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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 732/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2630/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alla cartella n.
09420220030934062000 di € 1.785,58, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato
Con i predetti atti era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.785,58 comprensiva di interessi e sanzioni asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di IRPEF – IVA – altro
Eccepiva:
1) mancata notifica atti presupposti
2) omessa notifica avvisi di accertamento e cartelle
3) omesso invio avviso bonario
4) decadenza
5) prescrizione quinquennale
6) vizio motivazione in punto di calcolo interessi
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate:
a) in via preliminare chiedeva la trattazione congiunta del giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri R.G.R.
002633/2025, R.G.R. 002628/2025, R.G.R. 002631/2025, R.G.R. 002625/2025, R.G.R. 002632/2025, R.
G.R. 002626/2025 pendenti dinanzi l'on. Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi ai medesimi atti di pignoramento presso terzi n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, notificati il
18/02/2025, che immotivatamente parte ricorrente ha ritenuto di opporre in maniera frazionata, costringendo gli enti resistenti a predisporre autonomi atti di difesa per ciascun ricorso proposto, aggravando cosi l'attività degli uffici b) la regolarità della notifica della cartella 09420220027456266000 avvenuta via pec in data 21 dicembre
2022
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo intervenute le notifiche della Comunicazione
Preventiva di Ipoteca n. 09476202300001924000 in data 29/11/2023, dell'intimazione di Pagamento n.
09420249007685436000 il 21/05/2024
Chiedeva il rigetto e la condanna per responsabilità aggravata
Nelle memorie, la parte:
1) rilevava la non correttezza della notifica della cartella 2) che l'indirizzo pec utilizzato per la notifica degli atti interruttivi non era alla stessa riconducibile.
La sig.ra Ricorrente_1, pertanto, disconosceva espressamente l'indirizzo “Email_4
” quale indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza e titolarità, nonchè quale proprio domicilio digitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene il ricorso non fondato.
In primis, dalla documentazione prodotta dall'Ente impositore emerge che la cartella di pagamento fu notificata via pec in data 21 dicembre 2022 all'indirizzo Email_4
La cartella non risulta impugnata, ed è divenuta definitiva in data 21 febbraio 2023
Analogamente, allo stesso indirizzo pec risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre 2023 e una intimazione d pagamento n.
09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4), in data 29 maggio 2024
Ricorrente_1 ha contestato la validità della notifica via pec, affermando che essa non sarebbe riferibile alla parte
Orbene, a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Ma in realtà quella di Ricorrente_1non è stata una contestazione apodittica e infatti la stessa non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NO GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2630/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate Riscossione gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alla cartella n.
09420220030934062000 di € 1.785,58, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato
Con i predetti atti era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.785,58 comprensiva di interessi e sanzioni asseritamente dovuti in ragione di un paventato mancato pagamento di IRPEF – IVA – altro
Eccepiva:
1) mancata notifica atti presupposti
2) omessa notifica avvisi di accertamento e cartelle
3) omesso invio avviso bonario
4) decadenza
5) prescrizione quinquennale
6) vizio motivazione in punto di calcolo interessi
Chiedeva l'annullamento e la condanna alle spese con distrazione
Agenzia Entrate:
a) in via preliminare chiedeva la trattazione congiunta del giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri R.G.R.
002633/2025, R.G.R. 002628/2025, R.G.R. 002631/2025, R.G.R. 002625/2025, R.G.R. 002632/2025, R.
G.R. 002626/2025 pendenti dinanzi l'on. Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi ai medesimi atti di pignoramento presso terzi n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, notificati il
18/02/2025, che immotivatamente parte ricorrente ha ritenuto di opporre in maniera frazionata, costringendo gli enti resistenti a predisporre autonomi atti di difesa per ciascun ricorso proposto, aggravando cosi l'attività degli uffici b) la regolarità della notifica della cartella 09420220027456266000 avvenuta via pec in data 21 dicembre
2022
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo intervenute le notifiche della Comunicazione
Preventiva di Ipoteca n. 09476202300001924000 in data 29/11/2023, dell'intimazione di Pagamento n.
09420249007685436000 il 21/05/2024
Chiedeva il rigetto e la condanna per responsabilità aggravata
Nelle memorie, la parte:
1) rilevava la non correttezza della notifica della cartella 2) che l'indirizzo pec utilizzato per la notifica degli atti interruttivi non era alla stessa riconducibile.
La sig.ra Ricorrente_1, pertanto, disconosceva espressamente l'indirizzo “Email_4
” quale indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza e titolarità, nonchè quale proprio domicilio digitale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritiene il ricorso non fondato.
In primis, dalla documentazione prodotta dall'Ente impositore emerge che la cartella di pagamento fu notificata via pec in data 21 dicembre 2022 all'indirizzo Email_4
La cartella non risulta impugnata, ed è divenuta definitiva in data 21 febbraio 2023
Analogamente, allo stesso indirizzo pec risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre 2023 e una intimazione d pagamento n.
09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4), in data 29 maggio 2024
Ricorrente_1 ha contestato la validità della notifica via pec, affermando che essa non sarebbe riferibile alla parte
Orbene, a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida e la semplice contestazione apodittica non supera la presunzione.
Ma in realtà quella di Ricorrente_1non è stata una contestazione apodittica e infatti la stessa non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che l'indirizzo utilizzato non risulta da pubblici registri con il suo codice fiscale
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, l'Ufficio nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato da verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese