TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1239/2024
All'udienza del 21/01/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Paola Carrera in sostituzione dell'avv. Pozza per delega orale. L'avv. Carrera fa presente di aver depositato il conteggio analitico, come richiesto dal giudice. Insiste per l'accoglimento del ricorso alla luce delle considerazioni ivi esposte e considerato anche il comportamento del convenuto il quale non è comparso a rendere l'interrogatorio formale. In proposito richiama il provvedimento del giudice che ha ammesso l'interpello ritualmente notificato e depositato in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1239/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti e MASSIMO Parte_1 C.F._1 Parte_2
POZZA
- PARTE RICORRENTE -
contro
nella sua qualità di titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE PROFUMO CP_1
DI MARE DI OPPIZZI ANDREA, c.f. , C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale Profumo di mare di ZI AN, allegando che:
- in data 15 marzo 2022 era stato assunto dal convenuto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di pizzaiolo, inquadrato nel V livello del CCNL
Pubblici esercizi;
- per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di pizzaiolo unico occupandosi della preparazione dell'impasto, della stesura e della farcitura delle pizze;
- nel corso del rapporto aveva osservato il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.00; il sabato dalle 17.00 alle 23.30; la domenica dalle 17.00 alle 22.00;
- sino al mese di gennaio 2024, il datore di lavoro aveva provveduto ad emettere i listini paga senza tuttavia pagare integralmente la retribuzione dovuta e limitandosi a corrispondere dei meri acconti;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
- dal mese di gennaio 2024 il datore di lavoro non aveva più consegnato al ricorrente i cedolini paga e non gli aveva più pagato alcuna somma a titolo di retribuzione;
- in data 1 agosto 2024 egli aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
- alla data del 1° agosto 2024 egli risultava essere creditore dell'importo netto di € 5.233 a titolo di saldo sulle retribuzioni maturate sino al 31 dicembre 2023 oltre alle retribuzioni dovute dal mese di gennaio al mese di agosto 2024, oltre che del TFR;
- il ricorrente, in forza delle mansioni effettivamente espletate, avrebbe dovuto essere inquadrato nel IV livello del CCNL sin dal momento dell'assunzione.
2. Sulla base delle circostanze di cui sopra il ricorrente ha argomentato in ordine al proprio diritto di percepire le retribuzioni maturate e non corrisposte, previa riparametrazione delle stesse a quanto previsto per un lavoratore di IV livello, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 23.693,17.
3. Il signor sebbene ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
4. L'udienza è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del convenuto. Quindi è stata discussa senza necessità di assumere prova testimoniale.
5. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6. Il ricorrente, in primo luogo, rivendica il proprio diritto di essere inquadrato nel IV livello del
CCNL pubblici esercizi anziché nel V livello.
6.1 Ai sensi dell'art. 54 del CCNL pubblici esercizi appartengono al quinto livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico – pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: (…) – operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l' impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature”; appartengono, invece, al quarto livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (…) - pizzaiolo”.
6.2 Nel caso di specie nella lettera di assunzione è specificato che al ricorrente è assegnata la mansione di pizzaiolo. Dal momento, dunque, che il pizzaiolo è indicato tra i profili esemplificativi dei lavoratori di quarto livello, non può che concludersi circa la sussistenza del diritto del ricorrente
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
di ottenere il superiore inquadramento, con conseguente diritto a percepire le correlate differenze retributive. In più si aggiunga che l'operatore di pizza (appartenente al V livello) si caratterizza per non dover preparare l'impasto; il ricorrente, però, ha allegato di essersi occupato anche della preparazione dell'impasto e detta circostanza può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. stante la mancata comparizione del datore di lavoro a rendere l'interrogatorio formale.
7. Il lavoratore lamenta, inoltre, il mancato integrale pagamento delle retribuzioni maturate sino al mese di dicembre 2023 e la mancata integrale corresponsione della retribuzione dal mese di gennaio
2024 sino alla data delle dimissioni.
7.1 Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a provare la fonte del credito e ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è onerato di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di cause modificative o estintive della stessa.
7.2 Nel caso di specie il ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro attraverso la produzione della lettera di assunzione e dei listini paga e ha allegato l'inadempimento del convenuto. Il datore di lavoro, invece, non costituendosi in giudizio, si è precluso la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
7.3 Ne consegue che deve essere affermato il diritto del signor di percepire: a) il saldo delle Pt_1 retribuzioni relative ai mesi da marzo a dicembre 2023 compresi;
b) il TFR atteso che l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e dunque l'avverarsi della condizioni di esigibilità dello stesso, è stata provata mediante la produzione della lettera di dimissioni e, inoltre, ulteriore argomento può trarsi dal comportamento del convenuto, letto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., stante la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo;
c) l'indennità sostitutiva del preavviso atteso che il mancato pagamento della retribuzione protratto per otto mesi – e accertato con il presente provvedimento – integra la giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.
8. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi da ultimo prodotti da parte ricorrente dietro richiesta del giudice atteso che gli stessi sono analitici, sono immuni da vizi di calcolo e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
9. In definitiva AN ZI deve essere condannato a pagare a l'importo lordo Parte_1 pari all'importo netto di € 19.656,05 a titolo di differenze retributive, l'importo lordo di € 3.697,59
a titolo di TFR e l'importo lordo di € 1.360 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
10. Infine il datore di lavoro deve essere condannato alla consegna dei listini paga stante il preciso obbligo su di questi incombente ex art. 1 L 4/1953
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta, in € 2.695, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 118,50 per esposti con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di di essere inquadrato nel IV livello del CCNL Parte_1 turismo pubblici esercizi sin dal momento dell'assunzione;
- condanna AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI”, a pagare a i seguenti importi: l'importo lordo pari Parte_1 al netto di € 19.656,05 a titolo di differenze retributive;
l'importo lordo di € 3.697,59 a titolo di TFR;
l'importo lordo di € 1.360 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- ordina ad AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI, di consegnare a i cedolini relativi ai mesi di gennaio Parte_1
2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024 e agosto 2024;
- condanna AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.695, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA
Ivrea, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 1239/2024
All'udienza del 21/01/2025 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono per parte ricorrente l'avv. Paola Carrera in sostituzione dell'avv. Pozza per delega orale. L'avv. Carrera fa presente di aver depositato il conteggio analitico, come richiesto dal giudice. Insiste per l'accoglimento del ricorso alla luce delle considerazioni ivi esposte e considerato anche il comportamento del convenuto il quale non è comparso a rendere l'interrogatorio formale. In proposito richiama il provvedimento del giudice che ha ammesso l'interpello ritualmente notificato e depositato in atti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 21/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1239/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv.ti e MASSIMO Parte_1 C.F._1 Parte_2
POZZA
- PARTE RICORRENTE -
contro
nella sua qualità di titolare dell'IMPRESA INDIVIDUALE PROFUMO CP_1
DI MARE DI OPPIZZI ANDREA, c.f. , C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale Profumo di mare di ZI AN, allegando che:
- in data 15 marzo 2022 era stato assunto dal convenuto con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con mansioni di pizzaiolo, inquadrato nel V livello del CCNL
Pubblici esercizi;
- per tutta la durata del rapporto di lavoro aveva svolto le mansioni di pizzaiolo unico occupandosi della preparazione dell'impasto, della stesura e della farcitura delle pizze;
- nel corso del rapporto aveva osservato il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.00; il sabato dalle 17.00 alle 23.30; la domenica dalle 17.00 alle 22.00;
- sino al mese di gennaio 2024, il datore di lavoro aveva provveduto ad emettere i listini paga senza tuttavia pagare integralmente la retribuzione dovuta e limitandosi a corrispondere dei meri acconti;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
- dal mese di gennaio 2024 il datore di lavoro non aveva più consegnato al ricorrente i cedolini paga e non gli aveva più pagato alcuna somma a titolo di retribuzione;
- in data 1 agosto 2024 egli aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa;
- alla data del 1° agosto 2024 egli risultava essere creditore dell'importo netto di € 5.233 a titolo di saldo sulle retribuzioni maturate sino al 31 dicembre 2023 oltre alle retribuzioni dovute dal mese di gennaio al mese di agosto 2024, oltre che del TFR;
- il ricorrente, in forza delle mansioni effettivamente espletate, avrebbe dovuto essere inquadrato nel IV livello del CCNL sin dal momento dell'assunzione.
2. Sulla base delle circostanze di cui sopra il ricorrente ha argomentato in ordine al proprio diritto di percepire le retribuzioni maturate e non corrisposte, previa riparametrazione delle stesse a quanto previsto per un lavoratore di IV livello, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso per complessivi € 23.693,17.
3. Il signor sebbene ritualmente convenuto in giudizio non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace.
4. L'udienza è stata istruita a mezzo interrogatorio formale del convenuto. Quindi è stata discussa senza necessità di assumere prova testimoniale.
5. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
6. Il ricorrente, in primo luogo, rivendica il proprio diritto di essere inquadrato nel IV livello del
CCNL pubblici esercizi anziché nel V livello.
6.1 Ai sensi dell'art. 54 del CCNL pubblici esercizi appartengono al quinto livello “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico – pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: (…) – operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l' impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature”; appartengono, invece, al quarto livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè: (…) - pizzaiolo”.
6.2 Nel caso di specie nella lettera di assunzione è specificato che al ricorrente è assegnata la mansione di pizzaiolo. Dal momento, dunque, che il pizzaiolo è indicato tra i profili esemplificativi dei lavoratori di quarto livello, non può che concludersi circa la sussistenza del diritto del ricorrente
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
di ottenere il superiore inquadramento, con conseguente diritto a percepire le correlate differenze retributive. In più si aggiunga che l'operatore di pizza (appartenente al V livello) si caratterizza per non dover preparare l'impasto; il ricorrente, però, ha allegato di essersi occupato anche della preparazione dell'impasto e detta circostanza può ritenersi provata ai sensi dell'art. 232 c.p.c. stante la mancata comparizione del datore di lavoro a rendere l'interrogatorio formale.
7. Il lavoratore lamenta, inoltre, il mancato integrale pagamento delle retribuzioni maturate sino al mese di dicembre 2023 e la mancata integrale corresponsione della retribuzione dal mese di gennaio
2024 sino alla data delle dimissioni.
7.1 Secondo gli ordinari principi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore è tenuto a provare la fonte del credito e ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore è onerato di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione ovvero il ricorrere di cause modificative o estintive della stessa.
7.2 Nel caso di specie il ricorrente ha provato la sussistenza del rapporto di lavoro attraverso la produzione della lettera di assunzione e dei listini paga e ha allegato l'inadempimento del convenuto. Il datore di lavoro, invece, non costituendosi in giudizio, si è precluso la possibilità di assolvere il proprio onere probatorio.
7.3 Ne consegue che deve essere affermato il diritto del signor di percepire: a) il saldo delle Pt_1 retribuzioni relative ai mesi da marzo a dicembre 2023 compresi;
b) il TFR atteso che l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e dunque l'avverarsi della condizioni di esigibilità dello stesso, è stata provata mediante la produzione della lettera di dimissioni e, inoltre, ulteriore argomento può trarsi dal comportamento del convenuto, letto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., stante la sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo;
c) l'indennità sostitutiva del preavviso atteso che il mancato pagamento della retribuzione protratto per otto mesi – e accertato con il presente provvedimento – integra la giusta causa di dimissioni, con conseguente diritto di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.
8. Ai fini della quantificazione delle somme richieste possono essere posti alla base della presente decisione i conteggi da ultimo prodotti da parte ricorrente dietro richiesta del giudice atteso che gli stessi sono analitici, sono immuni da vizi di calcolo e fanno corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva in materia.
9. In definitiva AN ZI deve essere condannato a pagare a l'importo lordo Parte_1 pari all'importo netto di € 19.656,05 a titolo di differenze retributive, l'importo lordo di € 3.697,59
a titolo di TFR e l'importo lordo di € 1.360 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
10. Infine il datore di lavoro deve essere condannato alla consegna dei listini paga stante il preciso obbligo su di questi incombente ex art. 1 L 4/1953
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1239/2024
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione € 5.200 – 26.000, valori minimi in ragione della semplicità della questione giuridica trattata e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio della convenuta, in € 2.695, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. nonché € 118,50 per esposti con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara il diritto di di essere inquadrato nel IV livello del CCNL Parte_1 turismo pubblici esercizi sin dal momento dell'assunzione;
- condanna AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI”, a pagare a i seguenti importi: l'importo lordo pari Parte_1 al netto di € 19.656,05 a titolo di differenze retributive;
l'importo lordo di € 3.697,59 a titolo di TFR;
l'importo lordo di € 1.360 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- ordina ad AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI, di consegnare a i cedolini relativi ai mesi di gennaio Parte_1
2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024 e agosto 2024;
- condanna AN ZI, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale “Profumo di
Mare di AN ZI, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.695, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. MASSIMO POZZA
Ivrea, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5