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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 938/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.
PROMOSSA DA
c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; Parte_2 C.F._1
(c.f. ); Parte_3 C.F._2
-tutti con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CORRADI Controparte_1 P.IVA_2
FABRIZIO;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del febbraio 2021, la correntista ed i suoi Parte_1 fideiussori, e convenivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, formulando le seguenti domande: dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa CP_2 arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno € 28.200,51 e per l'effetto condannare CP_2 la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra CP_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda
CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo>.
*
Con sentenza n. 301/2023, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettate tutte le ulteriori domande attoree, accertava che il saldo del conto corrente n. 877/010/000936-6, alla data del 31.12.2015, era pari ad € 11.386,54 a credito della correntista.
*
Con successiva ordinanza, veniva disposta la correzione della sopra richiamata disposizione, accertando, in luogo del saldo corretto, che alla data del 31.12.2015 sussisteva una differenza da riaccreditare alla correntista pari a € 11.386,54>.
* 2 Avverso tale sentenza, come corretta, interponevano appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
*
Resisteva . Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, richiamando, entrambe le parti, le conclusioni degli atti introduttivi, a seguito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, anzitutto, come erroneamente il primo giudice abbia escluso ogni profilo di usurarietà dei tassi debitori, osservando quanto segue:
<il ctu si limita a verificare l'usura ab origine, esaminando i contratti agli atti e non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.
PROMOSSA DA
c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; Parte_2 C.F._1
(c.f. ); Parte_3 C.F._2
-tutti con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CORRADI Controparte_1 P.IVA_2
FABRIZIO;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del febbraio 2021, la correntista ed i suoi Parte_1 fideiussori, e convenivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, formulando le seguenti domande: dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa CP_2 arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno € 28.200,51 e per l'effetto condannare CP_2 la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra CP_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda
CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo>.
*
Con sentenza n. 301/2023, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettate tutte le ulteriori domande attoree, accertava che il saldo del conto corrente n. 877/010/000936-6, alla data del 31.12.2015, era pari ad € 11.386,54 a credito della correntista.
*
Con successiva ordinanza, veniva disposta la correzione della sopra richiamata disposizione, accertando, in luogo del saldo corretto, che alla data del 31.12.2015 sussisteva una differenza da riaccreditare alla correntista pari a € 11.386,54>.
* 2 Avverso tale sentenza, come corretta, interponevano appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
*
Resisteva . Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, richiamando, entrambe le parti, le conclusioni degli atti introduttivi, a seguito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, anzitutto, come erroneamente il primo giudice abbia escluso ogni profilo di usurarietà dei tassi debitori, osservando quanto segue:
<il ctu si limita a verificare l'usura ab origine, esaminando i contratti agli atti e non
N. 938/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.
PROMOSSA DA
c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; Parte_2 C.F._1
(c.f. ); Parte_3 C.F._2
-tutti con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CORRADI Controparte_1 P.IVA_2
FABRIZIO;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del febbraio 2021, la correntista ed i suoi Parte_1 fideiussori, e convenivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, formulando le seguenti domande: dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa CP_2 arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno € 28.200,51 e per l'effetto condannare CP_2 la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra CP_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda
CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo>.
*
Con sentenza n. 301/2023, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettate tutte le ulteriori domande attoree, accertava che il saldo del conto corrente n. 877/010/000936-6, alla data del 31.12.2015, era pari ad € 11.386,54 a credito della correntista.
*
Con successiva ordinanza, veniva disposta la correzione della sopra richiamata disposizione, accertando, in luogo del saldo corretto, che alla data del 31.12.2015 sussisteva una differenza da riaccreditare alla correntista pari a € 11.386,54>.
* 2 Avverso tale sentenza, come corretta, interponevano appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
*
Resisteva . Controparte_1
*
Precisate le conclusioni, richiamando, entrambe le parti, le conclusioni degli atti introduttivi, a seguito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, anzitutto, come erroneamente il primo giudice abbia escluso ogni profilo di usurarietà dei tassi debitori, osservando quanto segue:
riscontra alcun superamento delle relative soglie. Ciò che il CTU invece non verifica, è
l'usura pattizia, vale a dire l'usura che si realizza allorquando la banca, in virtù dello ius variandi pattuito, esegue arbitrariamente la variazione dei tassi e, proprio in conseguenza di tale cambiamento, si verifica il superamento della soglia usura>.
Contesta, poi, come la verifica del superamento del tasso soglia debba effettuarsi, utilizzando la < formula cd. “di matematica finanziaria”> e non le indicazioni della
Banca d'Italia, seguite dal ctu.
2) Le due censure in cui si articola il motivo vanno rigettate.
3)Quanto alla prima è sufficiente evidenziare che con l'atto introduttivo del primo grado non era stato dedotto, neppure genericamente, il superamento del tasso soglia a seguito dell'esercizio dello ius variandi.
4) Quanto alla seconda, è sufficiente evidenziare come sia consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri
3 sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso> (cfr.
Cass. n. 29794/2024).
5)Con il secondo motivo, parte appellante lamenta come il ctu avrebbe dovuto rielaborare il saldo del conto corrente contrattualizzati>.
Specifica che nel contratto di apertura del conto corrente
TAE>
6)Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, osservato come, considerando le argomentazioni tutte del motivo, parte appellante, laddove scrive, voglia far riferimento al TAEG.
Ciò preliminarmente chiarito, non resta che evidenziare come In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto> (cfr. Cass. n. 39169/2021).
Per mera esigenza di completezza deve, peraltro, evidenziarsi che il tasso degli interessi debitori era regolarmente indicato in contratto.
7)Con il terzo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non si sia pronunciato in ordine alla richiesta di ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle fideiussioni rilasciate dagli attori e Parte_2 Parte_3
Osserva: 4 Corte di Cassazione n. 13846/2019, volta a sancire la nullità delle fideiussioni redatte su modulo ABI, in relazione a tre clausole particolari (la n. 2, 6 e 8) in aperto contrasto con la normativa Antitrust. La mancata esibizione di tali contratti priva gli odierni fideiussori di un importante tassello>.
8) Il motivo, con il quale parte appellante sembra insistere per l'accoglimento della richiesta formulata ex art. 210 c.p.c., va rigettato per l'evidente carenza di interesse, posto che parte attrice non ha avanzato alcuna domanda afferente i contratti di fideiussione.
9)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
10) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 938/2023 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 4.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 2.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 938/2023 R.G.
PROMOSSA DA
c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ; Parte_2 C.F._1
(c.f. ); Parte_3 C.F._2
-tutti con il patrocinio dell'avv. CORATELLA MICHELE;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. CORRADI Controparte_1 P.IVA_2
FABRIZIO;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del febbraio 2021, la correntista ed i suoi Parte_1 fideiussori, e convenivano Parte_2 Parte_3 Controparte_1 innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, formulando le seguenti domande: dichiarare l'invalidità, la nullità, anche parziale, ovvero l'illegittimità e/o l'inefficacia, delle condizioni contrattuali contra legem ovvero contrarie a convenzioni pattizie, relative ai rapporti bancari sopra indicati, anche in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori contrari alle disposizioni imperative di legge, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori, alla applicazione delle c.m.s., degli interessi attivi e passivi, per i c.d. giorni valuta, dei costi per competenze (anche relative ad altri rapporti) e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi, oltre la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa CP_2 arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e pattuito, addivenendosi al ricomputo in conformità a normativa pattizia e di Legge da applicarsi;
Per l'effetto,
II. Accertare e dichiarare l'effettivo saldo in linea capitale del rapporto di credito, così come sarà determinato dalla consulenza tecnica che sin d'ora si chiede;
III. Conseguentemente, accertare e dichiarare l'indebito illegittimo commesso dalla in danno dell'istante per la somma di almeno € 28.200,51 e per l'effetto condannare CP_2 la alla restituzione, nei confronti della parte attrice, di tale somma o di quell'altra CP_2 somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della espletanda
CTU richiesta oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo>.
*
Con sentenza n. 301/2023, il Tribunale di Reggio Emilia, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettate tutte le ulteriori domande attoree, accertava che il saldo del conto corrente n. 877/010/000936-6, alla data del 31.12.2015, era pari ad € 11.386,54 a credito della correntista.
*
Con successiva ordinanza, veniva disposta la correzione della sopra richiamata disposizione, accertando, in luogo del saldo corretto, che alla data del 31.12.2015 sussisteva una differenza da riaccreditare alla correntista pari a € 11.386,54>.
* 2 Avverso tale sentenza, come corretta, interponevano appello gli originari attori, insistendo per l'accoglimento delle originarie domande.
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Resisteva . Controparte_1
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Precisate le conclusioni, richiamando, entrambe le parti, le conclusioni degli atti introduttivi, a seguito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta, anzitutto, come erroneamente il primo giudice abbia escluso ogni profilo di usurarietà dei tassi debitori, osservando quanto segue:
riscontra alcun superamento delle relative soglie. Ciò che il CTU invece non verifica, è
l'usura pattizia, vale a dire l'usura che si realizza allorquando la banca, in virtù dello ius variandi pattuito, esegue arbitrariamente la variazione dei tassi e, proprio in conseguenza di tale cambiamento, si verifica il superamento della soglia usura>.
Contesta, poi, come la verifica del superamento del tasso soglia debba effettuarsi, utilizzando la < formula cd. “di matematica finanziaria”> e non le indicazioni della
Banca d'Italia, seguite dal ctu.
2) Le due censure in cui si articola il motivo vanno rigettate.
3)Quanto alla prima è sufficiente evidenziare che con l'atto introduttivo del primo grado non era stato dedotto, neppure genericamente, il superamento del tasso soglia a seguito dell'esercizio dello ius variandi.
4) Quanto alla seconda, è sufficiente evidenziare come sia consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo cui del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri
3 sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso> (cfr.
Cass. n. 29794/2024).
5)Con il secondo motivo, parte appellante lamenta come il ctu avrebbe dovuto rielaborare il saldo del conto corrente contrattualizzati>.
Specifica che nel contratto di apertura del conto corrente
TAE>
6)Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, osservato come, considerando le argomentazioni tutte del motivo, parte appellante, laddove scrive
Ciò preliminarmente chiarito, non resta che evidenziare come In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto> (cfr. Cass. n. 39169/2021).
Per mera esigenza di completezza deve, peraltro, evidenziarsi che il tasso degli interessi debitori era regolarmente indicato in contratto.
7)Con il terzo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non si sia pronunciato in ordine alla richiesta di ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle fideiussioni rilasciate dagli attori e Parte_2 Parte_3
Osserva:
8) Il motivo, con il quale parte appellante sembra insistere per l'accoglimento della richiesta formulata ex art. 210 c.p.c., va rigettato per l'evidente carenza di interesse, posto che parte attrice non ha avanzato alcuna domanda afferente i contratti di fideiussione.
9)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
10) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 938/2023 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 4.500, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 2.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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