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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 7307/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alla parte ricorrente come da ordinanza resa in data 10/09/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7307/2024, promossa da:
1) , nato in [...] il [...]; Parte_1
2) , nata in Argentina il [...], in [...] Controparte_1
e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla predetta minore;
3) , nato in Argentina il [...], in [...] Controparte_3 di e di , in qualità di Parte_1 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DIEGO SOTTILI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “chiedono: che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso: accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condannare il convenuto al CP_4 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli onorari del presente procedimento”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 24/04/2024 e depositato in data 26/04/204, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_4 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 21/05/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_4 telematica depositata in data 22/05/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 29/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successivo provvedimento reso in data 18/08/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo onde consentire alla parte ricorrente di produrre l'allegato n. 3 debitamente tradotto ed apostillato. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 10/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– in riscontro alla richiesta della parte ricorrente, è stato assegnato nuovo ed ultimo termine di giorni dieci per il deposito della documentazione apostillata. Parte ricorrente ha depositato in data 12/09/2025 la documentazione richiesta. Spirato il suddetto termine, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
- 2 - Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario di CP_3
LA ID (AL), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_2
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani,
- 3 - presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_3 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn.
1-2 e 4-13, unitamente al ricorso nonché documentazione depositata in data 12/09/2025, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi, ai luoghi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale: v., ad esempio, caso della documentazione depositata in data 12/09/2025). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_5
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo originario è nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
- 4 - disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, sulla scorta della sola documentazione in atti, che , nato prima CP_3 della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Invero, nel caso di specie, la cittadinanza italiana di CP_3
è dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che il suddetto -
[...] emigrato all'estero, ma nato prima del Regno d'Italia - si è sposato in data nel 1882 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso). Tale circostanza comprova che l'avo è deceduto CP_3 successivamente alla nascita del Regno d'Italia, avendo così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai CP_3 rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, CP_3 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Persona_1
06/05/1889 in Argentina), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio
[...]
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa al SO figlio (nato il [...] in [...]), che, a sua volta, Persona_3
l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, i suoi CP_3 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
- 5 - Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e di hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità
[...] Controparte_2 genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_4 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7307/2024 R.G., così provvede:
- 6 - -. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato in [...] il [...]; Parte_1
2) , nata in Argentina il [...], in [...] Controparte_1 di e di , in qualità di Parte_1 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla predetta minore;
3) , nato in [...] il [...], in Controparte_3 persona di e di , in qualità Parte_1 Controparte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_4 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 24/09/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alla parte ricorrente come da ordinanza resa in data 10/09/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 7307/2024, promossa da:
1) , nato in [...] il [...]; Parte_1
2) , nata in Argentina il [...], in [...] Controparte_1
e di , in qualità di genitori Parte_1 Controparte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla predetta minore;
3) , nato in Argentina il [...], in [...] Controparte_3 di e di , in qualità di Parte_1 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. DIEGO SOTTILI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “chiedono: che codesto Ill.mo Tribunale voglia provvedere come appresso: accogliere la domanda per accertare la cittadinanza dei richiedenti, dichiarandoli cittadini italiani;
ordinare al e all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_4 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condannare il convenuto al CP_4 pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, e degli onorari del presente procedimento”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 24/04/2024 e depositato in data 26/04/204, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_4 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 21/05/2024, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_4 telematica depositata in data 22/05/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 29/05/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. Con successivo provvedimento reso in data 18/08/2025, la causa è stata rimessa sul ruolo onde consentire alla parte ricorrente di produrre l'allegato n. 3 debitamente tradotto ed apostillato. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 10/09/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– in riscontro alla richiesta della parte ricorrente, è stato assegnato nuovo ed ultimo termine di giorni dieci per il deposito della documentazione apostillata. Parte ricorrente ha depositato in data 12/09/2025 la documentazione richiesta. Spirato il suddetto termine, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
- 2 - Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, , era originario di CP_3
LA ID (AL), circostanza da cui, anche alla luce della residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_2
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani,
- 3 - presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_3 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn.
1-2 e 4-13, unitamente al ricorso nonché documentazione depositata in data 12/09/2025, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi, ai luoghi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale: v., ad esempio, caso della documentazione depositata in data 12/09/2025). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile argentini non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere lo spagnolo. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_5
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Preliminarmente deve osservarsi che l'avo originario è nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La
- 4 - disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, sulla scorta della sola documentazione in atti, che , nato prima CP_3 della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Invero, nel caso di specie, la cittadinanza italiana di CP_3
è dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che il suddetto -
[...] emigrato all'estero, ma nato prima del Regno d'Italia - si è sposato in data nel 1882 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. documentazione depositata, sub n. 2, unitamente al ricorso). Tale circostanza comprova che l'avo è deceduto CP_3 successivamente alla nascita del Regno d'Italia, avendo così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai CP_3 rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, CP_3 poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio (nato il Persona_1
06/05/1889 in Argentina), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio
[...]
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa al SO figlio (nato il [...] in [...]), che, a sua volta, Persona_3
l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, i suoi CP_3 discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
- 5 - Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. documentazione depositata, sub n. 16, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e di hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità
[...] Controparte_2 genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_4 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7307/2024 R.G., così provvede:
- 6 - -. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) , nato in [...] il [...]; Parte_1
2) , nata in Argentina il [...], in [...] Controparte_1 di e di , in qualità di Parte_1 Controparte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla predetta minore;
3) , nato in [...] il [...], in Controparte_3 persona di e di , in qualità Parte_1 Controparte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore;
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_4 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 24/09/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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