Ordinanza cautelare 16 maggio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Decreto collegiale 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 24/06/2025, n. 12483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12483 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03585/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3585 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto datato 6 ottobre 2021 e notificato in data 2 febbraio 2022, con il quale il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza presentata dal ricorrente in data 25 maggio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), nell’ambito del procedimento n. K10/-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana, fondato sulla sussistenza di precedenti penali per lesioni e violenza privata e di una denuncia in flagranza per furto in concorso emersi a carico della figlia del medesimo.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha interposto il seguente motivo:
- “ 1) DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITA' DEI FATTI POSTI A BASE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO; 2) ECCESSO DI POTERE per travisamento dei presupposti ed ingiustizia manifesta; ”.
In sostanza, con il predetto mezzo, parte ricorrente ha censurato il provvedimento di diniego oggetto del gravame in scrutinio per difetto di istruttoria e di motivazione, e ciò nella ritenuta irrilevanza dei pregiudizi della figlia ai fini della mancata concessione della cittadinanza.
Assume, inoltre, il ricorrente che il Ministero dell’Interno ha rilasciato alla di lui figlia anche il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE, onde la concessione della cittadinanza non comporterebbe alcun beneficio alla familiare pregiudicata.
3. Con memoria di stile, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
4. Con ordinanza del 16 maggio 2022, n. 3084, la Sezione ha respinto la proposta istanza cautelare per difetto di periculum in mora .
5. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria difensiva, con cui ha dedotto che la figlia ha un proprio nucleo familiare e non è più convivente con il padre, allegando certificati di residenza storica e di stato di famiglia; inoltre, il ricorrente ha versato in atti il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE rilasciato alla figlia in data 24 novembre 2023.
6. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
8. In particolare, è fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
9. In detta prospettiva, si rileva come dagli atti di causa risulti che la figlia del ricorrente non conviva con il padre, avendo formato un proprio nucleo familiare, e che di recente la stessa ha ottenuto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE.
Va altresì rilevato come i pregiudizi penali e di polizia addebitati alla figlia del ricorrente sono stati acriticamente recepiti dal Ministero resistente come di per sé idonei a supportare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana, in difetto dei necessari ulteriori accertamenti istruttori, al fine di determinare l’ascrivibilità dei predetti fatti al nucleo familiare.
In sostanza, il Ministero procedente, nel diniego impugnato, si è limitato a riscontrare i suddetti precedenti e a considerarli quali fattori automaticamente ostativi alla concessione della richiesta cittadinanza italiana.
Tuttavia, le evidenze fattuali e documentali in atti, neanche specificamente contestate dall’amministrazione costituita, dimostrano come non esista tra il ricorrente e la figlia una relazione di convivenza, come erroneamente assunto nel provvedimento impugnato, ovvero che siano state riscontrate condotte agevolative del ricorrente stesso o che i reati contestati siano altrimenti riferibili al nucleo familiare.
9.1 In detta prospettiva, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ nel caso di specie, è del tutto pacifico che la ricorrente sia incensurata e che non sia mai stata nemmeno destinataria di segnalazione di reati o di comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale. Del resto, la motivazione del provvedimento impugnato non fa riferimento alcuno a un tale eventuale profilo, focalizzando piuttosto i suoi contenuti ostativi su un unico, oltremodo risalente, pregiudizio penale a carico del coniuge. Elemento su cui sostanzialmente si fonda il provvedimento di diniego impugnato sulla base della considerazione che il comportamento del coniuge possa essere indice di una mancata integrazione dell’intero suo nucleo familiare e che la ricorrente abbia pure interesse ad agevolarne l’esecuzione, anche solo per ragioni affettive. Considerazioni che si rivelano del tutto apodittiche ed indimostrate solo che si consideri che il pregiudizio penale contestato al coniuge risale ad oltre trenta anni or sono. A ben vedere siffatto ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale della ricorrente, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, cozza contro il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari. Ovviamente il Collegio non esclude che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia. ” (Tar Lazio, Sezione V Bis, sentenza del 5 marzo 2025, n. 4713).
10. Alla luce delle prefate considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto, con la precisazione che dalla presente pronuncia scaturisce l’obbligo per l’amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente, mediante la disamina puntuale del relativo inserimento sociale – e, quindi, della sua integrazione nella comunità nazionale - che tenga conto concretamente della sua condotta di vita durante la permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari e della condotta tenuta da costoro, della sua attività lavorativa nonché di tutti gli altri elementi ritenuti rilevanti che denotino l’adesione, o meno, ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale.
11. Il ricorrente va altresì ammesso al patrocinio a spese dello Stato, per l’importo che sarà liquidato con successivo decreto, previa presentazione di apposita istanza.
12. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.