Rigetto
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/09/2025, n. 7520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7520 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07520/2025REG.PROV.COLL.
N. 07292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7292 del 2022, proposto dai signori NA LI ND, IA GR QU e IA ER QU, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Calabro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Surbo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 251/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presente per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori NA LI ND, IA GR QU e IA ER QU hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il loro ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria del 27 febbraio 2018 del Comune di Surbo.
2. La Guardia di Finanza in occasione di un controllo nelle campagne di Surbo aveva identificato un manufatto abusivo edificato nel 1998 dal dante causa degli appellanti; il processo penale si era concluso con una declaratoria di prescrizione.
Gli appellanti avevano presentato una domanda di sanatoria per prevenire l’inevitabile ordinanza di demolizione che era stata respinta nonostante le osservazioni presentate dopo la comunicazione del preavviso di rigetto.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando la nota giurisprudenza per la quale a fronte di immobili abusivi, non vi sono limiti temporali alla repressione dell’abuso, né vi sono invocabili posizioni di affidamento. Ne consegue che il diniego di sanatoria può limitarsi a constatare la carenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza e non necessita di una motivazione rafforzata.
Il diniego era da considerarsi legittimo poiché l’area edificata è ricompresa, secondo l’art. 71 del regolamento edilizio comunale, nelle zone agricole omogenee “E2”, nelle quali possono essere ubicati soltanto i fabbricati e attrezzature relative a particolari servizi di interesse pubblico.
Va ritenuto inconferente anche il riferimento alla circostanza che i proprietari sono intestatari di una ditta agricola poiché non è stato dimostrato il nesso tra lo svolgimento di tale attività e la costruzione in parola.
Infine non può operarsi un recupero di cubatura perché i terreni che rinuncerebbero ad essa sono posti in un altro comune.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo contesta che il provvedimento di diniego sarebbe risultato del tutto carente in ordine all’esplicitazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebbero condotto al rigetto, risolvendosi in un mero richiamo generico a disposizioni normative, senza alcuna puntuale correlazione con le caratteristiche dell’intervento oggetto di istanza.
4.2. Il secondo motivo censura l’affermazione della sentenza relativa al mancato nesso tra la ditta agricola ed il manufatto poiché ricorrevano tutti i presupposti della c.d. “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001, ivi compresa la titolarità, da parte dei richiedenti, di un’impresa agricola individuale dedita alla produzione di frutti oleosi, con idonea documentazione versata in atti.
4.3. Il terzo motivo sottolinea come in base all’art. 51 della l.r. 56/1980 e alla giurisprudenza di merito e di legittimità, sarebbe consentito in ambito agricolo l’asservimento anche di fondi non contigui e ubicati in comuni limitrofi, purché sussista un collegamento funzionale tra essi nell’ambito dell’unica azienda agricola.
4.4. Il quarto motivo non condivide l’affermazione della sentenza impugnata circa la necessità di una distanza di 5 metri dal confine perché l’area in cui insiste il manufatto risulterebbe ormai pienamente urbanizzata, connotata da edifici stabili e residenziali, per cui troverebbe applicazione la disciplina più favorevole delle zone B o C, che consente un distacco minimo di 3 metri.
4.5. Il quinto motivo lamenta la violazione degli obblighi procedimentali e partecipativi per omessa considerazione delle osservazioni e memorie difensive prodotte dagli interessati nel corso del procedimento.
4.6. Vengono infine riproposti i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r.
5. Il Comune di Surbo non si è costituito in giudizio.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Per motivare un diniego di sanatoria è sufficiente richiamare le norme che impediscono la regolarizzare dell’abuso edilizio; in particolare il riferimento all’art. 71 del regolamento edilizio consente di comprendere che in quell’area non era possibili costruire immobili diversi da quelli relativi a particolari servizi di interesse pubblico. In ogni caso, essendo il provvedimento contestato un atto vincolato la non esaustività della motivazione non è un vizio che può comportare l’annullamento dell’atto ex art. 21- octies l. 241/1990.
6.2. In relazione alla presunta doppia conformità si osserva come la qualifica di imprenditore agricolo della signora ND era stata richiesta e non conseguita e peraltro sui medesimi terreni era svolta un’attività agricola dal dante causa ossia il defunto coniuge della signora ND. Non è stato dimostrato il legame tra i terreni agricoli e l’immobile che appare essere costruito in una zona urbanizzata, inoltre la cubatura sarebbe stata possibile autorizzarla previo asservimento di fondi non contigui e presenti in diverso comune.
Infine, come già sottolineato dal primo giudice, dall’esame delle foto prodotte non si ricava che l’immobile sia funzionale all’attività agricola perché posto nelle adiacenze di molti altri immobili senza uno stretto collegamento con i terreni agricoli così da potersi considerare la residenza in loco dell’imprenditore agricolo.
6.3. In merito al terzo motivo è possibile asservire fondi non adiacenti a quelli costituenti l’azienda agricola ma deve essere dimostrato il collegamento funzionale tra di essi in modo che possano considerarsi facenti parte del medesimo sito produttivo; la prova di tale nesso non è stata fornita.
6.4. Il quarto motivo sottolinea la non necessità di rispettare la norma di piano che prevede una distanza dal confine di 5 metri perché ormai il sito è pienamente urbanizzato.
Ma la circostanza che il sito sia stato di fatto urbanizzato probabilmente perché altri non hanno rispettato le norme urbanistiche contenute nell’art. 71 del regolamento edilizio non fanno venire meno la vigenza della prescrizione fino a quando il Comune non prenderà atto di una irreversibile trasformazione della zona e gli assegnerà un’altra destinazione urbanistica.
6.5. Il quinto motivo è irrilevante poiché la violazione delle norme procedimentali in caso di attività vincolata non rileva ex art. 21- octies l. 241/1990.
7. La mancata costituzione del Comune di Surbo esime il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
IA GR Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO