Decreto presidenziale 10 marzo 2023
Sentenza 3 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/07/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06152/2025REG.PROV.COLL.
N. 01856/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2024, proposto da
PA MA, quale cittadino residente nel Comune di Aosta e quale legale rappresentante della Lega Valle D'Aosta - Vallée d'Aoste per AL Premier, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato Massimo Balì, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Lorenzo Sommo e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Arcigay Valle D'Aosta Queer Vda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Meloni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta n. 28 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aosta e dell’associazione Arcigay Valle d'Aosta Queer Vda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Balì, anche in sostituzione di MA, Papetti in delega di Saracco, Meloni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-L’avvocato MA PA, in qualità di cittadino residente nel Comune di Aosta e al contempo di legale rappresentante della “ Lega Valle d’Aosta-Vallée d’Aosta per AL Premier ”, ha interposto appello nei confronti della sentenza 3 luglio 2023, n. 28 del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta che ha respinto il suo ricorso avverso la nota in data 15 luglio 2022 con cui il funzionario del Servizio segreteria generale del Comune di Aosta ha espresso l’assenso del Sindaco alla concessione del patrocinio all’iniziativa dell’associazione Arcigay di promuovere eventi e manifestazioni culturali nell’ambito della “ Aosta Pride 2022 ”, nonché avverso la deliberazione n. 163 in data 1 settembre 2022 con cui la Giunta comunale ha approvato gli eventi e le manifestazioni culturali organizzate dall’associazione Arcigay e ha prenotato la relativa spesa per il contributo economico concedibile.
2. – Con il ricorso in primo grado l’avvocato MA e la dottoressa RL VI, consigliere comunale presso il suddetto Comune, hanno impugnato gli atti di concessione del patrocinio del Comune alla manifestazione, deducendone l’illegittimità, essenzialmente per incompetenza del funzionario e per violazione degli artt. 8 e 11 del regolamento comunale di cui alla delibera n. 74 del 2020, in quanto detta competenza spettava al dirigente del Settore preposto (Area A3, Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Biblioteche e Rapporti Università-Ufficio Cultura e Politiche Giovanili), e non già al Segretario generale del Comune, oltre che per violazione dell’art. 9 del regolamento del Comune di Aosta per la concessione del patrocinio, che vieta la concessione a favore di manifestazioni promosse da partiti o movimenti politici, e correlato sviamento di potere.
La ricorrente RL VI con dichiarazione in data 30 novembre 2022 ha poi rinunciato al ricorso.
3. - La sentenza appellata, dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo alla dott.ssa RL che ha rinunciato, e disattesa l’eccezione di inammissibilità articolata sotto plurimi profili, ha respinto il ricorso, nell’assunto che la comunicazione del 15 luglio 2022 esprime la volontà del Comune, previa acquisizione dell’assenso del Sindaco, di concedere il patrocinio dell’amministrazione comunale all’iniziativa Aosta Pride 2022 e ha dunque natura provvedimentale. Detto provvedimento è stato legittimamente adottato dal funzionario del Segretariato generale, individuato come competente alla concessione del patrocinio comunale c.d. gratuito. La sentenza ha poi ritenuto che l’iniziativa Aosta Pride 2022 non abbia natura politica, ma debba essere qualificata come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione, ragione per cui il patrocinio comunale si rivela coerente con i requisiti prescritti dall’art. 6, comma 3, lett. a) e c), del regolamento.
4.- Con il ricorso in appello l’avvocato MA ha reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado (di violazione degli artt. 11 e 9 del regolamento del Comune di Aosta per la concessione del patrocinio ed altri vantaggi economici ad iniziative di pubblico interesse, di difetto di istruttoria ed illogicità manifesta, di illegittimità derivata della deliberazione di Giunta comunale n. 163 in data 1 settembre 2022, nonché di sviamento di potere).
5. - Si sono costituiti in resistenza il Comune di Aosta e la associazione Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse dell’appellante e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– Può prescindersi dalla disamina delle, pur serie, eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dell’avvocato MA e di carenza di interesse, in ragione del fatto che gli atti dallo stesso impugnati hanno esaurito i propri effetti da più di due anni, risultando il ricorso infondato nel merito.
Giova in ogni caso precisare che non assume rilievo la circostanza della riproposizione tardiva delle eccezioni assorbite in primo grado (come bene si evince dal secondo periodo del punto 6 della sentenza di primo grado), in quanto si tratterebbe comunque di eccezioni suscettibili di rilevabilità d’ufficio.
2. – Con il primo motivo l’appellante dubita dell’esistenza di un provvedimento di concessione del patrocinio all’iniziativa Aosta Pride 2022, in quanto la nota del 15 luglio 2022 del funzionario Davide Mammoliti, in sostituzione del dirigente assente, si limiterebbe a comunicare che il Sindaco aveva dato il proprio assenso verbale alla concessione; deduce altresì che la nota in data 28 giugno 2022 del Segretario generale dott. Franco riguardava solamente la concessione di una sala per una conferenza stampa.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura della nota del Servizio Segreteria del Sindaco in data 15 luglio 2022 si evince il contenuto provvedimentale della stessa, consistente nella decisione, oggetto di comunicazione al presidente dell’Arcigay Valle d’Aosta Queer VDA, che « il Sindaco ha espresso il proprio assenso alla concessione del Patrocinio dell’Amministrazione comunale all’iniziativa, senza alcuna responsabilità organizzativa, fatte salve le disposizioni pro tempore vigenti in materia di emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ». Contenuto accessorio della concessione del patrocinio è il fatto che, in caso di realizzazione di materiale promozionale a supporto dell’iniziativa, « lo stesso dovrà contenere il logo ufficiale del Comune e dovrà essere sottoposto in via preventiva alla Segreteria del Sindaco per la necessaria approvazione ».
Non può dunque dubitarsi dell’esistenza del provvedimento concessorio, né tale natura può attribuirsi alla nota del 28 giugno, la quale, in perfetta coerenza con l’istanza del 27 giugno, riguarda solamente la concessione della sala ai fini della conferenza stampa Aosta Pride.
2.1. - Ciò comporta anche la reiezione del quarto motivo (di cui viene anticipata la trattazione per connessione tematica) con il quale viene dedotta l’illegittimità della deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 2022 in via derivata dalla illegittimità del presupposto provvedimento di concessione del patrocinio alla manifestazione, sia con riferimento alla nota del Segretario generale in data 28 giugno 2022, sia con riferimento alla nota del 15 luglio 2022.
Come sopra esposto, la nota del 15 luglio 2022 è il (legittimo) provvedimento di concessione del patrocinio, mentre la nota del 28 giugno riguarda solamente la concessione del Salone ducale; in ogni caso la deliberazione consiliare n. 163 del 2022, come meglio sarà chiarito nel prosieguo, non può dirsi atto strettamente conseguenziale del provvedimento di concessione del patrocinio, avendo un contenuto sicuramente ulteriore, tale da escludere di per sé anche solo la astratta ipotizzabilità della derivazione o trasmissione del vizio.
3. – Il secondo motivo deduce poi il vizio di incompetenza e di violazione dell’art. 11 del “ regolamento comunale per la concessione di patrocinio e altri vantaggi economici ad iniziative di pubblico interesse ”, di cui alla deliberazione n. 74 in data 29 luglio 2020 del Consiglio comunale, nella considerazione che la competenza alla concessione del patrocinio spetta al dirigente di riferimento, sentito l’Assessore competente, previa apposizione del visto del Sindaco sull’istanza; tale dirigente sarebbe, come emerge dalla successiva deliberazione di Giunta 1 settembre 2022, quello dell’Area A3, Pubblica Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili, Biblioteche e Rapporti Università-Ufficio Cultura e Politiche Giovanili; di qui la dedotta incompetenza del funzionario dell’Ufficio di Segreteria del Sindaco.
Il motivo, pur nella sua problematicità, non appare condivisibile.
Invero, l’art. 3, comma 7, del regolamento suindicato prevede che « l’iter procedimentale e l’individuazione del responsabile del procedimento verrà individuato con direttiva organizzativa del Segretario generale sulla base dell’ambito di interesse in cui muove l’istanza proposta e che sarà competente al rilascio del provvedimento unico »; il successivo art. 11, comma 1, stabilisce che « il patrocinio comunale al quale sia collegata la richiesta di ulteriori interventi di sostegno ai sensi del presente Regolamento è concesso con lettera del dirigente di riferimento, sentito l’Assessore competente, previa apposizione del visto del Sindaco sull’istanza ».
Ora, posto che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, non risultava adottata la direttiva organizzativa, non può ritenersi illegittimo che il provvedimento sia stato attratto al Servizio di Segreteria del Sindaco, il cui visto è presupposto per l’adozione della lettera dirigenziale; ciò anche in coerenza con la precedente nota a firma del Segretario generale in data 28 giugno 2022.
Né ovviamente è ravvisabile l’incompetenza per essere stata la lettera sottoscritta dal funzionario, in quanto ciò risulta motivato in considerazione dell’assenza del dirigente (l’incompetenza richiederebbe la dimostrazione dell’arrogazione, da parte del firmatario, del potere di firma in assenza di idonea posizione all’interno della struttura).
4. – Il terzo motivo allega un ulteriore profilo di incompetenza, nella prospettiva che la concessione di patrocinio, comportando la messa a disposizione di strutture e servizi di pertinenza dell’ente, rientri nelle prerogative della Giunta comunale.
Anche tale motivo è infondato, in quanto la lettera dirigenziale (del funzionario in sostituzione del dirigente assente) di concessione del patrocinio è quella del 15 luglio 2022.
La distinta e contenutisticamente differente deliberazione di Giunta comunale n. 163 in data 1 settembre 2022 riguarda invece la “ approvazione degli eventi culturali organizzati dall’associazione Arcigay Valle d’Aosta Queer VDA nell’ambito della manifestazione ‘Pride 2022’ e del relativo accordo di collaborazione ” e comporta, a tale titolo, una prenotazione di spesa massima di euro 9.500,00 (spese per manifestazioni culturali e per iniziative per parità di genere).
5. – Il quinto motivo deduce l’illegittimità della concessione del patrocinio e di un finanziamento in favore dell’associazione Arcigay. in quanto riguarderebbe una manifestazione promossa da organizzazione costituente un movimento politico, dotato di un “manifesto politico”, contenente precise rivendicazioni di ordine politico (anzitutto di consentire la visibilità della comunità LGBTQIA+ e poi di perseguire la eguaglianza civile e sociale delle categorie marginalizzate), in violazione di quanto disposto dall’art. 9 del regolamento comunale; l’appellante critica dunque la statuizione di primo grado secondo cui l’Aosta Pride 2022 debba essere intesa come manifestazione diretta a promuovere l’inclusione sociale e la lotta alle discriminazioni, richiamando anche la distinzione tra partito e movimento politico.
Il sesto motivo lamenta poi che i provvedimenti impugnati siano affetti da sviamento di potere, in quanto l’amministrazione avrebbe perseguito finalità diverse da quelle dettate, in materia di patrocinio, dall’art. 6 del più volte ricordato regolamento comunale n. 74 del 2020, perseguendo l’obiettivo di porre in essere politiche di inclusione sociale per lesbiche, gay, bisessuali e transgender.
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro complementarietà, pur se di indubbia complessità giuridica, sono infondati.
La sentenza appellata ha ritenuto che « l’iniziativa di Aosta Pride 2022 deve […] essere qualificata come attività di inclusione sociale e di promozione culturale del rifiuto di ogni discriminazione, per cui il patrocinio comunale, alla stessa concesso, si rivela coerente con i requisiti oggettivi indicati nell’articolo 6, comma terzo, lettere a) e c), del Regolamento » (che contiene disposizioni facenti riferimento, tra l’altro, alle manifestazioni sociali, culturali, educative).
Tale statuizione si inserisce in un contesto in cui il Comune di Aosta, con deliberazione consiliare n. 18 in data 26 febbraio 2020, aveva aderito alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (Re.A.DY.), al fine di promuovere, a livello locale, politiche attive di inclusione sociale e di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale e dell’identità ed espressione di genere degli individui. Con la adesione alla Carta di intenti Re.A.Dy., approvata con la deliberazione di Giunta n. 138 del 12 novembre 2020, il Comune di Aosta ha poi assunto il compito di individuare, diffondere e realizzare a livello locale le politiche di inclusione sociale e di non discriminazione in favore delle persone LGBTQIA+.
Ciò si è premesso per dare maggiore compiutezza alla disamina di una censura che postula l’illegittimità del patrocinio ad un’iniziativa promossa da un movimento politico.
Occorre invero considerare, pur nella consapevolezza del diffuso riconoscimento del patrocinio pubblico alle iniziative organizzate da Arcigay, che il tema del patrocinio pubblico di iniziative da parte di un movimento politico è tema complesso, traducentesi, in definitiva, nell’adesione od apprezzamento di un’iniziativa ritenuta meritevole.
Nella fattispecie controversa il patrocinio concesso dal Comune di Aosta non può ritenersi illegittimo, risultando coerente con la più generale impostazione seguita dalla stessa amministrazione con la adesione alla Carta di intenti della rete Re.A.Dy.
Va, del resto, evidenziato che detto patrocinio non ha un destinatario di tipo partitico (a tutto concedere, la connotazione del movimento politico, anche solo latamente inteso, è infatti quella di essere incentrato su di un tema specifico, il che lo differenzia dal partito politico, che è invece maggiormente strutturato e mira a conquistare il potere con metodo democratico) e non si pone in violazione dei principi di uguaglianza, libertà e dignità dei cittadini.
Non può inoltre trascurarsi di considerare, sotto il profilo più propriamente formale, che l’Arcigay è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro e di carattere assistenziale, come dimostrano l’atto costitutivo e lo statuto, versati in atti, ed è iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
6. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | PA Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO