione era stata Per_2
determinata la somma di 500,00 euro per entrambe) considerato, da una parte, il costo delle normali eSIenze della ragazza collegate all'età (16 anni), e dall'altro, l'aumentata capacità economica del padre data dal risparmio maturato dal non dover più pagare la quota spettante all'altra GL;
3) l'assegno unico INPS, su accordo delle parti, continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
4) si conferma il regime del diritto di visita padre / GL stabilito in sede di separazione, nelle more dell'adempimento istruttorio dato dall'audizione della minore.
All'udienza del 13 marzo 2025, sentita la minore, questa ha dichiarato al Giudice istruttore di essere serena, di non soffrire la mancanza del padre e di non aver mai avuto un rapporto stretto con lui, nemmeno quando era piccola;
ha inoltre precisato di non sentire il bisogno di riallacciare i rapporti con lui e che il pensiero di lui nella sua vita la destabilizza.
Nella medesima udienza, in seguito all'ascolto della minore, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in conformità a quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, come sopra riportati.
Sulle basi di tali conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b), legge 898/ 1970.
In accoglimento, pertanto della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in PORTO TORRES (SS) il 13 novembre 1999.
Quanto alle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della GL il Collegio Per_2 conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nell'accordo raggiunto in udienza in data
13.03.2025, come sopra riportate, in quanto adeguate al primario interesse della minore e prende atto delle obbligazioni che esse hanno ivi assunto reciprocamente.
Orbene, il Collegio precisa che all'esito del processo non è stato possibile pervenire a un progetto di riavvicinamento della minore al padre, come da quest'ultimo inizialmente sollecitato con l'atto introduttivo e implicitamente rinunciato con la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 5 Il Collegio, pertanto, ravvisata la necessità di tutelare la serenità della minore (16 anni) e di non esporla alla (forzosa) ripresa di una relazione che al momento ha dichiarato di non voler coltivare, ritiene allo stato non opportuno disporre una ripresa degli incontri padre-GL.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai SInori e Parte_1 [...]
in Porto Torres (SS) il 13.11.1999 trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
Comune di Porto Torres (SS) per l'anno 1999 - numero 28 – parte I, autorizzando l'Ufficiale dello
Stato civile del predetto Comune alle trascrizioni di legge.
2) su accordo delle parti, affida la GL ad entrambi i genitori con collocazione permanente Per_2
presso la casa coniugale sita in Porto Torres (SS) Via Petronia n.163 con conseguente conferma dell'assegnazione della casa coniugale come stabilito in sede di separazione;
3) su accordo delle parti, il padre SI. , quale genitore non collocatario, ha l'obbligo di versare Pt_1
- entro il 5 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 - alla SI.ra la somma di euro CP_1
400,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento ordinario di , oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie secondo protocollo C.N.F.;
4) su accordo delle parti, l'assegno unico INPS continuerà ad essere percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
5) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 24.03.2025 nella Camera di ConSIlio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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