Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00131/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per
il risarcimento dei danni conseguenti al diniego di titolo professionale di ufficiale di coperta di cui al decreto n. -OMISSIS-, del comandante della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, di annullamento del certificato IMO n. -OMISSIS-, di “primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiori a 3.000 g.t.”, già rilasciato il 10.11.2011, e dell’implicito rigetto dell’istanza di rinnovo del certificato IMO n. -OMISSIS- avanzata in data 11.01.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente domanda il risarcimento di un danno ingiusto che ritiene di avere subito.
In particolare la questione verte sul diritto, o meno, al risarcimento dei danni che sarebbero derivati al ricorrente dal decreto n. -OMISSIS-, del comandante della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, di annullamento del certificato IMO n. -OMISSIS-, di “ primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiori a 3.000 g.t. ”, già rilasciato il 10.11.2011, e dell’implicito rigetto dell’istanza di rinnovo del certificato IMO n. -OMISSIS- avanzata in data 11.01.2017.
I menzionati provvedimento di annullamento d’ufficio e diniego tacito sono stati annullati con sentenza n. -OMISSIS-emessa dal T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria.
Da tale circostanza, in uno con altre deduzioni, viene fatto derivare il diritto al risarcimento del danno da parte del ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, impugnando e contestando le pretese ricorsuali, e domandando la reiezione del gravame.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
Va premesso che i presupposti per il riconoscimento della responsabilità civile della pubblica amministrazione sono stati chiariti dalla giurisprudenza, ed in particolare dalla pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 7/2021.
A tale riguardo occorre anzitutto ricordare che si tratta di una responsabilità che deve essere ricondotta al modello extra contrattuale si cui all’art. 2043 c.c.; pertanto gli elementi costitutivi della stessa sono i seguenti: a) elemento oggettivo, articolato, al suo interno, in condotta, rapporto di causalità materiale e danno ingiusto, inteso come lesione di una situazione giuridica rilevante; b) antigiuridicità, che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico; c) elemento soggettivo, comprensivo della imputabilità, del dolo o della colpa.
In relazione alle conseguenze, la fattispecie illecita, così come sopra individuata, deve essere connessa ai pregiudizi diretti e immediati, subiti dalla parte danneggiata, di carattere patrimoniale o non patrimoniale (c.d. danno conseguenza, nella forma del danno emergente e del lucro cessante) e la prova del fatto illecito e di tutti i predetti elementi è a carico del danneggiato ( i.a. Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3485; sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1353).
Il precedente annullamento di un provvedimento che abbia riguardato la questione può rappresentare un importante elemento indiziario, ma di per sé non dimostra la sussistenza della colpa, dell’ingiustizia del danno, della consistenza di quest’ultimo e del relativo nesso di causalità diretta ed immediata.
Venendo al caso di specie, non risulta che sia stata dimostrata la colpa dell’Amministrazione resistente né essa emerge dalla sentenza intervenuta inter partes e sopra menzionata.
Vale al riguardo notare che la questione relativa alla sussistenza o meno, in capo al ricorrente, dei requisiti per il titolo richiesto era molto complessa, tanto che in sede cautelare la relativa domanda era stata respinta, sia in prime cure sia in appello, con motivazioni, seppure ovviamente non vincolanti data la sede sommaria, che attenevano anche al fumus boni iuris .
La sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale, che nell’impostazione ricorsuale rappresenta il presupposto (unico) dell’illecito di cui si domandano i danni, è invece fondata essenzialmente sulla violazione del termine di 18 mesi per operare in autotutela, ma non contiene accertamenti pregnanti in ordine alla legittimità o meno del rigetto del rinnovo, ossia in ordine al fatto realmente dannoso nelle circostanze di causa.
Il ricorrente, al riguardo, deduce soltanto che “ L’annullamento del titolo professionale del -OMISSIS- è avvenuto non solo ben oltre il termine massimo di legge di 18 mesi, ma anche in mancanza di un interesse pubblico specifico e in contraddizione con la stessa condotta dell’amministrazione medesima che aveva consentito ben 32 imbarchi al -OMISSIS- rogando i relativi contratti di arruolamento (si tratta di atti pubblici) ritenendolo ogni volta perfettamente idoneo al profilo di ufficiale di coperta. La sentenza di cui in premessa e le sue argomentazioni che devono qui intendersi per riportate e trascritte, rendono chiara ed esplicita, al di là di ogni ulteriore argomentazione, la colpa dell’Amministrazione in ordine all’annullamento, alla revoca e al diniego del rinnovo del titolo professionale .”.
Quindi, sulla colpa, il ricorrente opera un rinvio integrale alla sentenza, ma così facendo non dimostra ex art. 64 c.p.a. il predetto elemento costitutivo della fattispecie aquiliana, che non può che attenere alla diligenza dell’Amministrazione nell’accertamento dei presupposti per l’ottenimento del titolo.
Fermo quanto sopra in ordine alla insufficienza di un rinvio de plano alla sentenza di annullamento ai fini della dimostrazione della colpa, per violazione dell’art. 40, comma 2, e dell’art. 64 c.p.a., vale aggiungere che la sentenza n. -OMISSIS-di questo Tribunale pone in luce le “ difficoltà interpretative connesse alla frammentarietà e disorganicità della regolamentazione normativa della materia dei titoli abilitanti per la navigazione, incisa peraltro da una massiccia stratificazione normativa realizzata tramite fonti di diversa natura, non di rado adottate per far fronte all’esigenza di uniformazione del diritto interno ad accordi internazionali concernenti le condizioni per la navigazione ”. Tale passaggio risulta altamente significativo in ordine all’esclusione della colpa dell’Amministrazione nel caso di specie.
Solo per completezza, vale altresì evidenziare che anche il danno non è stato sufficientemente provato.
Il ricorrente chiede infatti di “ Ritenere e dichiarare che la resistente amministrazione è responsabile del danno subito dal ricorrente per l’impedimento alla propria carriera professionale dal 2017 al 2021 e per l’effetto condannarla al relativo risarcimento nella richiesta misura di € 72.738,96 per differenze retributive, con il rateo di 13^ e 14^ mensilità e T.F.R. e il danno pensionistico pari al mancato accredito contributivo, liquidandone il corrispettivo in misura pari alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338-1962, ovvero in quell’altra maggiore o minor misura che sarà ritenuta di giustizia .”.
Tuttavia, sull'entità del risarcimento sussistono delle specifiche contestazioni nel rapporto allegato ai documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato in data 11 novembre 2025, cui il ricorrente non ha ritenuto di controdedurre. In particolare è stato evidenziato che anche dopo il rilascio del titolo avvenuto in data 13 gennaio 2021, in esecuzione della sentenza, il ricorrente è stato arruolato dalla società RFI Spa, alternativamente, sia con la funzione di elettricista che con quella di 1^ ufficiale.
Tale elemento pone in serio dubbio sia il danno subito, posto che lo sviluppo di carriera non sarebbe stato realmente quello dedotto in ricorso, sia il nesso di causalità tra l’illecito (come detto comunque non dimostrato) ed il danno. In tale scenario, la mancata risposta del ricorrente può essere valutata anche ex art. 64 c.p.a. come carenza di contestazione specifica.
L’istanza istruttoria del ricorrente, alla luce di quanto sopra esposto, appare inutile e ridondante rispetto alle insufficienze dimostrative e allegative in precedenza evidenziate che affliggono il ricorso.
In definitiva, il gravame va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT TI, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
NN AP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AP | AT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.