Decreto cautelare 27 giugno 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
AR fa RC Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Rubechi e Lucilla Del Pianta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bibbiena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Dello Strologo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda U.S.L. CA UD-ST, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Bertolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (RP), rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Michelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Bibbiena-OMISSIS- notificata alla ricorrente in data 19/02/2025, avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 152/2006 per la rimozione e smaltimento di rifiuti presenti nell’area Ex cementificio Sacci di proprietà di AR Fa RC S.p.a.” con la quale è stato ordinato al Sig. -OMISSIS- quale legale rappresentante della Società ricorrente “Proprietaria e detentrice dell’area sita in -OMISSIS-, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area [..]” e nel contempo disposto a carico della medesima “la classificazione e smaltimento dei rifiuti”, la redazione “del piano operativo (entro 30 giorni dall’ordinanza)”, con previsione di completamento delle operazioni di smaltimento “entro 120 giorni dalla notifica dell’ordinanza”;
di ogni atto presupposto e conseguente e più segnatamente:
- della comunicazione dell’azienda ASL CA UD ST del 26 settembre 2024 con la quale la medesima rispondeva alla richiesta di controdeduzioni avanzata dal Comune di Bibbiena con nota del 18 settembre 2024:
- della comunicazione RP, area vasta UD, Dipartimento di Arezzo del 29 ottobre 2024 di risposta alle controdeduzioni avanzate dal Comune di Bibbiena con nota del 12 settembre 2024 ed ove occorrer possa anche del verbale di campionamento redatto da RP in data 6 aprile 2023 (prot. Comune n. -OMISSIS- del 13 aprile 2023) nonché degli esiti dei campionamenti assunti dal Comune di Bibbiena a prot. n. -OMISSIS-del 1° giugno 2023;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.06.2025:
- della comunicazione a prot. n. -OMISSIS-del 20/06/2025, avente ad oggetto “Ex Cementificio Sacci proprietà AR Fa RC […] - Avvio del procedimento per verifica dell’inottemperanza all’ordinanza -OMISSIS- (L. 241/1990 art. 7)” con la quale è stato aperto il procedimento per la verifica dell’inottemperanza e fissato l’accesso per il 1° luglio 2025 sulla proprietà della Società ricorrente per la verifica dello stato dei luoghi da parte del Comune di Bibbiena;
- di ogni atto presupposto e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla AR Fa RC Spa il 11.11.2025:
- della comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 08/08/2025, avente ad oggetto “Ex Cementificio Sacci proprietà AR Fa RC […] - conclusione del procedimento per verifica dell’inottemperanza all’ordinanza -OMISSIS- (L. 241/1990 art. 7)” con la quale è stata accertata l’inottemperanza all’Ordinanza Sindacale-OMISSIS- del 19/02/2025 da parte della AR Fa RC S.p.A. e con la quale è stata diffidata la medesima dal procedere ad alcuna operazione di rimozione se non previa presentazione e approvazione di un piano operativo e di ogni atto presupposto, e più segnatamente del verbale di sopralluogo del 31.07.2025 nella parte in cui si dichiara di aver rinvenuto gran parte dei rifiuti rilevati e descritti da AT nel verbale di sopralluogo del 6 Aprile 2023, ed occorrendo anche di ogni atto successivo e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bibbiena, della Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (RP) e della Azienda U.S.L. CA UD-ST;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LL VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La AR fa RC S.p.A. è proprietaria, dal 2003, di un complesso immobiliare industriale, già destinato a cementificio e da tempo in disuso, sito in località Corsalone, ricadente per una parte nel Comune di Bibbiena e per altra nel Comune di Chiusi della Verna.
L’area presenta da tempo criticità ambientali, con presenza di rifiuti e materiali contenenti amianto. A seguito di accertamenti svolti da RP nel 2006, la Società redigeva un piano di investigazione e smaltimento rifiuti, approvato dalla Provincia di Arezzo, e provvedeva alla rimozione dei cumuli e delle coperture in eternit.
Nel 2016 la Procura della Repubblica di Arezzo disponeva il sequestro preventivo dell’area per ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente emissione di ordinanze comunali (tra cui la n.-OMISSIS-) e ulteriori interventi di smaltimento. Nel luglio 2020 il Comune di Bibbiena revocava l’ordinanza, attestando l’assenza di rifiuti tali da arrecare danno alla salute.
Il procedimento penale si concludeva con sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Arezzo, che dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e assolveva il legale rappresentante della Società, disponendo la restituzione dell’area.
In data 6.04.2023, all’atto del dissequestro, RP effettuava campionamenti, rilevando la presenza di rifiuti speciali (lana di roccia, tela gommata, inerti, rottami) e trasmetteva al Comune, in data 1.06.2023, gli esiti analitici dai quali emergeva la presenza di amianto e fibre cancerogene, qualificando i materiali come rifiuti pericolosi e sollecitando l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Analoga richiesta proveniva dall’Azienda SL CA UD ST.
Il Comune di Bibbiena, ritenendo sussistenti i presupposti di urgenza, adottava l’ordinanza contingibile e urgente n. 130 del 21.07.2023, impugnata dalla Società dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) che, con sentenza n. -OMISSIS-, annullava l’ordinanza per difetto dei presupposti ex art. 50 TUEL.
In esecuzione della citata pronuncia, l’Amministrazione riattivava il procedimento per l’esercizio dei poteri ordinari previsti dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, attivando il rituale contraddittorio (il 12.09.2024), acquisendo osservazioni della Società e pareri di RP e ASL. Quest’ultima confermava la necessità di intervento, mentre RP ribadiva la richiesta di emissione di ordinanza estesa alla rimozione di tutti i rifiuti presenti nell’area già oggetto di sequestro penale.
Il Sindaco del Comune di Bibbiena adottava l’ordinanza n. 29 del 19.02.2025, con la quale intimava alla Società AR fa RC S.p.A., in persona del legale rappresentante, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nell’area (meglio censita al C.T., foglio 88, particelle 56 e 69), nonché alla predisposizione di un piano operativo entro 30 giorni e al completamento delle operazioni entro 120 giorni.
2. Avverso il provvedimento è insorta la Società con ricorso (notificato il 17.04.2025), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in sei motivi, violazione di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al gravame si sono costituiti il Comune di Bibbiena (il 7.05.2025), l’Azienda SL CA UD ST (il 12.05.2025) e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - RP (il 17.06.2025); il Comune e l’ASL CA UD ST hanno depositato memorie (il 16.05.2025) con cui eccepiscono l’inammissibilità del ricorso.
Il Comune di Bibbiena, in data 20.06.2025, ha notificato avvio del procedimento di verifica dell’inottemperanza dell’ordinanza n. -OMISSIS-, fissando per il giorno 01.07.2025 l’accesso sull’area.
Avverso tale atto l’interessata ha notificato ricorso per motivi aggiunti (il 26.06.2025), con cui lamenta, in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere, instando per il rilascio di misure cautelari.
Il Comune di Bibbiena ha depositato memoria (il 21.07.2025) con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Con ordinanza n.-OMISSIS- questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari per assenza di periculum in mora .
Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente (il 15.10.2025), dell’RP (il 16.10.2025), del Comune e dell’ASL (il 17.10.2025), con cui si eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, la carenza di rappresentanza del sig. -OMISSIS- in proprio e l’improcedibilità del ricorso anche per motivi aggiunti - con richiesta, da parte dell’RP, della condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. - e delle memorie di replica di tutte le parti (il 27 e 28.10.2025).
La vicenda è proseguita con il sopralluogo per l’accertamento dell’inottemperanza di cui sopra, che si è svolto il 31.07.2025; il Comune, con comunicazione del 08.08.2025 (prot. n. -OMISSIS-), ha notificato l’accertamento dell’inottemperanza, cui ha fatto seguito ulteriore interlocuzione tra le parti, inclusa la presentazione di un programma di lavoro da parte della ricorrente, sottoposto all’esame delle competenti amministrazioni.
Avverso la comunicazione la Società ha notificato un secondo ricorso per motivi aggiunti (il 29.10.2025), articolato in due motivi con i quali si lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Ha fatto seguito il deposito di memorie della ricorrente (il 22.12.2025), dell’RP (il 23.12.2025), dell’ASL (il 19.12.2025) e del Comune (il 29.12.2025, depositata tardivamente ma per ragioni ritenute dal Collegio scusabili in accoglimento dell’istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa dell’Amministrazione), che eccepiscono l’inammissibilità anche del secondo ricorso per motivi aggiunti.
L’ASL ha depositato, il 6.01.2026, memoria di replica, seguita dal Comune di Bibbiena, dalla ricorrente e dall’RP (il 7.01.2026).
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso originario è infondato; il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile; il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.
3.1. Il Collegio ritiene di poter condividere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune nella memoria del 21.07.2025, in ordine al primo ricorso per motivi aggiunti.
Oggetto del ricorso è l’atto (prot. n.-OMISSIS- del 20.06.2025) con cui il Comune di Bibbiena ha avviato il procedimento per la verifica dell’inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-, fissando per il giorno 1.07.2025 l’accesso all’area di proprietà della Società ricorrente, alla presenza di un consulente tecnico dell’Ente, al fine di accertare lo stato dei luoghi.
Tale iniziativa è intervenuta allo spirare del termine di 120 giorni assegnato dall’ordinanza per la rimozione dei rifiuti, con previsione di esecuzione in danno e trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in caso di inadempimento. La Società, con PEC del 16 giugno 2025, aveva chiesto di sospendere ogni attività sino alla definizione del giudizio pendente sull’ordinanza n. -OMISSIS-, ma l’Amministrazione ha negato il rinvio, ritenendo l’atto esecutivo e non sospeso.
Con i motivi aggiunti la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per incompetenza, essendo stato adottato dal responsabile del servizio e non dal Sindaco, per violazione delle garanzie partecipative e per sviamento di potere, assumendo che l’accesso non fosse finalizzato alla mera verifica dell’inottemperanza, bensì all’attivazione dell’intervento sostitutivo in danno, in assenza di pericoli attuali per la salute.
Orbene, al di là della ricostruzione di parte, l’atto impugnato assume valore di avvio di un procedimento la cui efficacia è meramente endoprocedimentale. Lo stesso atto si qualifica come avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, prende atto dell’esecutività dell’ordinanza impugnata (non sospesa in via giudiziale) e della scadenza del termine di esecuzione, e si autodefinisce espressamente come operazione “preliminare alla attivazione del potere sostitutivo d’ufficio in danno al proprietario”.
Il contenuto dispositivo dell’atto si sostanzia nella comunicazione dell’avvio del procedimento, nonché nell’invito a consentire l’accesso ai luoghi, senza recare - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - alcuna disposizione operativa o attuativa del procedimento esecutivo.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “ è inammissibile il ricorso amministrativo proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento, essendo la stessa un atto endoprocedimentale, privo di per sé di una autonoma lesività ” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 19.04.2018, n. 354).
È stato altresì affermato che “ l'impugnazione di un atto privo di effetti lesivi della sfera giuridica del ricorrente per via della sua natura endoprocedimentale […] rende il ricorso inammissibile ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16.07.2020, n. 8216).
Tali principi risultano applicabili anche al caso di specie.
Il primo ricorso per motivi aggiunti è pertanto inammissibile per carenza di interesse.
4. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso originario e del secondo ricorso per motivi aggiunti sollevate nelle memorie delle controparti, in ragione dell’infondatezza nel merito degli stessi.
5. Con il primo e il secondo motivo del ricorso originario, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del presupposto, travisamento della situazione di fatto, carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta, nonché sviamento di potere.
La ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata sia stata adottata in assenza dei presupposti di legge, poiché nell’area non vi sarebbero rifiuti qualificabili come tali ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. Dopo plurimi interventi di bonifica certificati dalla Provincia di Arezzo e la revoca di una precedente ordinanza comunale del 2018, nonché la sentenza penale di assoluzione del 2022, la situazione sarebbe rimasta invariata sino al dissequestro del 2023. I materiali rinvenuti da RP, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero meri frammenti di guaina e lana di roccia, già oggetto di valutazione in sede penale e non idonei a configurare un deposito incontrollato o un abbandono di rifiuti. Ne conseguirebbe la carenza del presupposto oggettivo e l’illegittimità dell’ordine di rimozione.
Con il secondo motivo si censura la motivazione del provvedimento, ritenuta contraddittoria e sintomatica di sviamento di potere. Il Comune, pur riconoscendo che non sussistono elementi nuovi rispetto alla sentenza penale e che non vi è pericolo per la salute pubblica, ha comunque ritenuto di procedere alla rimozione dei materiali “contenenti amianto e fibre vetrose” per ragioni di sicurezza ambientale.
La ricorrente sostiene che l’ordinanza sarebbe fondata su accertamenti RP privi di geolocalizzazione e di riscontri tecnici, contestati dallo stesso Comune, e che l’istruttoria non avrebbe fornito alcuna evidenza di nuovi rifiuti.
La ricorrente allega, inoltre, che la decisione sarebbe stata influenzata da pressioni esterne e da finalità estranee alla tutela ambientale, come emergerebbe da atti e articoli di stampa richiamati nel ricorso, profili che tuttavia esulano dalla cognizione del Giudice Amministrativo.
I motivi non sono fondati.
L’ordinanza impugnata è stata adottata dal Sindaco del Comune di Bibbiena in attuazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 che, dopo aver sancito che “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ”, stabilisce al comma 3 che “ fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
La norma, diversamente da quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del medesimo codice, disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti a prescindere dalla potenzialità e dalla presenza di inquinamento causato dagli stessi.
Risultano pertanto inconferenti i riferimenti, contenuti nel ricorso, agli interventi di bonifica certificati. L'assenza di materiale inquinante, infatti, è circostanza del tutto ininfluente ai fini dell'emanazione dell'ordine di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. “ Quest'ultimo risulta infatti legittimamente emanato al ricorrere del presupposto consistente nell'esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti, a prescindere dalla loro potenzialità inquinante. Tale ulteriore presupposto fonda infatti il diverso provvedimento consistente nell'ordine di bonifica dei terreni contaminati ex artt. 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006 ” (Cons. Stato, Sez. V, 26.11.2013, n. 5609).
La giurisprudenza ha specificato che “ la qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi […] potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell’oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell’ambito della definizione datane dall’art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/06 ” (Cass. Pen., 25 giugno 2018, n. 40687).
La fattispecie del “deposito incontrollato” comprende le ipotesi in cui il deposito non è consentito, vale a dire quando ci si trovi in situazioni diverse da quelle espressamente contemplate nel d.lgs. n. 152/2006: il “deposito temporaneo” (art. 183, lett. bb) e 185-bis), la “messa in riserva” (art. 183, lett. aa) e il “deposito preliminare” (art. 183, lett. aa).
Perché si abbia abbandono o deposito incontrollato di rifiuti è sufficiente il ricorrere di condotte anche meramente occasionali, riferibili a quantitativi circoscritti di rifiuti che determinino una situazione di degrado. Nel caso di specie, avendo la ricorrente la disponibilità dell’area e dei materiali in essa presenti da oltre vent’anni - e avendo essa stessa dichiarato di essere intervenuta più volte - è configurabile un’ipotesi di deposito incontrollato.
Si consideri inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti costituiscono illecito anche se avvengono su area privata di proprietà del detentore, poiché l’art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 vieta tale condotta indipendentemente dalla natura del luogo.
È pacifico negli atti che, in occasione del sopralluogo svolto a seguito del dissequestro dell’area (ordinato dal Tribunale di Arezzo il 29.03.2023 e oggetto del verbale di dissequestro del 6.04.2023, cfr. doc. 17 e 18 allegati al ricorso), RP, unitamente ai funzionari di P.G., abbia rinvenuto:
- “alcuni metri cubi di lana di roccia e frammenti di tela gommata con presenza di fibre a vista”;
- “rifiuti da costruzione e demolizione per alcune decine di metri cubi, residui di inerti polverulenti per alcune decine di metri cubi; rottami in plastica, rottami ferrosi, residui di tubi in PVC, residui di legno”;
- alcuni rifiuti liquidi e liquami dispersi sul suolo.
La “caratterizzazione si è resa necessaria e indispensabile per la successiva comunicazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006” (come risulta dal verbale citato del 6.04.2023).
Dalla complessiva lettura degli atti - e per stessa ammissione delle parti - risulta che la presenza di tali rifiuti è stata accertata ben prima del sopralluogo del 2023 (cfr. report fotografici relativi agli anni 20162023, doc. 3238 di parte ricorrente). La presenza di gran parte dei rifiuti rilevati il 6.04.2023 è stata confermata anche all’esito del sopralluogo svolto in data 31.07.2025 dal Comune, in contraddittorio con la Società (cfr. doc. 40a-41c del Comune e doc. 28 allegato da RP).
Il campionamento dei materiali è stato verbalizzato in loco dai funzionari RP (cfr. doc. 6 allegato al ricorso).
Già in tale occasione è stato rilevato che i materiali - lana di roccia, tela gommata, rifiuti da demolizione, inerti polverulenti, rottami vari - sono riconducibili al ciclo produttivo dell’ex cementificio Sacci e, pertanto, nella “disponibilità dell’attuale Società proprietaria dell’area quale detentrice degli stessi ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 152/2006” (cfr. doc. 18 cit.).
È appena il caso di evidenziare che tali circostanze risultano attestate in atti aventi natura di atto pubblico fidefacente non oggetto di querela di falso. Le contestazioni proposte in sede penale avverso gli autori del verbale di campionamento sono state archiviate dal GIP del Tribunale di Arezzo (cfr. ordinanza n. -OMISSIS-, doc. 20 allegato al ricorso).
L’ordinanza impugnata riporta in motivazione che l’RP, con nota del 29.10.2024 (acquisita al protocollo comunale il 30.10.2024), ha comunicato che i rifiuti campionati il 6.04.2023 non erano stati oggetto di precedenti caratterizzazioni, che essi risultavano rifiuti pericolosi e che la loro produzione poteva essere attribuita ai crolli dovuti al marcato stato di fatiscenza degli edifici, potendosi dunque considerare tali rifiuti successivi allo stato dei luoghi a cui si riferiva l’ordinanza n.-OMISSIS-. Tale ultima ordinanza era stata oggetto del procedimento penale conclusosi con la sentenza n.-OMISSIS-, che aveva assolto il rappresentante dell’impresa ricorrente per intervenuta prescrizione (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
La ricorrente obietta che i materiali rilevati fossero già presenti in sito da tempo, dunque irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, poiché coincidenti con quelli oggetto del giudizio penale concluso nel 2022. Tuttavia, tale prospettazione non può essere condivisa. La pronuncia del Tribunale non contiene un accertamento pieno sulla natura o qualificazione dei rifiuti, né un giudizio liberatorio nel merito. Al contrario, la declaratoria di estinzione per prescrizione, riferita ai capi imputati nell’RGNR-OMISSIS- si fonda sulla mera maturazione dei termini, non essendo emersi elementi di evidenza tali da consentire una pronuncia assolutoria con formula piena. Per il diverso procedimento RGNR -OMISSIS-, l’assoluzione è stata pronunciata perché il fatto non sussiste , ma sulla base dell’illegittimità dell’ordinanza contingibile e urgente presupposta, non sulla esclusione dell’esistenza dei rifiuti in sé (cfr. doc. 16 allegato al ricorso).
La giurisprudenza ha chiarito che il Sindaco può trarre spunti valutativi dall’esito di un procedimento penale concluso per prescrizione, ma non è vincolato da esso, né si determina in tal caso un giudicato idoneo a precludere la valutazione amministrativa ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10.02.2025, n. 293). Gli accertamenti penali e quelli amministrativi hanno infatti presupposti, finalità e parametri differenti. Nel processo penale è scrutinata la sussistenza di condotte tipizzate e dell’elemento soggettivo dell’agente; nell’ambito amministrativo l’intervento ha invece finalità di tutela e ripristino ambientale e richiede un accertamento tecnico circa la presenza di rifiuti, condotto secondo i criteri propri del diritto ambientale.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l’Amministrazione, nemmeno nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali, essendo necessario verificare i requisiti dell’art. 654 c.p.p., che circoscrive l’efficacia del giudicato ai soli “fatti materiali accertati”, non anche alla loro qualificazione giuridica né ai soggetti rimasti estranei al processo (Cons. Stato, Sez. VI, 15.02.2021, n. 1350).
In tale quadro, risulta non condivisibile la tesi per cui l’Amministrazione avrebbe potuto considerare, ai fini dell’adozione dell’ordinanza ex art. 192, solo eventuali rifiuti formatisi dopo la pronuncia penale. La ricorrente non dimostra infatti l’esistenza di un vincolo giuridico o logico in tal senso, né la sentenza invocata contiene accertamenti di merito che possano precludere una diversa valutazione amministrativa.
Non può essere accolta neppure la doglianza relativa alla pretesa contraddittorietà interna della motivazione dell’atto impugnato. Il provvedimento comunale dà infatti conto delle richieste istruttorie rivolte ad RP circa la geolocalizzazione, la datazione e l’eventuale novità dei rifiuti, nonché delle risposte fornite, nelle quali l’Agenzia ha affermato che i materiali non erano stati oggetto di precedenti campionamenti e che non vi erano elementi certi per correlare la loro formazione a crolli verificatisi dopo il 2020. Tali circostanze, però, non hanno indotto l’Amministrazione a ritenere insussistente il potere-dovere di intervenire, perché la presenza dei rifiuti - comunque accertata - costituiva elemento sufficiente per attivare il procedimento ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, indipendentemente dalla dimostrazione di un aggravamento recente del quadro ambientale.
Il Comune ha pertanto utilizzato tali elementi istruttori per escludere un presupposto diverso, quello relativo ai poteri contingibili e urgenti ex art. 50 TUEL, rilevando l’assenza di un pericolo attuale per la salute pubblica, senza tuttavia ritenere venir meno i presupposti del potere ordinario previsto dall’art. 192. Tale distinzione concettuale è del tutto corretta. La parte della motivazione che valorizza la mancanza di “elementi nuovi” rispetto alla sentenza penale del 2022 è finalizzata esclusivamente a escludere la ricorrenza della contingibilità e urgenza, non certo a escludere l’obbligo di rimozione dei rifiuti, che discende dalla loro semplice presenza e dalla titolarità dell’area da parte della ricorrente.
Per tali ragioni, e alla luce della completezza dell’istruttoria e della coerenza logica della motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso originario devono essere respinti.
6. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria e del presupposto, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
La ricorrente deduce l’assenza del presupposto soggettivo richiesto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 per l’adozione dell’ordinanza. Il provvedimento, a suo avviso, si fonderebbe esclusivamente sulla qualità di proprietaria dell’area, senza dimostrare alcuna condotta attiva o omissiva imputabile alla Società. Essa sostiene, inoltre, di aver sempre collaborato con le autorità e di aver sostenuto ingenti costi per gli interventi di bonifica svolti negli anni, come attestato dalle certificazioni provinciali e dalla revoca, nel 2020, della precedente ordinanza comunale. Non potrebbe, inoltre, ritenersi integrata una colpa per mancata gestione del sito, giacché l’area è rimasta sotto sequestro sino al 2023 e la sentenza penale di assoluzione avrebbe escluso ogni responsabilità in capo al legale rappresentante.
La doglianza non può essere condivisa.
Risulta pacifico dagli atti che i rifiuti speciali rinvenuti durante il sopralluogo del 2023 fossero tutti riconducibili al ciclo produttivo dell’ex cementificio Sacci , e che tali rifiuti non siano ascrivibili a soggetti terzi (cfr. doc. 18 allegato al ricorso). La stessa ricorrente riconosce che i materiali si trovano all’interno dello stabilimento e sotto il controllo della Società.
È altrettanto pacifico che, nel periodo in cui il bene è stato sottoposto a sequestro penale, il titolare della Società, sig. -OMISSIS-, ne fosse stato nominato custode e ne avesse la materiale disponibilità, quale soggetto tenuto agli obblighi conservativi ex art. 259 c.p.p. L’area gli è stata, inoltre, formalmente riconsegnata all’esito del dissequestro.
L’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 pone l’obbligo di rimozione dei rifiuti sia sul responsabile dell’abbandono o del deposito, sia - in solido - sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Tale imputabilità può derivare tanto da una condotta attiva, consistente nell’aver lasciato in stato di abbandono i rifiuti, quanto da una condotta omissiva, ovvero dall’avere violato l’obbligo giuridico di impedire che i rifiuti restassero in stato di abbandono.
Nel caso di specie, la Società ricorrente è individuata come responsabile non in quanto mera proprietaria del terreno, ma in quanto soggetto che detiene l’area - e dunque i rifiuti in essa presenti - da circa vent’anni. La giurisprudenza, in una lettura dell’art. 192 conforme al diritto europeo, ha da tempo chiarito che l’Amministrazione può imporre misure ripristinatorie al detentore dell’area in cui si trovano rifiuti derivanti dall’attività dell’impresa cessata, non rilevando le distinzioni nazionali tra possesso e detenzione, ma solo la disponibilità materiale del bene (Cons. Stato, Ad. Plen., 26.01.2021, n. 3). In tal senso, il diritto eurounitario individua il detentore quale soggetto tenuto alla corretta gestione dei rifiuti, e tale nozione ricomprende anche il soggetto che amministra un patrimonio nel quale rientrano beni immobili inquinati.
È stato inoltre chiarito che la responsabilità del proprietario/detentore assume una dimensione dinamica, nel senso che egli può essere chiamato a rispondere degli oneri di rimozione e di ripristino anche quando i rifiuti siano stati prodotti da un soggetto diverso e in epoca antecedente all’acquisto, purché egli abbia assunto la disponibilità del sito nella situazione in cui si trovava (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 01.02.2024, n. 77).
La posizione di detentore dei rifiuti rende, dunque, più agevole l’imputazione della colpa, poiché la responsabilità per omessa vigilanza è integrata per il solo fatto di non aver impedito il protrarsi dello stato di abbandono. La giurisprudenza ha anche osservato che il detentore di un terreno può essere ritenuto responsabile dell’abbandono dei rifiuti presenti sin dal momento dell’acquisizione della disponibilità del bene, salvo che dimostri che tali materiali siano stati introdotti da terzi in epoca successiva e in modo a lui non imputabile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 21.01.2021, n. 190).
La ricorrente non ha fornito elementi idonei a interrompere tale nesso di imputazione soggettiva. Il fatto che essa abbia sostenuto spese per interventi di bonifica in periodi precedenti non incide sulla legittimità dell’ordinanza, poiché - come è stato accertato - nell’area permangono ancora rifiuti pericolosi, rinvenuti nel 2023 e confermati nel sopralluogo del 2025, a fronte di un arco temporale di oltre vent’anni di disponibilità del sito. Ne consegue che gli interventi pregressi non sono stati idonei ad assicurare la rimozione completa dei materiali e la corretta gestione del sito.
Inoltre, come già chiarito, la disciplina dell’art. 192 può trovare applicazione anche in assenza della necessità di procedere a una bonifica in senso tecnico, ai sensi degli artt. 244 ss. del Codice dell’ambiente, i quali attengono a fattispecie diverse, di competenza provinciale. Ciò rende irrilevanti le deduzioni della ricorrente in merito alle valutazioni della Provincia sui precedenti interventi.
Il provvedimento impugnato riconosce la colpa in capo alla ricorrente sulla base di un insieme di circostanze: la disponibilità dell’area dal 2003; la custodia del bene anche durante il periodo di sequestro; la riconducibilità dei rifiuti al ciclo produttivo dell’ex cementificio Sacci ; la permanenza dei materiali in sito da molti anni; l’inefficacia degli interventi precedentemente effettuati. Tali elementi integrano certamente un profilo di conoscibilità e prevedibilità della situazione che, secondo criteri di ragionevole esigibilità, rende imputabile l’omesso intervento di rimozione (Cons. Stato, Sez. V, 28.09.2015, n. 4504).
Per tali ragioni, il terzo motivo del ricorso non è fondato
7. Con il quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 3 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe illegittimamente riattivato il procedimento concluso con la precedente ordinanza n. -OMISSIS-, annullata dal TAR, invece di avviarne uno nuovo, incorrendo in violazione dei principi di buon andamento e correttezza procedimentale. Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a distanza di quasi due anni dall’avvio originario, oltre il termine regolamentare di novanta giorni, senza svolgere accertamenti aggiornati e senza valutare le osservazioni e la documentazione prodotta dalla Società, comprese dichiarazioni attestanti l’assenza di nuovi rifiuti. L’Amministrazione si sarebbe limitata a confermare gli esiti delle verifiche pregresse, senza attività istruttoria ulteriore e omettendo ogni forma di contraddittorio reale, con conseguente violazione delle garanzie partecipative e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La censura non merita accoglimento.
Il Comune ha proceduto all’adozione dell’ordinanza impugnata in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, che aveva annullato l’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-. La stessa pronuncia, nella parte finale, ha impartito precise indicazioni conformative, affermando che l’Amministrazione dovesse procedere “ con la riattivazione del procedimento per l’esercizio degli ordinari poteri previsti dall’ordinamento ”, e dando atto che lo stesso Comune si era già dichiarato disponibile a farlo. L’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente era stato motivato in ragione dell’insussistenza dei presupposti della contingibilità e urgenza, atteso che i tempi della vicenda non erano compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali, mentre risultavano pienamente adeguati all’esercizio degli ordinari poteri ripristinatori ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006. In tale contesto la sentenza aveva sottolineato come la carenza istruttoria derivasse dal fatto che il Comune avesse già avviato un procedimento ordinario, acquisendo osservazioni e controdeduzioni dagli interessati, poi non adeguatamente valutate.
Alla luce dell’effetto conformativo, il TAR non si è limitato a eliminare l’atto impugnato, ma ha impartito prescrizioni vincolanti sul corretto esercizio del potere. In tali casi l’Amministrazione è tenuta a riattivare il procedimento sulla base degli elementi già raccolti, rivalutandoli criticamente e integrandoli se necessario, senza essere tenuta a ripetere da capo l’intera istruttoria. L’effetto conformativo, infatti, non comporta necessariamente la rinnovazione integrale del procedimento, ma consente all’Amministrazione di utilizzare gli atti già regolarmente acquisiti, purché pertinenti e idonei allo scopo, evitando al contempo duplicazioni istruttorie contrarie ai principi di economicità e buon andamento di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990.
Nel caso di specie, è pacifico che il Comune abbia dato esecuzione al dictum del Tribunale, riattivando il procedimento con le comunicazioni del 12 e del 18.09.2024 e svolgendo attività istruttoria integrativa, formulando specifici quesiti ad RP e alla ASL in merito alla qualificazione dei materiali rinvenuti, alla geolocalizzazione dei rifiuti e ai profili di sicurezza correlati allo stato di conservazione degli edifici. I riscontri richiesti sono pervenuti tra il 27 e il 30.10.2024. L’Amministrazione ha inoltre richiesto integrazioni documentali alla Società e ha valutato le osservazioni depositate da quest’ultima il 26.09.2024, dalle quali ha tratto la conclusione che non risultavano effettuati interventi di rimozione successivamente all’adozione dell’ordinanza annullata, né elementi relativi a dispersioni di fibre di amianto, mentre la ricorrente forniva chiarimenti sull’origine dei crolli delle coperture dello stabilimento.
In tale quadro procedimentale, risulta evidente che il Comune ha correttamente dato esecuzione all’effetto conformativo della sentenza n. -OMISSIS-, utilizzando le risultanze istruttorie già in suo possesso e integrandole con nuove verifiche e richieste documentali a tutti i soggetti coinvolti, incluse le osservazioni della ricorrente. Non vi era, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società, alcun obbligo di archiviare il procedimento precedente e avviarne uno totalmente nuovo; ciò avrebbe comportato una irragionevole duplicazione dell’attività amministrativa, non giustificata dall’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente, che - come chiarito dal Tribunale - era viziata nei soli presupposti di carattere straordinario, e non nell’istruttoria ordinaria già svolta.
Pertanto, il Comune ha concluso il procedimento riattivato mediante l’adozione dell’ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, entro un termine (circa cinque mesi) congruo, proporzionato e conforme all’ordinamento. Alla luce di tali considerazioni, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto.
8. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria e del presupposto, contraddittorietà, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
La ricorrente contesta che l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da grave difetto istruttorio, poiché fondata su accertamenti di RP risalenti al dissequestro del 6.04.2023, eseguiti - secondo la prospettazione difensiva - senza adeguato contraddittorio e mediante prelievi non rappresentativi dell’intera situazione del sito, asseritamente in violazione delle procedure UNI. Sostiene inoltre che il Comune avrebbe omesso ogni verifica aggiornata, nonostante le contestazioni e le richieste di svolgere sopralluoghi, e avrebbe imposto obblighi generici di rimozione e di predisposizione di un piano operativo senza precisare tipologia e localizzazione dei rifiuti. Tale genericità, secondo la ricorrente, renderebbe impossibile adempiere alle prescrizioni dell’ordinanza. Si deduce anche che l’ordinanza estenderebbe l’obbligo di rimozione a particelle che non presenterebbero rifiuti e che ricadrebbero, in parte, in territorio del Comune di Chiusi della Verna, in contrasto con i principi di proporzionalità e buon andamento.
Le doglianze non meritano condivisione.
È anzitutto pacifico negli atti che l’Amministrazione comunale abbia circoscritto l’ambito oggettivo dell’ordinanza ai terreni e agli immobili censiti al foglio 88, particelle 56 e 69, che - come dimostrato nel giudizio - ricadono interamente nel territorio di competenza del Comune di Bibbiena. Non sussiste, pertanto, alcuna eccedenza territoriale nell’ordine impartito.
È ugualmente provato che il campionamento eseguito da RP nel 2023 sia avvenuto in contraddittorio con il proprietario e con un suo collaboratore, come risulta dagli appositi verbali prodotti in atti. Tali documenti godono di fede privilegiata e non risultano attinti da querela di falso. Le contestazioni mosse dalla ricorrente in sede penale agli agenti verbalizzanti sono state, peraltro, archiviate dal GIP del Tribunale di Arezzo (cfr. doc. 20 allegato al ricorso), il quale ha dunque ritenuto insussistenti gli estremi di falsità o inattendibilità delle operazioni compiute.
Non è di ostacolo alla legittima valorizzazione delle risultanze RP la circostanza - dedotta dalla ricorrente nel secondo ricorso per motivi aggiunti - secondo cui, nel sopralluogo del 31.07.2025 svolto nell’ambito del procedimento di accertamento dell’inottemperanza, non sarebbe stata riscontrata la presenza di tutte le tipologie e quantità di rifiuti già rilevate nel 2023. Si tratta infatti di accertamenti successivi, riferiti a una fase diversa, i quali non sono idonei a mettere in discussione la veridicità degli accertamenti originari, né a privare di valore probatorio la documentazione RP acquisita a seguito del dissequestro.
Occorre inoltre rilevare che il campionamento effettuato dal personale RP all’atto del dissequestro costituisce un’ordinaria attività tecnica finalizzata, in base alla stessa previsione normativa, alla successiva comunicazione ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006. I tecnici RP operarono su delega della polizia giudiziaria al fine di caratterizzare correttamente i materiali eventualmente rinvenuti, attività pienamente compatibile con l’ordine di dissequestro del 29.03.2023 e con la sentenza n.-OMISSIS-. Quest’ultima, come ampiamente rilevato, non ha accertato l’assenza di rifiuti, ma ha escluso il ricorrere dei presupposti per la responsabilità penale dell’imputato, con una pronuncia che non preclude la successiva attività amministrativa di ricognizione dei rifiuti ai fini dell’art. 192.
Non assumono rilievo le contestazioni della ricorrente circa l’asserita genericità delle indicazioni contenute nell’ordinanza, poiché tali profili attengono all’esecuzione dell’ordine e non alla sua legittimità. L’ordinanza richiama espressamente i rifiuti indicati da RP nelle note richiamate nel provvedimento, corredate da documentazione fotografica; inoltre, prevede che la stessa RP supporti il destinatario nella definizione puntuale dei rifiuti da rimuovere. L’elenco analitico dei materiali deve essere dunque definito nella fase attuativa, mediante il piano operativo che la ricorrente è tenuta a presentare. È quindi fisiologico che l’ordine di rimozione, nella sua fase genetica, non rechi un dettaglio minuzioso, poiché la caratterizzazione analitica è demandata al segmento esecutivo, secondo la logica propria dell’art. 192 del Codice dell’ambiente e in coerenza con le esigenze di sicurezza ambientale e sanitaria.
Non meritano adesione le censure relative all’asserito difetto di rappresentatività dei campionamenti, poiché la ricorrente non indica né quale metodologia alternativa e cogente sarebbe stata violata, né in che modo la pretesa irregolarità avrebbe potuto incidere sulla legittimità del provvedimento. Al contrario, RP ha descritto in verbale i luoghi, le modalità di prelievo e le tecniche applicate; i rapporti di prova trasmessi al Comune il 31.05.2023 hanno confermato la natura pericolosa dei rifiuti, evidenziando la presenza di amianto e fibre artificiali vetrose. La ricorrente assume che la lana di roccia non possa considerarsi rifiuto, ma non fornisce elementi idonei a confutare la valutazione RP secondo cui tale materiale, fuoriuscito da tubazioni deteriorate, ha perso ogni funzione originaria e deve qualificarsi come rifiuto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006. Tale conclusione è coerente anche con la normativa tecnica (DM 6.09.1997), che collega la diffusione di fibre alla degradazione del materiale.
A fronte di tali acquisizioni tecniche, le deduzioni della ricorrente non consentono di ravvisare alcun travisamento dei fatti, né illogicità o contraddittorietà nella valutazione tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica è limitato al riscontro di macroscopiche irragionevolezze, che nella specie non risultano ravvisabili.
Per tali considerazioni, il quinto motivo del ricorso deve essere respinto.
9. Con il sesto motivo si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria per ingiustizia e contraddittorietà manifesta.
La ricorrente censura le modalità degli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza, sostenendo che i campionamenti effettuati da RP in sede di dissequestro sarebbero stati eseguiti senza preavviso e in assenza del necessario contraddittorio, oltre che in violazione delle metodiche UNI. Afferma che i prelievi avrebbero riguardato soltanto frammenti isolati di materiali - in particolare lana di roccia e carta catramata - già oggetto di valutazione nel giudizio penale e che non vi sarebbe prova della formazione di nuovi rifiuti. Lamenta inoltre che non le sarebbe stata consegnata alcuna aliquota per consentire verifiche autonome. Ritiene altresì che l’ordinanza, pur fondandosi su tali esiti, non indichi localizzazione e tipologia dei rifiuti e imponga obblighi generici di rimozione su un’area di vaste dimensioni, comprendente anche particelle estranee, rendendo impossibile predisporre il piano operativo richiesto. A suo avviso, la condotta dell’Amministrazione - che avrebbe rifiutato di svolgere sopralluoghi in contraddittorio e non avrebbe valutato le relazioni tecniche prodotte dalla Società - evidenzierebbe un vizio d’istruttoria e di motivazione, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Le censure non meritano adesione.
È già stato rilevato che l’ordinanza risulta legittima anche in assenza dell’esatta geolocalizzazione dei rifiuti, poiché la fase di pianificazione e caratterizzazione analitica è rimessa al segmento successivo della predisposizione del piano operativo. È altrettanto irrilevante che i rifiuti siano preesistenti alla pronuncia penale del 2022, poiché il giudicato non copre né la tipologia dei materiali né la loro localizzazione, né impedisce all’Amministrazione di fondarsi sugli accertamenti eseguiti in sede di dissequestro ai fini dell’art. 192 del Codice dell’ambiente.
Sul piano metodologico, la ricorrente deduce che RP non avrebbe rispettato le procedure UNI per la formazione di campioni rappresentativi, sostenendo che il campionamento sarebbe consistito nell’asportazione di piccoli frammenti, senza rimescolamento o quartatura. Ritiene inoltre che il riferimento contenuto nel verbale a un “campionamento conoscitivo” sarebbe generico e non conforme agli standard tecnici e lamenta la mancata consegna di aliquote per controanalisi. Si tratta tuttavia di doglianze che attengono al merito tecnico delle verifiche svolte da RP, le quali rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, dell’errore sui presupposti o del travisamento dei fatti.
Tali vizi non risultano ravvisabili nel caso di specie.
È pacifico negli atti che, in occasione del sopralluogo del 6.04.2023 ad opera dei Carabinieri e dei tecnici RP, siano stati rinvenuti residui di lana di roccia, frammenti di tela gommata, rifiuti da costruzione e demolizione, residui di inerti polverulenti, rottami plastici e ferrosi, residui di tubi in PVC, residui lignei e sostanze polverulente. Il verbale indica anche i materiali oggetto di campionamento e le modalità tecniche utilizzate, con un livello di dettaglio sufficiente a garantire la tracciabilità delle operazioni. È inoltre incontestato che i rifiuti fossero presenti nell’area da molti anni, come confermato dalle documentazioni fotografiche relative al periodo 2016/2023 e dai ripetuti sopralluoghi delle autorità.
Il quadro non muta per il fatto che alcuni materiali possano essersi originati da crolli o degradazioni strutturali successive al sequestro, poiché essi risultano comunque presenti all’interno dell’area e sono riconducibili all’attività del preesistente stabilimento. Alle operazioni di rilevazione e campionamento era presente il titolare della Società, come risulta dai verbali aventi natura fidefacente, la cui veridicità è stata confermata anche dal GIP in sede penale, escludendo qualsiasi profilo di falsità o inattendibilità.
L’attività svolta da RP rientra quindi nella fisiologica funzione tecnica attribuita all’Agenzia e il Comune poteva legittimamente fondarsi su tali risultanze ai fini dell’adozione dell’ordinanza.
Le contestazioni relative alla qualificazione dei materiali non sono supportate da elementi idonei a confutare le valutazioni tecniche dell’Agenzia. La ricorrente sostiene che la lana di roccia non sarebbe un rifiuto, ma non offre prova contraria rispetto alle analisi svolte da RP, dalle quali emerge che tale materiale era fuoriuscito da tubazioni inutilizzate e in stato di deterioramento e aveva quindi perso ogni funzione originaria. È dunque correttamente qualificabile come rifiuto ai sensi dell’art. 183 del Codice dell’ambiente. Analogamente, la presenza di materiali contenenti amianto è stata accertata in laboratori accreditati, e il verbale RP richiama anche la normativa tecnica che disciplina la diffusione delle fibre negli ambienti, considerandone le caratteristiche di pericolosità.
Quanto alla mancata consegna di aliquote per controanalisi, la ricorrente non indica alcuna disposizione normativa che ne imponesse l’obbligo né spiega quale concreta utilità istruttoria avrebbe prodotto una duplicazione della prova tecnica. Del pari priva di pregio è la censura relativa al mancato svolgimento di un ulteriore sopralluogo richiesto dalla Società, poiché la presenza dei rifiuti era stata già accertata più volte nel corso degli anni e non vi erano elementi tali da rendere necessario un nuovo accesso finalizzato a verificare circostanze già ampiamente documentate.
Nel complesso, la ricorrente non dimostra né un travisamento dei fatti né un vizio logico-manifesto nei procedimenti istruttori condotti dall’Amministrazione e da RP. Il materiale probatorio acquisito è coerente, congruo e sufficiente ai fini dell’adozione dell’ordinanza di rimozione.
Ne consegue che il sesto motivo del ricorso deve essere respinto.
10. Con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato. La ricorrente sostiene che l’atto sarebbe viziato poiché emanato dal responsabile del Servizio comunale e non dal Sindaco, cui l’art. 192, comma 3, T.U.A. attribuirebbe in via esclusiva il potere di ordinanza e quello di esecuzione in danno. Tale competenza, secondo la prospettazione difensiva, non potrebbe essere delegata.
La doglianza non può essere condivisa.
La giurisprudenza - peraltro richiamata dalla stessa ricorrente - ha chiarito che la competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 spetta al Sindaco, trattandosi di una norma speciale che deroga al principio generale della competenza dirigenziale per gli atti di gestione previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.). In più occasioni, il Consiglio di Stato ha affermato che la competenza del Sindaco è esclusiva e non delegabile a dirigenti o responsabili di servizio, configurandosi come potere specificamente attribuito dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684; Sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781; Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 509). La stessa giurisprudenza ha altresì evidenziato che la disposizione di cui all’art. 192, comma 3, deve considerarsi prevalente, sul piano cronologico e sistematico, rispetto alla disciplina generale del T.U.E.L. (Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2195; Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 57).
Tuttavia, tali principi valgono esclusivamente per l’adozione dell’ordinanza sindacale, cioè il provvedimento autoritativo che impone la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi. Non riguardano invece gli atti di ordinaria gestione del procedimento successivo, che attengono alla verifica dell’adempimento e alle attività istruttorie o accertative poste in essere a valle dell’adozione dell’ordinanza.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato nel secondo ricorso per motivi aggiunti non è un’ordinanza ex art. 192, bensì un atto di accertamento della mancata esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS-. Si tratta di un’attività di gestione amministrativa, funzionale alla verifica dell’ottemperanza, non riconducibile all’esercizio del potere speciale attribuito al Sindaco. In assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 192, comma 3, gli atti di gestione e accertamento rientrano nella sfera di competenza dei dirigenti, secondo la regola generale dettata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
Di conseguenza, il responsabile del Servizio era pienamente competente ad adottare il provvedimento impugnato, poiché questo non ha natura ordinatoria, non esercita il potere in danno e non dispone alcun obbligo nuovo, ma si limita a constatare lo stato di esecuzione dell’ordinanza sindacale.
Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
11. Con il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti si lamenta violazione dell’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché eccesso di potere per violazione del corretto iter procedimentale, carenza del presupposto, contraddittorietà e travisamento dei fatti. La ricorrente censura il provvedimento con il quale il Comune ha dichiarato l’inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-, ritenendo che esso sarebbe fondato su presupposti di fatto inesatti e su una ricostruzione istruttoria parziale.
Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato assumerebbe che il sopralluogo del 31.07.2025 abbia confermato la permanenza della maggior parte dei rifiuti individuati da RP nel 2023, mentre dagli atti emergerebbe che l’ispezione avrebbe evidenziato la presenza soltanto di pochi decimetri cubi di lana di roccia e di cumuli di materiali inerti destinati al riuso, senza riscontro di tela gommata, quantità significative di lana di roccia, sostanze polverulente, rifiuti liquidi o vapori maleodoranti. In tal modo, l’Amministrazione avrebbe travisato il contenuto del verbale e della relazione tecnica redatta dal consulente comunale, traendone conclusioni non aderenti alla realtà dei luoghi. La ricorrente lamenta inoltre che l’Amministrazione non avrebbe atteso le valutazioni tecniche del proprio consulente sulle osservazioni da essa formulate in sede procedimentale, così determinando una inversione illogica dell’ordine delle fasi istruttorie.
Sostiene inoltre che, anche qualora fosse stata riscontrata la presenza di alcuni rifiuti, la situazione di fatto risultante dall’ispezione sarebbe comunque ridimensionata rispetto a quella rappresentata nel verbale RP del 2023, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di revocare o modificare l’ordinanza n. -OMISSIS-, e non reiterare un obbligo di rimozione formulato in termini generici. Deduce, infine, che l’altalenanza dell’azione amministrativa - con ipotesi di ulteriori verifiche e persino l’indicazione di sopralluoghi con droni, avanzata da RP - sarebbe sintomatica di sviamento, poiché il Comune avrebbe agito con incoerenza e senza una finalità effettivamente ancorata alla tutela ambientale.
Le doglianze non sono fondate.
È necessario preliminarmente osservare che il provvedimento impugnato ha ad oggetto la sola verifica dell’inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS-. In tale prospettiva, l’Amministrazione non era tenuta a ripercorrere l’intera istruttoria che aveva condotto all’adozione dell’ordinanza, ma esclusivamente a verificare se, alla data del sopralluogo, le prescrizioni impartite con l’atto sindacale fossero state eseguite o meno.
Il verbale del sopralluogo del 31.07.2025 e la successiva relazione tecnica del geologo Michele Sani, incaricato dall’Amministrazione, confermano che l’ispezione ha riguardato l’intera area di competenza del Comune di Bibbiena e tutti i fabbricati accessibili. La documentazione fotografica allegata attesta che nell’area erano ancora presenti cumuli di materiali riconducibili a rifiuti, tra cui residui di lavorazioni e modeste quantità di lana di roccia nel piazzale. È vero che non sono stati rinvenuti alcuni dei materiali riscontrati da RP nel 2023, quali la tela gommata, e che la quantità di lana di roccia risultava inferiore rispetto a quella precedentemente segnalata; tuttavia la stessa relazione evidenzia che una parte significativa dei locali - in particolare l’intercapedine lungo l’asse principale del corpo di fabbrica, indicata da RP come sede di accumuli consistenti - non era accessibile. Ciò impedisce di ritenere esauriente la ricognizione svolta e preclude la possibilità di trarre conclusioni sulla totale assenza dei rifiuti già individuati.
Dalla relazione emerge, inoltre, che la piena definizione della tipologia dei rifiuti, della loro classificazione e della loro esatta localizzazione non appartiene alla fase dell’accertamento dell’inottemperanza, ma alla successiva fase tecnico-operativa, per la quale è necessario un piano di lavoro dettagliato, corredato da ulteriori indagini, anche mediante accesso in aree non immediatamente visitabili o tramite l’utilizzo di APR e dispositivi di protezione individuale, come evidenziato da RP e dall’ASL.
Il Comune, nel provvedimento impugnato, ha dato atto delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente e delle osservazioni svolte dal suo tecnico, rilevando tuttavia che la circostanza secondo cui la Società si era dichiarata disponibile a rimuovere parte dei rifiuti non integra adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, che impone la rimozione dell’intero complesso dei rifiuti presenti e non solo di quelli che la ricorrente ritiene tali. La dichiarata disponibilità a un adempimento parziale non può dunque impedire la verifica dell’inottemperanza.
Il provvedimento impugnato si limita a constatare, sulla base della documentazione raccolta, che nessuna delle attività previste dall’ordinanza n. -OMISSIS- risulta essere stata svolta e diffida la ricorrente dal procedere a qualsiasi attività di rimozione in assenza dell’approvazione del piano operativo, come previsto dall’ordinanza stessa. Tale impostazione è coerente con la struttura del potere esercitato, poiché l’accertamento dell’inottemperanza non richiede una nuova valutazione dei presupposti dell’ordinanza, bensì la verifica dell’assenza di attività esecutive.
La sequenza procedimentale adottata dal Comune, inoltre, non presenta profili di illogicità o incoerenza: la richiesta di ulteriori verifiche tecniche e la prospettazione di indagini integrative non costituiscono un elemento sintomatico di sviamento, ma rappresentano lo sviluppo fisiologico dell’iter finalizzato alla predisposizione del piano operativo e alla successiva esecuzione degli interventi, in conformità ai requisiti di sicurezza ambientale richiamati dalle autorità tecniche.
Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, risultando il provvedimento impugnato immune dalle censure prospettate.
12. La RP nelle proprie memorie chiede il risarcimento a carico della ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c., da determinarsi da parte del Giudice in via equitativa.
Il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., neppure nella forma attenuata di cui al comma 3.
La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, la quale può essere desunta da qualunque elemento di fatto che attesti l'intenzione abusiva o strumentale dell'iniziativa processuale e sanziona l'agire in giudizio che provochi un danno ingiusto alla controparte, associato all'utilizzo imprudente di mezzi processuali particolarmente idonei a incidere negativamente sulla sfera giuridica altrui (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/05/2025, n. 13315; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/04/2025, n. 9712).
Nel caso di specie, dall’esame degli atti e delle difese emerge che la ricorrente ha proposto il ricorso e i motivi aggiunti per tutelare un interesse ritenuto meritevole di protezione, in relazione a provvedimenti che imponevano obblighi gravosi e suscettibili di conseguenze penali in caso di inottemperanza. Le censure, pur non condivise dall’Amministrazione e ritenute infondate dal Collegio, non appaiono pretestuose né manifestamente infondate, essendo state articolate su questioni di competenza, correttezza procedimentale, proporzionalità e sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’ordinanza, come confermato anche dalla complessità della vicenda e dalla necessità di plurimi approfondimenti istruttori (sopralluoghi, relazioni tecniche, pareri RP e ASL).
Non si ravvisa, pertanto, alcuna condotta connotata da dolo o colpa grave, né un uso distorto del processo, ma piuttosto l’esercizio del diritto di difesa in un contesto caratterizzato da incertezza fattuale e giuridica.
Deve quindi escludersi la configurabilità di responsabilità aggravata e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno o alla sanzione pecuniaria richiesta.
13. Conclusivamente il ricorso originario e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti. Il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore del Comune di Bibbiena e della RP; sono compensate nei confronti della Azienda SL CA UD ST, in ragione delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando respinge il ricorso originario e il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese di lite nei confronti del Comune di Bibbiena, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese e oneri accessori, nonché nei confronti della RP, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese e oneri accessori; spese compensate nei confronti della ASL CA UD ST.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del ricorrente persona fisica.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES CC, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
LL VI, Primo Referendario, STensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL VI | ES CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.