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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/03/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e in proprio elettivamente domiciliati in Telese Terme Parte_2
(BN) alla via Benevento n°19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Nicola Verrillo che li rappresenta e difende
Appellanti
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa, con il quale elettivamente domicilia in
Via Del Sole n. 27, Marigliano (NA)
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 04.06.2021, la
[...]
e hanno impugnato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento, n. 1865/2020 pubblicata in data 17.12.2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
con decreto dirigenziale n. 5 datato 11.01.2018.
[...] Gli appellanti lamentano: “1a-Erroneità della motivazione - Omessa valutazione di prove documentali. Violazione del principio di non contestazione”(per non aver il giudice attentamente valutato la documentazione allegata al ricorso introduttivo);
“1b-Omessa pronuncia ed omessa motivazione in relazione alla mancata ammissione delle richieste istruttorie” (non avendo il Tribunale ammesso la prova testimoniale e non avendo motivato tale sua decisione); “2-Erroneità della motivazione – Erronea valutazione delle prove” (avendo la ricorrente fornito piena prova dell'evento straordinario ed imprevedibile determinato dalla rottura della pompa, restando obbligo della resistente contestarne la validità e negare quanto dedotto al riguardo); “
3-Omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.140 d.lgs 152/06”.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che – con memoria inconferente - Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo tre rinvii d'ufficio, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del
24.06.2025), alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che dalla documentazione in atti emerge che in data 30.05.2017 l' di Benevento- effettuava un Controparte_2 sopralluogo sull'impianto di depurazione situato nel Comune di San Lupo alla contrada Coste con contestuale prelievo di campioni dal pozzetto fiscale all'uscita dell'impianto.
Con nota prot. 40295/2017 del 4.7.2017, inviata a mezzo pec, l' comunicava CP_2
i risultati degli accertamenti analitici contestando al ricorrente la violazione dell'art.105 D.Lgvo n. 152/2006 per il superamento dei valori di soglia dei parametri relativi ad azoto ammoniacale, solidi sospesi totali ed escherichia coli. In data 11.01.2018, la emetteva l'impugnata ordinanza a carico Controparte_1 dei ricorrenti irrogando la sanzione pecuniaria di € 8.080,00.
Tanto premesso, la prima censura è fondata.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli odierni appellanti
(originari opponenti) allegavano al ricorso copiosa documentazione e, in particolare, la nota fax inviata al Comune in data 26.05.2017 immediatamente dopo l'accertamento del guasto. È indiscutibile la ricezione di tale atto da parte del posto che, nello spazio appositamente riservato, reca il timbro e la firma CP_3 per accettazione del responsabile del servizio tecnico che autorizzava l'intervento.
Vi si legge, infatti: “qualora l'offerta sia di vs gradimento vogliate timbrare la presente per accettazione” e sotto si legge la firma del responsabile del servizio tecnico, Geom. (lo stesso geometra che, nella convenzione Controparte_4
per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione di C/Da
Coste e C/DA Sterzalonga, viene individuato quale rappresentante del . CP_3
In altri termini, come evidenziato dagli appellanti, la sottoscrizione del responsabile del servizio -in rappresentanza del per la sua qualità -in calce al documento CP_3 costituisce prova della comunicazione e dell'approvazione/autorizzazione del
CP_3
Gli opponenti, inoltre, hanno prodotto la fattura di una società di manutenzione, nonché la copia del registro di manutenzione del giorno 26.05.2017 da cui si evince la constatazione del guasto dei dipendenti intervenuti, copia del modulo di consegna della pompa ammalorata in assistenza del 26.05.2017 sottoscritta dal dipendente
[...]
alle ore 15:03:08, copia del modulo di riconsegna della pompa CP_5
riparata del 29.05.2017 sottoscritta dal dipendente alle ore 10:05:47 CP_6
e copia del registro di conduzione dell'impianto del 29.05.2017 ove è annotato il rimontaggio.
Del tutto ininfluente è, viceversa il fatto che l'addetto all'impianto presente al momento del sopralluogo non abbia fatto presente la circostanza ai verbalizzanti, dal momento che si tratta di altro dipendente (tal che non Testimone_1
necessariamente doveva essere a conoscenza dell'intervento effettuato nei giorni precedenti da altri suoi colleghi ( e ). Egli, infatti, come ben CP_5 CP_6 evidenziato nell'atto di appello, “Era solamente un dipendente incaricato di presenziare alle operazioni di prelievo e verificarne la regolarità considerato che gli accessi ispettivi dell' sono di regola effettuati a sorpresa e senza alcun CP_2 preavviso”.
Dunque, il superamento dei limiti previsti dalla legge era ben comprensibile visto l'intervento di sostituzione della pompa.
D'altro canto, è opportuno ricordare che l'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 espressamente prevede: “
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo
Allegato”.
La giunta Regionale, con delibera n° 259 del 29.05.2012, in attuazione di tale previsione, prevedeva, all'art. 3. 1 “ Fermo restando, per le ipotesi previste all'articolo 1 e per il tempo previsto dal presente articolo, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 11 e degli ulteriori limiti e prescrizioni dettati dall' ai sensi dell'articolo 4, nella fase CP_2
di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi previsti nell'articolo 1, lettera b) (tra i quali figura il fermo e/o la manutenzione dell'impianto, n.d.r.), è definita la seguente cadenza temporale a) primi trenta giorni: senza valori limite di emissione allo scarico;
b) dal trentunesimo al novantesimo giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100 per cento;
c) dal novantunesimo giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito, che di norma non può superare i sei mesi: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50 per cento”.
Dunque, è lo stesso Ente preposto al controllo degli scarichi che afferma e riconosce la possibilità del superamento dei parametri senza valori limite come conseguenza del fermo e/o manutenzione dell'impianto nei primi trenta giorni.
Occorre, inoltre, rimarcare che – dalla documentazione in atti, mai contestata dalla
– che in tutti i periodi anteriori all'intervento manutentivo erano stati CP_1
rispettati i valori limite, valori che risultano rispettati anche nel periodo successivo.
Dunque, se la stessa riconosce la possibilità di un superamento dei limiti CP_1
senza alcuna limitazione in caso di interventi manutentivi, viene meno anche il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, assorbita ogni altra censura, va accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, va annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della particolarità della questione e dell'esito alterno. La restante parte, per il principio della soccombenza, viene posto a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dagli odierni appellanti e annulla ordinanza ingiunzione emessa dalla con decreto dirigenziale n. Controparte_1
5 datato 11.01.2018. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado.
Condanna la al pagamento della restante metà delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano, già compensate, in € 888,00 per il primo grado ed in € 992,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Salvatore Nicola Verrillo.
Napoli 25/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Antonietta Savino Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25/03/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2512/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e in proprio elettivamente domiciliati in Telese Terme Parte_2
(BN) alla via Benevento n°19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Nicola Verrillo che li rappresenta e difende
Appellanti
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa, con il quale elettivamente domicilia in
Via Del Sole n. 27, Marigliano (NA)
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 04.06.2021, la
[...]
e hanno impugnato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Benevento, n. 1865/2020 pubblicata in data 17.12.2020, con la quale veniva rigettata l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
con decreto dirigenziale n. 5 datato 11.01.2018.
[...] Gli appellanti lamentano: “1a-Erroneità della motivazione - Omessa valutazione di prove documentali. Violazione del principio di non contestazione”(per non aver il giudice attentamente valutato la documentazione allegata al ricorso introduttivo);
“1b-Omessa pronuncia ed omessa motivazione in relazione alla mancata ammissione delle richieste istruttorie” (non avendo il Tribunale ammesso la prova testimoniale e non avendo motivato tale sua decisione); “2-Erroneità della motivazione – Erronea valutazione delle prove” (avendo la ricorrente fornito piena prova dell'evento straordinario ed imprevedibile determinato dalla rottura della pompa, restando obbligo della resistente contestarne la validità e negare quanto dedotto al riguardo); “
3-Omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.140 d.lgs 152/06”.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che – con memoria inconferente - Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo tre rinvii d'ufficio, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del
24.06.2025), alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che dalla documentazione in atti emerge che in data 30.05.2017 l' di Benevento- effettuava un Controparte_2 sopralluogo sull'impianto di depurazione situato nel Comune di San Lupo alla contrada Coste con contestuale prelievo di campioni dal pozzetto fiscale all'uscita dell'impianto.
Con nota prot. 40295/2017 del 4.7.2017, inviata a mezzo pec, l' comunicava CP_2
i risultati degli accertamenti analitici contestando al ricorrente la violazione dell'art.105 D.Lgvo n. 152/2006 per il superamento dei valori di soglia dei parametri relativi ad azoto ammoniacale, solidi sospesi totali ed escherichia coli. In data 11.01.2018, la emetteva l'impugnata ordinanza a carico Controparte_1 dei ricorrenti irrogando la sanzione pecuniaria di € 8.080,00.
Tanto premesso, la prima censura è fondata.
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli odierni appellanti
(originari opponenti) allegavano al ricorso copiosa documentazione e, in particolare, la nota fax inviata al Comune in data 26.05.2017 immediatamente dopo l'accertamento del guasto. È indiscutibile la ricezione di tale atto da parte del posto che, nello spazio appositamente riservato, reca il timbro e la firma CP_3 per accettazione del responsabile del servizio tecnico che autorizzava l'intervento.
Vi si legge, infatti: “qualora l'offerta sia di vs gradimento vogliate timbrare la presente per accettazione” e sotto si legge la firma del responsabile del servizio tecnico, Geom. (lo stesso geometra che, nella convenzione Controparte_4
per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione di C/Da
Coste e C/DA Sterzalonga, viene individuato quale rappresentante del . CP_3
In altri termini, come evidenziato dagli appellanti, la sottoscrizione del responsabile del servizio -in rappresentanza del per la sua qualità -in calce al documento CP_3 costituisce prova della comunicazione e dell'approvazione/autorizzazione del
CP_3
Gli opponenti, inoltre, hanno prodotto la fattura di una società di manutenzione, nonché la copia del registro di manutenzione del giorno 26.05.2017 da cui si evince la constatazione del guasto dei dipendenti intervenuti, copia del modulo di consegna della pompa ammalorata in assistenza del 26.05.2017 sottoscritta dal dipendente
[...]
alle ore 15:03:08, copia del modulo di riconsegna della pompa CP_5
riparata del 29.05.2017 sottoscritta dal dipendente alle ore 10:05:47 CP_6
e copia del registro di conduzione dell'impianto del 29.05.2017 ove è annotato il rimontaggio.
Del tutto ininfluente è, viceversa il fatto che l'addetto all'impianto presente al momento del sopralluogo non abbia fatto presente la circostanza ai verbalizzanti, dal momento che si tratta di altro dipendente (tal che non Testimone_1
necessariamente doveva essere a conoscenza dell'intervento effettuato nei giorni precedenti da altri suoi colleghi ( e ). Egli, infatti, come ben CP_5 CP_6 evidenziato nell'atto di appello, “Era solamente un dipendente incaricato di presenziare alle operazioni di prelievo e verificarne la regolarità considerato che gli accessi ispettivi dell' sono di regola effettuati a sorpresa e senza alcun CP_2 preavviso”.
Dunque, il superamento dei limiti previsti dalla legge era ben comprensibile visto l'intervento di sostituzione della pompa.
D'altro canto, è opportuno ricordare che l'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 espressamente prevede: “
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo
Allegato”.
La giunta Regionale, con delibera n° 259 del 29.05.2012, in attuazione di tale previsione, prevedeva, all'art. 3. 1 “ Fermo restando, per le ipotesi previste all'articolo 1 e per il tempo previsto dal presente articolo, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 11 e degli ulteriori limiti e prescrizioni dettati dall' ai sensi dell'articolo 4, nella fase CP_2
di avvio, o per il ritorno alle condizioni di regime in seguito ai casi previsti nell'articolo 1, lettera b) (tra i quali figura il fermo e/o la manutenzione dell'impianto, n.d.r.), è definita la seguente cadenza temporale a) primi trenta giorni: senza valori limite di emissione allo scarico;
b) dal trentunesimo al novantesimo giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 100 per cento;
c) dal novantunesimo giorno fino alla conclusione del periodo di avvio stabilito, che di norma non può superare i sei mesi: possibilità di superamento dei valori limite di emissione fino al 50 per cento”.
Dunque, è lo stesso Ente preposto al controllo degli scarichi che afferma e riconosce la possibilità del superamento dei parametri senza valori limite come conseguenza del fermo e/o manutenzione dell'impianto nei primi trenta giorni.
Occorre, inoltre, rimarcare che – dalla documentazione in atti, mai contestata dalla
– che in tutti i periodi anteriori all'intervento manutentivo erano stati CP_1
rispettati i valori limite, valori che risultano rispettati anche nel periodo successivo.
Dunque, se la stessa riconosce la possibilità di un superamento dei limiti CP_1
senza alcuna limitazione in caso di interventi manutentivi, viene meno anche il presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa.
Alla luce di tali considerazioni, assorbita ogni altra censura, va accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, va annullata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione della particolarità della questione e dell'esito alterno. La restante parte, per il principio della soccombenza, viene posto a carico della CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta dagli odierni appellanti e annulla ordinanza ingiunzione emessa dalla con decreto dirigenziale n. Controparte_1
5 datato 11.01.2018. Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado.
Condanna la al pagamento della restante metà delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano, già compensate, in € 888,00 per il primo grado ed in € 992,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Salvatore Nicola Verrillo.
Napoli 25/03/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Antonietta Savino