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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/05/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 10/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello n. R.G. 10/2023, promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Massimo Parte_1
Serra e Paolo Lucarelli;
appellante
contro con gli avv.ti Prof. Avv. Controparte_1
Raffaele Lener e dall'Avv. Nicola Maione;
appellata
Oggetto: “Altri contratti atipici”; appello avverso la sentenza n. 1871/2024, pubblicata il
2.8.2024 del Tribunale di Verona.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
oggetto.
L'appellata si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame.
Con ordinanza del 11 maggio 2024, l'intestata Corte adita ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza – sostituita dal deposito di note scritte - del 14 novembre 2024.
Con nota scritta del 13 novembre 2024, il procuratore dell'appellante ha rappresentato che era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e chiedeva la Parte_1
dichiarazione di interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 18 novembre 2024, la Corte
“letta la nota depositata in data 13.11.2024 (nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) dal procuratore dell'appellante
, con la quale si comunica che la società appellante Parte_1
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, in
virtù di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4/06/2024, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.140 – del 17
giugno 2024, pag. 28 e si documenta che con provvedimento della Banca d'Italia del 5
giugno 2024 è stato nominato il Commissario liquidatore e sono stati nominati i componenti
del Comitato di sorveglianza;
rilevato che l'art. 57 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiama, tra gli altri, l'art. 80 comma 5 del del Testo unico bancario “intendendosi le suddette
2 disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle , alle in Pt_2 Pt_3
luogo delle banche” e che il predetto comma dispone che “dalla data di emanazione del decreto [del MEF] cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonché di ogni altro organo della banca” (art. 80, comma 5 TUB); ritenuto che la società di gestione del risparmio abbia, per effetto degli indicati
provvedimenti, ha perso la propria capacità processuale e si sia realizzato un evento
interruttivo del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;” ha dichiarato interrotto il presente giudizio;
In data 11 marzo 2025, considerato che il termine di 90 giorni ai fini della riassunzione ex art 305 c.p.c. era decorso e che il giudizio non era stato utilmente riassunto, l'appellata ha depositato istanza di estinzione del processo ex art. 307, comma 3 c.p.c.
Con provvedimento del 13 marzo 2025 è stato assegnato termine fino al 31 marzo 2025 per la notifica dell'istanza, unitamente al decreto e, contestualmente, è stata fissata udienza per il giorno 15.5.2025, disponendone lo svolgimento mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
Con nota depositata il 2 aprile 2024 l'appellata ha documentato di aver effettuato la notificazione in data 26 marzo 2025 e con nota di trattazione scritta depositata il 14.5.2025
ha insistito per l'accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio ex art 307 comma 3
c.p.c.
Disponendosi di conseguenza in presenza dei richiamati presupposti, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
3 - dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
4
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 10/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello n. R.G. 10/2023, promossa da
, con il patrocinio degli avv.ti Massimo Parte_1
Serra e Paolo Lucarelli;
appellante
contro con gli avv.ti Prof. Avv. Controparte_1
Raffaele Lener e dall'Avv. Nicola Maione;
appellata
Oggetto: “Altri contratti atipici”; appello avverso la sentenza n. 1871/2024, pubblicata il
2.8.2024 del Tribunale di Verona.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
oggetto.
L'appellata si è costituita Controparte_1
contestando la fondatezza del gravame.
Con ordinanza del 11 maggio 2024, l'intestata Corte adita ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza – sostituita dal deposito di note scritte - del 14 novembre 2024.
Con nota scritta del 13 novembre 2024, il procuratore dell'appellante ha rappresentato che era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e chiedeva la Parte_1
dichiarazione di interruzione del giudizio.
Con ordinanza del 18 novembre 2024, la Corte
“letta la nota depositata in data 13.11.2024 (nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) dal procuratore dell'appellante
, con la quale si comunica che la società appellante Parte_1
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, in
virtù di Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4/06/2024, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.140 – del 17
giugno 2024, pag. 28 e si documenta che con provvedimento della Banca d'Italia del 5
giugno 2024 è stato nominato il Commissario liquidatore e sono stati nominati i componenti
del Comitato di sorveglianza;
rilevato che l'art. 57 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 richiama, tra gli altri, l'art. 80 comma 5 del del Testo unico bancario “intendendosi le suddette
2 disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle , alle in Pt_2 Pt_3
luogo delle banche” e che il predetto comma dispone che “dalla data di emanazione del decreto [del MEF] cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonché di ogni altro organo della banca” (art. 80, comma 5 TUB); ritenuto che la società di gestione del risparmio abbia, per effetto degli indicati
provvedimenti, ha perso la propria capacità processuale e si sia realizzato un evento
interruttivo del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.;” ha dichiarato interrotto il presente giudizio;
In data 11 marzo 2025, considerato che il termine di 90 giorni ai fini della riassunzione ex art 305 c.p.c. era decorso e che il giudizio non era stato utilmente riassunto, l'appellata ha depositato istanza di estinzione del processo ex art. 307, comma 3 c.p.c.
Con provvedimento del 13 marzo 2025 è stato assegnato termine fino al 31 marzo 2025 per la notifica dell'istanza, unitamente al decreto e, contestualmente, è stata fissata udienza per il giorno 15.5.2025, disponendone lo svolgimento mediante le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
Con nota depositata il 2 aprile 2024 l'appellata ha documentato di aver effettuato la notificazione in data 26 marzo 2025 e con nota di trattazione scritta depositata il 14.5.2025
ha insistito per l'accoglimento della richiesta di estinzione del giudizio ex art 307 comma 3
c.p.c.
Disponendosi di conseguenza in presenza dei richiamati presupposti, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310, ultimo comma, c.p.c.).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
3 - dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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