Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 158/2025
N. 1224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2030/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELEONORA PORCELLI discussa all'udienza del 19.2.2025 e promossa da:
Parte_1
), in persona del
[...] P.IVA_1 tr . ROBERTO PESSI
) e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO C.F._1
), elettivamente domiciliato in MILANO CORSO C.F._2
MONFORTE 15, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
FILIPPO TOMASSOLI ) e dell'avv. GIANFRANCESCO C.F._4
GARATTONI amente domiciliato in CORSO C.F._5
D'AUGUSTO, 134/1 47921 RIMINI, presso i Difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello:
“- in via preliminare, rimettere la causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; - in ogni caso riformare la sentenza del Tribunale di Milano Pt_2
1
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza Pt_1 del Tribunale di Milano n.2030/2024 pubblicata il 13.05.2024 NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA A FAVORE DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI” Parte_3
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13.11.2024, la
[...]
(di seguito, “ Parte_1 Pt_1
a in epigrafe , Pt_1 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato illegittima la detrazione del contributo di solidarietà dalle rate della pensione di vecchiaia di e la aveva, per l'effetto, condannata a restituire le Controparte_1 titolo, nei limiti della prescrizione decennale.
In particolare, il primo Giudice – richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – aveva ritenuto che l'imposizione di detto contributo, su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, fosse stata incompatibile con il rispetto del principio “pro rata” ed avesse dato luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., come tale riservato al Legislatore
Secondo l'orientamento fatto proprio dalla sentenza, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati era limitata alle tipologie di provvedimenti previste dall'art. 2 del d. lgs n 509/1994, dalle quali esulava la previsione delle trattenute al titolo oggetto di causa, senza che potesse rilevare in senso contrario la disciplina introdotta dalla L. n. 296/2006, di modifica dell'art 3, comma 12, L. n. 335/1995, in quanto relativa al sistema del pro rata, estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
Altrettanto ininfluente era stata ritenuta dal TRIBUNALE la disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica, che aveva condizionato la legittimità degli atti impositivi alla finalità di tutela dell'equilibrio finanziario a lungo termine, non ravvisabile nel contributo straordinario di solidarietà, in quanto di carattere provvisorio e limitato nel tempo.
2 Pertanto, in difetto di alcuna specifica autorizzazione normativa al prelievo in questione, le trattenute operate dalla in base ai propri regolamenti Pt_1 erano state ritenute illegittime dal primo Giudice.
Nella sentenza era stata affermata l'applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., anziché di quello quinquennale invocato dalla , in mancanza di liquidità ed esigibilità del Pt_1 credito, essendo in contestaz mmontare del trattamento pensionistico.
Era stato, in proposito, rilevato come l'art. 129 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, richiedesse la liquidità e l'esigibilità del credito, vale a dire la sua messa a disposizione del creditore, non bastando la mera idoneità dello stesso ad essere determinato nel suo ammontare.
In ragione della soccombenza, la era stata altresì condannata alla Pt_1 rifusione delle spese di lite, liquidate plessivi € 2.500,00.
Con un primo, articolato motivo di gravame l'appellante lamentava il rigetto della propria richiesta di chiamata in causa dell' , motivato – nel Pt_2 provvedimento emesso all'udienza del 15.2.2024 – con riferimento alla mancata proposizione di domande nei confronti dell' ed all'insussistenza CP_2 di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, senza alcuna specifica statuizione nella sentenza, in violazione dell'art. 112 o, comunque, dell'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c..
A sostegno di tale doglianza, la evidenziava come fosse Pt_1 CP_1 titolare di un trattamento pension totalizzazione, per tto di liquidazione ad opera dell' , senza possibilità di pagamento diretto da parte Pt_2 della stessa.
L'appellante chiedeva, pertanto, la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo, la decisione del TRIBUNALE veniva censurata anche nel merito, per avere dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà, senza dare corretta applicazione all'insegnamento giurisprudenziale, in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione poteva essere limitato dalla legge anche in corso di pagamento dei singoli ratei.
Il primo Giudice aveva altresì errato, secondo nell'escludere – senza Pt_1 il necessario vaglio di ragionevolezza – che le disposizioni istitutive del contributo di solidarietà fossero atti aventi forza di legge ed, in ogni caso, idonei a limitare il diritto soggettivo alla pensione, senza alcuna violazione dell'art. 23, Cost..
Nell'ottica del gravame, l'autonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati, quale la consentiva loro di emanare disposizioni con Pt_1
3 valenza normativa, con il limite dell'equilibrio finanziario, sancito dall'art. 2, D. lgs. n. 509/1994 e confermato dall'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, con riferimento ad un arco temporale di quindici anni, elevati a trenta dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007).
La proseguiva esponendo come, successivamente, il Legislatore, con Pt_1
l'ar comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.
“Decreto Salva Italia”), avesse stabilito che detti Enti emanassero, entro il 30.6.2012, in piena autonomia gestionale, le misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni, anche attraverso il ricorso al c.d. contributo di solidarietà.
Negando forza di legge all'art. 22 del “Regolamento di disciplina” della CNPADC, la sentenza avrebbe violato – secondo l'appellante – il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, Cost., escludendo per i suoi iscritti la riducibilità del trattamento pensionistico, ammessa invece per i pensionati rientranti all'Assicurazione Generale Obbligatoria.
A sostegno della doglianza in esame, la sosteneva che il prelievo Pt_1 oggetto di causa non avesse alterato il rapporto di proporzionalità tra contributi versati e importo della pensione, né avesse violato il principio di ragionevolezza, oltre ad avere evitato un possibile aggravamento dell'onere contributivo in capo a coloro che non avevano ancora maturato il diritto a pensione, destinati a non beneficiare – diversamente dai soggetti già pensionati – dei vantaggi connessi al metodo di calcolo retributivo delle prestazioni.
Pertanto, ad avviso dell'Ente, il contributo di solidarietà, oltre che legittimo e ragionevole, era altresì improntato ai principi di gradualità ed equità intergenerazionale.
In terzo luogo, la decisione del TRIBUNALE veniva criticata per essersi posta in contrasto con l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), avendo escluso l'incidenza di tale disposizione sulla questione in esame, in ragione del carattere straordinario e limitato nel tempo del contributo di solidarietà, che non consentiva di negarne, secondo la , la finalità di Pt_1 assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Con il quarto motivo, si rimproverava al primo Giudice di avere erroneamente condizionato l'applicazione della prescrizione quinquennale alla liquidità ed esigibilità del credito, in difetto delle quali si assoggettavano pacificamene a tale termine estintivo i crediti retributivi.
Ad avviso dell'appellante, si sarebbe – invece – dovuto applicare l'art. 2948, c.c., in conformità alla nozione comune di liquidità di cui all'art. 1282, c.c., collegata alla determinabilità dell'importo attraverso calcoli aritmetici, sia pur complessi, ed in base ad elementi predeterminati.
4 Pertanto, chiedeva che la Corte di Appello, in via preliminare, Pt_1 rimettesse la causa al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c. ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ed – in ogni Pt_2 caso - riformasse la gravata sentenza, respingendo il ricor roduttivo del giudizio di primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 10.2.2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese, da distrarsi in favore dei Difensori antistatari.
All'udienza del 19.2.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_________________
L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di gravame, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con l' ad opera del TRIBUNALE, non appare alla Corte Pt_2 condivisibile, alla luce del contenuto delle domande, avanzate da in CP_1 primo grado.
Sotto l'aspetto normativo, è noto come, laddove l'accesso alla pensione avvenga – come nel caso di specie – in base all'istituto della c.d.
“totalizzazione”, il relativo trattamento venga determinato da ciascuna delle gestioni interessate “pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati” (art. 4 co. I, D. lgs n. 42/2006), con “onere - … - a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota” (art. 5 co. I), per poi essere erogato “dall' , che stipula con gli enti interessati apposite Pt_2 convenzioni” (art. 5 co. II).
In primo grado, l'odierno appellanto ha formulato le seguenti conclusioni:
“affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la
a favore dei Dottori Parte_1 Parte_4
Commercialisti è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE la Controparte_3
[...]
a tale titolo, nel TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro”
5 L'azione ha, pertanto, investito il solo aspetto sostanziale del rapporto, senza alcun coinvolgimento dell' , essendo stati chiesti unicamente la condanna Pt_2 della alla restituzione di trattenute pregresse – delle quali essa è stata Pt_1 la sola beneficiaria in virtù del meccanismo sopra descritto – ed il mero accertamento della preclusione di analoghe detrazioni per il futuro, aspetto, questo, anch'esso rimesso all'odierna appellata quale Ente competente alla determinazione del trattamento per la quota di propria pertinenza.
Riguardo a quest'ultima domanda, occorre, infatti, evidenziare come nessuna richiesta sia stata avanzata sotto il profilo dell'erogazione del trattamento, di competenza dell' . Pt_2
Osserva incidentalmente il Collegio come la domanda, volta ad ottenere la declaratoria pro futuro, non abbia formato oggetto di alcuna pronuncia nella sentenza di primo grado, tuttavia sul punto non impugnata in via incidentale.
Correttamente, pertanto, il TRIBUNALE non ha ravvisato nel caso di specie l'ipotesi di litisconsorzio necessario, affermata invece dalla convenuta in primo grado.
La decisione impugnata resiste alle censure di parte appellante anche nel merito.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie, da ultimo con sentenza n. 455/2023, in base alle seguenti motivazioni:
“sulla specifica questione sottoposta al giudizio di questo Collegio, questa Corte si è già più volte espressa in analoghe fattispecie, con plurime e costanti decisioni (cfr. da ultimo sentenze n. 115/23, n. 170/23, 392/23), in conformità alla giurisprudenza di legittimità, disattendendo quanto sostenuto dall'appellante. Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20 del 03.01.2019: “questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa (Cass. n. 25212 del 2009) che Parte_1
l'autonomia degli st tra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). 16. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti
- e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)"
- qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di
6 solidarietà" sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. 17. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che l'imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, nè una "variazione delle aliquote contributive", nè una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento". 18. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". 19. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". 20. Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura. 21. Né a diverse conclusioni e dunque alla legittimità della trattenuta, si può giungere attraverso il richiamo alla L. n. 296 del 2006 di modifica della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà. 22. La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto essere intesa nel senso preteso dalla , di fonte del potere di introdurre Pt_1 prestazioni patrimoniali a carico ensionati, quale è il contributo di solidarietà. 23. Quanto alla disposizione di cui all'art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica - secondo cui: "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perchè di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente". 24. Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia che esula Pt_1 dai poteri delle Casse, quale quella in . 25. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della
7 Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". 26. Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. 27. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche quello di Pt_1 applicare ai pensionati un contributo di solid consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere "sia pur al limite", rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame" le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum". Le medesime argomentazioni, alle quali aderisce il Collegio e che rispondono alle censure mosse dall'appellante sono state successivamente confermate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 423/19, nonché con le ordinanze n. 27340/20, n. 28054/20, n. 28055/20 e tra le più recenti, con quelle nn. 29535/2022, 29523/2022, 29382/2022, 18566/2022, 18565/2022, 18570/2022, n. 6897/2022, nonché da ultimo con l'ordinanza n. 4348/2023 con la quale è stato nuovamente ribadito che: “si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
non Controparte_3 rio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale
8 (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”. Questo Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalle decisioni della ormai del tutto consolidata giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione. Risulta, in particolare, dirimente e non intaccato dalle plurime argomentazioni di parte appellante il principio secondo cui i prelievi sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione sono soggetti alla riserva di legge e che la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 costituisce una indiretta, ma chiara riaffermazione di tale principio, in quanto assegna al legislatore il vaglio di ragionevolezza, e proporzionalità dei prelievi in questione, in stretta applicazione dei canoni costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.). - … - Del pari va disatteso il terzo motivo di appello relativo alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2984 c.c.. La correttezza della decisione del primo Giudice trova conferma nella giurisprudenza di legittimità. Tra i molti precedenti, sulla specifica questione si richiama la recente ordinanza n. 3093/2023 con la quale la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla avverso la sentenza n. Pt_1
945/2020 di questa Corte, dando continuità a nti pronunce, così si è così espressa: “quanto al quinto motivo, che contesta il rigetto dell'eccezione circa la durata quinquennale della prescrizione proposta dalla , esso è Pt_1 parimenti infondato, atteso che questa Corte, in proposito, ha ritenuto che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa
a favore dei dottori commercialisti a Parte_1
e essere assoggettata al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili;
nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicchè, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (In tal senso si vedano, da ultimo, Cass. nn. 31527 e 31642 del 2022)”. Alla luce dei suindicati principi, il diritto azionato dall'odierno appellato deve, dunque, ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di
9 merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
A tale orientamento, da tempo consolidatosi, si ritiene pertanto di dare continuità, anche alla luce della conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Le spese, così quantificate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 2030/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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