Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10531 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03379/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3379 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tanferna, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, Nicola Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Tanferna in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fienga, Giovanni Battista De Luca, Alessandro Zuccaro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota di GSE S.p.A. prot. GSE/P20210000794 del 14 gennaio 2021, avente a oggetto “IAFR 3485 – Comunicazione di esito relativa all'attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/11 e dell'art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Cividate Camuno (BS)” (doc. 1), nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi espressamente inclusi, ove occorrer possa,
il documento contabile estratto dal portale GRIN del GSE (doc. 2);
la nota di GSE S.p.A. prot. GSE/P20200002880 del 20 gennaio 2020, avente a oggetto “IAFR 3485 – Comunicazione di sospensione dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/11 e ai sensi dell'art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014, sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Cividate Camuno (BS)” (doc. 3).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edison S.p.A. il 16/2/2022:
al fine di ottenere l'annullamento
- della nota di GSE S.p.A. prot. n. GSE/P20210032163 del 23 novembre 2021, avente a oggetto “Comunicazione di esito relativa all'attività di controllo mediante sopralluogo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/11 e dell'art. 1 del D.M. 31 gennaio 2014 sull'impianto idroelettrico sito nel Comune di Cividate Camuno (BS) – IAFR 3485 - Richiesta di restituzione incentivi” (doc. 14), nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi espressamente inclusi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Vista la dichiarazione del 27.05.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Giacomo Nappi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
a) con il ricorso in epigrafe, Edison S.p.A. ha contestato i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno rideterminato gli incentivi per l’energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Cividate Camuno (BS), assumendo che la potenza installata dell’impianto prima dell’intervento di rifacimento parziale fosse inferiore a quella dichiarata nella domanda di accesso al regime incentivante (pari a 20,5 MW per ognuno dei 3 gruppi turbine, per complessivi 61,5 MW)
b) nelle more del giudizio, tramite nota prot. GSE/P20250040915 del 23 maggio 2025 (doc. 15), GSE S.p.A. ha accolto l’istanza di riesame dei suddetti provvedimenti di rideterminazione dell’incentivo presentata in data 3 marzo 2021;
c) nella citata nota del 23 maggio 2025, parte resistente ha riconosciuto che “ gli elaborati trasmessi consentono di comprovare che la potenza dell’impianto nella configurazione ante operam era pari a 61,5 MW (3 turbine da 20,5 MW cadauna )”;
d) conseguentemente, GSE S.p.A. ha quantificato il nuovo parametro K e ha rideterminato l’energia incentivata nella misura corretta, preannunciando che provvederà a effettuare gli opportuni conguagli;
e) l’accoglimento dell’istanza di riesame da parte del GSE essendo satisfattivo delle pretese della ricorrente, priva la società dell’interesse ad una pronuncia di merito.
La complessiva vicenda processuale che ha portato ad una conclusione in rito della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacomo Nappi | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO