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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott. Alberto Canale - Consigliere -
-Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausil. - Rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel processo civile d' appello, avverso la sentenza n. 2975/2019, pubblicata il 06/11/2019, dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n. 5634/2019 RGAC, avente ad oggetto “ risarcimento danno ”, riservata per la decisione con concessione dei termini, di cui all' art. 190 cod. proc. civ.
TRA
nata a [...] il [...] ( c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall' avv. ( C.F. ), giusta Controparte_1 C.F._2 procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in primo, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via Porta Capua n. 25, Pec . Email_1
-Appellante-
E
( P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
RA ST ( C.F. ), in virtù di procura in calce all' C.F._3
1 atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Viale XXI Aprile n. 26.
-Appellato-
NONCHE'
-Appellato/ contumace- Controparte_4
CONCLUSIONI:
Per l' appellante: “ 1) Dichiarare l' esclusiva responsabilità degli appellati in ordine alla produzione del sinistro de quo;
2) Condannare l' Controparte_5
al pagamento in favore dell' istante, sig.ra , ed a titolo
[...] Parte_1
di risarcimento delle lesioni dalla stessa tutte subite, della somma di euro 146.246,87 come da risultanze della CTU esperita in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all' effettivo soddisfo;
3) Condannare l'
, al pagamento delle spese e competenze per il primo e Controparte_2
secondo grado di giudizio, ivi compreso rimborso delle spese generali dei compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l' appellato: “ 1) Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell' appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare
l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/02/2017, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, e , e
[...] Controparte_4
chiedeva il risarcimento del danno sofferto a seguito del sinistro stradale avvenuto in Caivano (NA) all' incrocio tra Corso Umberto I° e Via Don Minzoni, in data
2 22.03.2013, verso le ore 15:30 circa, quando si trovava alla guida della propria bicicletta. In particolare, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l' istante rimaneva vittima di un incidente della strada ad opera dell'autovettura Opel Vectra tg.
BH0865BP, di proprietà del sig. , di nazionalità bulgara, Controparte_4
immatricolata in Bulgaria ed assicurata con una compagnia estera bulgara, condotta nell' occasione dal sig. , di nazionalità rumena. Nelle circostanze di tempo Persona_1
e di luogo suindicate, l' istante percorreva Corso Umberto I° tenendo il proprio senso di marcia, giunta all'altezza dell' incrocio con Via Don Minzoni, veniva violentemente investita dalla vettura di proprietà del convenuto, che il conducente del veicolo non arrestava la propria corsa al segnale STOP ivi esistente ed andava ad impegnare la sede stradale con l' intento di proseguire dritto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva da sinistra la sig. , a bordo della sua bicicletta. A Parte_1
seguito dell' impatto, avvenuto tra la parte anteriore della vettura e la parte laterale destra della bici, l' istante cadeva rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni personali, frattura acetabolare sx ed omero sx, con una prognosi di 25 gg., come da documentazione medica prodotta. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, l ' , come rappresentato e difeso, Controparte_6
impugnando e contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Istauratosi il contradditorio ed assunti i mezzi istruttori richiesti e ritenuti rilevanti, espletata la prova per testi e la C.T.U. medico legale, all'esito della quale precisate le conclusioni all'udienza del 01.07.2019, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 C.p.c..
1.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con sentenza n. 2975/2019, pubblicata il 06.11.2019, il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvedeva:
1) rigettava la domanda;
3 2) condannava al pagamento in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che liquidava in €. 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute;
3) poneva definitivamente a carico di , le spese della Ctu, già Parte_1
liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, con decreto del 26.04.
2019, per un importo complessivo pari ad €. 500,00 oltre IVA e CP, se dovute, come per legge.
L'APPELLO.
lamenta che il Tribunale di Napoli ha ingiustamente respinto la Parte_1
domanda da lei proposta in primo grado, con la quale aveva chiesto la condanna di l'
, in persona del suo legale rappresentante, e di Controparte_6
, a risarcirgli tutti i danni patiti in conseguenza dell'incidente Controparte_4
stradale occorsogli.
In particolare l'appellante lamenta la valutazione «preconcetta» delle prove da parte del primo giudice, il quale era pervenuto ad una valutazione di inattendibilità dell'unico teste escusso, sulla base di un (supposto, ma inesistente) contrasto tra quanto da questi dichiarato e quanto indicato nell'atto introduttivo della lite di primo grado.
A tale censura aggiunge poi la insufficiente, contraddittoria, e illogica motivazione, e violazione di legge per l'errata applicazione degli artt. 115 C.p.c. e 2697 c.c., nonché
l'ingiustizia della condanna alle spese in suo danno.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza appellata nel senso dell'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria.
resta contumace anche in appello, mentre si costituisce Controparte_4
anche nel presente giudizio, l' che Controparte_7
chiede respingersi l'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni all'udienza del 08/11/2024, con ordinanza
4 pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
IL MERITO DELLE CENSURE.
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_4
atteso che, l'atto di appello è stato ritualmente notificato, e non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata sempre dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha pure implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(cfr. Cass. civ., Sez.3,sent. n. 10422 del 15.04.2019).
Detto ciò, l'appello proposto da , risulta ammissibile sotto il profilo Parte_1
di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, ma non merita considerazione per come infra.
Il Tribunale ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni dell'unico teste escusso evidenziando le incongruenze riscontrare negli atti di causa, osservando che la sig.ra
, pur a fronte di lesioni particolarmente importanti quali quelle lamentate in Pt_1
conseguenza del sinistro per cui oggi si discute, non solo giungeva al pronto soccorso il giorno successivo (ved. referto allegato agli atti dal quale emerge tale circostanza), e
5 si evidenzia inoltre, che, la difesa della odierna appellante nessuna giustificazione dava per tale ritardo.
Si osserva, inoltre che, sul luogo teatro del sinistro non intervenne alcuna autorità ai fini della constatazione del fatto, né agli atti sono state allegate foto, che ritraggono il luogo con il relativo segnale STOP (per come riferito dal teste escusso), o la bici, sulla quale (per come dichiarato nell'atto introduttivo) viaggiava l'odierna appellante, circostanze che esaminate nel loro complesso portano a deporre in maniera sfavorevole all'istante.
In particolare evidenzia la Corte - lamentando l' appellante altresì l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c., si osserva che, il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Per come sopra evidenziato, il Tribunale ha valutato difatti tutte le emergenze istruttorie, comparandole tra loro, ed ha motivatamente ritenuto che la versione dei fatti resa da parte attorea è non del tutto coerente con quella resa dall'unico teste escusso, il quale ha reso dichiarazioni che appaiono effettivamente inattendibili rispetto gli atti di causa.
1.2 Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata, in quanto il primo giudice, ha posto a fondamento della pronuncia di diniego della domanda risarcitoria, un mera e propria illazione, del tutto staccata dal benché minimo riscontro probatorio emerso dalle parti, anzi in contrasto con le evidenze della Ctu esperita, ma anche
6 macroscopicamente lontana da qualsivoglia connotazione di fatto notorio e nozione di comune esperienza.
Tale argomentazione non resiste alle critiche che le rivolge l'impugnante, atteso che la descrizione della dinamica dell'incidente contenuta nella citazione introduttiva di primo grado (ed idem è a dirsi per quella contenuta nella c.d. missiva di messa in mora)
è talmente generica («di trovarsi, al momento del sinistro, alla guida della propria bicicletta in data 22.03. 2013, alle ore 15:30 circa, in Caivano […]che rimaneva vittima di un incidente della strada ad opera dell'autovettura Opel Vectra che, non si arrestava al segnale STOP ed andava ad impegnare la sede stradale da cui sopraggiungeva l'istante a bordo della propria bici, riportando lesioni per come repertate dal P.S., laddove si recava il giorno successivo ») da legittimare anche l'ipotesi della violazione del C.d.S.
Ad onta dell'erroneità della motivazione offerta dal primo giudice, tuttavia, la statuizione di reiezione della domanda risarcitoria deve essere confermata.
Osserva, infatti, la Corte che la deposizione di pur suppostane per Testimone_1
mera speculazione attendibilità e veridicità, non consente in nessun modo di ricostruire la dinamica del sinistro: a) si trovava a bordo della propria autovettura ad una distanza di 20/30 metri dalla bici;
b) non ricorda il nome della strada dove si sarebbe verificato il sinistro;
c) ma ricorda che vi era un segnale STOP;
d) sul posto non sono intervenivano forze di polizia o autoambulanze;
e) altre persone aiutarono la donna a salire in auto per accompagnarla in ospedale (la si recò al Parte_1 [...]
il giorno successivo al sinistro e precisamente in data Controparte_8
23.03.2013 alle ore 19:49) , e dato chiedersi dove effettivamente si trovasse il teste escusso.
Ne consegue, dunque, che l'istruttoria espletata non permetta in nessun modo di affermare con assoluta certezza (e neppure con ragionevole probabilità) che la sig.
è stata investita dall'auto Opel Vectra di proprietà di Parte_1 [...]
e, condotta nell'occasione dal sig. , di nazionalità rumena CP_9 Persona_1
, la cui contumacia non può certo essere apprezzata quale non contestazione (o
7 implicita ammissione delle circostanze dedotte dall'avversario), soprattutto a fronte dell'avvenuta costituzione in lite della propria assicuratrice, che sin dal primo grado ha dedotto l'assoluta assenza di prova del fatto dannoso posto a fondamento della domanda risarcitoria.
A tali considerazioni, già da sole sufficienti a determinare la conferma della sentenza appellata, sia pur con diversa motivazione, deve aggiungersi che la stessa prospettazione attorea appare smentita da un obiettivo dato temporale che rende impossibile che gli eventi si siano descritti come allegati in citazione e confermati dal teste.
La veridicità di tali circostanze (e quindi dell'assunto attoreo e delle dichiarazioni del teste) è decisamente smentito dal referto di pronto soccorso, prodotto dalla stessa appellante e allegato agli atti.
Appare quindi assolutamente impossibile che, l'incidente possa essersi verificato alle ore 15:30 del giorno 22.03.2013, quando l'attrice, che neppure allega di essere tornata a casa sottovalutando le conseguenze lesive e poi al loro aggravarsi, di aver dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, si recava al Pronto Soccorso soltanto il giorno dopo (lasso temporale eccessivamente lungo ); né appare verosimile che l'ignoto soccorritore possa aver girovagato per un tempo così lungo per le strade di Caivano (Na).
1.3 Quanto al fatto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il nesso causale, stante il riconoscimento da parte del CTU.
Infine per completezza si osserva, che la valutazione del Dr. non può costituire Per_2
valido parametro per dare contezza alle avverse pretese.
Dalla lettura dell'elaborato peritale è evidente che il CTU rassegna le sue conclusioni senza fare riferimento alcuno ai criteri medico-legali.
Peraltro, è piuttosto insolito che non vi sia evidenza di specifica lesività correlabile ad una caduta da una bicicletta, come quella che avrebbe subito l'attrice.
In tal senso, non è accettabile l'accertamento del nesso di causalità evento/lesioni solo sulla base di lesioni correlate a fasi dell'investimento “secondarie”, tralasciando il doveroso accertamento di quelle lesioni correlate alle fasi “primarie” dell'evento
8 lesivo, dette anche lesioni “accessorie”, poiché di gravità minore, ma non per questo non necessitanti di trattamento medico (escoriazioni, ematomi, ferite lacerocontuse, ecc.) che inevitabilmente si sarebbero verificate a danno del ciclista per effetto della energia lesiva trasmessa al corpo umano dal mezzo in movimento e che trovano il primum movens nel contatto con il mezzo investitore e quindi con il suolo, oltreché il momento di evidenziazione clinica ovvero la massima espressione fenomenologica nella immediata fase acuta del trauma, tanto da non poter passare inosservate ai sanitari che prestarono le prime cure.
In tale contesto nulla prova, si ribadisce, quanto alla dinamica del sinistro, la Ctu a firma del Dr. che si limita ad affermare la compatibilità astratta delle lesioni Per_2
riportate dalla con una qualsiasi caduta dalla bici. Parte_1
Quanto, infine, alla omessa valutazione della Ctu da parte del Tribunale, va osservato che essa in sé non costituisce un mezzo di prova, ma solo un ausilio tecnico, fermo restando l'obbligo di assolvimento dell'onere della prova in capo all'attrice; essa non esonera la parte dalla prova dei fatti della stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.
DECISIONE DELLA CORTE
In definitiva la sentenza gravata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello, non condivisibile neppure nella parte in cui si duole della pronunciata condanna alle refusione delle spese di lite e di ctu, avendo il Tribunale rettamente applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c, né risultano elementi idonei a suffragare una statuizione di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (tali di certo non sono la materia trattata o il valore della controversia).
Segue al rigetto dell'appello spiegato da , con la condanna della Parte_1
stessa, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata
Società delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022 ( valore indeterminabile per come dichiarato – complessità bassa-), in
9 considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi
(Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Società
che liquida in complessivi €. 6.946,00 per Controparte_5
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) Nulla per le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra l'appellante e appellato contumace.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, ottava sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott. Alberto Canale - Consigliere -
-Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausil. - Rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel processo civile d' appello, avverso la sentenza n. 2975/2019, pubblicata il 06/11/2019, dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n. 5634/2019 RGAC, avente ad oggetto “ risarcimento danno ”, riservata per la decisione con concessione dei termini, di cui all' art. 190 cod. proc. civ.
TRA
nata a [...] il [...] ( c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa dall' avv. ( C.F. ), giusta Controparte_1 C.F._2 procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore in primo, ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio sito in Casal di Principe (CE) alla Via Porta Capua n. 25, Pec . Email_1
-Appellante-
E
( P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
RA ST ( C.F. ), in virtù di procura in calce all' C.F._3
1 atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in Viale XXI Aprile n. 26.
-Appellato-
NONCHE'
-Appellato/ contumace- Controparte_4
CONCLUSIONI:
Per l' appellante: “ 1) Dichiarare l' esclusiva responsabilità degli appellati in ordine alla produzione del sinistro de quo;
2) Condannare l' Controparte_5
al pagamento in favore dell' istante, sig.ra , ed a titolo
[...] Parte_1
di risarcimento delle lesioni dalla stessa tutte subite, della somma di euro 146.246,87 come da risultanze della CTU esperita in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto fino all' effettivo soddisfo;
3) Condannare l'
, al pagamento delle spese e competenze per il primo e Controparte_2
secondo grado di giudizio, ivi compreso rimborso delle spese generali dei compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per l' appellato: “ 1) Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità dell' appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare
l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Vinte le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/02/2017, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante, e , e
[...] Controparte_4
chiedeva il risarcimento del danno sofferto a seguito del sinistro stradale avvenuto in Caivano (NA) all' incrocio tra Corso Umberto I° e Via Don Minzoni, in data
2 22.03.2013, verso le ore 15:30 circa, quando si trovava alla guida della propria bicicletta. In particolare, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, l' istante rimaneva vittima di un incidente della strada ad opera dell'autovettura Opel Vectra tg.
BH0865BP, di proprietà del sig. , di nazionalità bulgara, Controparte_4
immatricolata in Bulgaria ed assicurata con una compagnia estera bulgara, condotta nell' occasione dal sig. , di nazionalità rumena. Nelle circostanze di tempo Persona_1
e di luogo suindicate, l' istante percorreva Corso Umberto I° tenendo il proprio senso di marcia, giunta all'altezza dell' incrocio con Via Don Minzoni, veniva violentemente investita dalla vettura di proprietà del convenuto, che il conducente del veicolo non arrestava la propria corsa al segnale STOP ivi esistente ed andava ad impegnare la sede stradale con l' intento di proseguire dritto, proprio nel momento in cui sopraggiungeva da sinistra la sig. , a bordo della sua bicicletta. A Parte_1
seguito dell' impatto, avvenuto tra la parte anteriore della vettura e la parte laterale destra della bici, l' istante cadeva rovinosamente a terra riportando gravissime lesioni personali, frattura acetabolare sx ed omero sx, con una prognosi di 25 gg., come da documentazione medica prodotta. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio, l ' , come rappresentato e difeso, Controparte_6
impugnando e contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.
Istauratosi il contradditorio ed assunti i mezzi istruttori richiesti e ritenuti rilevanti, espletata la prova per testi e la C.T.U. medico legale, all'esito della quale precisate le conclusioni all'udienza del 01.07.2019, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 C.p.c..
1.LA SENTENZA APPELLATA ED IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con sentenza n. 2975/2019, pubblicata il 06.11.2019, il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvedeva:
1) rigettava la domanda;
3 2) condannava al pagamento in favore di in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che liquidava in €. 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute;
3) poneva definitivamente a carico di , le spese della Ctu, già Parte_1
liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, con decreto del 26.04.
2019, per un importo complessivo pari ad €. 500,00 oltre IVA e CP, se dovute, come per legge.
L'APPELLO.
lamenta che il Tribunale di Napoli ha ingiustamente respinto la Parte_1
domanda da lei proposta in primo grado, con la quale aveva chiesto la condanna di l'
, in persona del suo legale rappresentante, e di Controparte_6
, a risarcirgli tutti i danni patiti in conseguenza dell'incidente Controparte_4
stradale occorsogli.
In particolare l'appellante lamenta la valutazione «preconcetta» delle prove da parte del primo giudice, il quale era pervenuto ad una valutazione di inattendibilità dell'unico teste escusso, sulla base di un (supposto, ma inesistente) contrasto tra quanto da questi dichiarato e quanto indicato nell'atto introduttivo della lite di primo grado.
A tale censura aggiunge poi la insufficiente, contraddittoria, e illogica motivazione, e violazione di legge per l'errata applicazione degli artt. 115 C.p.c. e 2697 c.c., nonché
l'ingiustizia della condanna alle spese in suo danno.
Chiede, dunque, la riforma della sentenza appellata nel senso dell'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria.
resta contumace anche in appello, mentre si costituisce Controparte_4
anche nel presente giudizio, l' che Controparte_7
chiede respingersi l'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni all'udienza del 08/11/2024, con ordinanza
4 pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
IL MERITO DELLE CENSURE.
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_4
atteso che, l'atto di appello è stato ritualmente notificato, e non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata sempre dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha pure implicitamente ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali
(cfr. Cass. civ., Sez.3,sent. n. 10422 del 15.04.2019).
Detto ciò, l'appello proposto da , risulta ammissibile sotto il profilo Parte_1
di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, ma non merita considerazione per come infra.
Il Tribunale ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni dell'unico teste escusso evidenziando le incongruenze riscontrare negli atti di causa, osservando che la sig.ra
, pur a fronte di lesioni particolarmente importanti quali quelle lamentate in Pt_1
conseguenza del sinistro per cui oggi si discute, non solo giungeva al pronto soccorso il giorno successivo (ved. referto allegato agli atti dal quale emerge tale circostanza), e
5 si evidenzia inoltre, che, la difesa della odierna appellante nessuna giustificazione dava per tale ritardo.
Si osserva, inoltre che, sul luogo teatro del sinistro non intervenne alcuna autorità ai fini della constatazione del fatto, né agli atti sono state allegate foto, che ritraggono il luogo con il relativo segnale STOP (per come riferito dal teste escusso), o la bici, sulla quale (per come dichiarato nell'atto introduttivo) viaggiava l'odierna appellante, circostanze che esaminate nel loro complesso portano a deporre in maniera sfavorevole all'istante.
In particolare evidenzia la Corte - lamentando l' appellante altresì l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c., si osserva che, il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Per come sopra evidenziato, il Tribunale ha valutato difatti tutte le emergenze istruttorie, comparandole tra loro, ed ha motivatamente ritenuto che la versione dei fatti resa da parte attorea è non del tutto coerente con quella resa dall'unico teste escusso, il quale ha reso dichiarazioni che appaiono effettivamente inattendibili rispetto gli atti di causa.
1.2 Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe viziata, in quanto il primo giudice, ha posto a fondamento della pronuncia di diniego della domanda risarcitoria, un mera e propria illazione, del tutto staccata dal benché minimo riscontro probatorio emerso dalle parti, anzi in contrasto con le evidenze della Ctu esperita, ma anche
6 macroscopicamente lontana da qualsivoglia connotazione di fatto notorio e nozione di comune esperienza.
Tale argomentazione non resiste alle critiche che le rivolge l'impugnante, atteso che la descrizione della dinamica dell'incidente contenuta nella citazione introduttiva di primo grado (ed idem è a dirsi per quella contenuta nella c.d. missiva di messa in mora)
è talmente generica («di trovarsi, al momento del sinistro, alla guida della propria bicicletta in data 22.03. 2013, alle ore 15:30 circa, in Caivano […]che rimaneva vittima di un incidente della strada ad opera dell'autovettura Opel Vectra che, non si arrestava al segnale STOP ed andava ad impegnare la sede stradale da cui sopraggiungeva l'istante a bordo della propria bici, riportando lesioni per come repertate dal P.S., laddove si recava il giorno successivo ») da legittimare anche l'ipotesi della violazione del C.d.S.
Ad onta dell'erroneità della motivazione offerta dal primo giudice, tuttavia, la statuizione di reiezione della domanda risarcitoria deve essere confermata.
Osserva, infatti, la Corte che la deposizione di pur suppostane per Testimone_1
mera speculazione attendibilità e veridicità, non consente in nessun modo di ricostruire la dinamica del sinistro: a) si trovava a bordo della propria autovettura ad una distanza di 20/30 metri dalla bici;
b) non ricorda il nome della strada dove si sarebbe verificato il sinistro;
c) ma ricorda che vi era un segnale STOP;
d) sul posto non sono intervenivano forze di polizia o autoambulanze;
e) altre persone aiutarono la donna a salire in auto per accompagnarla in ospedale (la si recò al Parte_1 [...]
il giorno successivo al sinistro e precisamente in data Controparte_8
23.03.2013 alle ore 19:49) , e dato chiedersi dove effettivamente si trovasse il teste escusso.
Ne consegue, dunque, che l'istruttoria espletata non permetta in nessun modo di affermare con assoluta certezza (e neppure con ragionevole probabilità) che la sig.
è stata investita dall'auto Opel Vectra di proprietà di Parte_1 [...]
e, condotta nell'occasione dal sig. , di nazionalità rumena CP_9 Persona_1
, la cui contumacia non può certo essere apprezzata quale non contestazione (o
7 implicita ammissione delle circostanze dedotte dall'avversario), soprattutto a fronte dell'avvenuta costituzione in lite della propria assicuratrice, che sin dal primo grado ha dedotto l'assoluta assenza di prova del fatto dannoso posto a fondamento della domanda risarcitoria.
A tali considerazioni, già da sole sufficienti a determinare la conferma della sentenza appellata, sia pur con diversa motivazione, deve aggiungersi che la stessa prospettazione attorea appare smentita da un obiettivo dato temporale che rende impossibile che gli eventi si siano descritti come allegati in citazione e confermati dal teste.
La veridicità di tali circostanze (e quindi dell'assunto attoreo e delle dichiarazioni del teste) è decisamente smentito dal referto di pronto soccorso, prodotto dalla stessa appellante e allegato agli atti.
Appare quindi assolutamente impossibile che, l'incidente possa essersi verificato alle ore 15:30 del giorno 22.03.2013, quando l'attrice, che neppure allega di essere tornata a casa sottovalutando le conseguenze lesive e poi al loro aggravarsi, di aver dovuto far ricorso alle cure dei sanitari, si recava al Pronto Soccorso soltanto il giorno dopo (lasso temporale eccessivamente lungo ); né appare verosimile che l'ignoto soccorritore possa aver girovagato per un tempo così lungo per le strade di Caivano (Na).
1.3 Quanto al fatto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente il nesso causale, stante il riconoscimento da parte del CTU.
Infine per completezza si osserva, che la valutazione del Dr. non può costituire Per_2
valido parametro per dare contezza alle avverse pretese.
Dalla lettura dell'elaborato peritale è evidente che il CTU rassegna le sue conclusioni senza fare riferimento alcuno ai criteri medico-legali.
Peraltro, è piuttosto insolito che non vi sia evidenza di specifica lesività correlabile ad una caduta da una bicicletta, come quella che avrebbe subito l'attrice.
In tal senso, non è accettabile l'accertamento del nesso di causalità evento/lesioni solo sulla base di lesioni correlate a fasi dell'investimento “secondarie”, tralasciando il doveroso accertamento di quelle lesioni correlate alle fasi “primarie” dell'evento
8 lesivo, dette anche lesioni “accessorie”, poiché di gravità minore, ma non per questo non necessitanti di trattamento medico (escoriazioni, ematomi, ferite lacerocontuse, ecc.) che inevitabilmente si sarebbero verificate a danno del ciclista per effetto della energia lesiva trasmessa al corpo umano dal mezzo in movimento e che trovano il primum movens nel contatto con il mezzo investitore e quindi con il suolo, oltreché il momento di evidenziazione clinica ovvero la massima espressione fenomenologica nella immediata fase acuta del trauma, tanto da non poter passare inosservate ai sanitari che prestarono le prime cure.
In tale contesto nulla prova, si ribadisce, quanto alla dinamica del sinistro, la Ctu a firma del Dr. che si limita ad affermare la compatibilità astratta delle lesioni Per_2
riportate dalla con una qualsiasi caduta dalla bici. Parte_1
Quanto, infine, alla omessa valutazione della Ctu da parte del Tribunale, va osservato che essa in sé non costituisce un mezzo di prova, ma solo un ausilio tecnico, fermo restando l'obbligo di assolvimento dell'onere della prova in capo all'attrice; essa non esonera la parte dalla prova dei fatti della stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c.
DECISIONE DELLA CORTE
In definitiva la sentenza gravata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello, non condivisibile neppure nella parte in cui si duole della pronunciata condanna alle refusione delle spese di lite e di ctu, avendo il Tribunale rettamente applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c, né risultano elementi idonei a suffragare una statuizione di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (tali di certo non sono la materia trattata o il valore della controversia).
Segue al rigetto dell'appello spiegato da , con la condanna della Parte_1
stessa, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata
Società delle spese processuali del presente grado, che si liquidano in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M.
n. 147/2022 ( valore indeterminabile per come dichiarato – complessità bassa-), in
9 considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi
(Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Società
che liquida in complessivi €. 6.946,00 per Controparte_5
compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) Nulla per le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra l'appellante e appellato contumace.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
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