Parere definitivo 27 giugno 2022
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2024
Accoglimento
Sentenza 19 agosto 2024
Inammissibile
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 10416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10416 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10416/2025REG.PROV.COLL.
N. 07479/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7479 del 2024, proposto dalla I.C.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Pelliccia, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
RM HE e NC HE, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Renato Veneruso e Alessandro Lipani, con domicilio digitale presso quest’ultimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
nei confronti
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ausiello, con domicilio digitale presso il medesimo e domicilio fisico eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 19 agosto 2024, n. 7166, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e dei sigg. RM HE e NC HE;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate da tutte le parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. RA UA, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., proposta dalla ICMA s.r.l. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 7166 del 19 agosto 2024 che ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. II, n. 3715 del 3 giugno 2021.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. II, n. 2163 del 28 aprile 2016, è stata respinta la domanda di annullamento, veicolata attraverso tre distinti ricorsi e due atti di motivi aggiunti, dei provvedimenti con i quali, tra il mese di dicembre 2010 e il mese di settembre 2012, il comune di Casalnuovo di Napoli ha rigettato le denunce d’inizio attività e l’istanza di permesso di costruire presentate in sanatoria dalla ICMA s.r.l. nonché ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione agli interventi realizzati sine titulo dalla ICMA s.r.l. nel suo compendio produttivo in Casalnuovo, articolato in tre corpi distinti (Corpo A: capannoni; Corpo B: fabbricato uffici; Corpo C: palazzina uffici e servizi);
b) il 17 novembre 2016 la ICMA s.r.l. ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per la sanatoria delle difformità riscontrate con riferimento al Corpo A e al Corpo B del suddetto compendio immobiliare, ottenendo dal comune di Casalnuovo, in accoglimento della sua istanza, il rilascio del provvedimento n. 38 del 26 settembre 2018;
c) con sentenza del T.a.r. per la Campania n. 3715 del 3 giugno 2021 è stato respinto il ricorso promosso dai sigg. RM e NC HE, titolari di una servitù di passaggio pedonale e carraio sul piazzale di proprietà della ICMA s.r.l. per l’accesso al proprio capannone, avverso il provvedimento di accertamento di conformità; segnatamente, il T.a.r. ha giudicato inammissibili i primi due motivi di ricorso e infondati i restanti due motivi;
d) contro la sentenza del T.a.r. n. 3715 del 2021 i sigg. HE hanno proposto appello, affidato a quattro motivi di gravame (estesi da pag. 9 a pagina 30) così rubricati: “ 1. Error in judicando – Omessa pronunzia – Erronea declaratoria di inammissibilità e fondatezza del primo motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 36 del D.P.R. n. 380/2001 – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria” ; “ 2. Error in judicando – Omessa pronunzia – Erronea declaratoria di inammissibilità e fondatezza del secondo motivo di gravame rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 – Difetto di istruttoria – Illogicità ”; “ 3. Error in judicando – Fondatezza del terzo motivo di gravame rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. di Casalnuovo di Napoli – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione ”; “ 4. Error in judicando – Fondatezza del quarto motivo di gravame rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. di Casalnuovo di Napoli – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Difetto di istruttoria e di motivazione ”;
3. Con la menzionata sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2567 del 2023:
a) è stata dichiarata inammissibile l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado;
b) è stata accolto il motivo di appello che ha contestato la declaratoria di inammissibilità del primo e secondo motivo di prime cure;
c) è stato accolto il primo motivo del ricorso di primo grado nel decisivo presupposto che allorquando è stata presentata l’istanza di accertamento di conformità, la ditta ICMA aveva perso la titolarità del compendio in quanto acquisito ope legis alla proprietà comunale;
d) è stato assorbito l’esame dei restanti motivi di primo grado;
e) sono state compensate integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
4. Con ricorso notificato in data 24 settembre 2024 e depositato il successivo 7 ottobre 2024, l’interessata ha proposto domanda di revocazione affidata a due motivi rescindenti (da pagina 14 a pagina 21 del gravame; il capo esteso da pagina 13 a pagina 14, sub I) , si limita a richiamare i requisiti dell’errore revocatorio), così rubricati: “ II – Errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa – Erronea ed omessa percezione degli atti del giudizio – Violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. 2.1 Errore sull’ordinanza n. 70 del 11/11/2011” ; “ III . Mancato esame di un documento decis[ivo] ai fini della decisione: ordinanza cautelare n. 398/2012 del Tar Campania ”;
5. Nel corso del procedimento:
a) in data 8 ottobre 2024 si sono costituti i germani HE per resistere al gravame;
b) in data 19 marzo 2025 si è costituito il comune di Casalnuovo per aderire al gravame;
c) sono state depositate memorie difensive da parte del comune (in data 28 ottobre 2025), degli intimati (in data 30 ottobre 2025), mentre parte ricorrente ha prodotto memoria di replica in data 8 novembre 2025.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. Con i motivi rescindenti la ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe affetta da due errori di fatto imputabili a erronea od omessa percezione del contenuto degli atti di causa, l’uno costituito dall’aver erroneamente ritenuto che il Corpo A del complesso immobiliare fosse stato anch’esso oggetto di un ordine di demolizione (e, quindi, acquisito ope legis al patrimonio comunale a seguito della mancata demolizione, prima ancora della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità), l’altro dal mancato esame della ordinanza cautelare (n. 398 del 2012) con cui il T.a.r. aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 70/2011 che avrebbe riguardato, secondo il Giudice d’appello, anche il Corpo A.
Per la fase rescissoria ha poi chiesto l’accoglimento dell’appello.
9. I dedotti vizi-motivi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. risultano inammissibili, in quanto:
a) il primo motivo cade su un aspetto (quello relativo alla circostanza che l’edificio denominato Corpo A fosse, o meno, anch’esso da demolire) che ha costituito un punto controverso della lite sul quale il Consiglio di Stato si è espressamente pronunciato (§13.3 della sentenza revocanda, alle pagine 13 e 14, in cui si dissente dalla deduzione che le opere sanate non avrebbero costituito oggetto delle ordinanze di demolizione e si elencano le circostanze da cui “ si evince univocamente ” il fatto che “la palazzina servizi fosse da demolire” ); ragion per cui trova applicazione il pacifico principio per cui non costituiscono causa di revocazione l’errore di valutazione o di giudizio e, in particolare, le ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio o quelle in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, che semmai danno luogo a un ipotetico errore di giudizio che non è censurabile mediante revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un terzo ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2025, n. 8966; sez. VI, 29 ottobre 2025, n. 8377; sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7818);
b) quanto al secondo motivo, il collegio giudicante non doveva prendere in esame l’ordinanza cautelare n. 398 del 2012, adottata dal T.a.r. nel giudizio definito con la sentenza n. 2163 del 2016, poiché la sentenza che ha definito il giudizio, facendo venire meno gli effetti della misura cautelare, è stata pubblicata il 28 aprile 2016, mentre l’istanza di accertamento di conformità è stata prodotta il 17 novembre 2016, ben oltre il decorso del termine di legge per la demolizione; fermo restando che, in linea generale, la mancata espressa considerazione di un documento è un’evenienza neutra che non integra il vizio revocatorio (cfr. Cons. Stato, sez. II, 10 novembre 2025, n. 8778; sez. III, 30 settembre 2016, n. 4041);
c) i motivi proposti sollecitano inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare l’intero thema probandum e decidendum (fra le tante, Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2025, n. 8967), in particolare con il riferimento (a pagina 20 del ricorso) all’errore che il Consiglio di Stato avrebbe commesso nel non considerare che la DIA del 2002 non era stata oggetto di impugnazione, annullamento o revoca.
10. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ICMA S.r.l. e il Comune di Casalnuovo di Napoli, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dei sigg. RM e NC HE, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
RA UA, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA UA | Vito Poli |
IL SEGRETARIO