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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 483 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa
TRA
, C.F.: con l'avv. Maria Zaffina;
Parte_1 C.F._1
CONTRO in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'avv. Armando Chirumbolo;
Controparte_1 P.IVA_1
OGGETTO: responsabilità contrattuale;
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha rappresentato di aver acquistato mediante Parte_1
contratto di compravendita intercorrente con la ditta una villetta bifamiliare Controparte_1
censita nel catasto fabbricati del comune di Pianopoli, foglio 5, particella 1436, categ. A/2, classe U, vani
6.
Ha lamentato di aver riscontrato chiazze di umidità, screpolature e crepe in prossimità del soffitto dovute CP_ ad infiltrazioni d'acqua, precisando che, a seguito di alcuni interventi di tinteggiatura eseguiti dalla , non solo il problema persiste ma la facciata dell'abitazione così come alcune stanze presentano diverse tonalità di tinteggiatura.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in precedenza proposto presso l'odierno Tribunale ed iscritto al n. 589/2020 rgac, il consulente tecnico d'ufficio ha constatato i vizi dell'immobile e ne ha riscontrato la causa nei lavori di costruzione non eseguiti a regola d'arte.
Pertanto, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: - accerti e dichiari la responsabilità della convenuta in qualità di esecutrice dei lavori e, per l'effetto, la condanni al risarcimento del danno, quantificato in euro 6.860,00 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dalla data di esecuzione dei lavori e sino al soddisfo nonché spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c., oltre spese generali e CPA;
- condanni la in persona del legale rappresentante, al rimborso, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quantificate in euro 2.940,55, nonché euro 4 .550 ,61, in favore dell'Ing. in qualità di consulente tecnico d'ufficio. Persona_1
Si è costituita la in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo Controparte_1
la responsabilità esclusiva del ricorrente, il quale, incurante delle indicazioni fornite dal Direttore dei
Lavori della ditta convenuta, ha effettuato un intervento di elevazione del terreno da individuarsi quale causa delle infiltrazioni d'acqua.
Inoltre, ha rappresentato come le fessure tra le finte travi scatolari in legno ed il solaio in cemento siano una conseguenza fisiologica dovuta alla diversa capacità di movimento dei due materiali, irrilevante ai fini strutturali.
Per tali motivi ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme rigetti la domanda avversa e condanni il al pagamento delle spese di lite oltre iva, cpa e spese generali, da distrarsi Parte_1
ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo n. 589/2020 rgac.
Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risarcimento del danno proposta da deve essere accolta avendo parte Parte_1 ricorrente provato la responsabilità contrattuale per vizi dell'immobile ex art. 1490 c.c. della ditta
[...]
Controparte_1
Riveste efficacia dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia l'analisi delle cause delle infiltrazioni d'acqua contenuta nella relazione tecnica preventiva, che questo Giudice ritiene pienamente di condividere in quanto chiara, precisa e dettagliata in ogni suo punto.
In particolare emerge che le zone di umidità localizzate sulle pareti ovest ed i rigonfiamenti che interessano la parete sud del fabbricato sono causalmente riconducibili: “1) alla quota del giardino rispetto a quella del marciapiede ed a quella del marciapiede rispetto alla pavimentazione interna;
2) alla mancata interposizione di uno strato di impermeabilizzazione fra soletta e massetto con opportuno taglio di separazione fra massetto interno ed esterno, e necessario risvolto sulla muratura esterna;
3) mancanza di un sistema efficace e duraturo di allontanamento dal marciapiede dell'acqua proveniente dal giardino” ( cfr. pag. 27, relazione tecnica preventiva).
Alla luce dell'esaustiva rappresentazione delle modalità di esecuzione dei lavori adottate per la costruzione dell'immobile e del riscontro dello stato dei luoghi da parte del consulente d'ufficio è possibile affermare che la non ha eseguito i lavori a regola d'arte. Controparte_1 Nello specifico, la ditta resistente ha optato per la realizzazione del massetto del marciapiede dell'abitazione in continuità con il massetto della pavimentazione interna, senza dotarlo dell'impermeabilizzazione necessaria.
Inoltre, la quota del marciapiede risulta essere solo di pochi centimetri superiore a quella del prato adiacente esposto a precipitazioni e, pertanto, umido.
In virtù di ciò, l'acqua che converge nel massetto del marciapiede non correttamente impermeabilizzato risale per capillarità lungo le pareti dell'immobile.
Per contro parte resistente ha dedotto che le infiltrazioni debbano essere imputate ad un intervento di elevazione del terreno del prato operato arbitrariamente dal Pt_1
Tale ricostruzione appare inverosimile sia in quanto non supportata da alcun documento probatorio sia poiché dal raffronto operato dall'ausiliare del Giudice tra l'immobile realizzato ed il progetto inziale non
è riscontrabile alcuna difformità nella posizione del terreno del prato.
Con riguardo alle differenze di tonalità che interessano le pareti della camera matrimoniale, del ripostiglio e del corridoio, si ritiene siano dovute al fatto che, al fine di nascondere le macchie causate dalle infiltrazioni, la ditta convenuta ha effettuato interventi di tinteggiatura sulle sole chiazze di umidità anziché sulle intere pareti (cfr. pag 27, relazione tecnica preventiva).
Alla luce di quanto finora esposto deve, dunque, concludersi per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno dovendo considerarsi ampiamente provata la responsabilità della convenuta per vizi dell'immobile ex art. 1490 c.c.
In relazione al quantum debeatur si ritiene congruo stimare il danno risarcibile in euro 6.860,00, oltre iva, condividendo sul punto il ragionamento estimativo operato dal consulente d'ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.538,00 come da D.M. n.
55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa, per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione, decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Le spese giudiziali del procedimento di accertamento tecnico preventivo sono poste a carico di parte soccombente e si liquidano in favore di in euro 1.170,00, in applicazione del D.M. n. Parte_1
55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.201 ad euro 26.000, applicazione dei parametri minimi per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria) oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Si condanna parte resistente al rimborso in favore di parte ricorrente, delle spese di consulenza tecnica preventiva, liquidate con decreto di liquidazione del 30.06.2022 in euro 4.166,53 oltre spese vive documentate per euro 400,00 ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 483 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
Affari Civili Contenziosi, così provvede:
-accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di per un totale di euro 6.860,00, oltre iva;
Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 Controparte_1
spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Maria Zaffina, liquidate in euro 2.338,00 come da D.M. n. 55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (valore della controversia da euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, applicazione dei parametri medi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della causa, per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria/di trattazione, decisionale) oltre spese generali nella misura del 15%, IVA E CPA come per legge;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in Parte_1
euro 1.170,00, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come mod. da D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, applicazione dei parametri minimi per le fasi di: studio della controversia, introduzione della causa, istruttoria) oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in Controparte_1
favore di delle spese di consulenza tecnica preventiva liquidate con decreto di Parte_1
liquidazione datato 30.06.2022 in euro 4.166,53 oltre spese vive documentate per euro 400,00 ed accessori di legge;
-manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Lamezia Terme, lì 11.06.2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda