Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 maggio 1981
Art. 2.
Al fondo di previdenza unificato sono iscritti di diritto tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle finanze appartenenti ai fondi di previdenza indicati nell'art. 1.
Al fondo di previdenza unificato e', altresi', iscritto di diritto il seguente personale a condizione che presti servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e non risulti iscritto ad altri fondi di previdenza:
1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della guardia di finanza;
2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all' art. 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;
3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98 , anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della guardia di finanza;
4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all' art. 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397 ;
5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 .
Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianita' da valutare decorrera', rispettivamente, per il personale di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dalla data di assunzione in servizio presso l'Amministrazione finanziaria e nei confronti degli impiegati di cui al n. 5) dalla data di iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 .
Entrata in vigore il 17 maggio 1981
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