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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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- 1. Ripartizione delle spese condominialiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 19 maggio 2026
La gestione delle spese condominiali rappresenta uno degli aspetti più complessi e frequentemente dibattuti nella vita di un condominio. Il fulcro della disciplina è costituito dall'articolo 1123 del Codice Civile, una norma che stabilisce i criteri legali per la suddivisione degli oneri tra i condomini, bilanciando il principio della proprietà con quello dell'utilità. ANALISI DELL'ART. 1123 DEL CODICE CIVILE: TRE CRITERI LEGALI L'articolo 1123 c.c. si compone di tre commi, ciascuno dei quali individua un criterio specifico di ripartizione delle spese, applicabile a seconda della natura della spesa e della destinazione del bene o servizio comune [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262]. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40011/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Ex art. 127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 13 maggio 2025, ad ore 9,00 innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per
, l'avv.to/gli avv.ti SPINO MASSIMO e Per , Parte_1 Controparte_1 l'avv.to/avv.ti BUSIN MAURIZIO Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc , prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio I procuratori della parti si riportano agli atti
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concorda di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 12,41 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40011/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINO MASSIMO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via C. Benzi 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore avv. SPINO MASSIMO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSIN MAURIZIO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. COLLAREDA LUCA ( ) VIa Trivulzio 30 20146 MILANO;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in via trivulzio 30 20146 MILANO presso il difensore avv. BUSIN MAURIZIO
CONVENUTO/I
pagina 2 di 14
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 13230/2023, emesso in data 8.8.2023, pubblicato in data 9.8.2023, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in , via Cilea n. 3, gli Controparte_1 CP_1
ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 15.805,17 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a titolo di oneri condominiali impagati, di cui euro 15.293,90 a titolo di conguaglio cristallizzato nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 1.1.2022-31.12.2022 ed euro 511,27 per le rate nn. 3-4-5-6 del preventivo della gestione 1.1.2023-31.12.2023 approvati all'assemblea condominiale del 8.6.2023.
L'opponente, contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c. la concessa provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta. in via pregiudiziale:
ritenuto che
con il decreto ingiuntivo opposto è stata introdotta azione di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28 fissarsi alla prima udienza successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28, per l'esperimento del pagina 3 di 14 tentativo obbligatorio di mediazione, ponendo a carico del l'obbligo di rispettiva attivazione, Controparte_1
dichiarando in difetto, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto opposto. in via principale: previamente accertato e dichiarato che il sig. , Parte_1
antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o previa declaratoria di nullità della delibera assembleare del 30.05.2019 e dei bilanci consuntivi tutti e del bilancio preventivo nonché
dei rispettivi riparti con essa approvati e conseguente decadenza degli oneri condominiali in forza della stessa dovuti e ripetizione di quelli già corrisposti dal sig. (maggiorati dagli interessi legali dal di Parte_1
del dovuto al saldo, anche per compensazione) revocare il decreto ingiuntivo opposto e previa compensazione dei crediti reciprocamente vantati l'uno verso l'altro dai vertenti, contenere la condanna del CP_1
opponente nei limiti di € 527,63, salvo diversa determinazione di giustizia. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento e dichiarazione che il sig. , antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, ha provveduto al pagamento delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o degli altri oneri condominiali relativi alle gestioni ordinarie/straordinarie pregresse (di cui al corpo del presente ricorso in opposizione) per complessivi € 7.982,00 o per la diversa misura, maggiore o minore, che emergerà all'esito del giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e contenere la condanna del opponente nei limiti di € 7.823,17, salvo diversa determinazione di giustizia. in ogni caso: a) CP_1
condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore a rifondere il sig. Controparte_1 Parte_1
del contributo unificato ex art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002 e della marca da bollo sostenuti per
[...]
l'iscrizione a ruolo del presente giudizio in opposizione e di ogni altra spesa documentata, oltre a b) condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento del compenso di lite Controparte_1
(determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Massimo SPINO in qualità di procuratore legale antistatario”.
pagina 4 di 14 La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- disporre un rinvio della causa a udienza in data successiva al termine per la conclusione della mediazione obbligatoria promossa (deposito della domanda avvenuto in data 17.1.2024) In via principale,
Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, - rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- rigettare, con la miglior formula, integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, così, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Sig. al pagamento della somma ingiunta, o a quella minore ritenuta di Pt_1
giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese e competenze;
In via subordinata Nel caso in cui il Sig. Giudice ritenesse che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e in diritto e fermo restando il rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle delibere,
assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- accertare e dichiarare che il Sig. tenuto al pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 15.596,76, come esposto in atti, o quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig. al pagamento della somma di € 15.596,76, come esposto in Parte_1
atti, o quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria, in tutti i casi,
di spese e competenze del giudizio di opposizione”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, vista la richiesta formulata congiuntamente dai procuratori delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.5.2024.
Alla fissata udienza, stante l'esito negativo della mediazione, parte opponente proponeva di definire la lite con il versamento della somma di euro 8.000,00 in rate mensili di euro 250,00 ciascuna, compensando le spese legali:
parte opposta chiedeva un rinvio per permettere di sottoporre la proposta transattiva al Condominio;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 14 all'udienza del 22.1.2025. Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello che rinviava la causa all'udienza del 8.4.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusive sino al 1.4.2025. Parte opponente ha precisato come segue: “in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c. la concessa provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta. in via pregiudiziale:
ritenuto che con il decreto ingiuntivo opposto è stata introdotta azione di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs.
04.03.2010, n. 28 fissarsi alla prima udienza successiva, udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ponendo a carico del l'obbligo di rispettiva attivazione, dichiarando in difetto, l'improcedibilità della domanda Controparte_1
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto opposto. in via principale:
previamente accertato e dichiarato che il sig. , antecedentemente all'iscrizione a ruolo del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento di € 208,00 a saldo delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o previa declaratoria di nullità della delibera assembleare del 30.05.2019 (e/o della delibera assembleare del 15.06.2016 e/o di altra delibera assembleare,
precedente o successiva, individuata d'ufficio) e dei bilanci consuntivi e preventivi con essa approvati e conseguente rispettiva decadenza degli oneri condominiali dovuti nonchè ripetizione di quelli già corrisposti dal sig. (maggiorati dagli interessi legali dal di del dovuto al saldo) in forza della stessa Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e previa compensazione dei crediti reciprocamente vantati l'uno verso l'altro dai vertenti, contenere la condanna del condomino opponente nei limiti di € 527,63, salvo diversa determinazione di giustizia. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento e dichiarazione che il sig. , Parte_1
antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo opposto, aveva già provveduto al pagamento parziale degli oneri condominiali allo stesso sottesi per complessivi € 7.982,00 o per la diversa misura, maggiore o minore, emersa in giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e contenere la condanna del condomino opponente nei limiti di € 7.823,17, salvo diversa determinazione di giustizia. in ogni caso: a) condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore a rifondere il sig. del Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 14 contributo unificato ex art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002 e della marca da bollo sostenuti per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio in opposizione e di ogni altra spesa documentata, oltre a b) condannare il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento del compenso di lite (determinato ai sensi del
[...]
D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Massimo SPINO in qualità di procuratore legale antistatario”.
Parte opposta ha precisato come segue: “In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, - rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- rigettare, con la miglior formula,
integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, così, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Sig. al Pt_1
pagamento della somma ingiunta, o a quella minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese e competenze;
In via subordinata Nel caso in cui il Sig. Giudice ritenesse che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e in diritto e fermo restando il rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto al pagamento della complessiva somma di € 15.596,76, come esposto in atti, o Parte_1
quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig.
[...]
al pagamento della somma di € 15.596,76, come esposto in atti, o quella minore somma che Parte_1
emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del giudizio di opposizione.
In esito al deposito delle note conclusive ed alla discussione, all'udienza del 13.5.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ,mediante deposito.
pagina 7 di 14 Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 25.3.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito, parte opponente deduce a fondamento delle pretese azionate in sede di citazione:
1. L'omessa contabilizzazione dell'importo di €.208 versato in data 3.7.2023 ovvero prima dell'iscrizione a ruolo del decreto opposto avvenuta il 18.7.2023
2. La nullità delle delibera del 30.5.2019 per avere l'assemblea approvato a maggioranza il criterio di riparto delle spese anche per il futuro
3. L'avvenuto parziale pagamento del dovuto.
Deve darsi atto che parte opposta ha confermato in sede di costituzione la mancata contabilizzazione dell'importo di €.208,00 avvenuta in data 3.7.2023 ovvero prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio (deposito ricorso per decreto ingiuntivo).
E' noto che secondo l'insegnamento della Corte Suprema, in caso di pagamenti (anche parziali) (anche successivi all'emissione del decreto ingiuntivo), il decreto opposto va in ogni caso revocato. Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione- l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il Giudice,
qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085). La verifica della sussistenza del credito,
anche se solo parzialmente estinto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo assume in conclusione pagina 8 di 14 rilievo — ferma la revoca del decreto — soltanto ai fini della statuizione sulle spese di lite (v. Cass. 10 aprile
2014, n. 8428). Posto quindi che è documentalmente provato e comunque non contestato dall'opposto che vi è
stato il versamento da parte dell'opponente di €.208,00 pochi giorni prima del deposito del decreto e quindi prima della pubblicazione e prima della notifica del decreto opposto, il decreto opposto va revocato.
Fermo quanto sopra, residua contrasto tra le parti in merito alla debenza del minor importo di €.15.596,76 di cui parte opposta chiede la condanna al pagamento . Come noto L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (salvo il caso in cui manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito); "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(Cass. sez. un. n. 7448 del 1993); "Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore" (Cass. n. 1954 del 2009); "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario,
autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pagina 9 di 14 pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass. n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ciò posto deve rilevarsi che quanto alla residua somma, risulta documentalmente provato e comunque non contestato che:
-L'opponente ha acquistato l'immobile di via Cilea 3 dal sig. nel novembre del 2011 (doc 6 CP_1 Per_1
opponente)
- al momento dell'acquisto l'amministratore del condominio attestava un debito relativo a detta unità immobiliare per oneri condominiali pari a €.6.808,00 (doc 5 opponente)
- il saldo del consuntivo del 2011 è stato approvato dall'assemblea del 15.6.2016 ove l'opponente era presente e votava a favore dell'approvazione del consuntivo stesso (doc. 7)
- con delibera del 30.5.2019 veniva approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno 2018 ove veniva riportati i conguagli delle gestioni già approvate del 2011,2021 e 2013
-con delibera del 8.6.2023 veniva approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno 2022 ove veniva riportato il conguaglio dell'anno precedente e che indicava il debito dell'opponente azionato in via monitoria.
Questi i fatti di causa.
L'opponente assume la nullità della delibera del 30.5.2019 per avere l'assemblea in violazione dell'art. 63 disp att c.c. deliberato la modifica dei criteri di riparto delle spese . In particolare deduce l'opponente che la delibera sarebbe nulla perché modifica (anche per il futuro) i criteri di riparto delle spese previsti dalla legge inglobando in un “nuovo riparto consuntivo globale” i riparti degli esercizi precedenti imputando all'opponente, in violazione dell'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. (a mente del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”) l'importo di euro 4.489,99 relativo ad un debito maturato dal dante causa dell'opponente in periodo antecedente il 2011
pagina 10 di 14 (data di acquisto dell'opponente, doc.n.5), atteso che tale debito riguarda un periodo (2010) in cui era condomino il detto dante causa dell'opponente.
A ciò si aggiunga che l'opponente assume che la nullità della delibera del 30.05.2019 comporterebbe la invalidità di tutte le successive delibere sino a quella ultima dell'08.06.2023, posta a fondamento della pretesa monitoria per avere imputato all'opponente debiti allo stesso estranei.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Fermo che è documentalmente provato che:
- il saldo del consuntivo del 2011 è stato approvato dall'assemblea del 15.6.2016 ove l'opponente era presente e votava a favore dell'approvazione del consuntivo stesso (doc. 7)
- nel saldo consuntivo 2011 era riportato il debito anche del dante causa dell'opponente
- in atti non vi è prova che l'assemblea del 15.6.2016 sia stata dichiarata invalida , quindi è valida ed efficace tra le parti
- che l'assemblea del 30.5.2019 non ha approvato il consuntivo 2011 ma ha provveduto a riportare del detto conguaglio 2011 approvato nel 2016.
Ciò posto, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, secondo cui occorre distinguere quelle con le quali l'assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c., o dal regolamento condominiale contrattuale- essendo in tal caso necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini - dalle delibere con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., u.c.. (Cass.
126/2000; 2301/2001; 17101/2006). Infatti, l'adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale, incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, può essere assunta soltanto con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non rientrando nelle attribuzioni dell'assemblea che pagina 11 di 14 concernono la gestione delle cose comuni. Ed ancora “ricorre la nullità della delibera condominiale quando l'assemblea del condominio proceda a una modificazione dei criteri di riparto non in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie: l'assemblea - in mancanza di un accordo unanime dei condomini -
non ha il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese in violazione delle prescrizioni stabilite dall'art. 1123 c.c., secondo cui i contributi devono essere corrisposti dai condomini in base alle tabelle millesimali, atteso che - come si è accennato - tale determinazione non rientra nelle attribuzioni conferite all'assemblea dall'art. 1135 c.c.. Si configura, invece, l'annullabilità della delibera quando l'assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire le spese in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1123 c.c..” (Cass 2243\2012).
Orbene nel caso in esame deve ritenersi provato che l'assemblea del 30.5.2019 non ha modificato i criteri di riparto previsti ex lege ma ha approvato un riparto che tenesse conto dei conguagli deliberati in altre assemblee,
per riconciliare i conteggi del dare\avere di ogni singolo condomino.
Fermo quanto sopra, come noto, “In tema di condomini negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purchè la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 cod. civ. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea” (Cassazione 20135\2017). Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato il consuntivo riconciliando la situazione pagina 12 di 14 dare\avere dei singoli condomini dei precedenti conguagli approvati con precedenti delibere posto , rientrando tale decisione nei poteri dell'assemblea
Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata del 30.5.2019.
Ciò posto e considerato, come noto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari. Vi è da rilevare nel caso in esame che l'opponente non risulta abbia impugnato la delibera condominiale di approvazione dei preventivi e consuntivi di gestione (quella del 8.6.2023) posta a fondamento della pretesa monitoria. Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnate relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria da parte opponente e il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito.
Ai fini dell'arresto della domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali residui ingiunti parte opponente svolge il fatto parzialmente estintivo dell'eccezione di pagamento assumendo di aver versato al condominio la maggior somma di €. 7.982,00 (note conclusive pag.13) risultando così debitore della minor somma di €.7.823,17 .
Dalla documentazione versata in atti di parte opponente, deve darsi atto che le ricevute di pagamento in contanti sottoscritte dal precedente amministratore non provano l'avvenuto pagamento in capo al e non vi è CP_1
prova che gli altri importi versati con altri mezzi (bonifici) non siano stati regolarmente contabilizzati, con la conseguenza che l'eccezione di pagamento deve essere disattesa.
L'opposto quindi va condannato al pagamento della somma di €.15.596,76 per residuo oneri condominiali rimasti impagati , oltre interessi come da domanda.
Quanto alle spese poiché la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito, avendo l'opponente dimostrato che il parziale pagamento è intervenuto in epoca precedente il deposito del ricorso ed anche dell'emissione del decreto, ma avendo dimostrato l'opposto che il pagina 13 di 14 maggior importo era dovuto, ne consegue la legittimità dell'azione monitoria svolta dal Condominio per lo meno per il maggior importo dovuto : quindi sono dovute le spese del decreto opposto e successive che si liquidano come in dispositivo.
Quanto alle spese dell'opposizione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'opposto ed a favore dell'opponente.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 13230\23 rg n. 26974\23 emesso dal Tribunale di Milano.
2. Accertata la debenza della somma di €.15.596,76 come in motivazione, condanna l'opponente al pagamento in favore del opposto della somma di €.15.596,76 a titolo di oneri condominiali CP_1
oltre interessi legali
3. rigetta ogni altra domanda
4. condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di €.3.500,00 per compensi oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario
5. sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Ex art. 127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
*****
Oggi 13 maggio 2025, ad ore 9,00 innanzi al Giudice dott. Sabrina Bocconcello sono comparsi: Per
, l'avv.to/gli avv.ti SPINO MASSIMO e Per , Parte_1 Controparte_1 l'avv.to/avv.ti BUSIN MAURIZIO Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc , prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio I procuratori della parti si riportano agli atti
Il Giudice
Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concorda di essere esentate dalla presenza al momento della lettura
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 12,41 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40011/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPINO MASSIMO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via C. Benzi 20062 CASSANO D'ADDA presso il difensore avv. SPINO MASSIMO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUSIN MAURIZIO e Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. COLLAREDA LUCA ( ) VIa Trivulzio 30 20146 MILANO;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in via trivulzio 30 20146 MILANO presso il difensore avv. BUSIN MAURIZIO
CONVENUTO/I
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SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 13230/2023, emesso in data 8.8.2023, pubblicato in data 9.8.2023, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del sito in , via Cilea n. 3, gli Controparte_1 CP_1
ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 15.805,17 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a titolo di oneri condominiali impagati, di cui euro 15.293,90 a titolo di conguaglio cristallizzato nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 1.1.2022-31.12.2022 ed euro 511,27 per le rate nn. 3-4-5-6 del preventivo della gestione 1.1.2023-31.12.2023 approvati all'assemblea condominiale del 8.6.2023.
L'opponente, contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c. la concessa provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta. in via pregiudiziale:
ritenuto che
con il decreto ingiuntivo opposto è stata introdotta azione di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28 fissarsi alla prima udienza successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28, per l'esperimento del pagina 3 di 14 tentativo obbligatorio di mediazione, ponendo a carico del l'obbligo di rispettiva attivazione, Controparte_1
dichiarando in difetto, l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto opposto. in via principale: previamente accertato e dichiarato che il sig. , Parte_1
antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o previa declaratoria di nullità della delibera assembleare del 30.05.2019 e dei bilanci consuntivi tutti e del bilancio preventivo nonché
dei rispettivi riparti con essa approvati e conseguente decadenza degli oneri condominiali in forza della stessa dovuti e ripetizione di quelli già corrisposti dal sig. (maggiorati dagli interessi legali dal di Parte_1
del dovuto al saldo, anche per compensazione) revocare il decreto ingiuntivo opposto e previa compensazione dei crediti reciprocamente vantati l'uno verso l'altro dai vertenti, contenere la condanna del CP_1
opponente nei limiti di € 527,63, salvo diversa determinazione di giustizia. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento e dichiarazione che il sig. , antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, ha provveduto al pagamento delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o degli altri oneri condominiali relativi alle gestioni ordinarie/straordinarie pregresse (di cui al corpo del presente ricorso in opposizione) per complessivi € 7.982,00 o per la diversa misura, maggiore o minore, che emergerà all'esito del giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e contenere la condanna del opponente nei limiti di € 7.823,17, salvo diversa determinazione di giustizia. in ogni caso: a) CP_1
condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore a rifondere il sig. Controparte_1 Parte_1
del contributo unificato ex art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002 e della marca da bollo sostenuti per
[...]
l'iscrizione a ruolo del presente giudizio in opposizione e di ogni altra spesa documentata, oltre a b) condannare il , in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento del compenso di lite Controparte_1
(determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Massimo SPINO in qualità di procuratore legale antistatario”.
pagina 4 di 14 La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada
Si costituiva regolarmente in giudizio il opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni: “In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- disporre un rinvio della causa a udienza in data successiva al termine per la conclusione della mediazione obbligatoria promossa (deposito della domanda avvenuto in data 17.1.2024) In via principale,
Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, - rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- rigettare, con la miglior formula, integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, così, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Sig. al pagamento della somma ingiunta, o a quella minore ritenuta di Pt_1
giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese e competenze;
In via subordinata Nel caso in cui il Sig. Giudice ritenesse che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e in diritto e fermo restando il rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle delibere,
assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- accertare e dichiarare che il Sig. tenuto al pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 15.596,76, come esposto in atti, o quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig. al pagamento della somma di € 15.596,76, come esposto in Parte_1
atti, o quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria, in tutti i casi,
di spese e competenze del giudizio di opposizione”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, vista la richiesta formulata congiuntamente dai procuratori delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.5.2024.
Alla fissata udienza, stante l'esito negativo della mediazione, parte opponente proponeva di definire la lite con il versamento della somma di euro 8.000,00 in rate mensili di euro 250,00 ciascuna, compensando le spese legali:
parte opposta chiedeva un rinvio per permettere di sottoporre la proposta transattiva al Condominio;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 5 di 14 all'udienza del 22.1.2025. Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello che rinviava la causa all'udienza del 8.4.2025 concedendo termine per il deposito di note conclusive sino al 1.4.2025. Parte opponente ha precisato come segue: “in via preliminare: sospendere ex art. 649 c.p.c. la concessa provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento opposta. in via pregiudiziale:
ritenuto che con il decreto ingiuntivo opposto è stata introdotta azione di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs.
04.03.2010, n. 28 fissarsi alla prima udienza successiva, udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo
6, D.Lgs. 04.03.2010, n. 28, per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ponendo a carico del l'obbligo di rispettiva attivazione, dichiarando in difetto, l'improcedibilità della domanda Controparte_1
giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la revoca del decreto opposto. in via principale:
previamente accertato e dichiarato che il sig. , antecedentemente all'iscrizione a ruolo del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, ha provveduto al pagamento di € 208,00 a saldo delle rate nn. 3 e 4 relative agli oneri condominiali preventivati per la gestione ordinaria 2023 e/o previa declaratoria di nullità della delibera assembleare del 30.05.2019 (e/o della delibera assembleare del 15.06.2016 e/o di altra delibera assembleare,
precedente o successiva, individuata d'ufficio) e dei bilanci consuntivi e preventivi con essa approvati e conseguente rispettiva decadenza degli oneri condominiali dovuti nonchè ripetizione di quelli già corrisposti dal sig. (maggiorati dagli interessi legali dal di del dovuto al saldo) in forza della stessa Parte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto e previa compensazione dei crediti reciprocamente vantati l'uno verso l'altro dai vertenti, contenere la condanna del condomino opponente nei limiti di € 527,63, salvo diversa determinazione di giustizia. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, previo accertamento e dichiarazione che il sig. , Parte_1
antecedentemente all'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo opposto, aveva già provveduto al pagamento parziale degli oneri condominiali allo stesso sottesi per complessivi € 7.982,00 o per la diversa misura, maggiore o minore, emersa in giudizio, revocare il decreto ingiuntivo opposto e contenere la condanna del condomino opponente nei limiti di € 7.823,17, salvo diversa determinazione di giustizia. in ogni caso: a) condannare il
, in persona dell'amministratore pro tempore a rifondere il sig. del Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 14 contributo unificato ex art. 13, D.P.R. n. 115 del 2002 e della marca da bollo sostenuti per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio in opposizione e di ogni altra spesa documentata, oltre a b) condannare il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore al pagamento del compenso di lite (determinato ai sensi del
[...]
D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, c.p.a. al 4% e successive occorrende) in favore del ricorrente, con attribuzione all'avv. Massimo SPINO in qualità di procuratore legale antistatario”.
Parte opposta ha precisato come segue: “In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale, Previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto, - rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- rigettare, con la miglior formula,
integralmente le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto e, così, rigettare l'opposizione, per tutti i motivi in atto e, per l'effetto, - confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Sig. al Pt_1
pagamento della somma ingiunta, o a quella minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda al saldo, e alle spese e competenze;
In via subordinata Nel caso in cui il Sig. Giudice ritenesse che il decreto ingiuntivo debba essere revocato, previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e in diritto e fermo restando il rigetto della domanda di declaratoria di nullità delle delibere, assunte dall'assemblea del 30.5.2019, di approvazione del consuntivo 2018 e del preventivo 2019 e dei relativi riparti;
- accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto al pagamento della complessiva somma di € 15.596,76, come esposto in atti, o Parte_1
quella minore somma che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
- condannare il Sig.
[...]
al pagamento della somma di € 15.596,76, come esposto in atti, o quella minore somma che Parte_1
emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del giudizio di opposizione.
In esito al deposito delle note conclusive ed alla discussione, all'udienza del 13.5.2025 la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ,mediante deposito.
pagina 7 di 14 Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 25.3.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito, parte opponente deduce a fondamento delle pretese azionate in sede di citazione:
1. L'omessa contabilizzazione dell'importo di €.208 versato in data 3.7.2023 ovvero prima dell'iscrizione a ruolo del decreto opposto avvenuta il 18.7.2023
2. La nullità delle delibera del 30.5.2019 per avere l'assemblea approvato a maggioranza il criterio di riparto delle spese anche per il futuro
3. L'avvenuto parziale pagamento del dovuto.
Deve darsi atto che parte opposta ha confermato in sede di costituzione la mancata contabilizzazione dell'importo di €.208,00 avvenuta in data 3.7.2023 ovvero prima dell'iscrizione a ruolo del procedimento monitorio (deposito ricorso per decreto ingiuntivo).
E' noto che secondo l'insegnamento della Corte Suprema, in caso di pagamenti (anche parziali) (anche successivi all'emissione del decreto ingiuntivo), il decreto opposto va in ogni caso revocato. Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione- l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il Giudice,
qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta,
sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085). La verifica della sussistenza del credito,
anche se solo parzialmente estinto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo assume in conclusione pagina 8 di 14 rilievo — ferma la revoca del decreto — soltanto ai fini della statuizione sulle spese di lite (v. Cass. 10 aprile
2014, n. 8428). Posto quindi che è documentalmente provato e comunque non contestato dall'opposto che vi è
stato il versamento da parte dell'opponente di €.208,00 pochi giorni prima del deposito del decreto e quindi prima della pubblicazione e prima della notifica del decreto opposto, il decreto opposto va revocato.
Fermo quanto sopra, residua contrasto tra le parti in merito alla debenza del minor importo di €.15.596,76 di cui parte opposta chiede la condanna al pagamento . Come noto L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte (salvo il caso in cui manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito); "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(Cass. sez. un. n. 7448 del 1993); "Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore" (Cass. n. 1954 del 2009); "L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario,
autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pagina 9 di 14 pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso", Cass. n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006).
Ciò posto deve rilevarsi che quanto alla residua somma, risulta documentalmente provato e comunque non contestato che:
-L'opponente ha acquistato l'immobile di via Cilea 3 dal sig. nel novembre del 2011 (doc 6 CP_1 Per_1
opponente)
- al momento dell'acquisto l'amministratore del condominio attestava un debito relativo a detta unità immobiliare per oneri condominiali pari a €.6.808,00 (doc 5 opponente)
- il saldo del consuntivo del 2011 è stato approvato dall'assemblea del 15.6.2016 ove l'opponente era presente e votava a favore dell'approvazione del consuntivo stesso (doc. 7)
- con delibera del 30.5.2019 veniva approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno 2018 ove veniva riportati i conguagli delle gestioni già approvate del 2011,2021 e 2013
-con delibera del 8.6.2023 veniva approvato bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno 2022 ove veniva riportato il conguaglio dell'anno precedente e che indicava il debito dell'opponente azionato in via monitoria.
Questi i fatti di causa.
L'opponente assume la nullità della delibera del 30.5.2019 per avere l'assemblea in violazione dell'art. 63 disp att c.c. deliberato la modifica dei criteri di riparto delle spese . In particolare deduce l'opponente che la delibera sarebbe nulla perché modifica (anche per il futuro) i criteri di riparto delle spese previsti dalla legge inglobando in un “nuovo riparto consuntivo globale” i riparti degli esercizi precedenti imputando all'opponente, in violazione dell'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. (a mente del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”) l'importo di euro 4.489,99 relativo ad un debito maturato dal dante causa dell'opponente in periodo antecedente il 2011
pagina 10 di 14 (data di acquisto dell'opponente, doc.n.5), atteso che tale debito riguarda un periodo (2010) in cui era condomino il detto dante causa dell'opponente.
A ciò si aggiunga che l'opponente assume che la nullità della delibera del 30.05.2019 comporterebbe la invalidità di tutte le successive delibere sino a quella ultima dell'08.06.2023, posta a fondamento della pretesa monitoria per avere imputato all'opponente debiti allo stesso estranei.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento.
Fermo che è documentalmente provato che:
- il saldo del consuntivo del 2011 è stato approvato dall'assemblea del 15.6.2016 ove l'opponente era presente e votava a favore dell'approvazione del consuntivo stesso (doc. 7)
- nel saldo consuntivo 2011 era riportato il debito anche del dante causa dell'opponente
- in atti non vi è prova che l'assemblea del 15.6.2016 sia stata dichiarata invalida , quindi è valida ed efficace tra le parti
- che l'assemblea del 30.5.2019 non ha approvato il consuntivo 2011 ma ha provveduto a riportare del detto conguaglio 2011 approvato nel 2016.
Ciò posto, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, secondo cui occorre distinguere quelle con le quali l'assemblea stabilisce o modifica i criteri di ripartizione in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 c.c., o dal regolamento condominiale contrattuale- essendo in tal caso necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini - dalle delibere con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime, atteso che soltanto queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza, di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c., u.c.. (Cass.
126/2000; 2301/2001; 17101/2006). Infatti, l'adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge o dal regolamento contrattuale, incidendo sui diritti individuali dei singoli condomini, può essere assunta soltanto con una convenzione alla quale aderiscano tutti i condomini, non rientrando nelle attribuzioni dell'assemblea che pagina 11 di 14 concernono la gestione delle cose comuni. Ed ancora “ricorre la nullità della delibera condominiale quando l'assemblea del condominio proceda a una modificazione dei criteri di riparto non in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie: l'assemblea - in mancanza di un accordo unanime dei condomini -
non ha il potere di stabilire o modificare i criteri di riparto delle spese in violazione delle prescrizioni stabilite dall'art. 1123 c.c., secondo cui i contributi devono essere corrisposti dai condomini in base alle tabelle millesimali, atteso che - come si è accennato - tale determinazione non rientra nelle attribuzioni conferite all'assemblea dall'art. 1135 c.c.. Si configura, invece, l'annullabilità della delibera quando l'assemblea, senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri da seguire, si sia limitata a ripartire le spese in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1123 c.c..” (Cass 2243\2012).
Orbene nel caso in esame deve ritenersi provato che l'assemblea del 30.5.2019 non ha modificato i criteri di riparto previsti ex lege ma ha approvato un riparto che tenesse conto dei conguagli deliberati in altre assemblee,
per riconciliare i conteggi del dare\avere di ogni singolo condomino.
Fermo quanto sopra, come noto, “In tema di condomini negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purchè la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 cod. civ. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea” (Cassazione 20135\2017). Nella specie in esame non può essere contestata l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato il consuntivo riconciliando la situazione pagina 12 di 14 dare\avere dei singoli condomini dei precedenti conguagli approvati con precedenti delibere posto , rientrando tale decisione nei poteri dell'assemblea
Ne consegue il legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea e la conseguente legittimità della delibera resa ed oggi impugnata del 30.5.2019.
Ciò posto e considerato, come noto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari. Vi è da rilevare nel caso in esame che l'opponente non risulta abbia impugnato la delibera condominiale di approvazione dei preventivi e consuntivi di gestione (quella del 8.6.2023) posta a fondamento della pretesa monitoria. Poichè ove non impugnate nei termini, le delibere risultano vincolanti ed efficaci nei confronti di tutti i condomini e partecipanti alla comunione, con la produzione del verbale dalle delibere non impugnate relative alle gestioni poste a fondamento della pretesa monitoria da parte opponente e il relativo riparto, parte opposta risulta aver provato il fondamento del proprio credito.
Ai fini dell'arresto della domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali residui ingiunti parte opponente svolge il fatto parzialmente estintivo dell'eccezione di pagamento assumendo di aver versato al condominio la maggior somma di €. 7.982,00 (note conclusive pag.13) risultando così debitore della minor somma di €.7.823,17 .
Dalla documentazione versata in atti di parte opponente, deve darsi atto che le ricevute di pagamento in contanti sottoscritte dal precedente amministratore non provano l'avvenuto pagamento in capo al e non vi è CP_1
prova che gli altri importi versati con altri mezzi (bonifici) non siano stati regolarmente contabilizzati, con la conseguenza che l'eccezione di pagamento deve essere disattesa.
L'opposto quindi va condannato al pagamento della somma di €.15.596,76 per residuo oneri condominiali rimasti impagati , oltre interessi come da domanda.
Quanto alle spese poiché la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito, avendo l'opponente dimostrato che il parziale pagamento è intervenuto in epoca precedente il deposito del ricorso ed anche dell'emissione del decreto, ma avendo dimostrato l'opposto che il pagina 13 di 14 maggior importo era dovuto, ne consegue la legittimità dell'azione monitoria svolta dal Condominio per lo meno per il maggior importo dovuto : quindi sono dovute le spese del decreto opposto e successive che si liquidano come in dispositivo.
Quanto alle spese dell'opposizione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'opposto ed a favore dell'opponente.
La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 13230\23 rg n. 26974\23 emesso dal Tribunale di Milano.
2. Accertata la debenza della somma di €.15.596,76 come in motivazione, condanna l'opponente al pagamento in favore del opposto della somma di €.15.596,76 a titolo di oneri condominiali CP_1
oltre interessi legali
3. rigetta ogni altra domanda
4. condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di €.3.500,00 per compensi oltre oneri di legge e rimborso spese forfettario
5. sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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