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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2973/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARMEGGIANI ELISABETTA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PARMEGGIANI ELISABETTA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
08/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG 6537/2023, definita con sentenza n.2234/2023 pubblicata il 27/12/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) L'ex casa coniugale, condotta in locazione da entrambi i coniugi, rimane assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
(maggiorenni ed economicamente autosufficienti), con tutti i beni-arredi ivi Per_2
presenti, che rimarranno di proprietà esclusiva della medesima.
pagina 2 di 4 2) La sig.ra continuerà a pagare integralmente i canoni di locazione Parte_1
dell'abitazione famigliare;
i coniugi si impegnano a regolarizzare l'intestazione del contratto locatizio alla sola sig.r entro il 30/12/2024. Parte_1
La sig.ra continuerà a sostenere integralmente tutte le spese relative Parte_1
alle utenze della casa famigliare nonché gli oneri condominiali.
Il signo si impegna a riconsegnare le chiavi del garage entro il 30/12/2024. CP_1
Il sig. si adopererà affinchè le utenze intestate a suo nome possano essere CP_1
volturate a favore della sig.r . Parte_1
3) Fatta eccezione per quanto previsto al precedente paragrafo 2), le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più
nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
4) La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
5) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute integralmente dalla
Part sig.r Parte_1
6) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
pagina 3 di 4 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
13/04/1986 fra nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui CP_1
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1986 Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2973/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PARMEGGIANI ELISABETTA,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PARMEGGIANI ELISABETTA,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
08/07/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4 - Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG 6537/2023, definita con sentenza n.2234/2023 pubblicata il 27/12/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) L'ex casa coniugale, condotta in locazione da entrambi i coniugi, rimane assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a risiedere unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
(maggiorenni ed economicamente autosufficienti), con tutti i beni-arredi ivi Per_2
presenti, che rimarranno di proprietà esclusiva della medesima.
pagina 2 di 4 2) La sig.ra continuerà a pagare integralmente i canoni di locazione Parte_1
dell'abitazione famigliare;
i coniugi si impegnano a regolarizzare l'intestazione del contratto locatizio alla sola sig.r entro il 30/12/2024. Parte_1
La sig.ra continuerà a sostenere integralmente tutte le spese relative Parte_1
alle utenze della casa famigliare nonché gli oneri condominiali.
Il signo si impegna a riconsegnare le chiavi del garage entro il 30/12/2024. CP_1
Il sig. si adopererà affinchè le utenze intestate a suo nome possano essere CP_1
volturate a favore della sig.r . Parte_1
3) Fatta eccezione per quanto previsto al precedente paragrafo 2), le parti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla regolamentazione di ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro esistente in sede di separazione e di non avere più
nessuna pretesa al riguardo né di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa.
4) La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere Parte_1 CP_1
economicamente autosufficienti ed indipendenti e di provvedere ciascuno di loro, nel futuro, al soddisfacimento delle personali esigenze di vita con il rispettivo reddito da lavoro.
5) Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute integralmente dalla
Part sig.r Parte_1
6) I coniugi si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
P.Q.M
pagina 3 di 4 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CARPI (MO) il
13/04/1986 fra nata in [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui CP_1
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1986 Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
13/11/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4