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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 704/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castagnole delle Lanze (AT) rappresentata e difesa dall'avv. CERRATO ENRICA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]d'Alba (CN) rappresentato e difeso dall'avv. NEGRO ELISABETTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Castagnole delle Lanze il 25/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castagnole delle Lanze (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Asti, il 10.10.2008, studente minorenne non Per_1 economicamente autosufficiente e , ad Asti, il 28.05.2005, studente maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente;
1 Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivano separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il proprio domicilio o la propria residenza senza reciproca ingerenza od obiezione;
Il figlio sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso;
Il figlio manterrà l'attuale collocazione prevalente presso la madre in Castagnole delle Lanze Per_1
(AT), Via XXIV Maggio n. 23/1 ove avrà la residenza anagrafica e dimora abituale insieme alla madre;
Il padre avrà diritto di vedere e tenere presso di sé il figlio per una settimana ed un week end Per_1 consecutivi al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
tali periodi verranno concordati tra le parti ogni mese, tenendo presente gli impegni e le esigenze delle parti coinvolte;
le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio minori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio;
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo;
Per_1 Part Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno periodico di Parte_2
€.400,00 a titolo di concorso al mantenimento per i figli e , rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
Pt_1
I genitori suddivideranno, nella misura del 50%, tutte le voci di spesa extraassegno così come indicate nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. Tribunale di Asti del 07.07.2017;
2 PRENDE ATTO CHE:
Le parti in quanto comproprietari si impegnano a mettere in vendita l'abitazione famigliare entro sei mesi dal deposito del presente ricorso, quindi dal ricavato della vendita Euro 150.000,00 andranno alla signora in quanto somma prestata dal padre di lei all'atto dell'acquisto e la restante Parte_1 somma verrà divisa in parti uguali tra gli ex coniugi;
Sino alla vendita dell'immobile la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione famigliare verrà versata alla banca al 50% dalle parti che potranno anche decidere di estinguere il mutuo prima della vendita
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto agli stessi;
L'Assegno Unico, pari oggi ad Euro 199,00, spetterà integralmente alla sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario;
il sig. HE si impegna e si obbliga, in caso di necessità, a semplice richiesta Part della sig.ra a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
qualora l'Assegno Unico dovesse modificarsi per entità o nomenclatura il sig. garantirà alla sig.ra l'entrata mensile costante di almeno Euro 600,00 Parte_2 Parte_1 totali per i figli e a tal proposito, sin da oggi, si impegna ad andare ad integrare l'assegno di mantenimento a seconda delle eventuali modifiche che lo Stato potrà apportare all'assegno unico;
Le detrazioni fiscali saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore;
Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, dando il consenso per l'iscrizione del figlio su quello di entrambi. I coniugi prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o di un documento di identità anche valido per l'espatrio per il figlio Per_3
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castagnole delle Lanze di annotare la
[...] sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 704/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castagnole delle Lanze (AT) rappresentata e difesa dall'avv. CERRATO ENRICA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]d'Alba (CN) rappresentato e difeso dall'avv. NEGRO ELISABETTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in Castagnole delle Lanze il 25/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castagnole delle Lanze (atto n. 7 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: , ad Asti, il 10.10.2008, studente minorenne non Per_1 economicamente autosufficiente e , ad Asti, il 28.05.2005, studente maggiorenne non Per_2 economicamente autosufficiente;
1 Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivano separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare il proprio domicilio o la propria residenza senza reciproca ingerenza od obiezione;
Il figlio sia affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali provvederanno Per_1 all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso;
Il figlio manterrà l'attuale collocazione prevalente presso la madre in Castagnole delle Lanze Per_1
(AT), Via XXIV Maggio n. 23/1 ove avrà la residenza anagrafica e dimora abituale insieme alla madre;
Il padre avrà diritto di vedere e tenere presso di sé il figlio per una settimana ed un week end Per_1 consecutivi al mese dal sabato pomeriggio alla domenica sera dopo cena;
tali periodi verranno concordati tra le parti ogni mese, tenendo presente gli impegni e le esigenze delle parti coinvolte;
le vacanze di Natale e di Pasqua verranno trascorse dal minore con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con il figlio minori 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro la fine del mese di maggio;
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo;
Per_1 Part Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno periodico di Parte_2
€.400,00 a titolo di concorso al mantenimento per i figli e , rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT, anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
Pt_1
I genitori suddivideranno, nella misura del 50%, tutte le voci di spesa extraassegno così come indicate nel Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. Tribunale di Asti del 07.07.2017;
2 PRENDE ATTO CHE:
Le parti in quanto comproprietari si impegnano a mettere in vendita l'abitazione famigliare entro sei mesi dal deposito del presente ricorso, quindi dal ricavato della vendita Euro 150.000,00 andranno alla signora in quanto somma prestata dal padre di lei all'atto dell'acquisto e la restante Parte_1 somma verrà divisa in parti uguali tra gli ex coniugi;
Sino alla vendita dell'immobile la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione famigliare verrà versata alla banca al 50% dalle parti che potranno anche decidere di estinguere il mutuo prima della vendita
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto agli stessi;
L'Assegno Unico, pari oggi ad Euro 199,00, spetterà integralmente alla sig.ra in quanto Parte_1 genitore collocatario;
il sig. HE si impegna e si obbliga, in caso di necessità, a semplice richiesta Part della sig.ra a sottoscrivere la documentazione necessaria a tal fine, eventualmente richiesta dalla Pubblica Amministrazione;
qualora l'Assegno Unico dovesse modificarsi per entità o nomenclatura il sig. garantirà alla sig.ra l'entrata mensile costante di almeno Euro 600,00 Parte_2 Parte_1 totali per i figli e a tal proposito, sin da oggi, si impegna ad andare ad integrare l'assegno di mantenimento a seconda delle eventuali modifiche che lo Stato potrà apportare all'assegno unico;
Le detrazioni fiscali saranno fruite in ragione del 50% da ciascun genitore;
Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, dando il consenso per l'iscrizione del figlio su quello di entrambi. I coniugi prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e/o di un documento di identità anche valido per l'espatrio per il figlio Per_3
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castagnole delle Lanze di annotare la
[...] sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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