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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, all'udienza del 27/05/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 8007/2024 , vertente:
TRA
( ), con sede in Napoli al Corso Umberto n. 237, pec Parte_1 P.IVA_1
– iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli REA NA-903059, in persona del Email_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Antonio Viggiano ( – C.F._2
con il quale elettivamente domicilia presso lo studio in Email_2
Napoli al Viale Gramsci n. 18,
OPPONENTE
E
con partita I.V.A. nr. . in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. ra , corrente in Maddaloni alla via Cancello nr. 380; Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura anche speciale a margine della costituzione, dall'avv. Carozza
Antonio c.f. ( ) presso il cui studio legale domicilia in S. Marco IS (CE) C.F._3 alla via Domenico Gentile nr.21
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio
2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2322/2024, emesso il 27 agosto 2024 dal G.U. presso il Tribunale di Napoli Nord, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di euro Controparte_1
10788,46 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito vantato per mancato pagamento della fattura n. 444/2023 relativa a riparazione di autocarri, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
e/o di Napoli ai sensi degli artt 19 e 20 c.p.c., e nel merito l'infondatezza del credito.
Si costituiva in giudizio ribadendo la fondatezza della pretesa e Controparte_1 aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
L'eccezione di incompetenza del tribunale adito.
Come è noto, nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto o chiamato che intende eccepire la incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20
c.p.c. (tra le tante, Cass. 30.8.2004 n.17371).
Nella specie, l'opponente ha ritualmente contestato la competenza del giudice adito relativamente sia al foro generale dei convenuti (art. 19 c.p.c.) che al foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta ed al "forum destinate solutionis".
A fronte di tale eccezione, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta ha aderito all'indicazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o del Tribunale di Napoli quale giudice competente.
Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
Invero, in caso di adesione si realizza un accordo espresso di deroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta, con la conseguenza che il Giudice è quindi tenuto a prendere atto dell'accordo delle parti e previa revoca del decreto ingiuntivo disporre la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. Tribunale di
Roma 6.09.2023).
Alcuna pronuncia deve essere adottata in merito alle spese processuali, poiché in tema di competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al Giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 7 giugno 1985, n. 3415 in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n. 25180 dell'8/11/2013).
Pertanto, ai sensi dell'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione da parte dell'opposto all'eccezione, formulata dall'opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Napoli e/o il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 2322/2024 – statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza – e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Va riservato al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2322/24, nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1) letto l'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione da parte dell'opposto
[...] all'eccezione, formulata dall'opponente di incompetenza Controparte_1 Parte_1 per territorio dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e/o il Tribunale di Napoli revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2322/24, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) riserva al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, ha pronunciato, all'udienza del 27/05/2025 ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente numero R.G. 8007/2024 , vertente:
TRA
( ), con sede in Napoli al Corso Umberto n. 237, pec Parte_1 P.IVA_1
– iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli REA NA-903059, in persona del Email_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Sig. ), Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Antonio Viggiano ( – C.F._2
con il quale elettivamente domicilia presso lo studio in Email_2
Napoli al Viale Gramsci n. 18,
OPPONENTE
E
con partita I.V.A. nr. . in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. ra , corrente in Maddaloni alla via Cancello nr. 380; Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura anche speciale a margine della costituzione, dall'avv. Carozza
Antonio c.f. ( ) presso il cui studio legale domicilia in S. Marco IS (CE) C.F._3 alla via Domenico Gentile nr.21
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale che precede
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio
2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2322/2024, emesso il 27 agosto 2024 dal G.U. presso il Tribunale di Napoli Nord, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di euro Controparte_1
10788,46 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito vantato per mancato pagamento della fattura n. 444/2023 relativa a riparazione di autocarri, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
e/o di Napoli ai sensi degli artt 19 e 20 c.p.c., e nel merito l'infondatezza del credito.
Si costituiva in giudizio ribadendo la fondatezza della pretesa e Controparte_1 aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
L'eccezione di incompetenza del tribunale adito.
Come è noto, nelle cause relative ai diritti di obbligazione il convenuto o chiamato che intende eccepire la incompetenza per territorio al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c. ha l'onere non solo di indicare nella comparsa di risposta il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt.18, 19 e 20
c.p.c. (tra le tante, Cass. 30.8.2004 n.17371).
Nella specie, l'opponente ha ritualmente contestato la competenza del giudice adito relativamente sia al foro generale dei convenuti (art. 19 c.p.c.) che al foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta ed al "forum destinate solutionis".
A fronte di tale eccezione, parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta ha aderito all'indicazione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere o del Tribunale di Napoli quale giudice competente.
Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, cpc, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, "la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo".
Invero, in caso di adesione si realizza un accordo espresso di deroga della competenza, mediante l'accettazione della proposta implicita nell'indicazione, a nulla rilevando che essa sia esatta, con la conseguenza che il Giudice è quindi tenuto a prendere atto dell'accordo delle parti e previa revoca del decreto ingiuntivo disporre la cancellazione della causa dal ruolo (cfr. Tribunale di
Roma 6.09.2023).
Alcuna pronuncia deve essere adottata in merito alle spese processuali, poiché in tema di competenza per territorio, l'adesione della controparte, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 c.p.c., alla indicazione del giudice ritenuto competente dalla parte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito comporta che questi, nel rimettere al Giudice competente la causa cancellata dal ruolo, non possa pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a sé, dovendo riguardo ad esse provvedere il giudice cui è rimessa la causa (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 7 giugno 1985, n. 3415 in Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame. E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento che dichiari la competenza per territorio derogabile su conforme accordo delle parti (qual è quello di cui qui si tratta) ha la natura sostanziale di ordinanza, pur se emesso in forma di sentenza. Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. civ. n. 25180 dell'8/11/2013).
Pertanto, ai sensi dell'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione da parte dell'opposto all'eccezione, formulata dall'opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Napoli e/o il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, n. 2322/2024 – statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza – e va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Va riservato al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2322/24, nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1) letto l'art. 38, 2° comma c.p.c., dando atto dell'adesione da parte dell'opposto
[...] all'eccezione, formulata dall'opponente di incompetenza Controparte_1 Parte_1 per territorio dell'adito Tribunale di Napoli Nord per essere competente il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e/o il Tribunale di Napoli revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 2322/24, ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) riserva al giudice territorialmente competente ogni provvedimento sulle spese di giudizio.
Così deciso in Aversa, 27/05/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli