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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile
Verbale d'udienza n. 818/2023 R.G.
All'udienza del 23.1.2025, alle ore 9.17, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, è comparso, l'avv. Riccardo Morelli in sost. avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO ed avv. PIRANI
LORENZO, che conclude e discute la causa riportandosi al ricorso e a tutti i propri atti.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 14.00, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 818/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data 13.3.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUGIAPAGLIA STEFANO e dall'avv. PIRANI LORENZO, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dei difensori, in Ancona;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.1.2025.
FATTO E DIRITTO
Al a proposto ricorso per l'annullamento del verbale di accertamento Parte_1
di violazione del Codice della Strada n. 466196739 del 9.2.2023, elevato dai
Carabinieri di Porto Potenza Picena, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 116, commi 15-17, Codice della Strada, poiché il giorno 9.2.2023 alle ore
10.30 nel Comune di Potenza Picena circolava senza la patente di guida prescritta, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.100,00 e quella accessoria del fermo dell'autoveicolo.
Verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla
, non costituitasi in giudizio, ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con ordinanza del 6.10.2023.
Va dichiarata l'incompetenza per materia dell'adito tribunale sul proposto ricorso, come già rilevata d'ufficio con il decreto del 20.3.2023.
1 Deve evidenziarsi che sulla questione della natura giuridica della competenza del
Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella pronuncia n. 11177/18, dopo aver ripercorso l'iter legislativo che ha portato all'attuale disciplina degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, ha osservato che “Dall'esame delle norme che nel tempo hanno disciplinato il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, e di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, si può rilevare che il legislatore ha trattato tali controversie con una tecnica legislativa che ha dato rilievo all'oggetto della domanda, considerato però non per il suo valore monetario, ma per una serie di profili differenti che portano a ritenere che il riparto della competenza sia determinato soprattutto con il criterio della materia”, aggiungendo che “Appare, dal confronto delle disposizioni legislative che nel tempo hanno riguardato le opposizioni alle ordinanze ingiunzione di sanzione amministrativa, che queste siano state sempre considerate dal legislatore come una categoria di cause con caratteristiche ontologicamente unitarie, che sono state inizialmente attribuite alla competenza del pretore, e con la soppressione del pretore, del tribunale, e poi del giudice di pace, a seguito dell'istituzione di questa nuova figura, sempre individuando la categoria unitariamente, sia con riferimento al procedimento applicabile, che all'oggetto sostanziale della domanda”.
Muovendo da tale argomentazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi concluso, in ordine agli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, costituenti attualmente le uniche norme regolatrici della materia, che “in base all'art. 6 del d. lgs 150 / 2011 si può qualificare la competenza del Giudice di Pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia, e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, è connotato dall'elemento del valore.
In base all'art.7 del d.lgs. 150/2011 può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace
2 ex art.7 del d. lgs. 1 settembre 2011 n.150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia”.
A fronte di tale inequivoco principio di diritto, è indubbio che, nel caso di specie, il ricorso proposto dall' per l'annullamento di un verbale di Parte_1
accertamento di violazione del Codice della Strada, giuridicamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 (norma, del resto, espressamente menzionata nell'intestazione del ricorso), rientri nella competenza per materia del giudice di pace stabilita dalla predetta norma.
Deve peraltro segnalarsi una specifica applicazione del principio di diritto enunciato in via generale dalla Suprema Corte nella citata sentenza a Sezioni Unite ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, intervenuta con ordinanza n. 4425/2018 della Corte di Cassazione: infatti, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Palmi a fronte della declaratoria di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Sinopoli adito in opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 116 commi 15 e 17 Codice della Strada (la stessa contestata all' , motivata Parte_1
proprio con il richiamo fatto dal comma 15 della predetta norma alla competenza del Tribunale in composizione monocratica sulle violazioni del comma medesimo.
Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come gli artt. 6 e 7 del d. lgs 150/2011 costituiscano attualmente l'unico riferimento normativo per l'individuazione del riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale
Ordinario, regolando la prima norma i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204
Codice della Strada, e la seconda norma i ricorsi proposti avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada;
ha quindi affermato che (a differenza dei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 Codice della Strada, in cui opera ex art. 6 del d. lgs. 150/2011 il criterio di competenza per valore), nel caso di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada ex art. 204-bis Codice della
Strada opera ex art. 7 del d. lgs. 150/2011 la “competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, pertanto, venendo in rilievo una opposizione rivolta al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, deve essere applicato il
3 criterio di competenza per materia posto dal summenzionato art. 7 d. lgs 150/2011, essendo quindi competente sul proposto ricorso il Giudice di Pace di CP_1
Non appare del resto idoneo a sostenere il contrario il richiamo posto dal ricorrente al tenore letterale dell'art. 116, comma 15, del Codice della Strada, interpretato quale criterio speciale di competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica: deve infatti evidenziarsi che il legislatore con l'intervento operato con il d. lgs. n. 150/2011, successivo al d. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della
Strada), ha istituito una competenza generalizzata (come riconosciuto dalla
Suprema Corte nelle pronunce dianzi citate) del Giudice di Pace per quanto attiene alle opposizioni avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della
Strada, con una generale ratio di semplificazione dei procedimenti civili, avendo quindi in sostanza introdotto una legge processuale regolativa dell'intera materia già regolamentata da una normativa precedente, di tal ché è la prima che (benché successiva) deve prevalere sulla seconda.
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza dell'adito tribunale a pronunciarsi sul proposto ricorso, che va riassunto nel termine di tre mesi dinanzi al giudice competente (Giudice di Pace di . CP_1
Deve da ultimo rilevarsi come la giurisprudenza costante, nel caso di declaratoria di incompetenza, ritenga il giudicante gravato dall'obbligo di pronunciarsi sulle spese del giudizio.
È stato infatti affermato che «Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto» (tra le altre, CASS., ord. n. 8117 del 23 marzo 2021; ord. n. 23727 del 19/11/2015).
Nel caso in esame, benché il ricorrente sia soccombente, la contumacia della comporta soltanto l'irripetibilità delle spese di lite. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 818 /2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, essendo competente il Giudice di Pace di dinanzi al quale il CP_1
giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi;
4 - spese di lite irripetibili.
Macerata, 23/01/2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
5
Verbale d'udienza n. 818/2023 R.G.
All'udienza del 23.1.2025, alle ore 9.17, innanzi al giudice, dott.ssa Alessandra Canullo, è comparso, l'avv. Riccardo Morelli in sost. avv. BRUGIAPAGLIA STEFANO ed avv. PIRANI
LORENZO, che conclude e discute la causa riportandosi al ricorso e a tutti i propri atti.
Il giudice fa presente che sarà data lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ex art. 429 c.p.c., al termine degli incombenti previsti per l'odierna udienza.
Successivamente, alle ore 14.00, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Canullo, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente sentenza, da considerarsi allegata al presente verbale, la quale, stante l'assenza delle parti, viene depositata in Cancelleria.
Il Giudice
Alessandra Canullo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico nella persona della dott.ssa
Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 818/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data 13.3.2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rapp. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUGIAPAGLIA STEFANO e dall'avv. PIRANI LORENZO, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dei difensori, in Ancona;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.1.2025.
FATTO E DIRITTO
Al a proposto ricorso per l'annullamento del verbale di accertamento Parte_1
di violazione del Codice della Strada n. 466196739 del 9.2.2023, elevato dai
Carabinieri di Porto Potenza Picena, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 116, commi 15-17, Codice della Strada, poiché il giorno 9.2.2023 alle ore
10.30 nel Comune di Potenza Picena circolava senza la patente di guida prescritta, ed irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.100,00 e quella accessoria del fermo dell'autoveicolo.
Verificata la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla
, non costituitasi in giudizio, ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con ordinanza del 6.10.2023.
Va dichiarata l'incompetenza per materia dell'adito tribunale sul proposto ricorso, come già rilevata d'ufficio con il decreto del 20.3.2023.
1 Deve evidenziarsi che sulla questione della natura giuridica della competenza del
Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, nella pronuncia n. 11177/18, dopo aver ripercorso l'iter legislativo che ha portato all'attuale disciplina degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, ha osservato che “Dall'esame delle norme che nel tempo hanno disciplinato il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del codice della strada, e di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, si può rilevare che il legislatore ha trattato tali controversie con una tecnica legislativa che ha dato rilievo all'oggetto della domanda, considerato però non per il suo valore monetario, ma per una serie di profili differenti che portano a ritenere che il riparto della competenza sia determinato soprattutto con il criterio della materia”, aggiungendo che “Appare, dal confronto delle disposizioni legislative che nel tempo hanno riguardato le opposizioni alle ordinanze ingiunzione di sanzione amministrativa, che queste siano state sempre considerate dal legislatore come una categoria di cause con caratteristiche ontologicamente unitarie, che sono state inizialmente attribuite alla competenza del pretore, e con la soppressione del pretore, del tribunale, e poi del giudice di pace, a seguito dell'istituzione di questa nuova figura, sempre individuando la categoria unitariamente, sia con riferimento al procedimento applicabile, che all'oggetto sostanziale della domanda”.
Muovendo da tale argomentazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno quindi concluso, in ordine agli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, costituenti attualmente le uniche norme regolatrici della materia, che “in base all'art. 6 del d. lgs 150 / 2011 si può qualificare la competenza del Giudice di Pace devoluta in base ad un criterio che è prioritariamente per materia, e solo in un momento logicamente successivo ed in alcune ipotesi, è connotato dall'elemento del valore.
In base all'art.7 del d.lgs. 150/2011 può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada. Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore;
che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace
2 ex art.7 del d. lgs. 1 settembre 2011 n.150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia”.
A fronte di tale inequivoco principio di diritto, è indubbio che, nel caso di specie, il ricorso proposto dall' per l'annullamento di un verbale di Parte_1
accertamento di violazione del Codice della Strada, giuridicamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 (norma, del resto, espressamente menzionata nell'intestazione del ricorso), rientri nella competenza per materia del giudice di pace stabilita dalla predetta norma.
Deve peraltro segnalarsi una specifica applicazione del principio di diritto enunciato in via generale dalla Suprema Corte nella citata sentenza a Sezioni Unite ad una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, intervenuta con ordinanza n. 4425/2018 della Corte di Cassazione: infatti, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Palmi a fronte della declaratoria di incompetenza resa dal Giudice di Pace di Sinopoli adito in opposizione avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all'art. 116 commi 15 e 17 Codice della Strada (la stessa contestata all' , motivata Parte_1
proprio con il richiamo fatto dal comma 15 della predetta norma alla competenza del Tribunale in composizione monocratica sulle violazioni del comma medesimo.
Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte ha evidenziato come gli artt. 6 e 7 del d. lgs 150/2011 costituiscano attualmente l'unico riferimento normativo per l'individuazione del riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale
Ordinario, regolando la prima norma i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 ed ai sensi dell'art. 204
Codice della Strada, e la seconda norma i ricorsi proposti avverso verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada;
ha quindi affermato che (a differenza dei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 204 Codice della Strada, in cui opera ex art. 6 del d. lgs. 150/2011 il criterio di competenza per valore), nel caso di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada ex art. 204-bis Codice della
Strada opera ex art. 7 del d. lgs. 150/2011 la “competenza esclusiva per materia – senza alcun limite di valore né di natura accessoria della sanzione – del Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, pertanto, venendo in rilievo una opposizione rivolta al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, deve essere applicato il
3 criterio di competenza per materia posto dal summenzionato art. 7 d. lgs 150/2011, essendo quindi competente sul proposto ricorso il Giudice di Pace di CP_1
Non appare del resto idoneo a sostenere il contrario il richiamo posto dal ricorrente al tenore letterale dell'art. 116, comma 15, del Codice della Strada, interpretato quale criterio speciale di competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica: deve infatti evidenziarsi che il legislatore con l'intervento operato con il d. lgs. n. 150/2011, successivo al d. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della
Strada), ha istituito una competenza generalizzata (come riconosciuto dalla
Suprema Corte nelle pronunce dianzi citate) del Giudice di Pace per quanto attiene alle opposizioni avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della
Strada, con una generale ratio di semplificazione dei procedimenti civili, avendo quindi in sostanza introdotto una legge processuale regolativa dell'intera materia già regolamentata da una normativa precedente, di tal ché è la prima che (benché successiva) deve prevalere sulla seconda.
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza dell'adito tribunale a pronunciarsi sul proposto ricorso, che va riassunto nel termine di tre mesi dinanzi al giudice competente (Giudice di Pace di . CP_1
Deve da ultimo rilevarsi come la giurisprudenza costante, nel caso di declaratoria di incompetenza, ritenga il giudicante gravato dall'obbligo di pronunciarsi sulle spese del giudizio.
È stato infatti affermato che «Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto» (tra le altre, CASS., ord. n. 8117 del 23 marzo 2021; ord. n. 23727 del 19/11/2015).
Nel caso in esame, benché il ricorrente sia soccombente, la contumacia della comporta soltanto l'irripetibilità delle spese di lite. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, quale giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 818 /2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Macerata sul proposto ricorso, essendo competente il Giudice di Pace di dinanzi al quale il CP_1
giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi;
4 - spese di lite irripetibili.
Macerata, 23/01/2025
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