TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 384
TAR
Decreto cautelare 27 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza presupposti di legge per l'ordinanza

    La Corte ha ritenuto che l'art. 192 D.Lgs. 152/2006 disciplina l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti a prescindere dalla loro potenzialità inquinante. La presenza di rifiuti speciali (lana di roccia, tela gommata, inerti, rottami) è stata accertata e la ricorrente, quale detentrice dell'area da oltre vent'anni, è configurabile come responsabile di deposito incontrollato.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e sviamento di potere nella motivazione dell'ordinanza

    La Corte ha chiarito che la distinzione tra poteri contingibili e urgenti (art. 50 TUEL) e poteri ordinari (art. 192 D.Lgs. 152/2006) è corretta. L'ordinanza ha escluso la contingibilità e urgenza per assenza di pericolo attuale, ma ha confermato l'obbligo di rimozione dei rifiuti in base alla loro semplice presenza e alla titolarità dell'area.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo (colpa/dolo)

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente, quale detentrice dell'area da circa vent'anni e custode durante il sequestro, abbia la disponibilità materiale dei rifiuti. La responsabilità deriva dall'omessa vigilanza e dall'aver violato l'obbligo di impedire il protrarsi dello stato di abbandono, anche in considerazione della riconducibilità dei rifiuti all'attività dell'ex stabilimento.

  • Rigettato
    Violazione dei principi procedurali nella riattivazione del procedimento

    La Corte ha affermato che, in esecuzione della sentenza del TAR, il Comune ha correttamente riattivato il procedimento sulla base degli elementi già acquisiti, integrandoli se necessario. L'effetto conformativo della sentenza consente di utilizzare gli atti pertinenti senza ripetere l'intera istruttoria.

  • Rigettato
    Difetto istruttorio e genericità dell'ordinanza

    La Corte ha ritenuto che i campionamenti siano stati eseguiti in contraddittorio e che le contestazioni sulla loro rappresentatività siano sindacabili solo in caso di manifesta illogicità. La genericità degli obblighi è fisiologica nella fase genetica dell'ordinanza, essendo la caratterizzazione analitica demandata al piano operativo.

  • Rigettato
    Vizi metodologici negli accertamenti RP

    La Corte ha ritenuto che i campionamenti siano stati effettuati in contraddittorio e che le contestazioni metodologiche non integrino vizi sindacabili dal giudice amministrativo. La lana di roccia, fuoriuscita da tubazioni deteriorate, è stata correttamente qualificata come rifiuto.

  • Inammissibile
    Impugnazione di atto endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, in quanto mera comunicazione di avvio di un procedimento. Pertanto, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

  • Rigettato
    Incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto

    La Corte ha chiarito che la competenza esclusiva del Sindaco si riferisce all'ordinanza ex art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006. L'atto di accertamento dell'inottemperanza è un atto di gestione amministrativa rientrante nella competenza dei dirigenti, secondo l'art. 107 D.Lgs. 267/2000.

  • Rigettato
    Presupposti di fatto inesatti e ricostruzione istruttoria parziale

    La Corte ha ritenuto che il sopralluogo abbia accertato la presenza di cumuli di materiali riconducibili a rifiuti, anche se in quantità ridotta rispetto al 2023. L'impossibilità di accedere ad alcune aree impedisce di escludere la presenza dei rifiuti. L'accertamento dell'inottemperanza non richiede una nuova valutazione dei presupposti dell'ordinanza, ma la verifica dell'assenza di attività esecutive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 384
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 384
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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