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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 191/2023 promossa in grado di appello da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. '
APPELLANTE
Contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Guerrera Grimaldi, Manuela Guerrera e Stefania Guerrera.
APPELLATA
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 17/01/2020 1' Pt_1 ha notificato alla Controparte_1 l'avviso di addebito n.
59620200000005288000 con il quale l' CP_2 ha recuperato l'importo di € 308.112,57 a titolo di sgravi indebitamente fruiti ai sensi dell'art. 8 comma 9° Legge n. 407/1990.
Sull'opposizione proposta dalla Controparte_1 con sentenza del 9/9/2022 il G.L. del
Tribunale di Palermo ha ritenuto sussistente il diritto allo sgravio per n.16 (su 22) dei lavoratori accertati e disposto l'annullamento dell'Ava. Tanto sul presupposto che per i lavoratori Pt_2 , Pt_3 ' Parte_6, Pt 4, Parte_5
Pt 10, Pt 11 , Pt_12 Pt_7 Pt_8, Parte_9 ' Per 1, Pt_14 Pt_13 Per_2 e Pt_15 non ricorressero le ragioni della revoca degli sgravi riferite dall' Pt_1 al fatto che costoro erano stati assunti in attuazione di un obbligo imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero in violazione del diritto di prelazione spettante a lavoratori in precedenza dismessi.
-La sentenza del Tribunale di Palermo è stata appellata dall' Pt_1 il quale con la sola eccezione dei lavoratori Pt_3 e Pt_15 rispetto ai quali ha palesato di prestare acquiescenza alla decisione per tutti gli altri ribadisce la contestazione che muove
-
dall'assunta violazione delle disposizioni di legge in materia di prelazione spettante ad altri lavoratori anteriormente in forza alla società.
Controparte_3 lamenta la violazione dell'art. 4 comma In particolare, con riferimento a '
12° lett. a) della Legge n. 92/2012 in relazione all'art. 5 della Legge n. 368/2001 atteso che i il Pt_2 era subentrato nelle stesse mansioni ad altri lavoratori ( Per_3 e Per_4 a loro tempo assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, cessati entro i dodici mesi dall'assunzione del Pt_2 ed ai quali pertanto la società avrebbe dovuto chiedere formalmente di esercitare il diritto di precedenza.
In subordine rispetto al Pt_2 e in via principale relativamente agli altri lavoratori, l' Pt_1 rivendica la violazione della lettera b) del comma 12° dell'art. 4 citato, essendo costoro tutti subentrati ad altri lavoratori licenziati da un rapporto a tempo indeterminato o cessati
, anche anzitempo, da un rapporto a termine.
Infine con limitato riferimento alla lavoratrice CP 4 reitera l'eccezione riguardante la carenza del corredo documentale conseguente al fatto che per la lavoratrice la Controparte_1 non aveva inoltrato il documento di identità ed il mod. sc75 necessari ad integrare la pratica dello sgravio ed irritualmente il G.L. aveva consentito alla società di porvi rimedio dopo l'introduzione del giudizio di primo grado..
Resiste in questo grado la Controparte_1 che chiede il rigetto del proposto gravame.
Ciò posto la cornice nella quale si inquadra l' odierna fattispecie è stata correttamente estrapolata dalla normativa istitutiva delle agevolazioni contributive (art. 8 Legge n.
407/1990 come modificato dall'art. 4 comma 14° della Legge n. 92/2012) la quale così stabilisce:
A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Le agevolazioni conoscono ipotesi di eccezione che al tempo di fruizione degli sgravi in parola erano dettate dell'art. 4 comma 12° lett. a) e b) della Legge n. 92/2012 ai sensi del quale:
a)gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (...)
b)gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine(...). Tale disposizione a sua volta si ricollegava al dettato del comma 14° dell'art. 5 Legge n.
368/2001:
I lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (comma 4-quater)
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali(comma4-quinquies)
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (comma 4-sexies. ).
Così riassunte le coordinate giuridiche della controversia in parola, l'assunto dell' Pt_1 è che tanto con riferimento al lavoratore Pt_2 - rispetto al quale stigmatizza la mancata valutazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori Per_3 e Per_4 - che con riferimento agli altri lavoratori sub iudice l'azienda avrebbe violato diritti di altri ex dipendenti prelazionari (licenziati da contratti a tempo indeterminato o cessati da rapporti a termine) che non sarebbero stati messi in condizione di esercitare l'opzione favorevole al rientro.
E sottolinea che la prerogativa in parola sarebbe scattata anche laddove il recesso dal rapporto a termine fosse avvenuto anzitempo a causa di dimissioni.
Il motivo non persuade.
La ratio dei limiti posti dalla legge all'accesso agli sgravi è concettualmente ispirata all'intento di scongiurare abusi e/o frodi finalizzate a conseguire un ingiusto vantaggio competitivo in pregiudizio della concorrenza e delle risorse erariali.
Il che ha trovato attuazione nelle clausole che escludevano la spettanze degli incentivi laddove le assunzioni venissero operate in adempimento di obblighi ovvero in pregiudizio di altri lavoratori titolari di diritti di precedenza.
Diritto che non ricorreva certamente rispetto a lavoratori già titolari di contratti a tempo indeterminato che fossero stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, atteso che in tali ipotesi la interruzione del rapporto - ascrivibile a fatto imputabile allo stesso lavoratore non giustificava la nascita della causa legittima di
-
prelazione, viceversa assicurata a quanti avessero perduto il posto di lavoro per ragioni inerenti l'organizzazione o la produzione aziendale indipendenti dalla condotta del lavoratore.
Un tanto lo si ricava dalla indicazione legislativa (art. 4 comma 14° Legge n. 92/012) che esclude la sussistenza del diritto allo sgravio rispetto a lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi, dovendosi intendere che, a contrario, lo sgravio spetti laddove il lavoratore asseritamente pretermesso sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Ma una logica siffatta, volta a collegare l'insorgere della prelazione ad un principio di meritevolezza, appare sorreggere anche l'opinione che tende ad escluderla per quei lavoratori i quali, titolari di rapporti a tempo determinato, abbiano anticipatamente esercitato il recesso dimettendosi anzitempo rispetto alla scadenza naturale del contratto, trattandosi di una scelta in questo caso dimostrativa del disinteresse alla continuazione ed anche alla futura ripresa della relazione lavorativa.
Passando adesso alla disamina in concreto della posizione dei singoli lavoratori interessati si ha che, con riferimento al Pt_2 , l'analisi condotta dal G.L. ha correttamente verificato che questi venne assunto all'indomani delle dimissioni del Per_3 da un contratto di apprendistato professionalizzante e del licenziamento per giusta causa del Pt_16
Per quanto riguarda gli altri lavoratori, per tutti - ad eccezione del Persona_5
e dello Pt_13 subentrati a tre dipendenti ( Per_6 , Per_7 e Per_8 ) licenziati per giusta causa - l'assunzione sopravviene al recesso anticipato per dimissioni di altri lavoratori a termine, per i quali deve escludersi, per le ragioni anzidette, la sussistenza dell'accampato diritto di precedenza.
Conforme a diritto deve ritenersi la decisione adottata dal Giudice di primo grado con il quale si concorda anche in ordine alla posizione della lavoratrice Pt_14 relativamente alla quale la prova della regolarità formale delle condizioni per la fruizione dello sgravio Nu rappresentata dalla produzione del documento di identità e del mod. è stata
-
validamente ammessa dal G.L. in ragione della novità dell'eccezione formulata dall' Pt_1 soltanto con la costituzione del giudizio di primo grado dell'azienda, legittimandosi in tal guisa l'esercizio dei poteri istruttori riconducibili all'applicazione dell'art. 420 comma 5°
c.p.c..
Per le ragioni che precedono la senetnza impugnata merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2783/2022 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 9 settembre 2022.
Condanna l' Pt_1 al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado del giudizio dalla Controparte_1 e le liquida in complessivi € 7.120,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 191/2023 promossa in grado di appello da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. '
APPELLANTE
Contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Guerrera Grimaldi, Manuela Guerrera e Stefania Guerrera.
APPELLATA
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 17/01/2020 1' Pt_1 ha notificato alla Controparte_1 l'avviso di addebito n.
59620200000005288000 con il quale l' CP_2 ha recuperato l'importo di € 308.112,57 a titolo di sgravi indebitamente fruiti ai sensi dell'art. 8 comma 9° Legge n. 407/1990.
Sull'opposizione proposta dalla Controparte_1 con sentenza del 9/9/2022 il G.L. del
Tribunale di Palermo ha ritenuto sussistente il diritto allo sgravio per n.16 (su 22) dei lavoratori accertati e disposto l'annullamento dell'Ava. Tanto sul presupposto che per i lavoratori Pt_2 , Pt_3 ' Parte_6, Pt 4, Parte_5
Pt 10, Pt 11 , Pt_12 Pt_7 Pt_8, Parte_9 ' Per 1, Pt_14 Pt_13 Per_2 e Pt_15 non ricorressero le ragioni della revoca degli sgravi riferite dall' Pt_1 al fatto che costoro erano stati assunti in attuazione di un obbligo imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero in violazione del diritto di prelazione spettante a lavoratori in precedenza dismessi.
-La sentenza del Tribunale di Palermo è stata appellata dall' Pt_1 il quale con la sola eccezione dei lavoratori Pt_3 e Pt_15 rispetto ai quali ha palesato di prestare acquiescenza alla decisione per tutti gli altri ribadisce la contestazione che muove
-
dall'assunta violazione delle disposizioni di legge in materia di prelazione spettante ad altri lavoratori anteriormente in forza alla società.
Controparte_3 lamenta la violazione dell'art. 4 comma In particolare, con riferimento a '
12° lett. a) della Legge n. 92/2012 in relazione all'art. 5 della Legge n. 368/2001 atteso che i il Pt_2 era subentrato nelle stesse mansioni ad altri lavoratori ( Per_3 e Per_4 a loro tempo assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, cessati entro i dodici mesi dall'assunzione del Pt_2 ed ai quali pertanto la società avrebbe dovuto chiedere formalmente di esercitare il diritto di precedenza.
In subordine rispetto al Pt_2 e in via principale relativamente agli altri lavoratori, l' Pt_1 rivendica la violazione della lettera b) del comma 12° dell'art. 4 citato, essendo costoro tutti subentrati ad altri lavoratori licenziati da un rapporto a tempo indeterminato o cessati
, anche anzitempo, da un rapporto a termine.
Infine con limitato riferimento alla lavoratrice CP 4 reitera l'eccezione riguardante la carenza del corredo documentale conseguente al fatto che per la lavoratrice la Controparte_1 non aveva inoltrato il documento di identità ed il mod. sc75 necessari ad integrare la pratica dello sgravio ed irritualmente il G.L. aveva consentito alla società di porvi rimedio dopo l'introduzione del giudizio di primo grado..
Resiste in questo grado la Controparte_1 che chiede il rigetto del proposto gravame.
Ciò posto la cornice nella quale si inquadra l' odierna fattispecie è stata correttamente estrapolata dalla normativa istitutiva delle agevolazioni contributive (art. 8 Legge n.
407/1990 come modificato dall'art. 4 comma 14° della Legge n. 92/2012) la quale così stabilisce:
A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Le agevolazioni conoscono ipotesi di eccezione che al tempo di fruizione degli sgravi in parola erano dettate dell'art. 4 comma 12° lett. a) e b) della Legge n. 92/2012 ai sensi del quale:
a)gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (...)
b)gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine(...). Tale disposizione a sua volta si ricollegava al dettato del comma 14° dell'art. 5 Legge n.
368/2001:
I lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine (comma 4-quater)
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali(comma4-quinquies)
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (comma 4-sexies. ).
Così riassunte le coordinate giuridiche della controversia in parola, l'assunto dell' Pt_1 è che tanto con riferimento al lavoratore Pt_2 - rispetto al quale stigmatizza la mancata valutazione del diritto di precedenza spettante ai lavoratori Per_3 e Per_4 - che con riferimento agli altri lavoratori sub iudice l'azienda avrebbe violato diritti di altri ex dipendenti prelazionari (licenziati da contratti a tempo indeterminato o cessati da rapporti a termine) che non sarebbero stati messi in condizione di esercitare l'opzione favorevole al rientro.
E sottolinea che la prerogativa in parola sarebbe scattata anche laddove il recesso dal rapporto a termine fosse avvenuto anzitempo a causa di dimissioni.
Il motivo non persuade.
La ratio dei limiti posti dalla legge all'accesso agli sgravi è concettualmente ispirata all'intento di scongiurare abusi e/o frodi finalizzate a conseguire un ingiusto vantaggio competitivo in pregiudizio della concorrenza e delle risorse erariali.
Il che ha trovato attuazione nelle clausole che escludevano la spettanze degli incentivi laddove le assunzioni venissero operate in adempimento di obblighi ovvero in pregiudizio di altri lavoratori titolari di diritti di precedenza.
Diritto che non ricorreva certamente rispetto a lavoratori già titolari di contratti a tempo indeterminato che fossero stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, atteso che in tali ipotesi la interruzione del rapporto - ascrivibile a fatto imputabile allo stesso lavoratore non giustificava la nascita della causa legittima di
-
prelazione, viceversa assicurata a quanti avessero perduto il posto di lavoro per ragioni inerenti l'organizzazione o la produzione aziendale indipendenti dalla condotta del lavoratore.
Un tanto lo si ricava dalla indicazione legislativa (art. 4 comma 14° Legge n. 92/012) che esclude la sussistenza del diritto allo sgravio rispetto a lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi, dovendosi intendere che, a contrario, lo sgravio spetti laddove il lavoratore asseritamente pretermesso sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Ma una logica siffatta, volta a collegare l'insorgere della prelazione ad un principio di meritevolezza, appare sorreggere anche l'opinione che tende ad escluderla per quei lavoratori i quali, titolari di rapporti a tempo determinato, abbiano anticipatamente esercitato il recesso dimettendosi anzitempo rispetto alla scadenza naturale del contratto, trattandosi di una scelta in questo caso dimostrativa del disinteresse alla continuazione ed anche alla futura ripresa della relazione lavorativa.
Passando adesso alla disamina in concreto della posizione dei singoli lavoratori interessati si ha che, con riferimento al Pt_2 , l'analisi condotta dal G.L. ha correttamente verificato che questi venne assunto all'indomani delle dimissioni del Per_3 da un contratto di apprendistato professionalizzante e del licenziamento per giusta causa del Pt_16
Per quanto riguarda gli altri lavoratori, per tutti - ad eccezione del Persona_5
e dello Pt_13 subentrati a tre dipendenti ( Per_6 , Per_7 e Per_8 ) licenziati per giusta causa - l'assunzione sopravviene al recesso anticipato per dimissioni di altri lavoratori a termine, per i quali deve escludersi, per le ragioni anzidette, la sussistenza dell'accampato diritto di precedenza.
Conforme a diritto deve ritenersi la decisione adottata dal Giudice di primo grado con il quale si concorda anche in ordine alla posizione della lavoratrice Pt_14 relativamente alla quale la prova della regolarità formale delle condizioni per la fruizione dello sgravio Nu rappresentata dalla produzione del documento di identità e del mod. è stata
-
validamente ammessa dal G.L. in ragione della novità dell'eccezione formulata dall' Pt_1 soltanto con la costituzione del giudizio di primo grado dell'azienda, legittimandosi in tal guisa l'esercizio dei poteri istruttori riconducibili all'applicazione dell'art. 420 comma 5°
c.p.c..
Per le ragioni che precedono la senetnza impugnata merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2783/2022 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 9 settembre 2022.
Condanna l' Pt_1 al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado del giudizio dalla Controparte_1 e le liquida in complessivi € 7.120,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002.
Palermo 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria