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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 16/07/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1976, e
(C.F. ), nata a [...]- Parte_2 C.F._2
DO (ROMANIA) il 17/07/1982, entrambi con il proc. dom. avv. VOICU ELENA IULIANA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Collegio osserva che, benché la convenuta sia cittadina rumena, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel
1 territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 5, lett. c) Reg. UE n. 1259/2010 va applicata al caso di specie la legge nazionale rumena, quale legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Ciò detto, il Codice civile della Romania statuisce, all'art.373, che: “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”; sicché, stante l'accordo raggiunto dai coniugi ben può essere pronunciato direttamente il divorzio alle condizioni concordate tra le parti.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/06/2018 a Treviolo, dalla cui unione sono nate le figlie e Per_1
entrambe minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
23/07/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., attesa la tenera età delle bambine.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in TREVIOLO il 18/06/2018
[...] Parte_2
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2018, atto n. 3, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIOLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 16/07/2025, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/09/1976, e
(C.F. ), nata a [...]- Parte_2 C.F._2
DO (ROMANIA) il 17/07/1982, entrambi con il proc. dom. avv. VOICU ELENA IULIANA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Preliminarmente il Collegio osserva che, benché la convenuta sia cittadina rumena, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi degli artt. 3 e 8 Reg. CE n. 2201/2003, avendo i coniugi fissato la loro residenza abituale, durante la vita matrimoniale, nel
1 territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 5, lett. c) Reg. UE n. 1259/2010 va applicata al caso di specie la legge nazionale rumena, quale legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Ciò detto, il Codice civile della Romania statuisce, all'art.373, che: “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”; sicché, stante l'accordo raggiunto dai coniugi ben può essere pronunciato direttamente il divorzio alle condizioni concordate tra le parti.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18/06/2018 a Treviolo, dalla cui unione sono nate le figlie e Per_1
entrambe minorenni. Per_2
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
23/07/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., attesa la tenera età delle bambine.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e in TREVIOLO il 18/06/2018
[...] Parte_2
(iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2018, atto n. 3, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIOLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R.
03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
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