Ordinanza collegiale 6 febbraio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Lucia Maggiolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, viale Martiri della Libertà, n. 28;
contro
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Campitello di Fassa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento n. 14182 di data 12 dicembre 2025, Repertorio n. 5278, notificata ai ricorrenti in data 7 gennaio 2026, avente ad oggetto “Comune di Campitello di Fassa: Regolazione AR Stréda de Pian de la Teiles sulla p.ed. 350/1 C.C. Campitello. Determinazione ai sensi dell'art. 31 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6. (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). (F. 125 - 2025)”, con la quale è stata disposta l’espropriazione di mq 35 della p.ed. 350/1 C.C. Campitello di proprietà dei ricorrenti;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare della deliberazione della Giunta Comunale di Campitello di Fassa n. 89 del 30 settembre 2025, avente ad oggetto “Regolarizzazione AR - ex art. 31 L.P. 19.02.1993, n. 6 e ss.mm. – Strèda de Pian de la Teiles sulla p.ed. 350/1 CC. Campitello – Ciampedel”; della nota del Comune di Campitello di Fassa prot. n. 5921 del 28 novembre 2025, a firma del Sindaco, di reiezione delle osservazioni presentate dai ricorrenti; ove occorra, della nota del Comune di Campitello di Fassa prot. n. 4043/P del 19 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campitello di Fassa;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il cons. IA DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari, pro quota , di alcune unità immobiliari facenti parte del condominio sito sulla p.ed. 350/1 in C.C. Campitello –Ciampedel, nel Comune di Campitello di Fassa (TN).
Detto edificio è dotato di un’area esterna utilizzata per una porzione dai condomini, odierni ricorrenti, per il parcheggio delle proprie autovetture.
Con note prot. 3651/P e 3652/P del 28 luglio 2025, il Comune di Campitello di Fassa comunicava l’avvio del procedimento volto alla “ NE AR ” della viabilità comunale denominata “ Strèda de Pian de la Teiles ”, ai sensi dell’art. 31 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, che avrebbe interessato una parte della p. ed. 350/1 di proprietà dei ricorrenti.
In data 13 agosto 2025, i ricorrenti presentavano le proprie osservazioni, a cui replicava il Comune con nota prot. n. 4043/P del 19 agosto 2025, ribadendo l’uso pubblico dell’area.
In data 7 ottobre 2025, veniva formalizzata dai ricorrenti la loro opposizione, evidenziando come l’area in questione fosse costantemente utilizzata come parcheggio privato, chiedendo nel contempo lo stralcio di detta porzione dalla procedura (peraltro dagli stessi non identificata nella sua precisa estensione e limitazione).
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 89 del 30 settembre 2025, non impugnata nei termini di rito, in applicazione dell’art. 31 della L.P. n. 6/93, autorizzava il Sindaco a richiedere alla Provincia Autonoma di Trento l’emissione del decreto di espropriazione.
Con successiva nota prot. 5921 del 28 novembre 2025, il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa rigettava definitivamente le istanze dei ricorrenti .
Infine, la Provincia Autonoma di Trento, con la Determinazione n. 14182 del 12 dicembre 2025, qui impugnata, disponeva l’espropriazione a favore del Comune di Campitello di Fassa di mq 35 della p. ed. 350/1, di proprietà degli istanti.
Questi hanno pertanto impugnato gli atti sopra emarginati, chiedendone la previa sospensione.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Col primo motivo (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della l.p. 19 febbraio 1993, n. 6. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”) si censurano gli atti, poiché difetterebbe “ il presupposto fondamentale dell’utilizzo pubblico esclusivo e ininterrotto per oltre vent’anni della porzione di 35 mq della p. ed. 350/1 ”.
Rilevano i ricorrenti che i provvedimenti adottati sarebbero del tutto carenti di istruttoria e che la Provincia abbia emesso il decreto di esproprio “ recependo passivamente e acriticamente la richiesta del Comune, senza compiere alcuna autonoma valutazione e verifica, in violazione dei più elementari principi di buona amministrazione e del dovere di istruttoria ”.
Il secondo motivo di ricorso (“ Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità ”) si incentra sulla mancata ponderazione da parte dell’Amministrazione circa “ il gravissimo sacrificio imposto ai privati ”, non avendo valutato soluzioni alternative o comunque non avendo motivato il perché sarebbe essenziale l’area oggetto di acquisizione.
Paventano inoltre i ricorrenti che l’azione dell’Amministrazione sia viziata da eccesso di potere in ordine al profilo dello sviamento in quanto “ l’intera operazione sembra finalizzata non tanto a <<regolarizzare>> una situazione preesistente, quanto a modificare coattivamente lo stato dei luoghi a danno dei privati, per ampliare la sede stradale senza seguire l'ordinaria e onerosa procedura espropriativa ”.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 5 febbraio 2026, chiamata per l’incidente cautelare sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati, il Collegio ha emesso l’ordinanza n. 17/2026 con cui, stante anche la mancata costituzione del Comune, ha rigettato la domanda di sospensiva, rilevando in particolare in riguardo al fumus boni iuris “ una possibile questione di irricevibilità del ricorso per tardività, con ciò non palesandosi anche a tal riguardo la sussistenza del secondo elemento fondante la domanda cautelare.
Invero, si può ritenere immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti già la delibera - distintamente impugnabile - della Giunta Comunale n. 89, del 30 settembre 2025, in cui di fatto si dava atto della natura pubblica della superficie acquisenda e dell’utilizzo ultraventennale della stessa, autorizzando nel contempo il Sindaco a richiedere agli Uffici competenti della Provincia Autonoma di Trento il decreto di esproprio (…)”.
Con l’ordinanza è stato altresì invitato il Comune a produrre la documentazione ritenuta utile e necessaria al fine di comprovare i presupposti per l’applicazione dell’art. 31 della L.P. n. 6/1993 e fissata l’udienza pubblica per la discussione al 19 marzo 2026.
Il Comune in data 25 febbraio 2026 ha prodotto la documentazione dallo stesso ritenuta utile al fine del decidere ed indi in data 2 marzo 2026 ha depositato memoria difensiva, in cui sostanzialmente ha dato conto ed esplicato i documenti depositati, volti a comprovare l’utilizzo ultraventennale della superficie acquisita ed ha contestato le difese avversarie.
Hanno replicato i ricorrenti con memoria del 2 marzo 2026, in particolare affermando la tempestività del ricorso, ritenendo la delibera comunale n. 89/2025 un atto endoprocedimentale e che nella fattispecie non si debba ritenere applicabile la normativa sugli espropri ed insistito per la fondatezza del ricorso con richiamo a quanto nello stesso esposto (in particolare sulla carenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 31).
Infine, con propria replica il Comune ha contestato quanto esposto e dedotto da controparte, rilevando in particolare che “ pur non versando nel caso di specie nell’ambito di un procedimento espropriativo <<a regime>>, non può dimenticarsi che per giurisprudenza costante l’atto di approvazione del progetto ad opera dell’Amministrazione deve essere immediatamente impugnato e non può l’interessato limitarsi ad impugnare il successivo decreto di esproprio ”, e cosi “ parti ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente la delibera della Giunta con cui si riteneva sussistere i presupposti per acquisire la superficie (…)”.
All’esito dell’udienza di discussione, tenutasi il 19 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) La presente vertenza ha come sostanziale causa petendi l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 31 della L.P. (Trento) n. 6/1993 (“ Norme sulla espropriazione per pubblica utilità ”) da cui è discesa l’acquisizione/la intavolazione in favore del Comune del diritto di proprietà dell’area reclamata dai ricorrenti.
L’art. 31 così recita. “ Regolazione AR di vecchie pendenze
1. A favore di enti pubblici o loro aziende o società è autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 è richiesto che dette opere esistano da più di venti anni ovvero, nel caso di opere realizzate da soggetti privati, ne risulti attestata la destinazione ad uso pubblico da più di vent'anni.
3. Il decreto può essere emanato, su richiesta dei proprietari tavolari, anche prima del decorso dei vent'anni, purché risultino prescritti i diritti al risarcimento del danno e all'indennità di espropriazione.
4. I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria e sono notificati agli interessati secondo quanto disposto dall'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Per i beni oggetto di regolazione rappresentati da parti comuni di condomini, è sufficiente che la notifica sia effettuata al solo amministratore condominiale, anziché a ciascuno dei proprietari delle singole porzioni materiali ”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in più occasioni avuto modo di affermare che " lungi dall'introdurre una nuova fattispecie d'acquisto della proprietà o di altri diritti reali immobiliari in favore delle pubbliche amministrazioni, si è limitata a prevedere la facoltà di regolarizzare tavolarmente acquisti extratavolari già perfezionati sul piano del diritto sostanziale e risalenti nel tempo, facendo espressamente salva la riserva di giurisdizione sull'accertamento dei relativi diritti da parte della competente autorità giudiziaria " (Cons. Stato, Sez. IV, 18/11/2014, n. 5676).
Ovvero, il citato articolo di legge introduce una fattispecie di “sanatoria” di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale e consente di conformare lo stato AR alla situazione di fatto e di diritto, situazione comunque connotata dal perfezionamento di una fattispecie acquisitiva extraAR di un diritto reale immobiliare in favore di un'Amministrazione pubblica.
Siamo dunque in presenza di una procedura espropriativa/ablatoria sui generis che però ha tra i presupposti ineludibili che sul bene oggetto di acquisizione insista un’opera pubblica o un’opera privata di interesse pubblico “ a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge ”.
B) Ebbene partendo da tali ultime annotazioni, già nella nota del 28 luglio 2025 del Comune con cui si dava agli odierni ricorrenti “ comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.P. n. 23/92 per la NE AR della viabilità Comunale denominata “Strèda de Pian de la Teiles” sulla p. ed. 350/1 CC. Campitello/Ciampedel ” si legge, tra l’altro, che “ trascorso il suddetto termine [30 gg., n.d.r.] la Giunta comunale provvederà all’adozione di apposito provvedimento nel quale verrà ribadito l’utilizzo e la gestione pubblica dell’area da oltre vent’anni con conseguente avvio della procedura espropriativa a termini dell’art. 31 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 e ss.mm. ”.
Provvedimento “ nel quale verrà ribadito l’utilizzo e la gestione pubblica ”.
Già dunque si preavvisavano i ricorrenti della prossima “espropriazione” sub specie dell’art. 31, da cui comunque sarebbe derivata la iscrizione AR della proprietà in capo al Comune.
Tale provvedimento si è dunque concretizzato nel “ verbale di deliberazione della giunta comunale N. 089 ” del giorno 30 settembre 2025, in cui, dato altresì atto del contraddittorio avuto con i ricorrenti, il Comune: “ Riconosciuto dunque l’utilizzo pubblico della viabilità comunale denominata “Strèda de Pian de la Teiles” – (…) ; Ravvisata pertanto l’opportunità da parte dell’Amministrazione comunale di acquisire le realità interessate al patrimonio comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 31 della L.P. n.6/93 e s.m., (…) , autorizzando quindi l’emanazione del decreto di espropriazione di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla citata Legge Provinciale e dal pagamento della indennità, qualora dette opere esistano da più di vent’anni; Valutato che tale opera pubblica, come già sottolineato, esiste nello stato di fatto odierno da oltre venti anni e che nel corso degli anni è stata oggetto di puntuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che essere interessata annualmente dall’esecuzione del Servizio di sgombero neve ed inghiaiatura delle viabilità Comunali, appaltato dal Comune di Campitello di Fassa”, nonché “Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco a richiedere al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento l’emanazione del decreto di espropriazione ai sensi dell’art. 31 della legge provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, ai fini dell’acquisizione a titolo gratuito delle superfici di proprietà privata, identificate dal tipo di frazionamento n.834/2025, con la p.f. 45/2 in CC. Campitello – Ciampedel di mq 590,00, già occupata dall’esistente viabilità pubblica denominata Strèda do Ruf ”, ha deliberato di “di autorizzare pertanto il Sindaco a richiedere al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del già citato art. 31 della L.P. n° 6/93 e ss.mm., l’emanazione del decreto di espropriazione di parte della P.ed. 350/1 CC. Campitello - Ciampedel, così come identificata dal tipo di frazionamento n. 834/2025 redatto dal geom. Cristian Bernard ed approvato dall’Ufficio del Catasto di Cavalese in data 12.03.2025, con la nuova conformazione della p.f. 45/1 di mq 590,00 ”.
Della prefata delibera, i ricorrenti ne hanno avuto notizia certa a seguito di notificazione, come disposto nella delibera stessa, e come risulta chiaramente dalla nota del 7 ottobre 2025, avente oggetto “ opposizione alla NE AR ex art. 31 LP 19/02/1993 n 6 e ss.mm. –Strèda de Pian de la Teiles sulla p.ed.350/1 CC Campitello ” a firma della legale dei ricorrenti, in cui si prende appunto “ atto della delibera della Giunta Comunale n. 89/2025 ”.
Il ricorso è stato notificato il 21 gennaio 2026.
C) Rappresentato in linea generale il quadro normativo e la vicenda procedimentale, viene ora all’attenzione la questione inerente alla tempestività del ricorso e segnatamente della impugnazione della delibera giuntale n. 89/2025.
Parte ricorrente ritiene che la delibera succitata sia un “ atto endoprocedimentale ” di tal guisa che non costituisca atto immediatamente lesivo e che - quale atto viziante -, nella fattispecie, possa essere stato legittimamente impugnato congiuntamente all’atto conclusivo della procedura, rappresentato dal decreto di esproprio che determina l’effettiva ablazione della proprietà.
C.1) Il Collegio ritiene di non condividere tale prospettazione per le seguenti ragioni.
C.2) La norma in discussione - art. 31 L.P. Trento n. 6/1993 - pur rappresentando una sorta di sanatoria di situazioni giuridiche soggettive di natura reale consolidatesi per il decorso di un lasso temporale ultraventennale, è pur sempre inserita nella normativa dedicata agli espropri.
Essa prevede a monte che, quando non sia la stessa Provincia, in favore dell’ente pubblico sia “ autorizzata, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l’emanazione del decreto di esproprio ”.
Dalla lettura della norma emerge pertanto che il decreto di espropriazione sia ex lege autorizzato una volta che l’ente richiedente abbia dato conto dei requisiti richiesti, ma non traspare in alcun modo un potere di istruttoria, o finanche di veto/diniego, in capo alla Provincia.
Del resto che quest’ultima sia estranea a simile valutazione lo afferma essa stessa nel precedente di questo Tribunale n. 59 del 18 marzo 2022 (“ La Provincia Autonoma di Trento, preliminarmente precisando di essere estranea alla valutazione della sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali per l’applicazione dell’istituto della NE AR, che competerebbe solo al Comune (…)”).
Ed invero: “ Corollario di quanto suesposto è che la suddetta speciale disciplina normativa introduce un tratto di attività amministrativa rigorosamente vincolata per la quale il Servizio Espropriazioni della P.A.T. non esercita alcun potere discrezionale, essendo in sua facoltà l'adozione della NE AR alla sola stregua dell'accertata sussistenza dei visti presupposti in fatto ” (T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, 24/05/2007, n. 91).
I presupposti per l’applicazione della norma sono dunque di stretta pertinenza dell’ente, qui il Comune, interessato alla NE e non può revocarsi in dubbio che il provvedimento con cui esso abbia deliberato di:“(…) di confermare che tali superfici, come individuate dal tipo di frazionamento, sono da considerarsi a tutti gli effetti un’opera pubblica esistente nello stato di fatto da oltre venti anni (…)”, posto che è stata “ ravvisata pertanto l’opportunità da parte dell’Amministrazione comunale di acquisire le realità interessate al patrimonio comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 31 della L.P. n.6/93 e s.m., che consente la NE AR di vecchie pendenze, autorizzando quindi l’emanazione del decreto di espropriazione di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche ”, per cui in definitiva “ di autorizzare pertanto il Sindaco a richiedere al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica – Ufficio Espropriazioni della Provincia Autonoma di Trento ai sensi del già citato art. 31 della L.P. n° 6/93 e ss.mm., l’emanazione del decreto di espropriazione ”, incida, recte abbia inciso immediatamente sulla posizione dei ricorrenti che avrebbero potuto, anzi dovuto tempestivamente reagire, onde impugnare il provvedimento da cui discendeva necessariamente, per come conformata la norma, il decreto di espropriazione.
Nella delibera del Comune ed esclusivamente in essa vi sono le affermazioni, gli accertamenti e le conclusioni che hanno irrevocabilmente predeterminato la sorte della superficie oggetto di espropriazione.
In tal senso si è ancora espresso questo Tribunale: “ Così, passando alla fattispecie in esame, se è vero che solo il decreto di esproprio sarebbe idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà al Comune di Cembra, come diffusamente ha argomentato la difesa dell'Amministrazione, è anche vero che il provvedimento (invero tipico quanto alla forma: trattasi, infatti, di una deliberazione consiliare) assunto dell'Ente locale interessato alla NE AR si configura quale atto autonomamente impugnabile, emesso all'esito di apposito e distinto procedimento, e che giunge a dichiarare insieme - ed in ciò va certamente oltre il mero impulso procedimentale facoltativo - sia la sussistenza dei presupposti fattuali stabiliti dalla legge per la regolazione dell'area di proprietà G., sia la sua pubblica utilità.
In quanto tale, la deliberazione è direttamente lesiva degli interessi dei privati coinvolti e, di conseguenza, suscettibile di essere validamente gravata con il presente ricorso, in cui i sig.ri G. lamentano, sostanzialmente, l'insussistenza dei presupposti dichiarati dal Comune in forza dei quali su di una parte delle loro particelle, sia fondiaria che edificiale, vi sarebbe un'opera, ossia la prosecuzione della stradina di cui alla p.f. (...), oppure vi sarebbe, comunque, un incontrastato e perdurante uso pubblico ” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, 22 ottobre 2015 n. 401).
C.3) Pur nella propria peculiarità non può non esservi “assonanza”, ovvero analogia con la sequenza procedimentale dettata in materia di espropri stricto sensu intesa.
Vale qui la pena riportarsi ad un compiuto arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 31/1/2026, n. 824), per ben definire la portata che nel caso di specie ha (avuto) la delibera del Comune quale atto da cui derivi (sia derivata) una invalidità caducante, che avrebbe dovuto comportare la sua necessaria tempestiva impugnazione:
“ In linea generale, può affermarsi che il rapporto di presupposizione <<si verifica allorquando ciascuno degli atti collegati presenta una propria autonomia contenutistica, ma l'uno funge da presupposto per l'adozione dell'altro, donde la necessità di una loro impugnativa disgiunta ed autonoma, di norma (come nel caso di specie) cronologicamente sfalsata perché correlata ai diversi tempi di emanazione di ognuno di essi>> (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3896).
Più di recente, la Sezione ha affermato che <<la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull'esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l'atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544)>> (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024 n. 5241, che chiarisce anche l'aspetto strutturale e quello funzionale della <<connessione di più provvedimenti per presupposizione>>). (…)
In linea generale, per individuare i presupposti del nesso logico-giuridico idoneo a giustificare la caducazione, la giurisprudenza ha richiesto che gli atti appartengano alla medesima <<serie>> o <<sequenza>> procedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2024 n. 6192; sez. II, 28 maggio 2021, n. 4130; sez. IV, 18 maggio 2018 n. 3001) e ha fatto variamente riferimento:
a) al “carattere meramente esecutivo degli atti consequenziali rispetto a quelli presupposti” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1991, n. 398);
b) al “collegamento non già meramente occasionale, bensì genetico, cioè tale da descrivere il primo atto come quello che giustifica e delimita la produzione degli effetti di quello che lo segue” (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3896; sez. V, 7 febbraio 2000, n. 672);
c) alla circostanza che “l'atto antecedente si configuri come presupposto non solo necessario, ma altresì unico del provvedimento consequenziale” (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 1999, n. 307; sez. VI, 11 ottobre 1989, n. 1329);
d) alla circostanza che tra i due atti “vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1627; sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 4369; sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3001; sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168) . (…)
Venendo alla questione direttamente oggetto della censura comunale, la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di porre in rilievo che la rimozione delle determinazioni che ab origine hanno dato l'avvio alla procedura ablatoria produce l'invalidazione derivata di natura caducante dei successivi atti del procedimento espropriativo, ivi compreso quello conclusivo, rappresentato dal decreto finale di esproprio che viene anch'esso travolto. Si invera, in tali casi, pertanto, un effetto automaticamente caducante e non meramente viziante, derivante dalla invalidità degli atti presupposti, senza che si possa configurare a carico della parte interessata un onere di impugnazione del decreto finale di esproprio (cfr.,Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022 n. 4327; 21 gennaio 2019 n. 510; 8 settembre 2015, n. 4193; 3 ottobre 2012 n. 5189; 29 gennaio 2008 n. 258; 30 dicembre 2003, n. 9155; 30 giugno 2003, n. 3896).
Pur non trattandosi di atti afferenti al medesimo procedimento, ma a procedimenti distinti, risulta evidente che si verta in una fattispecie che involge atti della medesima <<sequenza procedimentale>>, che, pur essendo formalmente distinti, sono avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria.
Infatti, nell'operare quel giudizio <<assiologico>> sull'intensità del rapporto di <<presupposizione-conseguenzialità>> (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2013 n. 3272, che parla di valutazione dell'<<intensità del rapporto di consequenzialità>>) tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, per sondarne la maggiore o minore correlazione, ai fini dell'individuazione del tipo di illegittimità derivata che si produce nel caso in cui si accerti l'illegittimità dell'atto presupposto (id est, la dichiarazione di pubblica utilità), il Collegio ritiene che ricorrano diversi indici che inducano a dare continuità ai precedenti di Sezione.
Si può ravvisare, infatti, un collegamento genetico fra i due provvedimenti, in quanto ben può affermarsi che la dichiarazione di pubblica utilità <<giustifica e delimita la produzione degli effetti>> del decreto di esproprio.
Inoltre, nell'ambito della <<sequenza procedimentale espropriativa>>, che si dipana a partire dall'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ben può affermarsi che il decreto di esproprio si ponga come <<inevitabile conseguenza>> della dichiarazione di pubblica utilità, dovendosi intendere tale locuzione nel senso che <<non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti>>.
Nella scansione cronologica della sequenza procedimentale in esame, ben può affermarsi, infine, che la dichiarazione di pubblica utilità costituisca il presupposto <<necessario>> ed <<unico>> del decreto di esproprio che ne costituisce il provvedimento consequenziale ”.
Orbene, il Collegio nell'operare quel giudizio “ assiologico ” sull'intensità del rapporto di presupposizione-conseguenzialità, ritiene che la delibera del comune, che ha inequivocabilmente dichiarato/confermato l’esistenza di un’opera pubblica da oltre vent’anni tale da giustificare la richiesta e conseguente (nel senso di “ inevitabile conseguenza ”) del decreto di esproprio, il quale a sua volta non avrebbe potuto comportare “ nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti ”, si pone in “ collegamento genetico ” con quest’ultimo, essendo avvinta con il medesimo da un nesso di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto, necessario ed altresì unico.
Da ciò deriva la imprescindibile tempestiva impugnazione della delibera che conferma l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 della L.P. n. 6/1993, cui è inscindibilmente connesso il decreto di esproprio, avendo la stessa - eventualmente - un effetto caducante e non meramente viziante.
Impugnazione che non v’è stata, da cui discende in sé la irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’atto presupposto (la dichiarazione di esistenza dell’opera pubblica da oltre venti anni insistente sull’area esproprianda) e comporta, pertanto, l’impossibilità di far valere, in via derivata, l’illegittimità dell’atto presupponente (il decreto di espropriazione).
D) Peraltro il ricorso è infondato anche nel merito.
D.1) Stante la peculiarità della procedura in questione che non solo determina l'ablazione di un diritto reale, ma costituisce altresì una deroga al procedimento di espropriazione ordinaria risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, si aderisce all'orientamento giurisprudenziale per il quale " trattandosi della NE sui registri tavolari di un acquisto civilistico extraAR, la prova della titolarità pubblica dell'opera (e non del suo semplice utilizzo comune, che potrebbe giustificarsi con una semplice servitù di passo) deve essere rigorosa ed inequivoca " (Cons. Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6323).
Del resto anche questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'istituto contemplato dall'art. 31 della L.P. n. 6 del 1993 " debba essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col riscontro rigoroso dei prescritti presupposti. Esso non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, di stretta osservanza, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie " (cfr. sent. n. n. 59/2022; 157/2018; n. 159/2010; n. 126/2009).
D.2) Al fine di accertare il corretto uso del potere amministrativo e che lo stesso sia stato conforme al disposto normativo, non esorbitando l’Amministrazione dai propri poteri così adottando un provvedimento conforme a legge, scevro dai vizi lamentati dai ricorrenti (eccesso di potere in ordine al profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, illogicità manifesta e violazione del principio di proporzionalità), " tenuto conto, nell'ottica interpretativa costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale, della citata clausola di riserva di giurisdizione relativa alle questioni che investono la sussistenza, o meno, della sottostante situazione di diritto legittimante la NE AR , il giudice amministrativo, investito dell'azione di annullamento dell'atto d'esproprio (rectius: di NE AR ) emesso ai sensi del citato art. 32 [L.P. Bolzano n. 10/1991, ma a valere anche per l’art. 31 L.P. Trento n. 6/1993, n.d.r.] , può e deve conoscere incidenter tantum e senza efficacia di giudicato esterno, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Cod. proc. amm., delle questioni attorno al perfezionamento, o meno, di una fattispecie acquisitiva extraAR in favore dell'amministrazione procedente, così come è in facoltà delle parti di adire in ogni tempo il giudice ordinario per accertare, con efficacia di giudicato esterno, la sussistenza, o meno, di siffatta eventuale fattispecie acquisitiva " (Cons. Stato, Sez. IV, 18/11/2014, n. 5676).
D.3) I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente alla luce della loro stretta connessione e parziale sovrapposizione ed entrambi sono destituiti di fondamento.
D.4) Preliminarmente giova rilevare che l'idoneità di una strada ad essere qualificata di uso pubblico presuppone, in primo luogo, che essa abbia caratteristiche strutturali che la rendano percorribile da parte di una collettività indistinta di persone e che ne consentano l'uso per esigenze di interesse generale, e non per l'utilità privata di ciascuno; presuppone quindi anche caratteristiche funzionali che rendano il passaggio esercitabile uti cives e non uti singuli , come nel caso in cui la strada venga utilizzata come unico o più frequente o favorevole percorso di collegamento tra due parti del territorio comunale (non essendo invece pubblico l'uso consistente nel passaggio esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della relativa ubicazione o su strade destinate a servire soltanto un edificio o un complesso di edifici: cfr. Cons. Stato, V, 14 febbraio 2012, n. 728; Cass. civ. sez., II, 29 novembre 2017, n. 28632).
Ulteriori possibili indici dell'uso pubblico di una strada si rinvengono nell'esercizio da parte del comune di poteri di polizia o di regolamento della circolazione stradale, con apposizione della relativa segnaletica e gestione del territorio secondo quanto previsto dal codice della strada (cfr. Cons. Stato, 2 ottobre 2018, n. 5643).
Così si è affermato nella giurisprudenza amministrativa che l'uso pubblico sussiste laddove la strada vicinale possa essere percorsa da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una molteplicità di mezzi, di modo che il comune possa introdurre limitazioni al traffico, come per il resto della viabilità comunale (Cons. Stato, V, 4 marzo 2010, n. 1266), o la strada sia inserita nella viabilità cittadina in ragione dell'effettiva situazione dei luoghi (Cons. Stato, V, 9 giugno 2008, n. 2864) e non per formale provvedimento dell'amministrazione cui non corrisponda un pubblico uso (cfr. Cons. Stato, V, 31 agosto 2017, n. 4141) .
Vedasi sul punto per i richiami di cui sopra anche Cons. Stato, Sez. V, Sent., 18/03/2019, n. 1727, nonché ex multis , T.A.R. Salerno Campania sez. III, 26/11/2025, n. 1933, T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 12/03/2025, n. 488.
Elementi quelli succitati che questo Giudice ravvisa nella strada/area oggetto di acquisizione da parte del Comune, del pari rilevando che l’attività e le azioni poste in essere dal Comune non sono per nulla incompatibili con le (infondate) domande dei ricorrenti, considerato che: “ Questo Tribunale condivide l'affermazione più volte ribadita in giurisprudenza secondo cui non può ravvisarsi usucapione relativamente al parcheggio di autovetture nell'ipotesi in cui ci si limiti all'uso di una striscia di terreno con parcheggio e spazio di manovra non avendo tale condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile all'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene.
D'altra parte l'utilizzo di un'area a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza del proprietario fondiario pertanto onde provare il possesso pacifico e ininterrotto ai fini dell'usucapione è necessario dimostrare di averlo utilizzato proprio come suo proprietario per esempio delimitando il posto auto con sbarramenti catene cancelli e altre opere di perimetrazione o recinzioni idonee a impedire l'uso al proprietario del fondo ” (Tribunale Milano sez. XIII, 28/07/2025, n. 6260).
Dovendo tenere altresì conto che “ il possesso 'ad usucapionem' si configura in presenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, pubblico - ossia esteriorizzato -, inequivoco ed oggettivamente diretto all'esercizio dei diritti e delle prerogative corrispondenti al diritto di proprietà. Alla luce di tanto va escluso che il parcheggio di un'autovettura in una certa area possa integrare possesso 'ad usucapionem' della predetta area, non essendo tale condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene ” (Corte appello Genova sez. II, 5/07/2022, n. 803).
Atteso quanto sopra, non pare invero al Collegio che i ricorrenti possano vantare a contrario il loro ininterrotto uso o possesso per contrastare la NE attuata dal Comune la cui costante e continua attività di manutenzione per oltre un ventennio della strada in questione ne ha comportato la conseguente NE in forza della norma provinciale, non ostante il (tollerato e) saltuario parcheggio dei mezzi dei ricorrenti.
D.5) Deve essere dunque ora esaminata la documentazione prodotta dalle parti, volta a verificare la sussistenza ultraventennale dell’opera pubblica – strada.
Risulta che già a partire dall’anno 1989 (doc. 12 Amministrazione) l’area in discussione era stata interessata da interventi resisi necessari per dare continuità al transito veicolare in seguito alla costruzione di un sottopasso.
L’area de qua è stata pavimentata nel periodo 1993 – 1994 (giusta concessione edilizia n. 651 del giorno 1 agosto 1991) in cubetti di porfido per la sua interezza (e dunque fino al limitare della “terrazza” in cemento di proprietà dei ricorrenti ed immediatamente prospicente la loro casa di abitazione) come ben risulta dai documenti 15, 16 e 17 dell’Amministrazione. In particolare in quest’ultimo disegno di contabilità, nella colorazione scura uniforme, si nota la superficie interessata dall’intervento di pavimentazione e di come essa si sia estesa proprio fino alla suddetta “terrazza” in cemento (di colore chiaro).
La pavimentazione in porfido è ben visibile anche nella fotografia prodotta dai ricorrenti col documento n. 9 (data immagine settembre 2011) ed è chiaramente posta fino alla loro “terrazza”, dove si nota la segnaletica orizzontale di “stop”, nonché un palo per l’illuminazione pubblica ed un chiusino per sottoservizi (ulteriori indici di uso pubblico).
La strada in questione era già ricompresa nelle zone oggetto degli interventi per lo sgombero della neve a partire dal 1997 (doc. 20 Comune).
Nel giugno 2018 il Comune (doc. 21) ha deciso di procedere alla pavimentazione dell’intera area in conglomerato bituminoso (asfalto) e tale stesura è stata ancora una volta estesa a tutta l’area come pure è ben verificabile dalla fotografia sub doc. 7 (data immagine settembre 2018) prodotta dagli stessi ricorrenti.
Per quanto risultante dalla documentazione non si vede come possa essere messa in discussione l’utilizzazione quale via pubblica da parte del Comune per un periodo almeno ventennale dell’area de qua .
Per inciso, i ricorrenti non si sono in alcun modo opposti al tipo di frazionamento prodotto dall’Amministrazione sub doc. 11, ed hanno meramente rilevato in maniera assolutamente generica ed indeterminata che tale documento “ riporta una rappresentazione grafica dell’area [ rectius , tipo di frazionamento necessario per procedere alla intavolazione ed all’accatastamento, n.d.r.] che il Comune vorrebbe acquisire all’interno della quale si trova una zona che è sempre stata utilizzata come parcheggio privato di pertinenza degli appartamenti dei ricorrenti senza che sia mai pervenuta una contestazione da parte del Comune in proposito ”.
Orbene, i ricorrenti, senza nulla provare, asseriscono che vi sarebbe una zona all’interno di tale area da sempre utilizzata come parcheggio privato, ma non ne configurano l’estensione ed i limiti, non potendo certo ciò impedire al Comune di acquisire l’intero sedime su cui per contro esso ha sempre operato uti dominus , come comprovato dalla documentazione sopra commentata, a nulla valendo affermare che il Comune non abbia fatto pervenire nel tempo alcuna contestazione.
Come più sopra accennato, ciò può ben essere ricondotto alla mera tolleranza ed anche al fatto, vedasi pure le fotografie dimesse, che la presenza dei veicoli era tutt’altro che assidua e costante nel tempo, forse avendo valutato il Comune che non vi fossero elementi tali da poter elevare contravvenzioni, o comunque che vi fossero elementi di disturbo per la circolazione, ma tale indagine sulle intenzioni non compete a questo Giudice.
E) Circa l’invocata contemperazione degli interessi, o l’asserita mancata “ valutazione comparativa degli interessi in gioco ”, si rileva che la L.P. n. 6/1993 prevede la facoltà per il Presidente della Giunta provinciale di rivalutare la individuazione delle aree da espropriare solo quando si tratti di aree agricole e che qui non si tratta di procedere ad un esproprio, bensì di “regolarizzare”, cristallizzare un fatto, ovvero l’uso (ultra)ventennale di un bene su cui insista un’opera pubblica, ai fini della legittimità del provvedimento adottato.
“Motivazione rafforzata” richiesta invero dall’art. 42 bis , D.P.R. n. 327/2001, il quale peraltro ha tutt’altro ambito di applicazione e ben differenti presupposti, qui non richiamabili, né applicabili.
Aggiungasi, per quanto possa essere conferente, che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.
Nel caso di specie non altro poteva essere il provvedimento, in quanto l’area oggetto di uso ultraventennale non è che quella effettivamente utilizzata, vincolando sul punto l’Ente procedente, il quale non può certo “perequare” l’area con una diversa.
F) Per le ragioni su esposte, attesa sia l’irricevibilità, sia l’infondatezza nel merito, il ricorso va rigettato.
G) Considerata la peculiarità della materia, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR RI, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA DI | DR RI |
IL SEGRETARIO