Articolo 3 della Legge 19 febbraio 1960, n. 205
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 aprile 1960
Art. 3.
In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potra' far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781 , modificati con l' art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730 .
Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.
Entrata in vigore il 10 aprile 1960