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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8511/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Giovanni Del Priore, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Italia n.
13, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_2
per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. Raffaella Greco, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Stefano D'Auria, sito in
Salerno alla via Gen. Armando Diaz n. 35;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 29/5/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1913/2021, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 22.210,01, quale debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 1371776, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che l'opposta non ha prodotto il contratto di finanziamento validamente concluso a fondamento della domanda monitoria, bensì una mera proposta di finanziamento non sottoscritta dalla mutuante, come tale affetto da nullità ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.; che non possono applicarsi neppure i principi elaborati dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 898/2018, non essendovi alcuna prova che il contratto di prestito abbia avuto esecuzione;
quale secondo motivo di opposizione, che disconosce la conformità all'originale del documento contrattuale prodotto dall'opposto solo in copia fotostatica, nonché le sottoscrizioni apparentemente riconducibili al sig. quale terzo motivo di Pt_1
opposizione, che l'opposta è priva della titolarità del credito attivato in via monitoria, non emergendo l'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari oggetto della cessione ex art. 58 T.U.B. tra Parte_3
e quale quarto motivo di opposizione, che
[...] Controparte_1
l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria;
quale quinto motivo di opposizione, che il contratto di prestito è affetto da nullità poiché reca l'indicazione di un
T.A.E.G. diverso da quello effettivamente applicato, maggiore, e che sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
quale sesto motivo di opposizione, che nel contratto di finanziamento sono stati pattuiti ed applicati interessi usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1913/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIOVANNI DEL
PRIORE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva la e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
deducendo: che l'opponente non ha contestato Parte_2
l'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagamento delle rate e la composizione del credito, di talchè tale circostanza deve ritenersi provata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, comma 1, c.p.c.; che nel ricorso monitorio è stato menzionato il contratto di cessione “in blocco” dei crediti facenti capo alla , nonché prodotta la Parte_4
relativa Gazzetta Ufficiale;
che il credito in questione è infatti stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (“T.U.B.”); che il credito in esame risponde a tutti i requisiti di cui alla citata Gazzetta Ufficiale ed è incluso nella lista NDG depositata presso il Notaio Dott. di cui si produce uno stralcio per Per_1
ragioni di “spazio” e di privacy; che per completezza si allega il contratto di cessione;
che l'accettazione o la notificazione della cession al debitore ceduto non è necessaria al fine del perfezionamento dell'effetto traslativo;
che essa ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via monitoria, ed allega il prospetto della pretesa creditoria comprensivo di rate scadute, capitale alla decadenza, con separata colonna recante le singole quote capitali delle rate a scadere, ed interessi e spese così come precisati;
che il disconoscimento formulato da parte opponente è inammissibile, atteso che il documento contrattuale è stato regolarmente
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza sottoscritto, veniva corredato di copia dei propri documenti identificativi, circostanza che mal si concilia con la dichiarata estraneità dell'opponente al contratto di finanziamento, oltre ad essere state pagate dal sig. n. Pt_1
20 rate del piano di ammortamento;
che l'erogazione del finanziamento è avvenuta in favore del sig. comprovato dall'assegno che si Pt_1
produce; che il disconoscimento di conformità di copia all'originale è inammissibile, in quanto generica;
che il T.A.E.G. indicato in contratto è uguale a quello effettivamente applicato e gli interessi pattuiti – sia corrispettivi sia moratori – non sono usurari;
che le clausole indicate come vessatorie dall'opponente non sono tali e, comunque, sono state approvate anche per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2,
c.c.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti Parte_2
conclusioni: rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1913/2021; in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, accertare, in ogni caso, che essa è creditrice nei confronti del sig. della Parte_1
somma di € 22.210,01 oltre interessi al tasso contrattuale dalla domanda sino al saldo, e per l'effetto, condannarlo al pagamento della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione ed onerava la parte opposta provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 18/5/2022 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza All'udienza del 29/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 18/5/2022).
2. - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che l'opposta non avrebbe prodotto il contratto di finanziamento validamente concluso a fondamento della domanda monitoria, bensì una mera proposta di finanziamento non sottoscritta dalla mutuante, dunque nulla ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Sul punto la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I, n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.
898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle
SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale,
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza mancata sottoscrizione, è proprio l'opponente sig. mentre il Pt_1
consenso della opposta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto stesso (cfr. all. della produzione della fase monitoria e all.
10 della produzione di parte opponente), atteso che l'opponente ha restituito parte del finanziamento, ben n. 20 rate – non avendo alcun senso sul piano logico, prima ancora che giuridico, restituire delle somme se non sono state erogate e ricevute - non essendo peraltro contestato in alcun modo tra le parti che tale contratto abbiano avuto esecuzione;
tale comportamento attuativo del contratto palesa la chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà della originaria mutuante di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto di prestito stesso.
3. – Con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto di non avere mai sottoscritto il contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio, disconoscendo la conformità all'originale del documento contrattuale prodotto dall'opposto solo in copia fotostatica, nonché le sottoscrizioni apparentemente riconducibili al sig. Pt_1
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Deve innanzitutto ritenersi inammissibile il disconoscimento effettuato dall'opponente della conformità all'originale del documento contrattuale prodotto dall'opposta in copia fotostatica in allegato al ricorso monitorio.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza granitica di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., n. 27633/2018) “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue, con
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza ogni evidenza, che il disconoscimento operato dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione della conformità del documento prodotto in copia fotostatica rispetto all'originale deve ritenersi inammissibile, non avendo la parte opponente indicato, neppure genericamente, in quali aspetti e perché esso differirebbe rispetto all'originale.
In ordine al disconoscimento delle sottoscrizioni apparentemente riconducibili al sig. , avendo l'opponente corrisposto Parte_1
una parte del finanziamento, ben n. 20 rate (cfr. all. della produzione della fase monitoria), si tratta di un comportamento del tutto incompatibile con la previa mancata sottoscrizione del contratto stesso, atteso che la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. 25049/2004;
Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) ha sancito che “il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”, sicché esso va dichiarato inammissibile.
4. – Con il terzo motivo di opposizione l'opponente si duole che l'opposta è priva della titolarità del credito attivato in via monitoria, non emergendo l'inclusione del credito controverso nell'ambito dei rapporti bancari oggetto della cessione ex art. 58 T.U.B. tra e Parte_3 Controparte_1
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
La parte opposta, infatti, ha fornito la prova che il credito oggetto di ingiunzione, di cui si è resa cessionaria dalla originaria mutuante rientra tra quelli di cui alla cessione “in blocco” di cui alla Parte_3
Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018, come si evince agevolmente dalla lettura della stessa (cfr. all. 1 della produzione di parte opposta), in cui è riportato: “La (la “Cessionaria” o la “ ”) comunica Controparte_1 CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con:
A) , con sede legale in Via Parte_4
Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro
Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. P.IVA_2
(Plusvalore”), un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione Plusvalore”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico
Bancario; …
… in virtù del quale le Cedenti, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018, hanno ceduto in blocco pro soluto alla Cessionaria e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto dalle Cedenti ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri:
1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche:
i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
iii) prestito finalizzato;
iv) prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing),
e
v) carte di credito;
2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle
Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa Notaio in Persona_2
Milano, il 5.12.2018;
9. alla Data di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro
100,00 ciascuno;…”
Orbene, tutti i requisiti per individuare i crediti oggetto della cessione “in blocco” dalla e la odierna opposta ricorrono Parte_4
nel caso di specie, come si evince agevolmente dalla lettura del contratto di finanziamento (cfr. all. produzione della fase monitoria), trattandosi di un prestito personale di € 15.000,00 concluso dalla Parte_3
nell'esercizio della sua attività d'impresa con un dipendente (“impiegato”, come si evince dalla lettura del contratto), espresso in valuta euro, regolato dal diritto italiano, il cui credito risulta iscritto nei libri contabili (cfr. all. 11 della produzione di parte opposta), per il quale non era pendente alcun contenzioso tra le parti ed il debitore ceduto era incluso nella lista di NDG
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_2
05/12/2018 (cfr. all. 3 della produzione di parte opposta).
Inoltre, a conferma della inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli acquistati “in blocco” dalla opposta, deve osservarsi che questa ha depositato lo stralcio della lista NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa
(cfr. all. 3 della produzione di parte opposta), in cui è Persona_2
riportato il nominativo del sig. . Parte_1
5. – Con il quarto motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito azionato in via monitoria, anche considerate che non ha fornito la prova dell'avvenuta erogazione del prestito.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
L'opposta, infatti, ha assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, producendo copia del contrattto di finanziamento completo delle condizioni economiche validamente sottoscritto dal sig. , nonché l'estratto Parte_1
conto che descrive analiticamente la composizione del credito stesso (cfr. all.ti della produzione della fase monitoria), oltre ad avere depositato anche l'assegno circolare di € 15.000,00 intestato all'opponente, comprovante l'avvenuta erogazione del prestito, peraltro desumibile anche dal comportamento del sig. il quale ha restituito ben n. 20 rate Pt_1
del finanziamento stesso, atteso che non avrebbe alcun senso sul piano logico, prima ancora che giuridico, restituire qualcosa che non si è mai ricevuto.
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di non avere provveduto all'integrale restituzione degli importi chiesti in via monitoria nei suoi confronti, nè ha dimostrato, pur essendo a ciò tenuta (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., n. 13533/2001), di avere adempiuto alla propria obbligazione
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza restitutoria.
6. - Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che il contratto di prestito oggetto di causa sarebbe affetto da nullità, poiché reca l'indicazione di un T.A.E.G. diverso da quello effettivamente applicato, maggiore, e che sono vessatorie le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
Il motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Neppure rileva, nel caso in esame, che il T.A.E.G. effettivamente applicato, fosse superiore a quello pattuito.
Invero, in ordine a tale divergenza – neppure dimostrata, dovendo l'opponente che la invoca provare che la stipulazione della polizza assicurativa da lui sottoscritta sia stata “imposta” dall'Istituto di credito per accedere al prestito oppure per accedervi alle condizioni economiche in concreto pattuite - occorre rilevare che, nel caso di specie, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al
19/09/2010, né quella di cui all'art. 125 bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/2010, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire (ossia € 30.987,41), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del T.A.E.G. e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del
T.A.E.G. sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del T.A.E.G., ossia una finalità informativa tramite un
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del D.Lgs. n.
141/2010) dell'art. 125 bis T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del T.A.E.G. o dell'. configurandosi, pertanto, tale CP_3
previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del T.A.E.G. può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125 bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010, e, quindi, non al prestito in esame, concluso nel 2008, anteriormente.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125 bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 39169/21, n. 4597/23).
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza Pertanto, l'indicazione in contratto di un T.A.E.G. diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente
(ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il T.A.N.), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117 T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai
“tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di finanziamento, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n.
4597/2023): nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della società convenuta, e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'errata informazione sul T.A.E.G., a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Per ciò che riguarda, poi, la dedotta vessatorietà delle pattuizioni che prevedono interessi di mora, penali o altre somme in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, deve constararsi come tale doglianza sia del tutto generica, non avendo l'opponente individuato quali sono le pattuizioni in concreto stipulate, né tanto meno, neppure in modo generico, per quali ragioni esse rientrerebbero nella c.d. “grey list” di cui all'articolo 33, comma
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza 2, del Codice del Consumo.
7. – Con il sesto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che nel contratto di finanziamento sono stati pattuiti ed applicati interessi usurari.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Invero, la contestazione circa la dedotta usurarietà degli interessi risulta essere del tutto generica già sul piano allegatorio (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020), non individuando il tasso pattuito, quello c.d. “soglia”
“ratione temporis” operativo, né tantomeno il trimestre di riferimento né la tipologia dell'operazione negoziale, nonché sfornita di qualsiasi sostegno probatorio, non avendo parte opponente neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la sua doglianza.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1913/2021 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
8. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ 22.210,01, pari Parte_1
a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 1913/2021;
2) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_2
2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 29/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8511/2021 - Sentenza