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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2294 del 2023, e vertente rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Picone, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore rappresentato e difeso dal dott. Giampiero Conti ex art 417 bis c.p.c;
-resistente-
Oggetto: Risarcimento danni per reiterazione di contratti a termine, Carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato, riqualificazione dei contratti e progressione economica.
Conclusioni: Come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, adiva il Tribunale di Parte_1
Agrigento, deducendo l'illegittimo e reiterato utilizzo da parte del
[...]
di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di incarichi Controparte_1 di docenza in ambito scolastico, a partire dall'anno scolastico 2006/2007 e fino all'anno scolastico 2022/2023.
Esponeva di aver prestato servizio continuativamente presso istituzioni scolastiche statali, mediante contratti a termine annuali o temporanei, spesso stipulati su posti vacanti e disponibili, svolgendo le medesime mansioni per lunghi periodi, talora per l'intero anno scolastico;
evidenziava, inoltre, che l'Amministrazione aveva reiterato tali contratti in modo sistematico, facendo fronte con lo strumento flessibile a fabbisogni strutturali e permanenti dell'organico scolastico;
sosteneva che tale modalità di reclutamento integrasse un abuso del contratto a termine, in violazione della Direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. n. 368/2001, dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei
1 principi consolidati della giurisprudenza interna e comunitaria in materia di contrasto al precariato nel settore pubblico.
Chiedeva quindi l'accertamento dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine;
il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
l'equiparazione del trattamento economico e giuridico a quello del personale di ruolo, in particolare quanto a progressione stipendiale;
la fruizione della Carta del docente;
la riqualificazione dei contratti con scadenza al 31 agosto in luogo del 30 giugno, laddove sussistenti i relativi presupposti.
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il , Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale delle pretese economiche anteriori al 3 gennaio 2019, data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, contestava la fondatezza di tutte le domande, sostenendo la legittimità delle nomine disposte, la correttezza del termine contrattuale apposto, e la non spettanza della
Carta del docente.
La causa istruita esclusivamente in via documentale è stata decisa all'esito del deposito di note scritte da parte delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare Va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente. In primo luogo, si precisa che l'effetto interruttivo coincide con la notifica al Ministero dell'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 2943 cc., in virtù della recettizietà dell'effetto (da ultimo Cass. n. 27944/2022, n. 22827/2021).
Ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., le indennità periodiche dovute a termine fisso, tra cui rientrano i crediti retributivi da lavoro, si prescrivono nel termine di cinque anni. Invero, “nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. fra le tante Cass. n. 10219/2020; Cass. n.
12443/2020; Cass. n. 12503/2020; Cass. n. 4194/2021).
In difetto di prova di atti interruttivi, non allegati né documentati, devono ritenersi prescritte le pretese retributive anteriori al 3.1.2019 (notifica ricorso del 3.1.24).
Diversamente, il danno da abuso di contratti a termine si configura quale responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di corretta gestione del rapporto (art. 1218 c.c.,
1175 cpc). In tal caso, si applica il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.
2 (come costantemente riconosciuto da Cass. civ., sez. lav., sent. n. 5740/2020 e Cass. n.
4916/2019) Trattandosi di danno da violazione di norme contrattuali, tale prescrizione decorre dalla cessazione dell'abuso, e nel caso di specie non risulta maturata. A ciò si aggiunga che l'anzianità di servizio non è suscettibile di prescrizione autonoma e pertanto, ha escluso che il diritto alla ricostruzione della carriera possa essere assoggettato alla prescrizione decennale, rimanendo però fermo il termine quinquennale per le differenze retributive che si pretendono quale effetto della ricostruzione stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il ,presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v.
Cass. n. 2232/2020).
Nel merito
1. Quanto alla questione concernente l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla parte ricorrente con superamento della soglia dei 36 mesi, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (v. sentenza n. 25552/2016 del
7.11.2016, da intendersi qui integralmente richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. seguita dalle conformi nn. 22553, 22554, 22555, 22556 e 22558/2016,
n.16336/2017) cui il Tribunale, in ragione del progressivo consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale in parola, presta adesione.
La Suprema Corte, con le citate sentenza, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento e ribadito – dando continuità all'orientamento già espresso dalla Corte con sentenza 10127/2012 - che "la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un "corpus" normativo completo e speciale" (punto 13 della sentenza) e, richiamate le pronunce intervenute in materia della CGCE e della Corte
Costituzionale (in particolare, la sentenza della CGCE del 26/11/2014, ed altri Per_1
e la sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016), ha individuato in via preliminare e generale "all'esito del complesso itinerario svoltosi tra giudici di merito e Corte
Costituzionale e tra questa e la Corte di Giustizia, (omissis...) nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia (omissis...), ai fini della decisione delle numerose controversie chiamate alla decisione, di canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non travolte dalla pronunzia di incostituzionalità, canoni idonei ad assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto Eurounitario"
(così testualmente punto 58 della sentenza).
3 Tali canoni interpretativi, dettati dalla Corte nell'espletamento del suo ruolo di nomofilachia, sono riassunti nei punti da 118 a 125 della sentenza, di seguito riportati:
- 118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
- 119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi
1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
- 120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del
2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
- 121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.
- 122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre
e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura
4 proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
- 123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle
SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che
l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
- 124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
- 125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima'.
La Corte Suprema ha, quindi, osservato che un fenomeno di abuso di contratti di lavoro a termine, in linea di principio, è configurabile solo in caso di supplenze per organico di diritto (ossia per l'intero anno scolastico dall'1 settembre al 31 agosto) – cui solo hanno fatto riferimento le decisioni della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale sopra richiamate - e non, invece, in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee.
A questo riguardo la sentenza n. 25552/2016 ha precisato che "Le supplenze annuali, cosiddette su organico di diritto, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 Agosto); si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento,
5 assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario ed immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze (omissis...). Le supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto (c. 2) con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico
(omissis...). Le supplenze temporanee (c. 3) sono coperture per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di Posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati (omissis...)”.
Dopo aver osservato che in forza del richiamo contenuto nel comma 11 dell'art. 4 della legge 124/1999 si applicano al personale ATA le medesime disposizioni che disciplinano il conferimento delle supplenze su cattedre e posti di insegnamento, la
Corte Suprema ha affermato: "(omissis...) Non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 199/70/Ce, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola CP_1 reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra).” CP_3
Ciò premesso, applicando tali principi al caso in esame, risulta documentalmente accertato che il ha prestato servizio con contratti a termine per un periodo Pt_1 complessivo ben superiore la soglia dei 36 mesi indicata dalla giurisprudenza come limite oltre il quale si configura l'abuso.
Dal 2012 al 2020, invero, il ricorrente ha sempre lavorato presso lo stesso Istituto
Comprensivo Milesi di Tavernola Bergamasca e sulla medesima classe di concorso sostegno (con la precisazione che negli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019 e
2019/2020 è stato stipulato un contratto sino al 31.8)
Non emergono, nella documentazione versata in atti, elementi idonei a giustificare il ricorso a forme di lavoro flessibile sulla base di ragioni oggettive e temporanee.
Né risultano attivate, per il ricorrente, procedure concorsuali o percorsi di stabilizzazione, quali l'inserimento nelle GAE o la partecipazione a concorsi riservati.
In assenza di cause giustificative e in presenza di un evidente uso strutturale e reiterato del lavoro precario, il comportamento dell'Amministrazione deve ritenersi illegittimo ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001.
6 Pertanto, in applicazione dell'art. 32, comma 5, della L. 183/2010, e alla luce della durata del servizio e della modalità con cui sono stati reiterati i contratti, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal ricorrente.
2. Ulteriormente, il ricorrente ha chiesto la riqualificazione delle supplenze conferite con scadenza al 30 giugno, sostenendo che si trattasse, in realtà, di posti vacanti e disponibili in organico di diritto, e che quindi le nomine avrebbero dovuto avere scadenza al 31 agosto, secondo quanto previsto dal sistema normativo e contrattuale vigente (art. 4 L. n. 124/1999; art. 1 D.M. n. 131/2007).
Come noto, il diritto alla nomina annuale fino al 31 agosto sussiste solo quando la supplenza è conferita su posto vacante e disponibile in organico di diritto, come da previsione dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999.
A tal fine, è necessario che il lavoratore fornisca prova specifica della natura giuridica del posto su cui ha prestato servizio.
Nel caso in esame, nonostante la continuità territoriale e di classe di concorso, la documentazione in atti non consente di accertare in modo certo la natura giuridica del posto sul quale il ricorrente ha prestato servizio, in particolare se si tratti effettivamente di un posto vacante e disponibile in organico di diritto, requisito essenziale previsto dall'art. 4 della L. n. 124/1999 per la nomina fino al 31 agosto.
Invero, lo stato matricolare prodotto dal Ministero riporta –negli anni- l'attribuzione di supplenze brevi, supplenze temporanee, incarichi in deroga.
La domanda deve quindi essere respinta.
3. Il ricorrente ha domandato, altresì, il riconoscimento della progressione stipendiale maturata in virtù degli oltre dieci anni di servizio prestato con contratti a tempo determinato, affermando che la mancata corresponsione degli scatti biennali costituirebbe una violazione del principio di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo.
In merito al riconoscimento degli scatti di anzianità durante i rapporti contrattuali a termine e alle correlative differenze stipendiali, il lavoratore ha richiamato la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 999/70/CE.
Secondo questa “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la già richiamata sentenza n. 22558/2016, ha così statuito: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito
7 dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Conseguentemente, in virtù del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, anche ai primi devono riconoscersi gli scatti di anzianità, salvo vi ostino ragioni oggettive.
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_2 fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Va dunque accolta la domanda di parte ricorrente di condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme spettanti in base riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivo maturata (secondo i criteri di cui agli articoli 485 e 489 del d.lgs. n.
297/1994), pari alle differenze retributive che avrebbe maturato nella progressione di carriera, da attribuirsi in via risarcitoria per la constatata violazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 sopra citata (nei limiti della prescrizione quinquennale come già supra dichiarata), con rimessione del calcolo specifico all'Amministrazione.
4. Infine si osserva che la Carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il . Controparte_1
A tal proposito, si rileva che l'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
8 internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.[…] Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.”
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 dispone che "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che:
"I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". Con la riforma c.d. della Buona Scuola (L.
107/2015), all'art. 1 comma 121 è stato disposto che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
9 del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti e che la formazione costituisce elemento essenziale della loro attività lavorativa, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, però, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Tale scelta normativa risulta in contrasto con la giurisprudenza amministrativa, di merito nonchè con il diritto dell'U.E.
Sul punto la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18.5.2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
In termini analoghi, si è espressa la giurisprudenza di merito, (v. ex multis Tribunale
Torino sent. n. 515/2022 e 1735/2022; Tribunale Trani sent. n.223/2022), nonché quella amministrativa (v. CdS sent, n. 1842/2022) con orientamento che si condivide. Risulta pacifico che la presente controversia verta su un rapporto di lavoro a tempo determinato comparabile a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, essendo controverso tra le parti unicamente se il bonus annuale di € 500,00 rientri nelle "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del maggio 2022 sopra richiamata, ha innanzitutto affermato che l'indennità di
€ 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
In astratto, dunque, non emerge alcun elemento che possa giustificare il diverso trattamento della parte ricorrente e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica
10 sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato.
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti
c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito: si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro, e ciò, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento.
La suddetta considerazione porta quindi ad affermare come, pur ferma la comparabilità tra supplenti e docenti di ruolo, si possa giustificare una differenziazione di trattamento, quanto all'aspetto qui in discussione, in ragione della durata, nel corso del singolo anno scolastico preso in considerazione, del rapporto di lavoro instaurato tra il ed CP_1 il lavoratore a termine
Tanto premesso, deve essere in primo luogo accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal relativamente agli aa.ss 2015/2016, 2017/2018 e 2018/2019. CP_1
Infatti, la Suprema Corte con la recente pronuncia n. 29961/2023 ha statuito che
“L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Merita, invece accoglimento la domanda relativa agli anni 2019/2020 e 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
In particolare, dall'esame della documentazione a corredo del ricorso introduttivo è provato che il ricorrente ha stipulato per l'anno 2019/2020 e 2021/2022 contratti a tempo determinato, con decorrenza 18.09.2019 e sino al 31.08.2020 e dal 06.09.2021 al
30.06.2022. Per queste annualità si tratta di tipologia contrattuale che legittima l'attribuzione della
Carta Docente.
Analogamente, per quanto attiene le annualità 2020/2021 e 2022/2023 trattandosi di supplenze c.d. brevi svolte nell'anno scolastico, in un periodo compreso fra il
04.11.2020 e il 22.06.2021 e 21.09.2022 al 09.06.2023, la domanda può trovare accoglimento, avendo, il ricorrente, svolto attività di docenza con effettiva continuità temporale (si tratta di contratti stipulati a scadenza ma senza soluzione di continuità) e per la quasi totalità dell'anno scolastico, il che (come rilevato in un precedente del
11 Tribunale di Torino che si condivide e si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.
c.p.c.) “consente di ritenere la prestazione lavorativa della ricorrente sostanzialmente comparabile con quella dei docenti a tempo indeterminato” (cfr. Trib. Torino
n.883/2023 del 14.12.2023).
Ulteriormente, quanto alle modalità di fruizione del beneficio, la medesima sentenza della Cassazione già citata ha statuito che “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.”
Nel caso di specie, parte ricorrente si trova nella situazione descritta sub 2), come si evince dalla sussistenza di un rapporto contrattuale per l'anno in corso (v. note del 19.6.25 di parte ricorrente), con conseguente pronuncia di condanna all'adempimento in forma specifica.
5. Per quanto attiene le spese di lite, stante l'esito del giudizio, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione per metà, stante l'accoglimento solo parziale delle domande proposte;
la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata avuto riguardo dell'attività svolta, della materia e del valore (parametrato sul decisum e non sul devolutum).
È pacifico, infatti, che nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata e non a quella richiesta (fra le tante, Cass., 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017,
n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- accerta l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti oltre il limite dei 36 mesi di durata complessiva;
- condanna del al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per l'abuso del contratto a termine, di una somma pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze retributive conseguenti alla progressione di carriera maturata a far data dall'a.s. 2006/2007, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo,
[...] nei limiti della prescrizione quinquennale;
- dichiara prescritte le pretese retributive antecedenti al 03.01.2019;
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 1 2022/2023 e per l'effetto condanna il all'accredito di euro 2.000,00 Controparte_1 oltre rivalutazione ed interessi sulla “Carta del docente” (o altro strumento equipollente), secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, in favore della parte ricorrente;
- rigetta per il resto;
- compensa per metà tra le parti le spese di lite, liquidando la restante metà in euro
2.000,00 oltre spese, IVA e CPA, se dovute, da distrarsi.
Agrigento 25.06.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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