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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12156/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Claudia Chirico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 7.10.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 23.11.2023 la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ed ai requisiti di cui all'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92 senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento delle prestazioni richieste;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi
1 adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia della dott.ssa , per ottenere l'accertamento del Per_1 requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, con vittoria di spese.
L' , pur regolarmente citato, è rimasto contumace. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento e senza handicap grave.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta, trascurando alcuni aspetti del complesso morboso. Le patologie sono infatti di grave entità e, nel loro complesso, rendono la stessa incapace di provvedere a sé stessa.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra
; in particolare il consulente ha rilevato che “Nel caso Pt_1
2 de quo, il quadro patologico consta di patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomico. Nello specifico, la ricorrente presenta un quadro neurologico caratterizzato da esiti di TIA insorto nel giugno 2023: dalla consulenza neurologica effettuata in regime di urgenza si evince: “…alle ore 08:30 circa comparsa di disartria
Cont della durata di circa un'ora, poi regredito, e cefalea…All' vigile, collaborante, non deficit stenici e/o di sensibilità, non disartria, distretto cranico in ordine…Praticata TC Encefalo che documentava non lesioni acute, ma molteplici esiti malacici…”.
Oltre alla valutazione riportata, la ricorrente si è sottoposta a successive valutazioni specialistiche, di cui ultima datata
01.02.24 in cui si riporta il seguente esame obiettivo:
“…Parzialmente orientata nel tempo, bene nella persona e nello spazio. Qualche scossa di nistagmo nello sguardo verso sinistra.
Non deficit di forza o sensibilità ai quattro arti, lateropulsione destra al Romberg a occhi chiusi. Prove cerebellari ben eseguite”.
Antecedente alla visita presa in considerazione vi è valutazione neurologica del 28.09.23 in cui si evidenzia un esame obiettivo sostanzialmente sovrapponibile. In entrambe i certificati è riportata la scala mRS (modified Rankin Scale: è una scala di valutazione utilizzata comunemente per misurare il grado di disabilità o dipendenza nelle attività quotidiane (ADL) di persone che hanno subito un ictus o un altro evento con esito di disabilità neurologica), dove rispettivamente nel certificato del
2023 vi è un valore pari a 1 (Nessuna disabilità significativa malgrado i sintomi: è in grado di svolgere tutte le attività quotidiane (ADL) e i compiti abituali), mentre nel più recente vi
è un valore pari a 3 (Disabilità moderata: richiede qualche aiuto nelle attività della vita quotidiana, ma cammina senza assistenza), inoltre, sempre nella relazione del 2024 è riportata anche il valore NIHSS (National Istitutes of Health Stroke Scale:
è una scala usata per quantificare il danno neurologico causato da uno stroke), stimato pari a 0, ossia nessun sintomo da stroke. Sul versante strumentale vi è referto scintigrafico del 21.02.23 in
3 cui si conclude: “Il quadro scintigrafico depone per una normale distribuzione dei recettori D2 a livello dello striato con una tendenza al deficit del putamen di destra…”.. Confrontando tali considerazioni, di carattere giuridico, al contesto clinico della ricorrente, si può univocamente affermare che il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età.
Difatti, in ambito neurologico la ricorrente presenta un quadro clinico riconducibile ad una forma lieve (come dai vari certificati depositati), in disaccordo con quanto evidenziato dalle certificazioni geriatriche in cui si descrive un soggetto dipendente dal caregiver (ADL 4/6 funzioni perse e IADL 7/8 funzioni perse). Tale valutazione è figlia anche dell'esame clinico personalmente condotto in cui non si sono evidenziate né postumi dell'evento ictale né elementi clinico riconducibili ad una degenerazione vascolare cerebrale. Per quanto concerne il concetto relativo all'impossibilità nella deambulazione autonoma, esso è da intendere in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata
(nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, la ricorrente appronta una deambulazione autonoma.
A riguardo, la ricorrente appronta una deambulazione autonoma, sebbene con zoppia destra. I cambi posturali e la stazione eretta sono fattibili. Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente non è impossibilitata a compiere, o meglio a gestire, molteplici e
4 significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitata alla deambulazione autonoma”.
A conclusioni analoghe il ctu è pervenuto anche con riguardo alla domanda per il riconoscimento dei benefici ai portatori di handicap in virtù della legge 104/92.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali contenendo il ricorso solo contestazioni generiche.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp att cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 3.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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