Art. 17. (Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)
La commissione centrale per l'impiego prevista dall' articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 , esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e' integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
La commissione centrale per l'impiego prevista dall' articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479 , esprime altresi' pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego e' integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.