TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 19/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2010 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti DE HIPPOLYTIS OTTAVIO e SANSONE PANTALEONE, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
ATTORE
(P.IVA. , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli CP_2 avv.ti RISTUCCIA RENZO e MAUTONE TULLIO, elettivamente domiciliat a presso i predetti difensori
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio degli CP C.F._2 avv.ti DI GIACOMO GAETANO, ACCARINO ENZA MARIA, MARIANO
BENIAMINO, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
CONVENUTO
Oggetto: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI pagina 1 di 28 Parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di investimento, avente a oggetto l'acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, per violazione delle norme finanziarie, nonché di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato e di ottenere il rimborso della somma oggetto di investimento non autorizzato, anche a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese del giudizio.
Parte convenuta, ha concluso, in via preliminare, per la CP dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la manleva nei confronti del vinte le spese del giudizio. Controparte_2
Parte convenuta, (ex ha concluso per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale, vinte le spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 30/4/2010, regolarmente notificato, citava in giudizio e Parte_1 CP Controparte_2
(ora per ottenere l'accertamento e la
[...] Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di investimento, consistente nell'acquisto di obbligazioni presso la banca americana Lehman Brothers
Holding Inc., successivamente fallita, sostenendo che i convenuti avevano violato, a pena di nullità, la normativa finanziaria.
Più in particolare, l'attore evidenziava di essere titolare del conto corrente n. 46/361 presso la filiale di Vallo della Lucania del CP_2 Controparte_2 ora Precisava, dunque, che, nell'agosto del 2008, gli Controparte_1 veniva addebitata su tale conto corrente la somma di € 52.000,00 per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla banca americana Lehman Brothers
Holding Inc., a tasso variabile, a fronte di un presunto ordine di acquisto pagina 2 di 28 risalente al 31 luglio 2008, materialmente eseguito da , in CP quanto dipendente della filiale. L'attore lamentava la nullità del contratto di investimento, in quanto non aveva impartito alcun ordine scritto che avesse ad oggetto l'acquisto di tali obbligazioni e, pertanto, l'intermediario finanziario si era reso inadempiente di taluni obblighi informativi, nonostante lo stesso fosse qualificato come un investitore con esperienza media, diretto a preservare una certa stabilità economica del cliente.
A seguito di tale investimento, dopo circa un mese (il 15/9/2008), la banca americana veniva dichiarata fallita, con la conseguente perdita dell'investimento perpetrato. Peraltro, l'attore rilevava di esserne venuto a conoscenza solo con una lettera risalente al 2/10/2008. Orbene, il signor ravvisava la responsabilità del in quanto Parte_1 Controparte_2 intermediario finanziario, per aver inadempiuto agli obblighi di diligenza e buona fede nell'esecuzione del mandato ricevuto, ai sensi dell'art. 1710 c.c., per non aver valutato, in particolare, l'inadeguatezza dell'investimento, procurando così un grave danno al proprio cliente investitore, in quanto l'intermediario finanziario avrebbe dovuto avere conoscenza dell'instabilità economica della Lehman Brothers, in quanto fatto notorio, risultante già addirittura da diverse testate giornalistiche. Pertanto, eccepiva la nullità del contratto di investimento per contrarietà con il disposto dell'art. 100bis
TUF, con specifico riguardo agli obblighi informativi dovuti dalle banche, il cui adempimento era necessario, dato che era qualificato come un investitore medio – non anche come un investitore professionista – e con la precisazione che l'eventuale onere della prova del corretto adempimento ricadeva sulla banca. Inoltre, l'attore eccepiva la violazione degli artt. 21 e
23 D.lgs. , nonché degli artt. 26 – 31 del Regolamento Consob Numero_1
16190/2008, che, in quanto norme di carattere imperativo, comportano, in caso di relativa violazione, la nullità virtuale del contratto ex art. 1418, comma 1 c.c.
Sosteneva, inoltre, l'attore che la banca avesse altresì violato l'art. 23 TUF, in base al quale è richiesta la forma scritta del contratto di investimento, a pagina 3 di 28 pena di nullità, da cui sorgerebbe, in suo favore, il diritto al risarcimento del danno da parte dell'investitore.
Considerato, inoltre, l'inadempimento degli obblighi di correttezza e di diligenza dei contratti da parte della banca, ai sensi dell'art. 1453 c.c., chiedeva la risoluzione del contratto, con obbligo in capo alla medesima di restituire le somme addebitate, anche a titolo di risarcimento del danno.
Concludeva, dunque, l'attore perché il Tribunale adito volesse: “
1. accertare
e dichiarare, anche per violazione degli artt. 21 e 23 T.U.F. e/o 1352 cod. civ., artt. 27 e seguenti Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, la CP_4 nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/ 0000674 intestato all'attore;
2. accertare e dichiarare, anche per violazione del combinato disposto dagli artt. 1418 cod. civ., 21 e 23 T.U.F. e 26 e seguenti Delibera
n. 16190 del 29 ottobre 2007, la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia CP_4 del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings
Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/ 0000674 intestato all'attore;
3. n via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/
0000674 intestato all'attore;
4. per l'effetto delle richieste che precedono, condannare il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro -tempore, con sede in alla via Toledo n. 177, oggi CP_2 [...]
ed il sig. , anche in solido tra di loro, a pagare CP_5 CP dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole pagina 4 di 28 negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
5. in via subordinata, accertare e dichiarare per le causali esposte la risoluzione di tutti i contratti di investimento de quibus, innanzi elencati, nonché il grave inadempimento della convenuta e del sig. e la CP_6 CP conseguente risoluzione di tutti i rapporti contrattuali sopra richiamati, con la condanna della medesima e del sig. , anche in solido CP_6 CP tra di loro, alla restituzione, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti 6. accertare e dichiarare, in accoglimento delle pretese sopra formulate, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta e del sig.
e, per gli effetti, condannare il , in CP Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in alla CP_2 via Toledo n. 177, oggi ed il sig. , anche Controparte_5 CP in solido tra di loro, alla restituzione, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
7. in via subordinata, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e del sig. , per gli effetti, condannare il , in CP Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in alla CP_2 via Toledo n. 177, oggi ed il sig. , anche Controparte_5 CP
pagina 5 di 28 in solido tra di loro, a pagare in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
8. condannare, in ogni caso, la banca convenuta ed il sig. anche in solido tra di loro, al CP pagamento, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro
52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008
e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
9. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate dall'attore nei confronti del banco convenuto, condannare il , oggi per Controparte_2 Controparte_5 fatto e colpa del suo dipendente sig. , o in via subordinata CP condannare esso , anche in solido con il , CP Controparte_2 oggi , a rimborsare ad esso attore, per le causali Controparte_5 esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti. 10. con pubblicazione della sentenza presso i maggiori quotidiani nazionali, siti internet specializzati e trasmissione per conoscenza alla Consob, alla Banca d'Italia, alla BCE, al
Garante per la Concorrenza ed ad ogni altro organo deputato all'irrogazione
pagina 6 di 28 di sanzioni o competente nella cognizione delle violazioni in materia di investimenti finanziari. 11. emettersi ogni consequenziale ed opportuno provvedimento in relazione alle richieste formulate. 12. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre magg. del 15% ex art. 2 DM. 55/2014., con distrazione a favore dei procuratori costituiti, per dichiarato anticipo, e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con comparsa depositata il 2/10/2010, si costituiva in giudizio CP
, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità e l'inammissibilità
[...] dell'atto di citazione per carenza di interesse nei confronti del convenuto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli assolveva, presso la filiale di Vallo della Lucania del ora Controparte_2
la qualifica di dipendente addetto alla gestione della Controparte_1 clientela privata, senza trarre alcun beneficio personale dalle operazioni di investimento;
di conseguenza egli, tutt'al più, nell'ambito del procedimento instaurato, avrebbe potuto figurare come testimone. Nel merito, CP
rappresentava di aver curato l'operazione finanziaria per cui è
[...] causa, per una durata di tre mesi;
inoltre, evidenziava che l'attore aveva, già in altre occasioni, effettuato operazioni della stessa natura e risultava documentalmente provato l'ordine nei confronti dell'intermediario finanziario ( , attraverso il funzionario , alla Controparte_2 CP stipula del contratto di negoziazione, oltre che l'adempimento dei diversi obblighi informativi concernenti la natura e il rischio dell'investimento.
Peraltro, tra i documenti allegati dall'attore, si evinceva anche la sussistenza della copia del documento rilasciato dalla al momento del CP_6 conferimento dell'ordine di acquisto e, dallo stesso estratto conto, risultava eseguita l'operazione di investimento, mai contestata entro i termini previsti dal contratto.
Con riguardo alla convenienza dell'operazione eseguita, il convenuto evidenziava, poi, che, al momento dell'esecuzione della stessa, i titoli obbligazionari acquistati risultavano avere un valore classificati come “A1”, come confermato anche dalle agenzie di rating, e l'investimento era pagina 7 di 28 presente nell'elenco del ragion per cui lo stesso Parte_2 intermediario finanziario non avrebbe potuto essere a conoscenza del prossimo fallimento della banca americana. A ben vedere, dunque, alcuna violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF era stata perpetrata nell'esecuzione dell'incarico.
Inoltre, attesa l'infondatezza della domanda attorea, esperiva domanda riconvenzionale subordinata, avente a oggetto la richiesta di manleva nei confronti del già convenuto dall'attore, per aver eseguito Controparte_2
l'operazione finanziaria in adempimento delle proprie mansioni e seguendo le direttive della medesima banca, di tal che nessunaa responsabilità poteva essere fatta valere nei suoi confronti.
Concludeva, dunque, il convenuto , perché il Tribunale adito CP volesse: “1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per difetto di interesse nei confronti del Sig. CP
, e/o per difetto di legittimazione passiva del Sig. ,
[...] CP siccome motivato in premessa;
2. previo accertamento dei fatti ed atti come dedotti rigettare il libello attoreo, perché assolutamente infondato;
3. in via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dei fatti come dedotti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di citazione
e di condanna a qualsiasi titolo del Sig. accertare e CP dichiarare l'obbligo del in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a manlevare il dipendente Sig. da ogni CP responsabilità e / o obbligazione, patrimoniale e non, e condannare il
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto Controparte_2 quanto il Sig. dovesse essere condannato a pagare per effetto CP dell'accoglimento dell'atto di citazione;
4. in via riconvenzionale ed ancora più gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'atto di citazione, surrogare il sig. nei diritti vantati dall'attore nei confronti CP della procedura concorsuale Lehman;
5. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”. pagina 8 di 28 Con comparsa del 18/10/2010, si costituiva in giudizio il Controparte_2 ora con la quale eccepiva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea, sul presupposto, innanzitutto, che l'attore non può essere considerato un soggetto privo di conoscenze in materie di investimento, come si evinceva dalla documentazione relativa al suo profilo finanziario.
Con riguardo all'operazione di investimento per cui è causa, rilevava che, nel luglio 2008, si rivolgeva alla banca per ottenere Parte_1 informazioni in ordine alla possibilità di investimento del suo capitale;
pertanto, il 31/7/2008 lo stesso ordinava al di acquistare le Controparte_2 obbligazioni di Lehman Brothers con scadenza nel mese di novembre 2008, il cui ordine veniva rivolto al funzionario della banca, , che CP gli rilasciava apposita attestazione dell'ordine impartito. Peraltro, l'attore riceva comunicazione scritta dell'esecuzione e dell'avvenuto addebito sul suo conto corrente relativo all'operazione finanziaria richiesta ed eseguita;
di talché, la banca americana, all'epoca dell'investimento, godeva di titoli che venivano compresi in alti livelli di rating, per cui si riteneva alta la relativa capacità di adempimento.
In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che, nell'operazione di compravendita di titoli obbligazionari, la banca non rivestiva la qualità di venditrice, bensì di intermediario finanziario, in quanto provvedeva a dare esecuzione a quanto impartito su ordine del proprio cliente, per cui risultava essere terzo rispetto a tale contratto di investimento.
Nel merito, in primo luogo, evidenziava l'infondatezza della domanda di nullità e di risoluzione del contratto di investimento, sul presupposto che le violazioni lamentate dall'attore non costituivano causa di nullità né, tantomeno, di risoluzione del contratto. In secondo luogo, invece, rappresentava la contraddittorietà delle deduzioni di parte attrice, la quale, da un lato, affermava di non aver mai impartito tale ordine di acquisto e, dall'altro, invece, che non era stato informato sulla natura dell'investimento; peraltro, dalla stessa documentazione, si evinceva la pagina 9 di 28 presenza dell'allegato avente a oggetto l'ordine di acquisto delle obbligazioni della Lehman Brothers. A tal proposito, nessuna violazione agli artt. 23 Tuf e 30 Consob 11522/98 era stata perpetrata, dal momento che tali norme prevedono la forma scritta ab substantiam del contratto di negoziazione e non anche delle singole attività di mediazione. In terzo luogo, evidenziava che la aveva correttamente adempiuto agli CP_6 obblighi informativi su di essa gravanti, con specifico riguardo al profilo di rischio del cliente. Sul punto, evidenziava che l'attore sosteneva che la banca dovesse essere edotta del rischio dell'investimento presso la Lehman
Brothers in forza di alcuni articoli di giornale, i quali non hanno alcuna rilevanza probatoria;
difatti, in base alle notizie ufficiali finanziarie diffuse con riguardo alla banca americana in questione, si evinceva che essa godeva di un ottimo rating, per cui il non avrebbe potuto prevedere Controparte_2 il suo prossimo fallimento. Con riguardo, poi, all'asserita violazione dell'art. 100bis Tuf, evidenziava che non ricorrevano le condizioni previste dalla legge, in quanto l'operazione era stata eseguita oltre i 12 mesi dall'emissione dell'obbligazione, non si trattava di titoli riservati ad investitori istituzionali e il non aveva svolto alcuna Controparte_2 attività di rivendita sistematica. Peraltro, l'attore, dal momento in cui tale operazione finanziaria era stata autorizzata, non aveva mai segnalato la sua inadeguatezza. In quarto luogo, con riguardo alla domanda di annullamento, sollevata in via subordinata, la convenuta ne eccepiva CP_6
l'infondatezza dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisava alcun errore rilevante e riconoscibile. In quinto luogo, alcuna prova dell'inadempimento era stata fornita dall'attore, dal momento che l'inversione dell'onere della prova, previsto dall'art. 23 Tuf, si delinea solo in caso di mancata comunicazione. Inoltre, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla banca poiché, dal momento in cui era venuta a conoscenza del fallimento della Lehman Brothers, aveva provveduto a richiedere l'ammissione al passivo del suo credito. Si opponeva, infine, alle richieste istruttorie dell'attore.
pagina 10 di 28 Concludeva, dunque, la convenuta affinché il Controparte_1
Tribunale adito volesse: “-in via preliminare: accertare la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio del per i motivi esposti in CP_2 comparsa e così, per l'effetto, rigettare le domande di controparte;
- nel merito: non accogliere le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili e, comunque, infondate tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, condannare quest'ultimo alla restituzione degli importi corrispondenti ai riparti nel frattempo disposti nella procedura concorsuale in favore degli obbligazionisti ed al valore di mercato di titoli obbligazionari per cui è causa, ovvero condannarlo a restituire i titoli al sempre in via subordinata e salvo gravame: nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, surrogare il nei diritti vantati dall'attore nei confronti della CP_2 procedura concorsuale Lehman Brothers”, vinte le spese del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente, a seguito di svariati rinvii, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da entrambe le parti convenute, relativa al reciproco difetto di legittimazione passiva.
La convenuta infatti, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, sul presupposto della propria qualifica contrattuale, non già quale parte venditrice, bensì quale intermediario finanziario.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, in primo luogo, la domanda attorea non trova il proprio fondamento nel contratto quadro, ma proprio nell'investimento a valle, di cui è parte la banca, proprio in qualità di intermediario finanziario, la cui responsabilità è stata, sotto svariati aspetti, dall'attore invocata;
in pagina 11 di 28 secondo luogo, poi, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto anche la violazione degli obblighi informativi, cui l'intermediario è, appunto, tenuto, non fa che corroborare il precedente assunto. Ritiene, pertanto, il Tribunale che (già sia la parte Controparte_1 Controparte_2 processuale effettivamente legittimata a resistere, in virtù del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento concluso con l'attore, nonché a cagione del ruolo dalla banca effettivamente rivestito, essendo essa chiamata a rispondere e sulla correttezza del proprio operato – nella qualità, appunto, di intermediario finanziario – che presta i propri servizi alla clientela privata con riguardo alle operazioni effettuate ed essendo, pertanto, chiamata a dimostrare il pieno rispetto della normativa generale e di quella specifica di settore.
Con riguardo, poi, alla legittimazione passiva del convenuto , CP in qualità di funzionario del che ha materialmente eseguito Controparte_2
l'operazione finanziaria, è opportuno chiarire che lo stesso ha eccepito la carenza della propria legittimazione (rectius titolarità) passiva, sostenendo che qualunque profilo di responsabilità possa configurarsi, sarebbe solo l'istituto bancario a poterne e doverne rispondere, essendo stato egli semplice funzionario alle dipendenze dello stesso;
partendo da tale considerazione, infatti, il convenuto ha articolato, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della banca, per l'eventuale riconosciuta responsabilità nei suoi riguardi.
Ebbene, l'eccezione, vertendo, come anticipato, sulla titolarità, più che sulla legittimazione del convenuto, deve essere esaminata congiuntamente alla possibile o meno sussistenza di profili di responsabilità in capo al CP ciò che si sostanzia, a ben vedere, proprio nella titolarità, nei suoi confronti, dell'obbligazione dal lato passivo.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'unica fonte di responsabilità che, in ipotesi, può esser fatta valere nei confronti del funzionario dipendente della banca, in casi analoghi, è quella da contatto sociale qualificato, la cui configurabilità dipende, com'è evidente, dalla sussistenza di una serie di pagina 12 di 28 presupposti, la cui prova deve necessariamente essere fornita dalla parte attrice. Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha articolato domanda nei confronti di volta all'accertamento della summenzionata CP responsabilità, il quale è, invece, stato richiesto, tanto per la quanto CP_6 per il suo dipendente, a titolo solo ed esclusivamente contrattuale, come discendente, cioè, dall'accordo della cui illegittimità l'attore si duole.
Del resto, non è superfluo sottolineare che, in punto di obblighi informativi, nel merito, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza si sono costantemente orientate nel ritenere l'insussistenza della responsabilità “da contatto sociale” in capo al dipendente dell'istituto di credito in caso di violazione di doveri di informazione, in quanto egli è, di fatto, privo di poteri discrezionali e decisionali che competono esclusivamente alla dirigenza della banca;
da tanto consegue che ogni obbligo di protezione, discendente dalla prestazione contrattuale, è esigibile solo verso l'istituto di credito, unico soggetto tenuto ad adempiere nei confronti del cliente ed obbligato a vigilare sul rispetto dei doveri di informazione e diligenza dei propri dipendenti che eventualmente rispondono, in caso di violazione, nei soli confronti del proprio datore di lavoro.
Pertanto, l'insussistenza di una specifica domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità da contatto qualificato nei confronti del dipendente, nei cui riguardi non è stata articolata alcuna domanda diversa rispetto a quelle fatte valere nei confronti della banca, conducono all'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da , con CP conseguente assorbimento della domanda di manleva dallo stesso avanzata, in subordine, nei confronti di . Controparte_1
Venendo al merito, deve evidenziarsi che la controversia ha ad oggetto l'illegittimità del contratto di investimento posto in essere dalla banca, in qualità di intermediario finanziario, per conto del cliente, Parte_1
, il quale si è doluto, innanzitutto, della insussistenza dell'ordine
[...] di investimento, che sarebbe, pertanto, stato frutto di una iniziativa dell'intermediario affatto partecipata e condivisa, della nullità dello stesso, pagina 13 di 28 anche per carenza dei requisiti normativi richiesti, e, in ogni caso, dell'inadempimento perpetrato dalla banca con riferimento alla violazione degli obblighi relativi alla prestazione di servizi di investimento, con particolare riguardo alla violazione degli obblighi informativi e della regola di appropriatezza dell'investimento, in considerazione del profilo finanziario del cliente.
Ritiene il Tribunale di procedere, in ossequio al principio della ragione più liquida, al preliminare vaglio della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca, che si sarebbe resa responsabile della violazione dei prescritti obblighi informativi nei confronti del cliente.
Sul punto, pare opportuno, in punto di diritto, precisare quanto segue.
Secondo l'orientamento tradizionale, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguenze risarcitorie, qualora dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di investimento destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
diversamente, se la violazione riguarda le operazioni compiute in esecuzione del contratto si configura la responsabilità contrattuale della banca.
In materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che, in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti la violazione degli obblighi di comportamento dell'intermediario finanziario comporta la responsabilità precontrattuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi d'investimento finanziario, con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
invece, con riferimento alle operazioni di investimento o di disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziario, dalla violazione discende la responsabilità contrattuale dell'intermediario, con eventuale risoluzione del contratto-quadro e del relativo obbligo risarcitorio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15089/2021; n.
26724/2007; n. 26725/2007). pagina 14 di 28 Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la violazione dello specifico obbligo informativo risulta fondato, in una prospettiva generale, sugli artt.
1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass., Sez. I, n. 15936/2018). A tal proposto, si ritiene che la responsabilità sia sempre contrattuale se le violazioni informative riguardino la fase esecutiva del contratto -quadro, con la conseguenza che l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti può chiedere la risoluzione dei singoli contratti CP_4 di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale, che sono distinti e autonomi rispetto al contratto -quadro e indipendenti dalla risoluzione di quest'ultimo (Cass. n. 12937/2017; n. 16861/2017; n.
8394/2016; n. 23717/2014).
Pertanto, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario, il quale omette di informarsi sulla propensione al rischio del cliente e di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento degli obblighi legali previsti dal contratto -quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.
La violazione di tali obblighi, ove ricorrano gli estremi di gravità previsti dall'art. 1455 c.c., può, dunque, condurre alla risoluzione del contratto a monte di intermediazione finanziaria. L'esecuzione del singolo ordine, invece, si configura quale fase esecutiva del contratto quadro e le violazioni informative attengono alle relative regole di condotta dell'intermediario, da valutare in relazione alla fase del rapporto.
La disciplina generale deve, tuttavia, essere integrata dalla normativa di settore. In particolare, l'art. 23, comma 6, D.lgs. n. 58/1998 sancisce che è la banca a dover dimostrare la specifica diligenza e a dover provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla propria controparte contrattuale di addivenire ad una pagina 15 di 28 scelta consapevole sull'impegno di sottoscrizione di un contratto di credito;
di converso, la clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesti di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è del tutto insufficiente all'assolvimento dell'obbligo.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova, dunque, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno, laddove richiesto, e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, mentre l'intermediario deve dimostrare di aver correttamente adempiuto o la mancanza di sua colpa. L'investitore deve, allora, allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. n. 14335/2019; n. 810/2016).
Nel caso di specie, la violazione dell'obbligo informativo è prospettata con riguardo agli ordini di acquisto delle obbligazioni della Lehman Brothers, di cui è domandata la risoluzione.
Peraltro, con riferimento alla violazione degli obblighi informativi, giova precisare che, in difetto di previsione normativa, la violazione dei suddetti doveri comportamentali non può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c. La Cassazione ha chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (cosiddetta "nullità testuale"), in difetto di espressa previsione in tal senso, deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la pagina 16 di 28 validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, tutt'al più, fonte di responsabilità (Cass., n.
26724/2007).
Applicando tali principi alla materia della intermediazione finanziaria, dunque, deve farsi discendere che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della L. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
.
Con riferimento alla domanda di risoluzione, dunque, è opportuno, in primo luogo, analizzare la disciplina applicabile nel caso di specie, della cui violazione l'attore si duole.
Il D.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.F.) e il regolamento Consob n. 16190/2007 stabiliscono che nello strumento finanziario il rischio concernente la performance del prodotto è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente. Inoltre, nel contratto d'investimento il rischio è estraneo alla causa e rientra nella normale alea pagina 17 di 28 contrattuale, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione e con un livello di rischiosità dipendente dal tipo di investimento scelto dal contraente.
Gli artt. 21 e 23 T.U.F. prevedono, poi: l'obbligo per i soggetti autorizzati alle prestazioni finanziarie di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
l'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista
(art. 23, comma 6 TUF); l'obbligo di ricostruire il profilo finanziario dell'investitore con riguardo alla sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La normativa in questione, dunque, valorizza la necessaria consapevolezza dell'investitore, non solo in riferimento al grado di rischio che lo stesso accetterà di assumere con la sottoscrizione del titolo, ma anche con riguardo alla comprensione del meccanismo di funzionamento del titolo scelto ed alla sua aspettativa come investitore.
In materia, il Regolamento del 2007, rispetto al precedente risalente CP_4 al 1998, ha previsto degli obblighi più stringenti e calibrati sulla tipologia dei servizi di investimento offerto o delle operazioni realizzate.
Tale regolamento prevede che le informazioni fornite al cliente devono essere chiare, corrette e non fuorvianti e, in particolare, l'art. 27 chiarisce anche che le stesse debbano essere fornite al cliente in una forma
“comprensibile”, al fine di agevolarne una più compiuta consapevolezza.
L'art. 27, in particolare, così testualmente dispone: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, pagina 18 di 28 informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”. Tali informazioni, dunque, possono essere fornite in formato standardizzato, ma devono essere, comunque, indicate dettagliatamente.
In altri termini, è imposta un'informativa al cliente trasparente ed effettuata con comunicazioni corrette e non fuorvianti.
È previsto, quindi, un onere informativo a carico dell'intermediario che lo obbliga, dopo aver assunto le necessarie informazioni dal proprio cliente, a fornire allo stesso esaustive nozioni sulle caratteristiche dell'investimento in modo chiaro e trasparente. Le informazioni debbono, quindi, essere fornite in modo comprensibile e consentire al destinatario di “comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi”, affinché le decisioni possano essere assunte in modo consapevole.
Con specifico riferimento agli strumenti finanziari, l'art. 31, comma 1 prevede che: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
Il titolo II del Regolamento Consob, agli artt. 39 ss., inoltre, distingue le informazioni riferibili, da un lato, all'adeguatezza e appropriatezza degli ordini e, dall'altro, alla mera esecuzione o ricezione di ordini.
Con riguardo alla valutazione di adeguatezza, poi, essa è circoscritta ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli di investimento. Un tale diverso disegno degli obblighi informativi, in un pagina 19 di 28 certo senso, arretra in modo significativo la soglia di valutazione complessiva del cliente al momento della profilatura iniziale dello stesso, assegnando a tale momento un indubbio maggior valore rispetto al singolo investimento eventualmente successivo. La finalità è quella di riservare solo al servizio specifico di consulenza e di gestione portafogli valutazioni più penetranti, ritenute non necessarie nella fase meramente esecutiva degli ordini. È proprio nel momento di profilatura del cliente, quindi, che possono essere individuate eventuali lacune o errori nell'indagine eseguite dall'intermediario, delineandosi, quindi, i presupposti della responsabilità professionale dello stesso.
Quando, invece, si verte in ambito di servizi diversi da quelli di consulenza e gestione di portafoglio, gli intermediari sono chiamati ad una valutazione di “appropriatezza” dell'operazione secondo il dettato degli artt. 41 e 42 del
Regolamento n. 16190/2007. A tale scopo, gli intermediari devono richiedere al proprio cliente informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore finanziario, rinviando ai commi 2, 5 e 7 del precedente art. 39. In base a tali informazioni, gli intermediari possono verificare se il cliente sia dotato di sufficiente esperienza per comprendere la rischiosità dell'operazione e, ove essa difetti, possono e devono avvertire il cliente della rischiosità dell'operazione.
Infine, l'art. 43 del Regolamento Intermediari ha espressamente previsto e disciplinato la mera esecuzione o ricezione di ordini, individuando quali sono i servizi per i quali è prevista la prestazione in modalità execution only. Tale modalità operativa è riservata a servizi prestati ad iniziativa del cliente o potenziale cliente, che deve essere espressamente informato dell'assenza dell'obbligo, per l'intermediario, di procedere in tal caso alla valutazione dell'appropriatezza.
In materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8353 del pagina 20 di 28 2023, ha puntualizzato diversi aspetti, già chiariti da diversi precedenti orientamenti. In particolare, “l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n.
17340 del 2008; Cass. n. 22147 del 2010); l'assolvimento di tale obbligo, quindi, implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n.
8089 del 2016); gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass. n. 12544 del
2017); l'investitore, infatti, ha il potere di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere ma soltanto a condizione che
l'investimento, oltre a corrispondere al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario, sia soprattutto il frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto rischio-rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito (Cass. n. 4727 del 2018)”. Ed ancora, “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere, quindi, ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. n. pagina 21 di 28 4727 del 2018); nei contratti d'intermediazione finanziaria, infatti,
l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n.
58 del 1998, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153 del 2020), seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789 del
2022); l'intermediario finanziario, in particolare, è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. n. 15936 del
2018; Cass. n. 14208 del 2022); l'intermediario, inoltre, ai sensi del D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, ha l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. n. 19891 del 2022); la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., in particolare, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti
a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe pagina 22 di 28 omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole (Cass. n. 10111 del 2018); al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, infine,
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n. 23417 del 2016;
Cass. n. 12544 del 2017); la funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo -informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, comporta, infatti, una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario: tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. n. 7905 del
2020; Cass. n. 16126 del 2020)”.
La ratio, dunque, degli obblighi informativi risiede nella necessità che il cliente proceda all'investimento in modo del tutto consapevole e viene, infatti, prioritariamente assolto definendo il profilo del cliente investitore e, secondariamente, nella analitica, specifica, chiara e trasparente definizione del tipo di investimento e del suo rischio, anche a prescindere dall'esperienza del cliente, tant'è che anche l'esonero dell'intermediario dal fornire le specifiche informazioni sul tipo di investimento deve essere sottoposto ed autorizzato dal cliente. Quest'ultimo, dal canto suo, sarà obbligato a provare puntualmente il danno lamentato, ben potendo, invece, il nesso causale presumersi, con la possibilità, per l'intermediario di fornire adeguata prova contraria, che non può, però, consistere nella semplice pagina 23 di 28 propensione al rischio dell'investitore, il quale deve, infatti, essere sempre reso edotto della rischiosità della singola operazione, in virtù di quanto opportunamente segnalatogli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale ritiene non correttamente adempiuti gli obblighi informativi cui la banca convenuta era, invece, tenuta.
Ed infatti, vero è che l'intermediario finanziario aveva provveduto a sottoporre l'apposito questionario al cliente, al fine di Parte_1 delinearne il profilo finanziario. Da una prima indagine preliminare, risalente, però all'8/6/2006 (circa due anni prima degli investimenti oggetto di giudizio), infatti, era emerso che l'investitore aveva un'esperienza alta nell'investimento, l'orizzonte temporale era il medio periodo e aveva un'alta propensione al rischio. Pertanto, l'obiettivo dell'investimento che si era ricavato era, sostanzialmente, quello di perseguire la valutazione del capitale investito anche a fronte dell'assunzione di un medio livello di rischio;
a tal proposito, l'attore provvedeva altresì a confermare l'obiettivo che si era ricavato, e sottoscriveva il questionario e i risultati ricavati (cfr. all. n. 2 alla produzione di parte convenuta). Successivamente, nell'aprile del 2008, analogo questionario delineava un profilo differente, con una media esperienza ed un profilo finanziario prudente (cfr. all. n. 6 al fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, non risulta adempiuto alcun ulteriore obbligo informativo relativamente alla tipologia di investimento poi, effettivamente, posto in essere.
Ed infatti, è agli atti un unico attestato, asseritamente rilasciato dal funzionario del a seguito della ricezione dell'ordine a Controparte_2 cui dare esecuzione, nel cui ambito è specificato che “il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto “ . in base agli Parte_2 Pt_3 andamenti del mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo
pagina 24 di 28 subisce una variazione significativa del livello del rischio” (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, tale attestato, comunque non contenente le opportune e dovute informazioni, non risulta sottoscritto dal il quale ha, infatti, Parte_1 dichiarato di esserne venuto in possesso solo in un momento di parecchio successivo rispetto all'operazione finanziaria, ovverosia quando, una volta venuto a conoscenza della perdita, aveva richiesto alla Banca il rilascio della relativa documentazione. A fronte di tali allegazioni ed in assenza di sottoscrizione anche in calce alle scarne informazioni oggetto del suddetto attestato, nulla ha provato la al fine di dimostrare il corretto CP_6 adempimento degli obblighi informativi su di essa gravanti.
Alla luce, dunque, di quanto esposto in punto di diritto, deve essere dichiarata la risoluzione dell'ordine di investimento recante n.
WRKT0731.08.114242516, del 31/7/2008, per l'acquisto di obbligazioni
Lehman Brothers FRN 08 emesse dalla Lehman Brothers Holdings Inc. a tasso variabile (codice titolo 8526320 ISIN XS0179304869), immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102 /00000674 intestato a per un totale di € 52.000,00, per essersi Parte_1
(già resa inadempiente nei Controparte_1 Controparte_2 confronti del cliente, cui non sottopose le adeguate e dovute informazioni sull'investimento posto in essere.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende l'accoglimento della ulteriore domanda di restituzione della somma investita, che rappresenta l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno patito dall'investitore.
Sul punto, deve essere, innanzitutto, precisato che, pur avendo richiesto l'attore il risarcimento anche del maggior danno patito, nulla è stato provato circa le ulteriori conseguenze patrimoniali negativamente riverberatesi sul patrimonio dello stesso, con la conseguenza che l'unica pagina 25 di 28 posta di danno effettivamente provata consiste nel danno emergente della perdita della somma investita.
Un'ulteriore precisazione deve, però, essere fornita.
Ed infatti, come anticipato, ha dedotto di essersi insinuata Controparte_1 al passivo del fallimento della Lehman Brothers e di aver proceduto, nel corso degli anni al rimborso, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 21.828,03, sino al 12/11/2021.
Sul punto, nonostante l'istituto bancario abbia omesso di depositare il provvedimento di ammissione al passivo al suddetto fallimento, ha, però, provveduto al deposito della documentazione comprovante le dedotte restituzioni, che, tra l'altro, non sono state contestate dall'attore.
Tuttavia, non essendo il Tribunale nelle condizioni di compiutamente valutare, se vi siano, i formali rapporti intercorsi tra le parti che regolano il diritto del ad ottenere il rimborso dell'investimento ed in che Parte_1 misura, non può che procedersi alla liquidazione del pregiudizio in misura differenziale, sottraendo, cioè, dall'importo complessivo di capitale investito, pari ad € 52.000,00, l'importo restituito dalla al CP_6 Parte_1 che risulta documentalmente provato e non contestato, pari ad € 21.828,03, con la conseguenza che deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 30.171,97. Parte_1
Alla suddetta somma vanno aggiunti gli interessi legali e quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori ex art. 1224
c.c., nella misura legale, a decorrere, trattandosi di responsabilità contrattuale, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio – non essendo agli atti presente una precedente formale messa in mora – risalente al 4/5/2010, e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, in favore di sulla base dei parametri minimi CP dello scaglione di valore di riferimento, essendosi la questione risolta nel difetto di titolarità passiva del convenuto, ed in favore di Parte_1
pagina 26 di 28 , sulla base dei parametri medi del suddetto scaglione, ai sensi del Pt_1
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara il difetto di titolarità passiva di e, per CP
l'effetto, rigetta la domanda articolata in suo confronto.
- Accoglie la domanda articolata nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento l'ordine di investimento eseguito dal recante n. Controparte_2
del 31/7/2008, per l'acquisto di obbligazioni CodiceFiscale_3
Lehman Brothers FRN 08 emesse dalla Lehman Brothers Holdings
Inc. a tasso variabile (codice titolo 8526320 ISIN XS0179304869), immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102
/00000674 intestato a per un totale di € Parte_1
52.000,00.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1
della somma di € 30.171,97, oltre interessi legali, Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 1224 c.c., nella misura legale, a decorrere dal 4/5/2010 e sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 CP
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino e
Beniamino Mariano, per dichiarato anticipo.
- Condanna a corrispondere, in favore di Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €348,00, per Parte_1 esborsi, e in € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ottavio De
Hippolytis e Pantaleo Sansone, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, 19/2/2025 pagina 27 di 28 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2010 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti DE HIPPOLYTIS OTTAVIO e SANSONE PANTALEONE, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
ATTORE
(P.IVA. , già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli CP_2 avv.ti RISTUCCIA RENZO e MAUTONE TULLIO, elettivamente domiciliat a presso i predetti difensori
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio degli CP C.F._2 avv.ti DI GIACOMO GAETANO, ACCARINO ENZA MARIA, MARIANO
BENIAMINO, elettivamente domiciliato presso i predetti difensori
CONVENUTO
Oggetto: intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI pagina 1 di 28 Parte attrice ha concluso per l'accoglimento della domanda, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto di investimento, avente a oggetto l'acquisto di obbligazioni della banca americana Lehman Brothers, per violazione delle norme finanziarie, nonché di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato e di ottenere il rimborso della somma oggetto di investimento non autorizzato, anche a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese del giudizio.
Parte convenuta, ha concluso, in via preliminare, per la CP dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto, chiedendo l'accoglimento della domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la manleva nei confronti del vinte le spese del giudizio. Controparte_2
Parte convenuta, (ex ha concluso per il Controparte_1 Controparte_2 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale, vinte le spese del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 30/4/2010, regolarmente notificato, citava in giudizio e Parte_1 CP Controparte_2
(ora per ottenere l'accertamento e la
[...] Controparte_1 dichiarazione di nullità del contratto di investimento, consistente nell'acquisto di obbligazioni presso la banca americana Lehman Brothers
Holding Inc., successivamente fallita, sostenendo che i convenuti avevano violato, a pena di nullità, la normativa finanziaria.
Più in particolare, l'attore evidenziava di essere titolare del conto corrente n. 46/361 presso la filiale di Vallo della Lucania del CP_2 Controparte_2 ora Precisava, dunque, che, nell'agosto del 2008, gli Controparte_1 veniva addebitata su tale conto corrente la somma di € 52.000,00 per l'acquisto di obbligazioni emesse dalla banca americana Lehman Brothers
Holding Inc., a tasso variabile, a fronte di un presunto ordine di acquisto pagina 2 di 28 risalente al 31 luglio 2008, materialmente eseguito da , in CP quanto dipendente della filiale. L'attore lamentava la nullità del contratto di investimento, in quanto non aveva impartito alcun ordine scritto che avesse ad oggetto l'acquisto di tali obbligazioni e, pertanto, l'intermediario finanziario si era reso inadempiente di taluni obblighi informativi, nonostante lo stesso fosse qualificato come un investitore con esperienza media, diretto a preservare una certa stabilità economica del cliente.
A seguito di tale investimento, dopo circa un mese (il 15/9/2008), la banca americana veniva dichiarata fallita, con la conseguente perdita dell'investimento perpetrato. Peraltro, l'attore rilevava di esserne venuto a conoscenza solo con una lettera risalente al 2/10/2008. Orbene, il signor ravvisava la responsabilità del in quanto Parte_1 Controparte_2 intermediario finanziario, per aver inadempiuto agli obblighi di diligenza e buona fede nell'esecuzione del mandato ricevuto, ai sensi dell'art. 1710 c.c., per non aver valutato, in particolare, l'inadeguatezza dell'investimento, procurando così un grave danno al proprio cliente investitore, in quanto l'intermediario finanziario avrebbe dovuto avere conoscenza dell'instabilità economica della Lehman Brothers, in quanto fatto notorio, risultante già addirittura da diverse testate giornalistiche. Pertanto, eccepiva la nullità del contratto di investimento per contrarietà con il disposto dell'art. 100bis
TUF, con specifico riguardo agli obblighi informativi dovuti dalle banche, il cui adempimento era necessario, dato che era qualificato come un investitore medio – non anche come un investitore professionista – e con la precisazione che l'eventuale onere della prova del corretto adempimento ricadeva sulla banca. Inoltre, l'attore eccepiva la violazione degli artt. 21 e
23 D.lgs. , nonché degli artt. 26 – 31 del Regolamento Consob Numero_1
16190/2008, che, in quanto norme di carattere imperativo, comportano, in caso di relativa violazione, la nullità virtuale del contratto ex art. 1418, comma 1 c.c.
Sosteneva, inoltre, l'attore che la banca avesse altresì violato l'art. 23 TUF, in base al quale è richiesta la forma scritta del contratto di investimento, a pagina 3 di 28 pena di nullità, da cui sorgerebbe, in suo favore, il diritto al risarcimento del danno da parte dell'investitore.
Considerato, inoltre, l'inadempimento degli obblighi di correttezza e di diligenza dei contratti da parte della banca, ai sensi dell'art. 1453 c.c., chiedeva la risoluzione del contratto, con obbligo in capo alla medesima di restituire le somme addebitate, anche a titolo di risarcimento del danno.
Concludeva, dunque, l'attore perché il Tribunale adito volesse: “
1. accertare
e dichiarare, anche per violazione degli artt. 21 e 23 T.U.F. e/o 1352 cod. civ., artt. 27 e seguenti Delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, la CP_4 nullità, l'inesistenza e l'inefficacia del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/ 0000674 intestato all'attore;
2. accertare e dichiarare, anche per violazione del combinato disposto dagli artt. 1418 cod. civ., 21 e 23 T.U.F. e 26 e seguenti Delibera
n. 16190 del 29 ottobre 2007, la nullità, l'inesistenza e l'inefficacia CP_4 del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings
Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/ 0000674 intestato all'attore;
3. n via subordinata, accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto di obbligazioni della Lehman Brothers Holdings Inc. per €. 52.000,00 ed immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102/
0000674 intestato all'attore;
4. per l'effetto delle richieste che precedono, condannare il , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro -tempore, con sede in alla via Toledo n. 177, oggi CP_2 [...]
ed il sig. , anche in solido tra di loro, a pagare CP_5 CP dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole pagina 4 di 28 negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
5. in via subordinata, accertare e dichiarare per le causali esposte la risoluzione di tutti i contratti di investimento de quibus, innanzi elencati, nonché il grave inadempimento della convenuta e del sig. e la CP_6 CP conseguente risoluzione di tutti i rapporti contrattuali sopra richiamati, con la condanna della medesima e del sig. , anche in solido CP_6 CP tra di loro, alla restituzione, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti 6. accertare e dichiarare, in accoglimento delle pretese sopra formulate, la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della banca convenuta e del sig.
e, per gli effetti, condannare il , in CP Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in alla CP_2 via Toledo n. 177, oggi ed il sig. , anche Controparte_5 CP in solido tra di loro, alla restituzione, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
7. in via subordinata, accertare e dichiarare per tutte le causali esposte la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale della convenuta e del sig. , per gli effetti, condannare il , in CP Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in alla CP_2 via Toledo n. 177, oggi ed il sig. , anche Controparte_5 CP
pagina 5 di 28 in solido tra di loro, a pagare in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal
31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art.
1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
8. condannare, in ogni caso, la banca convenuta ed il sig. anche in solido tra di loro, al CP pagamento, in favore dell'attore, per le causali esposte, la somma di €uro
52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008
e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti.
9. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande formulate dall'attore nei confronti del banco convenuto, condannare il , oggi per Controparte_2 Controparte_5 fatto e colpa del suo dipendente sig. , o in via subordinata CP condannare esso , anche in solido con il , CP Controparte_2 oggi , a rimborsare ad esso attore, per le causali Controparte_5 esposte, la somma di €uro 52.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 31 luglio 2008 e sino all'effettivo pagamento ed al maggior danno ex art. 1224 cod. civ. nella misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.) dalle singole negoziazioni al saldo nonché ai danni patrimoniali e non tutti subiti. 10. con pubblicazione della sentenza presso i maggiori quotidiani nazionali, siti internet specializzati e trasmissione per conoscenza alla Consob, alla Banca d'Italia, alla BCE, al
Garante per la Concorrenza ed ad ogni altro organo deputato all'irrogazione
pagina 6 di 28 di sanzioni o competente nella cognizione delle violazioni in materia di investimenti finanziari. 11. emettersi ogni consequenziale ed opportuno provvedimento in relazione alle richieste formulate. 12. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre magg. del 15% ex art. 2 DM. 55/2014., con distrazione a favore dei procuratori costituiti, per dichiarato anticipo, e con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Con comparsa depositata il 2/10/2010, si costituiva in giudizio CP
, il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità e l'inammissibilità
[...] dell'atto di citazione per carenza di interesse nei confronti del convenuto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto egli assolveva, presso la filiale di Vallo della Lucania del ora Controparte_2
la qualifica di dipendente addetto alla gestione della Controparte_1 clientela privata, senza trarre alcun beneficio personale dalle operazioni di investimento;
di conseguenza egli, tutt'al più, nell'ambito del procedimento instaurato, avrebbe potuto figurare come testimone. Nel merito, CP
rappresentava di aver curato l'operazione finanziaria per cui è
[...] causa, per una durata di tre mesi;
inoltre, evidenziava che l'attore aveva, già in altre occasioni, effettuato operazioni della stessa natura e risultava documentalmente provato l'ordine nei confronti dell'intermediario finanziario ( , attraverso il funzionario , alla Controparte_2 CP stipula del contratto di negoziazione, oltre che l'adempimento dei diversi obblighi informativi concernenti la natura e il rischio dell'investimento.
Peraltro, tra i documenti allegati dall'attore, si evinceva anche la sussistenza della copia del documento rilasciato dalla al momento del CP_6 conferimento dell'ordine di acquisto e, dallo stesso estratto conto, risultava eseguita l'operazione di investimento, mai contestata entro i termini previsti dal contratto.
Con riguardo alla convenienza dell'operazione eseguita, il convenuto evidenziava, poi, che, al momento dell'esecuzione della stessa, i titoli obbligazionari acquistati risultavano avere un valore classificati come “A1”, come confermato anche dalle agenzie di rating, e l'investimento era pagina 7 di 28 presente nell'elenco del ragion per cui lo stesso Parte_2 intermediario finanziario non avrebbe potuto essere a conoscenza del prossimo fallimento della banca americana. A ben vedere, dunque, alcuna violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF era stata perpetrata nell'esecuzione dell'incarico.
Inoltre, attesa l'infondatezza della domanda attorea, esperiva domanda riconvenzionale subordinata, avente a oggetto la richiesta di manleva nei confronti del già convenuto dall'attore, per aver eseguito Controparte_2
l'operazione finanziaria in adempimento delle proprie mansioni e seguendo le direttive della medesima banca, di tal che nessunaa responsabilità poteva essere fatta valere nei suoi confronti.
Concludeva, dunque, il convenuto , perché il Tribunale adito CP volesse: “1. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di citazione per difetto di interesse nei confronti del Sig. CP
, e/o per difetto di legittimazione passiva del Sig. ,
[...] CP siccome motivato in premessa;
2. previo accertamento dei fatti ed atti come dedotti rigettare il libello attoreo, perché assolutamente infondato;
3. in via subordinata e riconvenzionale, previo accertamento dei fatti come dedotti, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di citazione
e di condanna a qualsiasi titolo del Sig. accertare e CP dichiarare l'obbligo del in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., a manlevare il dipendente Sig. da ogni CP responsabilità e / o obbligazione, patrimoniale e non, e condannare il
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di tutto Controparte_2 quanto il Sig. dovesse essere condannato a pagare per effetto CP dell'accoglimento dell'atto di citazione;
4. in via riconvenzionale ed ancora più gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'atto di citazione, surrogare il sig. nei diritti vantati dall'attore nei confronti CP della procedura concorsuale Lehman;
5. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa a favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari”. pagina 8 di 28 Con comparsa del 18/10/2010, si costituiva in giudizio il Controparte_2 ora con la quale eccepiva l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea, sul presupposto, innanzitutto, che l'attore non può essere considerato un soggetto privo di conoscenze in materie di investimento, come si evinceva dalla documentazione relativa al suo profilo finanziario.
Con riguardo all'operazione di investimento per cui è causa, rilevava che, nel luglio 2008, si rivolgeva alla banca per ottenere Parte_1 informazioni in ordine alla possibilità di investimento del suo capitale;
pertanto, il 31/7/2008 lo stesso ordinava al di acquistare le Controparte_2 obbligazioni di Lehman Brothers con scadenza nel mese di novembre 2008, il cui ordine veniva rivolto al funzionario della banca, , che CP gli rilasciava apposita attestazione dell'ordine impartito. Peraltro, l'attore riceva comunicazione scritta dell'esecuzione e dell'avvenuto addebito sul suo conto corrente relativo all'operazione finanziaria richiesta ed eseguita;
di talché, la banca americana, all'epoca dell'investimento, godeva di titoli che venivano compresi in alti livelli di rating, per cui si riteneva alta la relativa capacità di adempimento.
In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che, nell'operazione di compravendita di titoli obbligazionari, la banca non rivestiva la qualità di venditrice, bensì di intermediario finanziario, in quanto provvedeva a dare esecuzione a quanto impartito su ordine del proprio cliente, per cui risultava essere terzo rispetto a tale contratto di investimento.
Nel merito, in primo luogo, evidenziava l'infondatezza della domanda di nullità e di risoluzione del contratto di investimento, sul presupposto che le violazioni lamentate dall'attore non costituivano causa di nullità né, tantomeno, di risoluzione del contratto. In secondo luogo, invece, rappresentava la contraddittorietà delle deduzioni di parte attrice, la quale, da un lato, affermava di non aver mai impartito tale ordine di acquisto e, dall'altro, invece, che non era stato informato sulla natura dell'investimento; peraltro, dalla stessa documentazione, si evinceva la pagina 9 di 28 presenza dell'allegato avente a oggetto l'ordine di acquisto delle obbligazioni della Lehman Brothers. A tal proposito, nessuna violazione agli artt. 23 Tuf e 30 Consob 11522/98 era stata perpetrata, dal momento che tali norme prevedono la forma scritta ab substantiam del contratto di negoziazione e non anche delle singole attività di mediazione. In terzo luogo, evidenziava che la aveva correttamente adempiuto agli CP_6 obblighi informativi su di essa gravanti, con specifico riguardo al profilo di rischio del cliente. Sul punto, evidenziava che l'attore sosteneva che la banca dovesse essere edotta del rischio dell'investimento presso la Lehman
Brothers in forza di alcuni articoli di giornale, i quali non hanno alcuna rilevanza probatoria;
difatti, in base alle notizie ufficiali finanziarie diffuse con riguardo alla banca americana in questione, si evinceva che essa godeva di un ottimo rating, per cui il non avrebbe potuto prevedere Controparte_2 il suo prossimo fallimento. Con riguardo, poi, all'asserita violazione dell'art. 100bis Tuf, evidenziava che non ricorrevano le condizioni previste dalla legge, in quanto l'operazione era stata eseguita oltre i 12 mesi dall'emissione dell'obbligazione, non si trattava di titoli riservati ad investitori istituzionali e il non aveva svolto alcuna Controparte_2 attività di rivendita sistematica. Peraltro, l'attore, dal momento in cui tale operazione finanziaria era stata autorizzata, non aveva mai segnalato la sua inadeguatezza. In quarto luogo, con riguardo alla domanda di annullamento, sollevata in via subordinata, la convenuta ne eccepiva CP_6
l'infondatezza dal momento che, nel caso di specie, non si ravvisava alcun errore rilevante e riconoscibile. In quinto luogo, alcuna prova dell'inadempimento era stata fornita dall'attore, dal momento che l'inversione dell'onere della prova, previsto dall'art. 23 Tuf, si delinea solo in caso di mancata comunicazione. Inoltre, alcuna responsabilità poteva essere addebitata alla banca poiché, dal momento in cui era venuta a conoscenza del fallimento della Lehman Brothers, aveva provveduto a richiedere l'ammissione al passivo del suo credito. Si opponeva, infine, alle richieste istruttorie dell'attore.
pagina 10 di 28 Concludeva, dunque, la convenuta affinché il Controparte_1
Tribunale adito volesse: “-in via preliminare: accertare la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio del per i motivi esposti in CP_2 comparsa e così, per l'effetto, rigettare le domande di controparte;
- nel merito: non accogliere le richieste formulate da controparte in quanto inammissibili e, comunque, infondate tanto in fatto quanto in diritto;
- in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, condannare quest'ultimo alla restituzione degli importi corrispondenti ai riparti nel frattempo disposti nella procedura concorsuale in favore degli obbligazionisti ed al valore di mercato di titoli obbligazionari per cui è causa, ovvero condannarlo a restituire i titoli al sempre in via subordinata e salvo gravame: nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, surrogare il nei diritti vantati dall'attore nei confronti della CP_2 procedura concorsuale Lehman Brothers”, vinte le spese del giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed istruita la causa documentalmente, a seguito di svariati rinvii, mutato il magistrato, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata da entrambe le parti convenute, relativa al reciproco difetto di legittimazione passiva.
La convenuta infatti, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, sul presupposto della propria qualifica contrattuale, non già quale parte venditrice, bensì quale intermediario finanziario.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, in primo luogo, la domanda attorea non trova il proprio fondamento nel contratto quadro, ma proprio nell'investimento a valle, di cui è parte la banca, proprio in qualità di intermediario finanziario, la cui responsabilità è stata, sotto svariati aspetti, dall'attore invocata;
in pagina 11 di 28 secondo luogo, poi, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto anche la violazione degli obblighi informativi, cui l'intermediario è, appunto, tenuto, non fa che corroborare il precedente assunto. Ritiene, pertanto, il Tribunale che (già sia la parte Controparte_1 Controparte_2 processuale effettivamente legittimata a resistere, in virtù del contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento concluso con l'attore, nonché a cagione del ruolo dalla banca effettivamente rivestito, essendo essa chiamata a rispondere e sulla correttezza del proprio operato – nella qualità, appunto, di intermediario finanziario – che presta i propri servizi alla clientela privata con riguardo alle operazioni effettuate ed essendo, pertanto, chiamata a dimostrare il pieno rispetto della normativa generale e di quella specifica di settore.
Con riguardo, poi, alla legittimazione passiva del convenuto , CP in qualità di funzionario del che ha materialmente eseguito Controparte_2
l'operazione finanziaria, è opportuno chiarire che lo stesso ha eccepito la carenza della propria legittimazione (rectius titolarità) passiva, sostenendo che qualunque profilo di responsabilità possa configurarsi, sarebbe solo l'istituto bancario a poterne e doverne rispondere, essendo stato egli semplice funzionario alle dipendenze dello stesso;
partendo da tale considerazione, infatti, il convenuto ha articolato, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della banca, per l'eventuale riconosciuta responsabilità nei suoi riguardi.
Ebbene, l'eccezione, vertendo, come anticipato, sulla titolarità, più che sulla legittimazione del convenuto, deve essere esaminata congiuntamente alla possibile o meno sussistenza di profili di responsabilità in capo al CP ciò che si sostanzia, a ben vedere, proprio nella titolarità, nei suoi confronti, dell'obbligazione dal lato passivo.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'unica fonte di responsabilità che, in ipotesi, può esser fatta valere nei confronti del funzionario dipendente della banca, in casi analoghi, è quella da contatto sociale qualificato, la cui configurabilità dipende, com'è evidente, dalla sussistenza di una serie di pagina 12 di 28 presupposti, la cui prova deve necessariamente essere fornita dalla parte attrice. Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha articolato domanda nei confronti di volta all'accertamento della summenzionata CP responsabilità, il quale è, invece, stato richiesto, tanto per la quanto CP_6 per il suo dipendente, a titolo solo ed esclusivamente contrattuale, come discendente, cioè, dall'accordo della cui illegittimità l'attore si duole.
Del resto, non è superfluo sottolineare che, in punto di obblighi informativi, nel merito, tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza si sono costantemente orientate nel ritenere l'insussistenza della responsabilità “da contatto sociale” in capo al dipendente dell'istituto di credito in caso di violazione di doveri di informazione, in quanto egli è, di fatto, privo di poteri discrezionali e decisionali che competono esclusivamente alla dirigenza della banca;
da tanto consegue che ogni obbligo di protezione, discendente dalla prestazione contrattuale, è esigibile solo verso l'istituto di credito, unico soggetto tenuto ad adempiere nei confronti del cliente ed obbligato a vigilare sul rispetto dei doveri di informazione e diligenza dei propri dipendenti che eventualmente rispondono, in caso di violazione, nei soli confronti del proprio datore di lavoro.
Pertanto, l'insussistenza di una specifica domanda di risarcimento del danno derivante da responsabilità da contatto qualificato nei confronti del dipendente, nei cui riguardi non è stata articolata alcuna domanda diversa rispetto a quelle fatte valere nei confronti della banca, conducono all'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da , con CP conseguente assorbimento della domanda di manleva dallo stesso avanzata, in subordine, nei confronti di . Controparte_1
Venendo al merito, deve evidenziarsi che la controversia ha ad oggetto l'illegittimità del contratto di investimento posto in essere dalla banca, in qualità di intermediario finanziario, per conto del cliente, Parte_1
, il quale si è doluto, innanzitutto, della insussistenza dell'ordine
[...] di investimento, che sarebbe, pertanto, stato frutto di una iniziativa dell'intermediario affatto partecipata e condivisa, della nullità dello stesso, pagina 13 di 28 anche per carenza dei requisiti normativi richiesti, e, in ogni caso, dell'inadempimento perpetrato dalla banca con riferimento alla violazione degli obblighi relativi alla prestazione di servizi di investimento, con particolare riguardo alla violazione degli obblighi informativi e della regola di appropriatezza dell'investimento, in considerazione del profilo finanziario del cliente.
Ritiene il Tribunale di procedere, in ossequio al principio della ragione più liquida, al preliminare vaglio della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca, che si sarebbe resa responsabile della violazione dei prescritti obblighi informativi nei confronti del cliente.
Sul punto, pare opportuno, in punto di diritto, precisare quanto segue.
Secondo l'orientamento tradizionale, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale con conseguenze risarcitorie, qualora dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di investimento destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
diversamente, se la violazione riguarda le operazioni compiute in esecuzione del contratto si configura la responsabilità contrattuale della banca.
In materia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che, in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti la violazione degli obblighi di comportamento dell'intermediario finanziario comporta la responsabilità precontrattuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi d'investimento finanziario, con conseguente obbligo di risarcimento del danno;
invece, con riferimento alle operazioni di investimento o di disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziario, dalla violazione discende la responsabilità contrattuale dell'intermediario, con eventuale risoluzione del contratto-quadro e del relativo obbligo risarcitorio (cfr. Cass., Sez. Un., n. 15089/2021; n.
26724/2007; n. 26725/2007). pagina 14 di 28 Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che la violazione dello specifico obbligo informativo risulta fondato, in una prospettiva generale, sugli artt.
1175 e 1375 c.c., che impongono il rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede (cfr. Cass., Sez. I, n. 15936/2018). A tal proposto, si ritiene che la responsabilità sia sempre contrattuale se le violazioni informative riguardino la fase esecutiva del contratto -quadro, con la conseguenza che l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti può chiedere la risoluzione dei singoli contratti CP_4 di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale, che sono distinti e autonomi rispetto al contratto -quadro e indipendenti dalla risoluzione di quest'ultimo (Cass. n. 12937/2017; n. 16861/2017; n.
8394/2016; n. 23717/2014).
Pertanto, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario, il quale omette di informarsi sulla propensione al rischio del cliente e di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento degli obblighi legali previsti dal contratto -quadro intercorrente tra le parti, sicché il danno invocato dal cliente non può essere limitato al mero interesse negativo da responsabilità precontrattuale.
La violazione di tali obblighi, ove ricorrano gli estremi di gravità previsti dall'art. 1455 c.c., può, dunque, condurre alla risoluzione del contratto a monte di intermediazione finanziaria. L'esecuzione del singolo ordine, invece, si configura quale fase esecutiva del contratto quadro e le violazioni informative attengono alle relative regole di condotta dell'intermediario, da valutare in relazione alla fase del rapporto.
La disciplina generale deve, tuttavia, essere integrata dalla normativa di settore. In particolare, l'art. 23, comma 6, D.lgs. n. 58/1998 sancisce che è la banca a dover dimostrare la specifica diligenza e a dover provare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di informazione e spiegazione idonei a consentire alla propria controparte contrattuale di addivenire ad una pagina 15 di 28 scelta consapevole sull'impegno di sottoscrizione di un contratto di credito;
di converso, la clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesti di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è del tutto insufficiente all'assolvimento dell'obbligo.
Con riguardo al riparto dell'onere della prova, dunque, l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno, laddove richiesto, e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, mentre l'intermediario deve dimostrare di aver correttamente adempiuto o la mancanza di sua colpa. L'investitore deve, allora, allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. n. 14335/2019; n. 810/2016).
Nel caso di specie, la violazione dell'obbligo informativo è prospettata con riguardo agli ordini di acquisto delle obbligazioni della Lehman Brothers, di cui è domandata la risoluzione.
Peraltro, con riferimento alla violazione degli obblighi informativi, giova precisare che, in difetto di previsione normativa, la violazione dei suddetti doveri comportamentali non può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c. La Cassazione ha chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative (cosiddetta "nullità testuale"), in difetto di espressa previsione in tal senso, deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la pagina 16 di 28 validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere, tutt'al più, fonte di responsabilità (Cass., n.
26724/2007).
Applicando tali principi alla materia della intermediazione finanziaria, dunque, deve farsi discendere che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (art. 6 della L. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale e, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"(il quale, per taluni aspetti può essere assimilato al mandato). Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
.
Con riferimento alla domanda di risoluzione, dunque, è opportuno, in primo luogo, analizzare la disciplina applicabile nel caso di specie, della cui violazione l'attore si duole.
Il D.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.F.) e il regolamento Consob n. 16190/2007 stabiliscono che nello strumento finanziario il rischio concernente la performance del prodotto è a carico dell'investitore e non dipende dal fattore tempo, bensì dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell'emittente. Inoltre, nel contratto d'investimento il rischio è estraneo alla causa e rientra nella normale alea pagina 17 di 28 contrattuale, senza alcuna garanzia di esito non negativo della gestione e con un livello di rischiosità dipendente dal tipo di investimento scelto dal contraente.
Gli artt. 21 e 23 T.U.F. prevedono, poi: l'obbligo per i soggetti autorizzati alle prestazioni finanziarie di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
l'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista
(art. 23, comma 6 TUF); l'obbligo di ricostruire il profilo finanziario dell'investitore con riguardo alla sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La normativa in questione, dunque, valorizza la necessaria consapevolezza dell'investitore, non solo in riferimento al grado di rischio che lo stesso accetterà di assumere con la sottoscrizione del titolo, ma anche con riguardo alla comprensione del meccanismo di funzionamento del titolo scelto ed alla sua aspettativa come investitore.
In materia, il Regolamento del 2007, rispetto al precedente risalente CP_4 al 1998, ha previsto degli obblighi più stringenti e calibrati sulla tipologia dei servizi di investimento offerto o delle operazioni realizzate.
Tale regolamento prevede che le informazioni fornite al cliente devono essere chiare, corrette e non fuorvianti e, in particolare, l'art. 27 chiarisce anche che le stesse debbano essere fornite al cliente in una forma
“comprensibile”, al fine di agevolarne una più compiuta consapevolezza.
L'art. 27, in particolare, così testualmente dispone: “1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, pagina 18 di 28 informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole”. Tali informazioni, dunque, possono essere fornite in formato standardizzato, ma devono essere, comunque, indicate dettagliatamente.
In altri termini, è imposta un'informativa al cliente trasparente ed effettuata con comunicazioni corrette e non fuorvianti.
È previsto, quindi, un onere informativo a carico dell'intermediario che lo obbliga, dopo aver assunto le necessarie informazioni dal proprio cliente, a fornire allo stesso esaustive nozioni sulle caratteristiche dell'investimento in modo chiaro e trasparente. Le informazioni debbono, quindi, essere fornite in modo comprensibile e consentire al destinatario di “comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi”, affinché le decisioni possano essere assunte in modo consapevole.
Con specifico riferimento agli strumenti finanziari, l'art. 31, comma 1 prevede che: “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
Il titolo II del Regolamento Consob, agli artt. 39 ss., inoltre, distingue le informazioni riferibili, da un lato, all'adeguatezza e appropriatezza degli ordini e, dall'altro, alla mera esecuzione o ricezione di ordini.
Con riguardo alla valutazione di adeguatezza, poi, essa è circoscritta ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli di investimento. Un tale diverso disegno degli obblighi informativi, in un pagina 19 di 28 certo senso, arretra in modo significativo la soglia di valutazione complessiva del cliente al momento della profilatura iniziale dello stesso, assegnando a tale momento un indubbio maggior valore rispetto al singolo investimento eventualmente successivo. La finalità è quella di riservare solo al servizio specifico di consulenza e di gestione portafogli valutazioni più penetranti, ritenute non necessarie nella fase meramente esecutiva degli ordini. È proprio nel momento di profilatura del cliente, quindi, che possono essere individuate eventuali lacune o errori nell'indagine eseguite dall'intermediario, delineandosi, quindi, i presupposti della responsabilità professionale dello stesso.
Quando, invece, si verte in ambito di servizi diversi da quelli di consulenza e gestione di portafoglio, gli intermediari sono chiamati ad una valutazione di “appropriatezza” dell'operazione secondo il dettato degli artt. 41 e 42 del
Regolamento n. 16190/2007. A tale scopo, gli intermediari devono richiedere al proprio cliente informazioni sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore finanziario, rinviando ai commi 2, 5 e 7 del precedente art. 39. In base a tali informazioni, gli intermediari possono verificare se il cliente sia dotato di sufficiente esperienza per comprendere la rischiosità dell'operazione e, ove essa difetti, possono e devono avvertire il cliente della rischiosità dell'operazione.
Infine, l'art. 43 del Regolamento Intermediari ha espressamente previsto e disciplinato la mera esecuzione o ricezione di ordini, individuando quali sono i servizi per i quali è prevista la prestazione in modalità execution only. Tale modalità operativa è riservata a servizi prestati ad iniziativa del cliente o potenziale cliente, che deve essere espressamente informato dell'assenza dell'obbligo, per l'intermediario, di procedere in tal caso alla valutazione dell'appropriatezza.
In materia di obblighi informativi nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8353 del pagina 20 di 28 2023, ha puntualizzato diversi aspetti, già chiariti da diversi precedenti orientamenti. In particolare, “l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, e cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (Cass. n.
17340 del 2008; Cass. n. 22147 del 2010); l'assolvimento di tale obbligo, quindi, implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la specifica rischiosità (Cass. n.
8089 del 2016); gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno (Cass. n. 12544 del
2017); l'investitore, infatti, ha il potere di stabilire il grado di aleatorietà dell'investimento che intende sostenere ma soltanto a condizione che
l'investimento, oltre a corrispondere al suo profilo personale, desumibile dalle informazioni assunte sulla tipologia di propensione all'investimento finanziario, sia soprattutto il frutto di una scelta informata e consapevole in concreto del rapporto rischio-rendimento, in relazione alla peculiarità del prodotto e alla sua effettiva rischiosità, con particolare riferimento al pericolo della perdita del capitale investito (Cass. n. 4727 del 2018)”. Ed ancora, “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere, quindi, ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità (Cass. n. pagina 21 di 28 4727 del 2018); nei contratti d'intermediazione finanziaria, infatti,
l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. n.
58 del 1998, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo (Cass. n. 18153 del 2020), seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. n. 35789 del
2022); l'intermediario finanziario, in particolare, è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. n. 15936 del
2018; Cass. n. 14208 del 2022); l'intermediario, inoltre, ai sensi del D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, ha l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. n. 19891 del 2022); la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 6, in armonia con la regola generale stabilita dall'art. 1218 c.c., in particolare, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti
a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente
l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe pagina 22 di 28 omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole (Cass. n. 10111 del 2018); al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue, infine,
l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore (Cass. n. 23417 del 2016;
Cass. n. 12544 del 2017); la funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo -informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, comporta, infatti, una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario: tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. n. 7905 del
2020; Cass. n. 16126 del 2020)”.
La ratio, dunque, degli obblighi informativi risiede nella necessità che il cliente proceda all'investimento in modo del tutto consapevole e viene, infatti, prioritariamente assolto definendo il profilo del cliente investitore e, secondariamente, nella analitica, specifica, chiara e trasparente definizione del tipo di investimento e del suo rischio, anche a prescindere dall'esperienza del cliente, tant'è che anche l'esonero dell'intermediario dal fornire le specifiche informazioni sul tipo di investimento deve essere sottoposto ed autorizzato dal cliente. Quest'ultimo, dal canto suo, sarà obbligato a provare puntualmente il danno lamentato, ben potendo, invece, il nesso causale presumersi, con la possibilità, per l'intermediario di fornire adeguata prova contraria, che non può, però, consistere nella semplice pagina 23 di 28 propensione al rischio dell'investitore, il quale deve, infatti, essere sempre reso edotto della rischiosità della singola operazione, in virtù di quanto opportunamente segnalatogli.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale ritiene non correttamente adempiuti gli obblighi informativi cui la banca convenuta era, invece, tenuta.
Ed infatti, vero è che l'intermediario finanziario aveva provveduto a sottoporre l'apposito questionario al cliente, al fine di Parte_1 delinearne il profilo finanziario. Da una prima indagine preliminare, risalente, però all'8/6/2006 (circa due anni prima degli investimenti oggetto di giudizio), infatti, era emerso che l'investitore aveva un'esperienza alta nell'investimento, l'orizzonte temporale era il medio periodo e aveva un'alta propensione al rischio. Pertanto, l'obiettivo dell'investimento che si era ricavato era, sostanzialmente, quello di perseguire la valutazione del capitale investito anche a fronte dell'assunzione di un medio livello di rischio;
a tal proposito, l'attore provvedeva altresì a confermare l'obiettivo che si era ricavato, e sottoscriveva il questionario e i risultati ricavati (cfr. all. n. 2 alla produzione di parte convenuta). Successivamente, nell'aprile del 2008, analogo questionario delineava un profilo differente, con una media esperienza ed un profilo finanziario prudente (cfr. all. n. 6 al fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, non risulta adempiuto alcun ulteriore obbligo informativo relativamente alla tipologia di investimento poi, effettivamente, posto in essere.
Ed infatti, è agli atti un unico attestato, asseritamente rilasciato dal funzionario del a seguito della ricezione dell'ordine a Controparte_2 cui dare esecuzione, nel cui ambito è specificato che “il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto “ . in base agli Parte_2 Pt_3 andamenti del mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo
pagina 24 di 28 subisce una variazione significativa del livello del rischio” (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Tuttavia, tale attestato, comunque non contenente le opportune e dovute informazioni, non risulta sottoscritto dal il quale ha, infatti, Parte_1 dichiarato di esserne venuto in possesso solo in un momento di parecchio successivo rispetto all'operazione finanziaria, ovverosia quando, una volta venuto a conoscenza della perdita, aveva richiesto alla Banca il rilascio della relativa documentazione. A fronte di tali allegazioni ed in assenza di sottoscrizione anche in calce alle scarne informazioni oggetto del suddetto attestato, nulla ha provato la al fine di dimostrare il corretto CP_6 adempimento degli obblighi informativi su di essa gravanti.
Alla luce, dunque, di quanto esposto in punto di diritto, deve essere dichiarata la risoluzione dell'ordine di investimento recante n.
WRKT0731.08.114242516, del 31/7/2008, per l'acquisto di obbligazioni
Lehman Brothers FRN 08 emesse dalla Lehman Brothers Holdings Inc. a tasso variabile (codice titolo 8526320 ISIN XS0179304869), immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102 /00000674 intestato a per un totale di € 52.000,00, per essersi Parte_1
(già resa inadempiente nei Controparte_1 Controparte_2 confronti del cliente, cui non sottopose le adeguate e dovute informazioni sull'investimento posto in essere.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende l'accoglimento della ulteriore domanda di restituzione della somma investita, che rappresenta l'importo dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno patito dall'investitore.
Sul punto, deve essere, innanzitutto, precisato che, pur avendo richiesto l'attore il risarcimento anche del maggior danno patito, nulla è stato provato circa le ulteriori conseguenze patrimoniali negativamente riverberatesi sul patrimonio dello stesso, con la conseguenza che l'unica pagina 25 di 28 posta di danno effettivamente provata consiste nel danno emergente della perdita della somma investita.
Un'ulteriore precisazione deve, però, essere fornita.
Ed infatti, come anticipato, ha dedotto di essersi insinuata Controparte_1 al passivo del fallimento della Lehman Brothers e di aver proceduto, nel corso degli anni al rimborso, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 21.828,03, sino al 12/11/2021.
Sul punto, nonostante l'istituto bancario abbia omesso di depositare il provvedimento di ammissione al passivo al suddetto fallimento, ha, però, provveduto al deposito della documentazione comprovante le dedotte restituzioni, che, tra l'altro, non sono state contestate dall'attore.
Tuttavia, non essendo il Tribunale nelle condizioni di compiutamente valutare, se vi siano, i formali rapporti intercorsi tra le parti che regolano il diritto del ad ottenere il rimborso dell'investimento ed in che Parte_1 misura, non può che procedersi alla liquidazione del pregiudizio in misura differenziale, sottraendo, cioè, dall'importo complessivo di capitale investito, pari ad € 52.000,00, l'importo restituito dalla al CP_6 Parte_1 che risulta documentalmente provato e non contestato, pari ad € 21.828,03, con la conseguenza che deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 30.171,97. Parte_1
Alla suddetta somma vanno aggiunti gli interessi legali e quanto dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi moratori ex art. 1224
c.c., nella misura legale, a decorrere, trattandosi di responsabilità contrattuale, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio – non essendo agli atti presente una precedente formale messa in mora – risalente al 4/5/2010, e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate, in favore di sulla base dei parametri minimi CP dello scaglione di valore di riferimento, essendosi la questione risolta nel difetto di titolarità passiva del convenuto, ed in favore di Parte_1
pagina 26 di 28 , sulla base dei parametri medi del suddetto scaglione, ai sensi del Pt_1
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara il difetto di titolarità passiva di e, per CP
l'effetto, rigetta la domanda articolata in suo confronto.
- Accoglie la domanda articolata nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara risolto per inadempimento l'ordine di investimento eseguito dal recante n. Controparte_2
del 31/7/2008, per l'acquisto di obbligazioni CodiceFiscale_3
Lehman Brothers FRN 08 emesse dalla Lehman Brothers Holdings
Inc. a tasso variabile (codice titolo 8526320 ISIN XS0179304869), immesse nel deposito titoli di custodia ordinaria numero 04064/ 9102
/00000674 intestato a per un totale di € Parte_1
52.000,00.
- Condanna alla corresponsione, in favore di Controparte_1
della somma di € 30.171,97, oltre interessi legali, Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art. 1224 c.c., nella misura legale, a decorrere dal 4/5/2010 e sino all'effettivo soddisfo.
- Condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 CP
, le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00, per compensi,
[...] oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino e
Beniamino Mariano, per dichiarato anticipo.
- Condanna a corrispondere, in favore di Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in €348,00, per Parte_1 esborsi, e in € 7.616,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ottavio De
Hippolytis e Pantaleo Sansone, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, 19/2/2025 pagina 27 di 28 Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 28 di 28