Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06128/2025REG.PROV.COLL.
N. 03238/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2022, proposto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza - Puglia, Gruppo Guardia di Finanza - Gallipoli, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, Tenenza Guardia di Finanza di Leuca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Andrea Rizzelli per Salvatore Abate e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Puglia -OMISSIS-, sottufficiale della Guardia di Finanza, ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:
- il provvedimento prot. n. 116822/2021, notificato in data 10.3.2021, con il quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza per la Puglia ha respinto il ricorso gerarchico e confermato la sanzione disciplinare della “consegna di rigore”, nella misura di giorni cinque, inflitta con Determinazione n. 479849/2020;
- la determinazione prot. n. 479849/2020 del 27.10.2020, assunta dal Comandante Provinciale di Lecce, concernente l’irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna di rigore”, nella misura di giorni cinque, inflitta al Vice Brigadiere -OMISSIS- “-OMISSIS-”, notificata all’interessato in data 11/11/2020;
- la nota n. 413583/2020/129/P del 17.9.2020 del Comandante Provinciale di Lecce avente ad oggetto: “Contestazione degli addebiti e nomina di una Commissione di Disciplina, ai sensi dell’articolo 1400 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D. Lgs 15 marzo 2010, nr. 66, nei confronti del Vice Brigadiere-OMISSIS- “-OMISSIS-”, in forza alla Tenenza di Leuca”,
notificata in pari data;
- la nota n. 413579/2020 del 17.9.2020 del Comandante Provinciale di Lecce, avente ad oggetto l’ordine di nomina e convocazione di una commissione di disciplina ai sensi dell’art. 1400 del Codice dell’Ordinamento Militare, notificata in pari data;
- tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti ed in particolare, la nota prot. n. 308867/2020 del 7.7.2020 del Comandante Provinciale di Lecce avente ad oggetto: “Contestazione degli addebiti e nomina di una Commissione di Disciplina, ai sensi dell’articolo 1400 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D. Lgs 15 marzo 2010, nr. 66, nei confronti del
Vice Brigadiere-OMISSIS- “-OMISSIS-”, in forza alla Tenenza di Leuca”, notificata in data 13.7.2020;
- la nota prot. n. 308866/2020 del 7/7/2020 del Comandante Provinciale di Lecce avente ad oggetto l’ordine di nomina e convocazione di una commissione di disciplina ai sensi dell’art. 1400 del Codice dell’Ordinamento Militare, notificata in data 13.7.2020;
- il provvedimento di archiviazione prot. n. 424536/2020, disposto con atto adottato dal Comando Provinciale di Lecce in data 24.9.2020, avente ad oggetto un precedente procedimento disciplinare a carico del medesimo Vice Brigadiere-OMISSIS-.
2. Esponeva l’allora ricorrente che l’Amministrazione:
- aveva avviato e poi archiviato un primo procedimento disciplinare nei suoi confronti perché “ ometteva di documentare, nello spazio riservato al rapporto a tergo del foglio di servizio, ulteriori attività di servizio svolte, tra l’altro, in circoscrizione di altro Reparto del Corpo. Il contesto, portato all’attenzione dell’Autorità giudiziaria militare, si definiva con decreto di archiviazione nei confronti del sovrintendente ”;
- aveva poi iniziato un nuovo procedimento disciplinare, avviato dopo l’archiviazione del primo, che ha portato alla sanzione di cui si discute (la consegna di rigore, nella misura di giorni cinque), respingendo anche il relativo ricorso gerarchico, con il seguente addebito: “ avviava di fatto, quale capo pattuglia e senza la preventiva autorizzazione del Comandante di Reparto, un’attività ispettiva in materia di abusivismo edilizio, generando nella parte la convinzione di essere sottoposta ad un controllo della Guardia di Finanza ed intrattenendo con la medesima rapporti al di fuori delle procedure vigenti ”;
- con tali iniziative sarebbe stato violato dell’art. 1393, comma 1, Cod. Ord. Mil., perché la condotta oggetto di contestazione è riconducibile ad “ atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”, situazione per la quale la citata norma impone la sospensione del procedimento disciplinare fino alla data di definizione di un parallelo procedimento penale che, nella specie, risultava concretamente pendente (presso la Procura di Lecce) e relativo ad addebiti strettamente connessi ai fatti disciplinari;
- avrebbe altresì violato: gli artt. 1398 e 1393, comma 1 bis, Cod. Ord. Mil., in quanto i due
procedimenti disciplinari erano stati avviati con irragionevole ritardo, rispetto alla conoscenza dell’infrazione da parte dell’Amministrazione Militare; il principio del ne bis in idem , in quanto il secondo procedimento disciplinare riguardava gli stessi fatti oggetto del procedimento su cui era intervenuta l’archiviazione; gli artt. 58, comma 2, e 59, comma 5, del d.P.R. n. 545/1986 per la genericità della contestazione degli addebiti; l’art. 751, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 1362 C.O.M., non essendovi una rilevante violazione dei doveri attinenti al grado e allo stato; il principio di proporzionalità.
3. Le Amministrazioni evocate si costituivano in giudizio per resistere all’impugnativa.
4. Il T.a.r. prima sospendeva, con ordinanza n. 349 del 17 giugno 2021, i provvedimenti impugnati; poi, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, giudicando dirimente e assorbente la violazione dell’art. 1393, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 (Cod. Ord. Mil.).
4.1. A fondamento di tale decisione, il primo giudice poneva i seguenti argomenti:
“4.1. Il Collegio rileva, in punto di diritto, quanto al rapporto tra giudizio penale e procedimento disciplinare, che, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, cit. “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di
maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui
riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”.
4.2. In sostanza, quindi, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale presenta, ai sensi dell’art. 1393 del D. Lgs. n. 66 del 2010, due uniche eccezioni che impongono la sospensione sino all’esito del giudizio penale:
a) quando il fatto sia grave (cioè passibile di consegna di rigore o di sanzione di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità al punto che gli strumenti propri della inchiesta disciplinare non siano sufficienti;
b) se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell’esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22/03/2021, n. 2428).
4.3. Il secondo dei due casi richiamati, i quali fanno eccezione al principio di autonomia tra i procedimenti, vale a dire quello contemplato dal comma 1, ultimo periodo, dell’art. 1393 cit., costituisce – a differenza dell’altro previsto dal medesimo comma 1 (connotato da margini valutativi spettanti all’Amministrazione nella verifica della “particolare complessità dell’accertamento del fatto” e della sufficienza del materiale probatorio raccolto) – situazione che determina, per l’Amministrazione, un vero e proprio obbligo di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa dell’esito del processo penale, senza che residuino, come accade invece per l’altra ipotesi, spazi di valutazione discrezionale (come dimostra l’uso della perentoria frase “Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso…”).
4.4. L’obbligo di sospensione, tuttavia, sorge sul presupposto, da accertare in concreto, che il fatto di possibile rilievo disciplinare (e, nel contempo, oggetto di imputazione penale) sia stato commesso dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, nell’adempimento di obblighi e doveri di servizio.
5. Il Collegio ritiene che quest’ultima situazione sussista nel caso di specie.
5.1. Ad avviso del Collegio, infatti, non è condivisibile quell’orientamento secondo cui sarebbero necessariamente estranee alla previsione “le condotte penalmente illecite tenute…, in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6925).
5.2. Si tratta infatti di una “interpretatio abrogans”, atteso che, se la condotta considerata dalla norma in discorso deve qualificarsi come “penalmente rilevante” (e in quanto tale è stata oggetto di specifico procedimento penale) e se, nel contempo, deve essersi verificata nello “svolgimento delle proprie funzioni” e in adempimento dei doveri di servizio, è necessario allora che la violazione di uno o più obblighi afferenti alle funzioni d’istituto debba avere avuto luogo in modo
“concomitante” all’espletamento del servizio.
5.3. Ciò significa che la violazione di doveri di servizio non può comportare in via automatica l’inapplicabilità della norma (id est della pregiudiziale penale quale eccezione alla regola dell’autonomia di procedimento disciplinare e processo penale), come ritenuto in alcuni arresti giurisprudenziali.
5.4. Al contrario, se vi è stata commissione di un fatto-reato nello svolgimento delle funzioni d’istituto, ciò significa che deve essersi necessariamente verificata altresì, nel medesimo contesto spazio-temporale del commesso delitto, una qualche condotta in violazione di uno o più doveri di servizio. Si dovrebbe altrimenti ipotizzare la possibilità che possa essere commesso un delitto nell’espletamento delle funzioni, senza che ciò comporti violazione di doveri specifici o generali
afferenti all’ufficio svolto, ipotesi che appare in sé contraddittoria e, in ogni caso, di non facile configurabilità.
5.5. Ciò significa, in definitiva, che l’espressione “in adempimento di obblighi e doveri di servizio” è da interpretare nel significato di “nel corso dell’espletamento” ovvero “in concomitanza” con l’adempimento di obblighi e doveri di servizio.
5.6. Diversamente opinando l’art. 1393, comma 1, penultimo periodo, Cod. Ord.Mil. diverrebbe “in parte qua” inapplicabile.
5.7. La medesima interpretazione qui accolta è, del resto, alla base anche di una pronuncia resa in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ove si è affermato che “l’art. 1393 non opera alcuna distinzione interna alle “condotte illecite commesse in servizio” fra estranee o meno agli obblighi e ai doveri del militare, essendo pacifico che una condotta illecita non possa che essere estranea a detti doveri” (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2018, n. 75). Nella
medesima sentenza si è anche evidenziato che a questa lettura del dettato normativo ha aderito anche il Ministero della difesa «in sede di redazione della “Guida Tecnica” alle “Procedure disciplinari”, 5^ Edizione 2016, laddove, fornendo indicazioni circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1393, precisava che l’attinenza allo “svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio” è da escludersi allorché le condotte del militare afferiscano unicamente alla sfera individuale mentre ricorre quando la vicenda che vede coinvolto il militare “si inquadri nello svolgimento di una prestazione lavorativa i cui effetti sono tipicamente attribuibili all’Amministrazione” poiché in tali ipotesi “è evidente che l’asserita illiceità penale della vicenda determina una situazione di potenziale conflitto di interessi tra il Militare e l’Amministrazione” (pag. 34)» (così ancora TAR Parma, n. 75 del 2018, cit.).
6. Sulla base di questa premessa argomentativa il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato con riferimento al primo motivo, laddove si denuncia la violazione dell’art. 1393, comma 1, cit. per la mancata sospensione del procedimento disciplinare (fatta salva la possibilità, che l’Amministrazione aveva, di disporre, in tal caso, la contestuale sospensione precauzionale del militare dall’impiego) fino alla data in cui l’Amministrazione abbia conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabile (è quanto prevede, appunto, il comma 1 dell’art. 1393 C.O.M., nel testo vigente ratione temporis, come innovato dall’art. 4, comma 1, lett. t), D.
Lgs. 26 aprile 2016, n. 91).
6.1. In fatto, reputa il Collegio che dal confronto tra l’oggetto del provvedimento disciplinare ed il primo capo di imputazione contenuto nella richiesta di rinvio a giudizio, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nell’ambito del procedimento R.G. notizie di reato/Mod. 21 n. 7212/2018, emerga nettamente la sostanziale sovrapponibilità e, comunque, la stretta correlazione degli addebiti formulati in sede penale rispetto a quelli contestati in sede disciplinare.
6.2. Ed invero, il comportamento da cui è scaturito il provvedimento di irrogazione della sanzione, in questa sede impugnato, è enucleato nei seguenti termini: “…avviava di fatto, quale capo pattuglia e senza la preventiva autorizzazione del Comandante di Reparto, un’attività ispettiva in materia di abusivismo edilizio, generando nella parte la convinzione di essere sottoposta ad un controllo della Guardia di Finanza ed intrattenendo con la medesima rapporti al di fuori delle
procedure vigenti”.
6.3. In merito alla esatta data di commissione dell’illecito disciplinare contestato, è dirimente il provvedimento prot. n. 424536/2020 del 24.9.2020, adottato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, con cui si determinava la chiusura del primo procedimento disciplinare a carico del Vice Brig.-OMISSIS- e l’archiviazione degli atti ad esso relativi, riconoscendosi che «dalla ricostruzione dei fatti operata in seno al presente procedimento disciplinare è emerso, con ragionevole grado di certezza, che i fatti sottesi alla vicenda in rassegna sono occorsi il 5 giugno 2018 e non il 6 giugno 2018”, come invece erroneamente ritenuto nel decreto di archiviazione n. 45-19 R.G. G.I.P., emesso dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Militare di Napoli.
6.4. D’altra parte, il capo di imputazione contenuto sub lettera a) della richiesta di rinvio a giudizio formulata dall’organo inquirente nel predetto procedimento penale è così testualmente formulato: “…nella sua qualità di pubblico ufficiale (Vicebrigadiere della Guardia di Finanza di servizio presso la Tenenza di Leuca) ed in violazione dell’art. 331 c.p.p. pur avendo accertato, in seguito a controllo effettuato in data 6.6.2018 presso l’immobile sito in -OMISSIS- alla via-OMISSIS- lo svolgimento di lavori edili in mancanza di permesso a costruire e dunque la consumazione del reato di cui all’art. 44 DPR 380/2001, ometteva di darne immediata notizia all’Autorità giudiziaria — così intenzionalmente procurando ai proprietari dell’immobile […], responsabili in qualità di committenti dei relativi lavori, un ingiusto vantaggio patrimoniale, consentendo ai medesimi la prosecuzione ed il completamento delle opere abusive”.
6.5. L’impianto accusatorio nell’ambito del giudizio penale, quindi, si incentra proprio sul presupposto che il militare, “nella sua qualità di pubblico ufficiale”, abbia avviato un “controllo” – ossia un’attività chiaramente rientrante nei compiti d’istituto – sull’immobile oggetto di lavori edili e mira a dimostrare la volontà dell’imputato di favorire i proprietari dell’immobile, con conseguente configurabilità degli ipotizzati reati di abuso d’ufficio e di omessa denuncia alla
Autorità Giudiziaria.
6.6. Dunque, per quanto riguarda il fatto oggetto di imputazione, la violazione degli obblighi legali e regolamentari afferenti al servizio si appalesa concomitante e comunque strettamente connessa al servizio svolto, oltre che avvenuta durante gli orari di servizio, con l’unica eccezione del contatto personale avuto dal ricorrente in data 7 giugno 2018 con il proprietario dell’immobile de quo, alla presenza del responsabile di cantiere (cfr. informativa di polizia giudiziaria della Compagnia di
Gallipoli della Guardia di Finanza prot. n. 323410 del 13 luglio 2018 – All. n. 2 foliario parte attrice del 10.5.2021).
6.7. A tal proposito, peraltro, la stessa Amministrazione nella sua relazione difensiva in atti evidenzia che “pur ammettendo, secondo la ricostruzione operata da parte avversa, che l’incontro [tenutosi presso un bar tra il ricorrente ed il proprietario dell’immobile – N.d.R.] sia stato occasionale e breve, è evidente come sussista una chiara attinenza tra questo e l’attività di servizio cui trattasi e, come tale, il V.B.-OMISSIS- avrebbe dovuto fornire adeguata comunicazione ai propri referenti gerarchici. Ma nulla di tutto ciò è avvenuto” (cfr. nota del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza del 4.6.2021, prot. n. 0269060/2021).
7. Per tali ragioni, doveva trovare applicazione l’istituto della sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, in quanto, ai sensi del più volte citato art. 1393, comma 1, c.p.a. “Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale”.
8. Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli impugnati atti di irrogazione e di conferma della sanzione disciplinare di corpo della “consegna di rigore” nei confronti del ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.”
5. Avverso tale decisione le Amministrazioni in epigrafe hanno proposto il presente giudizio di appello, affidato ai seguenti motivi:
5.1. Violazione e falsa applicazione art. 1393 cod. ord.mil.; erronea valutazione degli atti di causa -invasione della sfera discrezionale dell’Amministrazione che, una volta venuta a conoscenza di circostanziati elementi in ordine a specifiche responsabilità disciplinari, ha legittimamente avviato il relativo procedimento stante l’assenza di profili coincidenti con quelli all’esame del giudice penale. Del resto, i comportamenti contestati in sede disciplinare, esulano dal concetto di “…atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio…” .
6. Si è costituito l’appellato per resistere al gravame, che ha contestato nel dettaglio con memoria difensiva con la quale ha eccepito: l’improcedibilità o inammissibilità dell’appello, la sopravvenuta carenza di interesse della P.A. alla prosecuzione del giudizio (in considerazione del fatto che il V.B.-OMISSIS- era nel frattempo cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, dal 7 agosto 2024, sicchè nessuna utilità concreta potrebbe conseguire il Ministero dall’ipotetico accoglimento dell’appello); l’infondatezza del gravame atteso che gli atti e i comportamenti che il militare avrebbe tenuto nel giugno del 2018 sono comunque avvenuti nello svolgimento delle sue funzioni di pubblico ufficiale e , in relazione agli stessi, è stato avviato un procedimento penale ancora pendente (in fase di appello, proposto dalla Procura a seguito di sentenza di assoluzione, la n. 245/2022 del G.U.P. presso il Tribunale di Lecce, per non aver commesso il fatto).
7. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 17 giugno 2025.
8. L’appello deve essere dichiarato improcedibile, ferma restando la sua infondatezza seppure per ragioni parzialmente diverse da quelle affermate dal primo giudice.
9. Quanto al primo profilo (improcedibilità sopravvenuta), rileva il Collegio che, pur dopo le puntuali deduzioni della parte appellata in relazione all’intervenuto pensionamento del-OMISSIS- e alla insussistenza di alcuna concreta utilità per il Ministero in ipotesi di accoglimento dell’appello, nulla di specifico è stato replicato da parte dell’Amministrazione.
Si pone dunque il problema del verificare, anche ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quale sia il residuo interesse individuabile in capo alla P.A. appellante.
Come noto, secondo condivisa giurisprudenza, l’interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del giudizio amministrativo, anche di appello, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente.
Dunque, una volta venuta meno, per il mutato contesto di fatto o di diritto, l’utilità pratica della tutela richiesta, a giustificare la prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito non è sufficiente un interesse qualsiasi, anche solo morale, alla decisione; inoltre, l’interesse residuo, in tanto rileva, ai fini della prosecuzione del giudizio, in quanto venga dedotto e illustrato (aspetto del tutto carente nella specie); in assenza di ciò, pare al Collegio che la dichiarazione di improcedibilità sopravvenuta si imponga.
10. Ma comunque, anche diversamente opinando, l’appello è infondato nel merito, seppure per le ragioni, diverse da quelle enucleate dal T.a.r., di cui infra.
10.1. In punto di fatto si è già detto che il provvedimento disciplinare che ha inflitto i cinque giorni di consegna di rigore si è appuntato sulla seguente contestazione: “…Sovrintendente in forza ad una Tenenza avviava di fatto, quale capo pattuglia e senza la preventiva autorizzazione del Comandante di Reparto, un’attività ispettiva in materia di abusivismo edilizio, generando nella parte la convinzione di essere sottoposta ad un controllo della Guardia di Finanza ed intrattenendo con la medesima rapporti al di fuori delle procedure vigenti… ”. Fatti commessi in Lido Marini (LE) in data 5 giugno 2018. Nella sostanza, si è contestato all’interessato di aver effettuato una attività di controllo senza autorizzazione e di aver poi intrattenuto rapporti personali con il contribuente al di fuori delle procedure previste.
Le contestazioni penali scaturite dalla medesima vicenda, contenute nel provvedimento di rinvio a giudizio, sono invece relative ai seguenti addebiti:
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.), in violazione dell’art. 331 c.p.p. (denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio), perché, “ pur avendo accertato, in seguito a controllo … lo svolgimento di lavori edili in mancanza di permesso a costruire e dunque la consumazione del reato di cui all’art. 44 DPR 380/2001, ometteva di darne immediata notizia all’Autorità Giudiziaria …”;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), perché, “ pur non essendo concorso nel reato di cui art. 44 DPR 380/2001 ed abusando della sua qualità di Vicebrigadiere della Guardia di Finanza di Leuca, aiutava ad eludere le investigazioni dell’Autorità … riferendo falsamente [ai militari della Tenenza di Casarano] presenti sul posto, che erano già in corso analoghi controlli da parte della Tenenza di Leuca con riferimento ad eventuali illeciti in materia urbanistica ed edilizia, li induceva ad astenersi da ulteriori indagini ”.
10.2. Risulta pacifico in causa che le condotte contestate in sede penale si riferiscano agli sviluppi di quel controllo in materia di abusivismo edilizio che, in sede disciplinare, è stato qualificato come indebito perché operato al di fuori del territorio di competenza; evidente quindi, ad avviso del Collegio, è la stretta inerenza tra la condotta disciplinarmente contestata e le concrete fattispecie penali ascritte, atteso che la pretesa arbitrarietà dell’attività di controllo (comunque contestata dal-OMISSIS-, che ha affermato di aver agito su sollecitazione di un cittadino; cfr. ordinanza G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 20.10.2018) costituisce, sul piano logico, la premessa delle condotte penali ipotizzate, atteso che il dolo che necessariamente contrassegna queste ultime rappresenterebbe null’altro che uno sviluppo degli scopi illeciti che si assumono perseguiti con la condotta contestata in sede disciplinare.
Invero, pare del tutto corretto ritenere che l’accertamento della fondatezza dei fatti di rilevanza penale abbia notevole refluenza anche sui profili della sussistenza e della gravità del frammento di condotta presa in considerazione con la sanzione disciplinare; e viceversa.
In tal senso convergono non solo le dichiarazioni difensive dell’interessato, ma anche gli atti del giudizio penale (si vedano, in particolare, le considerazioni formulate dal G.i.p. presso il Tribunale di Lecce nell’ordinanza predetta, con la quale ha rigettato la richiesta di misura cautelare della sospensione dalle funzioni richiesta dal P.M. a carico del-OMISSIS- per le ipotesi penali suddette).
10.3. In tali limiti possono dunque essere condivise le considerazioni del T.a.r., secondo cui la verifica dell’impianto accusatorio nell’ambito del giudizio penale, incentrata anche sul presupposto che il militare, “nella sua qualità di pubblico ufficiale”, abbia avviato un “controllo” -ossia un’attività rientrante nei compiti d’istituto- sull’immobile oggetto di lavori edili, ha innegabili ricadute sulla valutazione della condotta sanzionata disciplinarmente, atteso che implica anche la dimostrazione della volontà dell’imputato di favorire i proprietari dell’immobile, con conseguente integrazione degli ipotizzati reati di abuso d’ufficio e di omessa denuncia all’Autorità giudiziaria. E dunque, nelle ipotesi di reato, la violazione degli obblighi legali e regolamentari afferenti al servizio si appalesa concomitante e comunque strettamente connessa al servizio svolto, oltre che avvenuta, per la sua gran parte, durante gli orari di servizio.
10.4. Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, questo Collegio non dubita affatto della correttezza dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio disciplinare rilevante nella specie (quella di cui all’art. 1393, comma 1, d. lgs. n. 66/2010, secondo cui “… Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio… ”) operi solamente laddove le condotte astrattamente costitutive di illecito disciplinare risultino commesse sia “…nello svolgimento delle proprie funzioni…” , sia “… in adempimento di obblighi e doveri di servizio… ”. Infatti, l’ipotesi sospensiva definita dal legislatore letteralmente si fonda sulla concomitante ricorrenza di entrambi i detti requisiti; ciò che porta necessariamente a escludere (dalle ipotesi in cui l’art. 1393 indica la necessità della sospensione del procedimento penale) tutti quei fatti che - implicando una cesura evidente del rapporto di immedesimazione organica o comunque mancando di riferibilità diretta allo svolgimento della funzione o del servizio pubblico - non possono all’evidenza riferirsi ad un “…adempimento di obblighi e doveri di servizio… ” (in tal senso, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672).
10.4.1. Invero, la corretta lettura di tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, ad avviso del Collegio, va fatta valorizzando il fattore della “evidenza” della cesura tra condotta contestata e obblighi di servizio; a tale riguardo, invero, non può ignorarsi che talvolta, specialmente nelle fasi iniziali in cui l’amministrazione viene a conoscenza di un “fatto-reato” che sia disciplinarmente rilevante e che sia anche strettamente connesso con lo svolgimento di compiti di servizio, può risultare piuttosto difficile il distinguere (al di fuori, dunque, dei casi di palese illegittimità o arbitrarietà delle condotte o di estraneità a obblighi di servizio) tra vicende che comportano un “dovere” di sospensione del procedimento disciplinare e vicende che, invece, impongono l’immediato avvio del procedimento medesimo. In sostanza, esiste una fascia di condotte “ border line ” nella quale l’ agere del pubblico ufficiale, pur concomitante con lo svolgimento della funzione o del servizio pubblico, possa riferirsi solo in via dubitativa ad un “… adempimento di obblighi e doveri di servizio …”, vuoi per possibili incertezze sulla ricostruzione del fatto, vuoi per le linee difensive adottate dagli interessati, vuoi per difficoltà di qualificazione degli atti, ecc..
10.4.2. In queste ultime evenienze il sindacato giurisdizionale postumo sulla legittimità della scelta operata dall’amministrazione (in merito all’opzione tra il sospendere o meno il procedimento disciplinare) deve essere effettuato alla luce del richiamato criterio dell’evidenza, ponendosi anche nell’ottica e nella condizione in cui si è concretamente trovata l’Amministrazione al momento della scelta, considerando, in particolare, il livello di informazioni o di conoscenze possedute, le linee difensive degli interessati, le peculiarità del caso concreto, la complessità dei fatti, la pluralità di soggetti coinvolti, la chiarezza delle risultanze probatorie, ecc. .
10.4.3. E quindi, pur non volendosi affatto affermare che in ogni ipotesi di connessione tra fatti-reato e compiti di servizio scatti, per l’Amministrazione, l’obbligo generalizzato di sospensione del procedimento disciplinare, in attesa dell’esito del processo penale, senza che residuino spazi di valutazione discrezionale, pur tuttavia ritiene il Collegio che la prudente scelta operativa dell’Amministrazione (a proposito del sospendere o meno il giudizio disciplinare), e il sindacato giurisdizionale rispetto alla legittimità dell’opzione adottata, debbano essere operati tenendo necessariamente conto delle peculiarità del caso concreto e del livello di chiarezza dei fatti a disposizione dell’Amministrazione medesima.
10.4.5. Per giunta, a favore di tale approccio ermeneutico pare al Collegio concorrere anche l’insegnamento offerto dall’Adunanza plenaria (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14), secondo cui, “ in materia di procedimento disciplinare, l’attesa della sentenza conclusiva
dell'intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento sanzionatorio, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già
dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell’attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare ”.
10.5. E dunque, calando tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie concreta, pare al Collegio che la peculiarità dei fatti di specie (caratterizzata anche dalle descritte incertezze iniziali nella individuazione di quale fosse la contestazione disciplinare da effettuare), la pluralità e stretta connessione tra compiti di servizio e condotte attribuite al-OMISSIS-, la linea difensiva dell’interessato e le incertezze individuabili nel materiale investigativo (cfr. provvedimento di rigetto della misura cautelare), impongano di affermare che, nel caso in esame, difettasse la necessaria evidente cesura tra condotta disciplinarmente contestata e adempimento dei compiti di servizio, con conseguente operare dell’ipotesi suddetta di sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare.
10.6. Solo in detti termini, dunque, può essere confermata, ad avviso del Collegio, la decisione del primo giudice di annullamento della sanzione disciplinare di specie.
11. In definitiva l’appello, laddove non improcedibile, risulta comunque infondato nel merito. E in tali termini occorre concludere.
12. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, resi evidenti dalle descritte peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.