Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del 8/1/2025, letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5368/2021 R.G. promossa da:
rapp.ta e difesa dall'Avv. CASTIELLO Parte_1
ANNALISA come da procura in atti
RICORRENTE
contro
: rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'Avv. VARVARO SIMONETTA come da procura in atti nonché:
Controparte_2 app.ta e difesa dall'Avv. MIRANDA CATERINA come da
[...] procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: mansione e jus variandi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2021 parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_3 CP_1 Controparte_1 ininterrottamente dal 03.03.1975 al 31.03.2017, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato. La SI.ra assumeva di aver Pt_1 prestato attività lavorativa subordinata per l'intera durata del rapporto con l'Università, in qualità di personale universitario utilizzato presso Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Pubblico. In particolare, dal 03.03.1975 fino al 01.01.2004 era stata in forze alle dipendenze della
[...]
e successivamente dal 02.01.2004 al 31.03.2017 Controparte_4 della Controparte_2
Durante tutto il rapporto lavorativo, l'istante aveva effettuato le sue prestazioni lavorative dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 15,10,
pienamente ascrivibili al livello superiore di inquadramento
[...] del CCNL comparto Sanità, rispetto a quello attribuitole in costanza di rapporto. In definitiva, la lavoratrice, dal mese di marzo 1998 al 07 aprile 1999 assumeva di aver sempre costantemente svolto di fatto mansioni di capo sala e poi anche coordinatrice, tali da risultare pienamente ascrivibili al livello 7^ e poi, dalla entrata in vigore della nuova classificazione del personale, come stabilito dal CCNL Comparto Sanità del 07 aprile 1999 e fino al 20 settembre 2001 in categoria D. Successivamente, cioè dal 20 settembre 2001 alla risoluzione del rapporto la ricorrente era da inquadrarsi nel livello DS. La ricorrente lamentava, dunque, di essere creditrice della complessiva somma di € 30.856,23, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennità di coordinamento parte fissa, comprensiva di incidenza su T.F.S. (€.4707,49); delle differenze maturate sulla retribuzione mensile ordinaria per lo svolgimento di mansioni superiori espletate dal marzo 1998 fino alla cessazione del rapporto;
della somma di € 119,60 quale costo sostenuto per elaborazione conteggio di parte. Tanto premesso in punto di fatto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra Parte_1
al trattamento economico tabellare corrispondente
[...] all'inquadramento contrattuale superiore rispetto a quello attribuitole dai datori di lavoro, dal marzo 1998 fino alla risoluzione del rapporto, o in subordine a decorrere dalla diversa data che dovesse emergere dalla istruttoria in corso di causa, compreso il diritto alla corresponsione della indennità di funzione e coordinamento parte fissa ex art. 10 CCNL Comparto Sanità 7/4/1999, con relativa incidenza sul TFS, a decorrere dal 01 settembre 2001 in poi, o da quella diversa data che dovesse emergere dalla istruttoria, previo accertamento e declaratoria dello svolgimento di fatto in maniera prevalente e continuativa di mansioni superiori di cd. Caposala e/o coordinatore, (riconducibili a quelle di cui alla declaratoria professionale Livello D ex Categoria 7^ dal 07 aprile 1999, e poi DS dal
1°settembre 2001 del CCNL di Comparto sanità del 07 aprile 1999) e per l'effetto 2) Condannare in solido le parti resistenti in persona dei rispettivi L.R. p.t., al pagamento in favore della SI.ra delle differenze Pt_1 retributive maturate sulla retribuzione ordinaria ed istituti retributivi indiretti e differiti, tra quanto percetto in costanza di rapporto e quanto invece spettante all'esito delle mansioni superiori ricoperte, oltre accessori di legge, da quantificarsi con separato giudizio;
3) Condannare in solido le parti resistenti in persona dei rispettivi L.R. p.t., al pagamento in favore della SI.ra della complessiva somma di €.30.856,23, a titolo di Pt_1 indennità di funzione e coordinamento compresa la incidenza sul TFS maturato, come da conteggio allegato al ricorso, o comunque di quell'importo maggiore e/o minore con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., che sarà accertato in corso di giudizio, anche mediante l'ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione oltre accessori di legge dalla maturazione del credito al saldo;
4) Condannare in solido i resistenti al rimborso della somma di €.119,60 versata dalla ricorrente per l'elaborazione di conteggi di parte, come da fattura in atti;
5) In subordine accertare il diritto della ricorrente a ricevere l'adeguamento della retribuzione a mezzo compenso mensile da determinare secondo equità per i compiti di maggiore responsabilità connessi al coordinamento in ottemperanza ai principi ex art. 36 Cost. Con parità di trattamento ex art. 45 D. Lgs. 165/2001, con consequenziale condanna al pagamento a carico dei resistenti;
6) Condannare in solido i resistenti, in persona dei rispettivi L.R. p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, compreso l'importo versato per contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, C.P.A., come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”. Si costituiva tempestivamente l' Controparte_5
[..
la quale concludeva per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per il periodo marzo 1998 - 30.06.1998; dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta Controparte_5
accogliere l'eccezione di prescrizione dei presunti crediti
[...] vantati;
nel merito, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva tempestivamente anche l'azienda Controparte_2
la quale concludeva per sentir dichiarare, in via preliminare, la
[...] nullità del ricorso;
l' inammissibilità e l' improcedibilità del ricorso introduttivo della lite;
l'estinzione dei crediti vantati dalla ricorrente per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 5°c.c.; nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondato in fatti ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite. Istruita la causa, all'udienza del 06.10.2022 veniva disposto il libero interrogatorio della ricorrente, sig.ra la quale Parte_1 confermava integralmente il contenuto del ricorso. In particolare, dichiarava: “preciso che dal 1998 lavoravo presso il reparto di patologia orbitaria dell'azienda ospedaliera Dal 1998 anche se c'erano i CP_1 caposala il professore primario del reparto di patologia Persona_1 orbitaria mi disse che dovevo interessarmi anche dei pazienti oncologici ovvero di preparare il paziente prima e dopo l'intervento lo gestivo dopo l'intervento, mi interessavo dei presidi terapeutici ovvero avevo contatti con la farmacia del reparto, preparavo le terapie post operatorie dei pazienti sulla base di quanto scritto nella cartella dai medici, curavo l'accoglienza dei pazienti dando indicazione agli operatori sanitari, ho svolto tali mansioni dal 1998 fino al 1 aprile 2017 quando sono andata in pensione preparavo le liste operatorie al professore. In quella azienda c'erano 5 caposala”. All'udienza del 07.09.2023 il teste di parte ricorrente, sig. , Testimone_1 riferiva quanto segue: “Sono stato collega della ricorrente;
ho lavorato presso l'azienda policlinico reparto oftalmologia (oculistica). Ho lavorato dal 1973 al 2007-2008, quando sono andato in pensione. Ero infermiere professionale. All'inizio eravamo tutti infermieri generici. Dopo un paio di anni sono diventato infermiere professionista. La ricorrente è stata assegnata al mio reparto dopo ¾ anni dalla mia assunzione, ovvero negli anni 1975/1976. Eravamo disposti su due piani ed eravamo un gruppo di venti unità, 10 per turno. La ricorrente inizialmente era infermiera professionale. Svolgeva attività assistenziale come noi. Il piano era privo di caposala e fu chiesto alla ricorrente di svolgere mansioni di caposala dal prof. , direttore del piano. Per cui la ricorrente organizzava i Persona_1 turni di lavoro degli infermieri del piano di sua competenza, circa 10 unità, distribuiva i compiti, faceva la richiesta di approvvigionamento farmaci alla farmacia centrale e provvedeva alla sistemazione dei farmaci e curava le prescrizioni delle terapie sotto indicazione dei medici, faceva richieste di esami da portare e di consulenze interne specialistiche presso altri reparti. Partecipava alle riunioni tenute dal prof. Persona_1 relative alla assegnazione dei compiti spettanti agli infermieri. La nostra referente per tutto era la ricorrente. Organizzava le cartelle cliniche con gli esami da effettuare. Provvedeva all'organizzazione e sistemazione delle cartelle cliniche dei pazienti. È stata la nostra referente dal 1985/86 fino a quando sono andato in pensione. La ricorrente non coordinava i portantini, ma se c'era da fare una richiesta provvedeva lei a farla;
la ditta delle pulizie era esterna. La ricorrente predisponeva la lista degli interventi da effettuare ed era lei che si relazionava con i medici per quello che riguarda gli esami da fare. Sottoponeva ai pazienti e ai familiari i questionari di gradimento. Ho svolto attività sindacale fino a tre anni fa, per cui ho continuato a frequentare il reparto tutti i giorni. Ho continuato a vedere la ricorrente fino al suo pensionamento. Ha continuato a svolgere i compiti che ho indicato senza variazioni. Sono andato in pensione a fine luglio dell'anno 2007. Già svolgevo attività sindacale come segretario della UGL e avevo sede all'edificio n. 3 piano terra. Era un altro edificio. Ho continuato dopo il mio pensionamento a svolgere attività sindacale presso questa sede sita in edificio diverso. Andavo tutti i giorni dalle 7,30 alle 18,00 di sera sempre presso l'edificio tre piano terra. La ricorrente lavorava presso l'edifico 15. Il periodo più intenso di attività sindacale è stato svolto dopo il mio pensionamento tra il 2007e il 2009. L'azienda voleva chiudere il secondo piano dell'edificio 15 del reparto di oftalmologia e trasferire otto unità infermieristiche per tali motivi tutti i giorni c'erano incontri per almeno due mesi con i dirigenti medici del reparto (
[...]
e il prof. ) per trovare una soluzione e la CP_6 Persona_2 trovammo. Il piano non fu chiuso. Un paio di mesi prima che la ricorrente andasse in pensione scrissi un documento su indicazione del prof. CP_6
i cui indicai tutte le mansioni che la ricorrente aveva svolto e di cui il prof. era a conoscenza. Mi garantì che lo avrebbe firmato e consegnato all'ufficio del personale, cosa che non fece. Questo documento era un resoconto delle attività svolta negli anni dalla ricorrente e di cui ero a conoscenza in quanto parte dello staff coordinato dalla ricorrente. La ricorrente è andata in pensione 10 anni dopo di me. Mediamente mi sono recato presso il reparto di oftalmologia tre volte a settimana dopo il mio pensionamento per svolgere l'attività sindacale di cui ero stato incaricato. In quel reparto solo la ricorrente svolgeva mansione di caposala. Prima della ricorrente le mansioni di caposala sono state svolte da un'altra donna di cui mi sfugge il nome se non ricordo male la sig.ra in questione aveva il titolo di caposala”. All'udienza del 23.11.2023 il teste riferiva: “Ho Testimone_2 conosciuto la ricorrente nell'anno 1979 allorquando frequentavo il primo anno della scuola di specializzazione in oftalmologia. La ricorrente era infermiera di servizio nel reparto di oculistica. Sono rimasto come collaboratore professionale esterno poi assistente medico al servizio dell'azienda la mia è una figura ospedaliera non universitaria. Ho lavorato presso la clinica oculistica poi Azienda Universitaria Policlinica e infine AOU Federico II. Sono stato dipendente dell'azienda fino al 30 aprile 2020. Le mansioni svolte dalla ricorrente sono cambiate. La nostra struttura aveva bisogno di un referente caposala. Dal 2000 la ricorrente ha sostituito il caposala precedente che aveva lasciato il reparto nelle attività. La ricorrente si occupava del coordinamento del personale: mi riferisco agli infermieri di turno al massimo 2 per turno in totale 4/5 infermieri. Negli anni le cose sono cambiate. Teneva i rapporti con le altre cliniche che doveva fornire servizi di consulenza per i nostri pazienti. La nostra unità di occupava di pazienti oncologici che necessitavano di trattamenti multidisciplinari per cui si lavorava anche in equipe con altre strutture: i medici organizzavano e la sig.ra teneva i contatti, ad esempio, se Pt_1
c'era da fare una risonanza o una tac la ricorrente chiamava il radiologo ed organizzava il trasferimento del malato. Si occupava anche dell'accoglienza dei malati che venivano anche da fuori regione li sosteneva anche dal punto di vista psicologico si occupava del rifornimento dei farmaci e delle scadenze e che ci fossero i farmaci previsti. Era il punto di riferimento per il personale medico dal punto di vista organizzativo anche per il paziente era la ricorrente il riferimento. Noi impostavamo la terapia che era indicata dal medico nella cartella clinica del paziente e la ricorrente trascriveva su un registro i farmaci che dovevano essere somministrati da parte degli infermieri. La ricorrente ha seguito corsi di formazione. La ricorrente ha svolto queste attività fino a quando è andata in pensione. La ricorrente si occupava della preparazione dei pazienti per poter essere operati nel senso che controllava che i pazienti da operare avessero fatto tutte le analisi mentre la lista degli interventi la facevano noi medici. All'epoca i vertici del reparto erano i dott.
e e presumo che fossero stati loro a dare indicazioni Persona_1 CP_6 alla ricorrente in merito alle mansioni e alle attività da svolgere. Negli ultimi anni era stato impostato un sito internet in cui era indicata anche la ricorrente e c'erano le recensioni dei pazienti e qualche volta veniva citata anche la ricorrente. In tutti questi anni io e la ricorrente abbiamo lavorato sempre nello stesso reparto il padiglione era lo stesso qualche volta è cambiato il piano. La ricorrente coordinava sia gli infermieri che i portantini”. Quindi, all'udienza odierna la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui alla presente motivazione. In via preliminare va affrontata la questione sollevata dalle parti convenute relativa al difetto di legittimazione passiva. Sul punto la Corte di Cassazione con Ordinanza del 29 dicembre 2020 n. 29756 ha precisato “ 3.2. la questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata da questa Corte in plurime decisioni (cfr., in particolare, Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 16 aprile 2015, n. 7739), alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che hanno ritenuto, in fattispecie analoghe, che legittimata passivamente fosse, al pari dell' ; in particolare è Controparte_7 stato precisato che mentre alla sussistenza della legittimazione passiva dell
[...]
riconduce il rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo CP_2 che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari 'strutturati' in organismi distinti dalle Università e qualificato per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, la condizione di dipendente dell - e dunque la sussistenza di un rapporto di impiego - vale Controparte_5
a fondare l'obbligazione dell a corrispondere le invocate differenze CP_3 retributive;
3.3. anche le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 9 maggio 2016, n. 9279 hanno confermato che i rapporti tra Aziende ospedaliere e Università, quali emergenti dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi”. Sempre in via preliminare va qui rilevato come a più riprese ribadito dalla Corte di
Cassazione, che il lavoratore, il quale rivendichi nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte, ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n. 5536). Quindi, l'accertamento deve fondarsi sulla prova testimoniale e sulla riconduzione delle attività materiali dimostrate con essa alla declaratoria contrattuale oggetto di domanda. Va richiamato l'art. 52 T.U. sul pubblico impiego, D. Lgs 165/2001, il quale recita: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
1. a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
2. b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Appare adesso necessario accennare alle declaratorie dei livelli di inquadramento del CCNL Sanità invocato dalle parti, sia con riferimento al livello di appartenenza della ricorrente (D) che a quello richiesto (DS). Nel livello C, nel quale era inquadrata la ricorrente, poi confluito in quello D, “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Al livello D, poi confluito in DS invece, “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione a titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello economico D super (DS) – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.” Orbene, dall'istruttoria testimoniale risulta ampiamente provato che, durante il rapporto di lavoro subordinato, la ricorrente aveva ricoperto consecutivamente per circa venti anni mansioni superiori rispetto a quelle di semplice infermiera professionale, inquadrabili nel livello immediatamente superiore e cioè dal 1998/2000 livello 7^, dal mese di aprile 2001 livello D e dal settembre 2001 fino alla risoluzione del rapporto livello DS. Ed invero le testimonianze raccolte, tutte chiare, precise, coerenti e concordanti, poiché provenienti da testimoni che hanno riferito circostanze conosciute per diretta conoscenza, hanno dimostrato senza ombra di dubbio che la ricorrente svolgeva, almeno dal 2000, le mansioni tipiche di caposala, con funzioni di coordinamento effettive.
Dalle deposizioni è infatti emerso in maniera inconfutabile come la ricorrente operasse in piena autonomia, scegliendo le modalità organizzative più efficaci e assumendosi la responsabilità dei risultati raggiunti, gestendo, inoltre, l'organizzazione dell'assistenza infermieristica, coordinando il personale dell'unità operativa. L'istante partecipava regolarmente alle riunioni convocate dai medici, contribuendo alla pianificazione operativa e alla programmazione dei servizi sanitari, incluso il settore infermieristico. Si occupava dell'organizzazione dei turni, delle ferie, dei permessi e degli straordinari del personale infermieristico, assegnava i compiti e ne verificava l'esecuzione. Inoltre, manteneva un costante raccordo con i medici, aggiornandoli su eventuali variazioni delle condizioni cliniche dei pazienti ricoverati. Gestiva poi la compilazione e l'aggiornamento dei registri interni, annotava le terapie prescritte dai medici per consentirne la corretta somministrazione,
e si occupava della gestione delle cartelle cliniche. Tra le sue responsabilità rientravano anche l'organizzazione e il controllo del fabbisogno di farmaci, dispositivi di protezione individuale e altro materiale sanitario, occupandosi delle richieste, della custodia delle scorte e del monitoraggio delle scadenze. Era inoltre responsabile dei rapporti dell'Unità Operativa con gli altri reparti, richiedendo, se necessario, esami o consulenze specialistiche. Infine, gestiva l'intero percorso del paziente, dal pre-ricovero alla dimissione: preparava gli elenchi degli esami diagnostici pre-operatori, curava l'accoglienza e la degenza, raccoglieva informazioni per migliorare i servizi e monitorava il grado di soddisfazione degli assistiti anche tramite questionari, interfacciandosi regolarmente con i loro familiari. Partecipava, inoltre, a corsi di formazione professionale continua. Inoltre, a ulteriore conferma della veridicità delle affermazioni contenute nel ricorso, anche la documentazione allegata agli atti dimostra chiaramente che la ricorrente è sempre stata riconosciuta da tutti come la caposala. Era infatti un punto di riferimento costante non solo per il personale sanitario (infermieri e medici), ma anche per il personale di supporto (come OSS, portantini, ausiliari) e per i pazienti, così come per i fornitori esterni di beni e servizi destinati al reparto.
In particolare, dalle recensioni lasciate dai pazienti sul sito dedicato alla Patologia Orbitaria risulta evidente che, fin da giugno 2013 e fino ad aprile 2017 (anno in cui la ricorrente ha cessato il servizio), la SI.ra Pt_1 veniva comunemente identificata come la caposala. A ciò si aggiungono numerose lettere di ringraziamento scritte da pazienti dimessi, nelle quali viene espressamente riconosciuto il suo ruolo di caposala. Ed ancora, dalle pagine del sito istituzionale on line del Centro di Patologia Orbitaria in parola, (la cui creazione ed esistenza veniva confermata dal teste si evince la presenza delle foto di tutti i soggetti Testimone_2 facenti parte dello staff, tra cui la SI.ra , la quale risulta Pt_1 palesemente identificata ancora una volta quale caposala reparto. Va poi sottolineato come le resistenti non hanno riferito chi svolgesse le funzioni di caposala coordinatore durante tutti gli anni in questione presso il reparto ove la ricorrente era impiegata. Appare quantomeno improbabile che in un reparto così complesso e specializzato sia rimasto scoperto un ruolo così fondamentale e necessario. Alla luce dell'istruttoria testimoniale e delle prove documentali acquisite, è indubbio che il ruolo di coordinamento effettivamente esercitato dalla ricorrente abbia raggiunto un livello particolarmente elevato. Tale funzione è stata infatti svolta all'interno di un'Unità Operativa Complessa ad alta specializzazione, La complessità dell'Unità Operativa di appartenenza della ricorrente riveste un'importanza particolare anche alla luce delle declaratorie professionali richiamate nel ricorso. Va evidenziato che la ricorrente, dal settembre 2001 in poi, era stata inquadrata nel livello D — a seguito di un passaggio automatico dalla categoria C — mentre gli ex caposala erano transitati dal livello D al livello DS. Tuttavia, il livello D si riferisce esclusivamente a funzioni di coordinamento all'interno di unità semplici, mentre, come ampiamente dimostrato nel corso del giudizio, la SI.ra ha svolto per un lungo periodo attività di Pt_1 coordinamento del personale infermieristico all'interno di un'Unità Organizzativa Complessa, altamente specializzata, attività che rientrano nelle mansioni previste per il livello DS. Di conseguenza, alla ricorrente spetta il riconoscimento del diritto al trattamento economico corrispondente al livello DS, comprensivo delle differenze retributive maturate rispetto a quanto effettivamente percepito, oltre agli accessori di legge. La ricorrente ha altresì diritto alla corresponsione della indennità di funzione di coordinamento, nella parte fissa compresa la incidenza sul calcolo del TFS. A tal proposito, si riporta testualmente quanto statuito all'epoca dall' Art. 10 CCNL Comparto Sanità II Biennio economico 2000-2001 – intitolato Coordinamento: “1. Al fine di dare completa attuazione all'art.8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed -ove articolata al suo interno- di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento – parte fissa – con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.3000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione, o in caso di valutazione negativa”. La indennità in parola nella parte fissa veniva automaticamente riconosciuta in maniera irrevocabile ai dipendenti già inquadrati al 31 agosto 2001 nella categoria D ex caposala (poi passati in automatico in DS ex art. 19 del CCNL 2002/2005 dal 01 settembre 2003), cioè ai dipendenti appartenenti ai profili di collaboratore professionale sanitario – caposala, senza che vi fosse necessità e/o obbligo di riconoscimento formale da parte dell'ente datore, essendo intrinseca alle mansioni di caposala la funzione di coordinamento. Nel caso in esame, di fatto già da qualche anno, almeno dal 2000 in poi e comunque ben prima del 31 agosto 2001, la sig.ra già ricopriva le mansioni di Pt_1 caposala a tutti gli effetti, esplicando reali funzioni di coordinamento. Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute. Sul punto con la sentenza n. 36197 del 28.12.2023, la Cassazione a Sezioni Unite enuclea il seguente principio di diritto: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Nel caso in esame, applicando il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sono prescritte le differenze retributive maturate prima del 10.05.2012 in considerazione del fatto che la ricorrente ha messo in mora il datore di lavoro con lettera del 10.05.2017 (cfr art. 2948 c.c. il quale prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi). Le convenute vanno condannate al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente per le mansioni superiori svolte e riconducibili al livello Ds del CCNL comparto Sanità del 20.09.2001 e ss decorrere dal 10.5.2012, nonché al pagamento dell'indennità di coordinamento parte fissa di cui all'art. 10 del CCNL Comparto Sanità II biennio economico del 20.9.2001 a decorrere dal 10.5.2012. Infine, ex art. 46 CCNL comparto Sanità del 20 settembre 2001 spetta alla ricorrente la differenza sul TFS liquidato alla cessazione del rapporto a seguito del ricalcolo per la incidenza di cui alla suddetta indennità di coordinamento il tutto da quantificare in separato giudizio.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½. Il residuo segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza , eccezione o deduzione disattesa così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori e riconducibili dal 1998/2000 al livello 7^, dal mese di aprile 2001 al livello D e dal settembre 2001 fino alla risoluzione del rapporto livello al DS del CCNL comparto Sanità del 20.09.2001 e seguenti;
accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL Comparto sanità II biennio economico 2000/2001; accerta , altresì, il diritto della ricorrente alla differenza sul TFR liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro per la incidenza di cui alla suddetta indennità; condanna le convenute in solido al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte e dell'indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL comparto sanità II biennio economico del 20 settembre 2001 con decorrenza 10.05.2012 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro oltre accessori dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo nonché alla differenza sul TFR per la incidenza dell'indennità di coordinamento, il tutto da quantificare in separato giudizio;
compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna le convenute in solido al pagamento del residuo che liquida, in tale importo ridotto, in € 3500,00 oltre spese generali iva, cpa e rimborso del contributo unificato.
Si comunichi.
Così deciso in data 8/1/2025. il Giudice Dott. Manuela Montuori