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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 41704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Benedetto Giovanni Stranieri;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni CP_1
Neri
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2023 la ricorrente ha dedotto l'inadempimento da parte del resistente degli obblighi sanciti dal decreto del Tribunale di Roma n. 22605/2021 del 18.10.2021 relativi alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio;
ha Per_1 inoltre rappresentato che a nulla sono serviti i diversi solleciti rivolti ad ottenere una contribuzione alle spese necessarie per la cura del minore, atteso che a quest'ultimo è stata diagnosticata una disabilità consistente in “disregolazione comportamentale con condotte aggressive fisiche e verbali dirette anche nei confronti di oggetti, disordine di neurosviluppo con tratti di ipercinesia, impulsività e difficoltà comportamentali con condotte eteroaggressive, disturbo della sfera emozionale e disturbo della coordinazione”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di adottare “ex art. 336 c.c. in via provvisoria ed urgente per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna del sig. nei confronti del figlio;
disporre il divieto CP_1 Persona_2 di espatrio del suddetto minore con relativa iscrizione nelle liste di frontiera;
disporre una modalità di frequentazione padre/figlio sotto la vigilanza e l'osservanza degli assistenti sociali;
ed all'esito, ex art. 330 c.c., disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei CP_1 confronti del figlio minore confermare e/o disporre il divieto di espatrio del suddetto Persona_2 minore con relativa iscrizione nelle liste di frontiera;
all'esito della relazione degli assistenti sociali, disporre la modalità di frequentazione più sicura e opportuna per il minore;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Il sig. si è costituito in giudizio il 07.03.24 contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e riportando di non aver mai disatteso le statuizioni di cui al decreto n. 22605/2021.
Ha rappresentato di versare in una situazione di instabilità economica, di essere disoccupato e di essersi scontrato con l'indisponibilità della ricorrente a collaborare affinché lui potesse rispettare le suddette statuizioni. Inoltre, ha contestato la ricostruzione inerente alla frequentazione con il figlio e ha concluso nei seguenti termini: “rigettare tutte le Per_1 avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare le statuizioni del Tribunale
Civile di Roma emesse a definizione del procedimento R.G. n. 4255/2011, con la sostituzione del martedì al Lunedì come giorno infrasettimanale confermando il giovedì atteso che in questi due giorni il bambino pratica sport ed il padre si rende disponibile ad accompagnarlo. E quanto agli aspetti economici, stante le provate difficoltà economiche, un lavoro saltuario pagato irrisoriamente, disporre in €. 150,00 l'importo mensile da porre a carico del resistente per il mantenimento del minore atteso che una somma maggiore comporterebbe al momento l'impossibilità a rispettare l'impegno economico. Vittoria nelle spese competenze ed onorari di giudizio. Salvis Juribus”.
All'udienza dell'11.03.2024 le parti e i rispettivi procuratori hanno chiesto un breve rinvio per tentare una soluzione bonaria della vicenda. Il G.D., preso atto di tale volontà, ha rinviato all'udienza del 25.03.2024 e ne ha disposto il relativo svolgimento in trattazione scritta mediante deposito di note.
Pertanto, le parti sono addivenute ad un accordo congiunto a parziale riforma del decreto n. 22605/2021, depositato unitamente alle rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2024, ed hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento presso di lei;
Persona_2
- Contributo al mantenimento del minore a carico del Sig. per € 250,00 mensili oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione ISTAT;
- Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : a) due pomeriggi a settimana, Per_1 preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00, o dal diverso orario di uscita scolastico, alle ore 20.00; b) a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane, consecutive o meno, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre medesima;
Per tutto quanto non specificatamente sopra indicato, ci si riporta al decreto n. 22605/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.10.2021 R.G. n. 4255/2021”.
All'udienza del 28.01.25, su invito del giudice delegato, le parti hanno precisato che la scelta di un regime super esclusivo a favore della madre è dipesa dalla necessità di gestire speditamente ed efficacemente le scelte inerenti alla vita del minore, attesa, da un lato, la prolungata assenza del padre dall'Italia per lunghi periodi di tempo, dall'altro, la sua opposizione verso alcune cure sanitarie salva-vita.
Ad avviso del Collegio tali circostanze valgono a radicare l'esigenza di disporre nel senso di un affidamento c.d. super-esclusivo in capo alla ricorrente;
tale regime si giustifica in nome dell'esigenza di tutelare il minore dalla difficile reperibilità della figura paterna e dalla resistenza di quest'ultimo verso alcuni trattamenti sanitari di vitale importanza in nome della propria fede religiosa. In tal contesto, si precisa che un simile regime di affidamento non preclude la possibilità che il resistente declini e coltivi un sano rapporto padre-figlio secondo le suesposte modalità di visita;
sotto tale profilo, si invitano le parti a valorizzare lo strumento dell'accordo al fine di declinare la frequentazione in un'ottica rivolta a sostenere e favorire una valida prospettiva bi-genitoriale.
Pertanto, ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il Tribunale dispone nel senso concordato dalle parti.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto n. 22605/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.10.2021 R.G. n. 4255/2021 secondo le condizioni riportate in parte motiva;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.02.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Benedetto Giovanni Stranieri;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Giovanni CP_1
Neri
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 settembre 2023 la ricorrente ha dedotto l'inadempimento da parte del resistente degli obblighi sanciti dal decreto del Tribunale di Roma n. 22605/2021 del 18.10.2021 relativi alle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio;
ha Per_1 inoltre rappresentato che a nulla sono serviti i diversi solleciti rivolti ad ottenere una contribuzione alle spese necessarie per la cura del minore, atteso che a quest'ultimo è stata diagnosticata una disabilità consistente in “disregolazione comportamentale con condotte aggressive fisiche e verbali dirette anche nei confronti di oggetti, disordine di neurosviluppo con tratti di ipercinesia, impulsività e difficoltà comportamentali con condotte eteroaggressive, disturbo della sfera emozionale e disturbo della coordinazione”. Pertanto, la ricorrente ha chiesto di adottare “ex art. 336 c.c. in via provvisoria ed urgente per disporre la sospensione della responsabilità genitoriale paterna del sig. nei confronti del figlio;
disporre il divieto CP_1 Persona_2 di espatrio del suddetto minore con relativa iscrizione nelle liste di frontiera;
disporre una modalità di frequentazione padre/figlio sotto la vigilanza e l'osservanza degli assistenti sociali;
ed all'esito, ex art. 330 c.c., disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei CP_1 confronti del figlio minore confermare e/o disporre il divieto di espatrio del suddetto Persona_2 minore con relativa iscrizione nelle liste di frontiera;
all'esito della relazione degli assistenti sociali, disporre la modalità di frequentazione più sicura e opportuna per il minore;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Il sig. si è costituito in giudizio il 07.03.24 contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto e riportando di non aver mai disatteso le statuizioni di cui al decreto n. 22605/2021.
Ha rappresentato di versare in una situazione di instabilità economica, di essere disoccupato e di essersi scontrato con l'indisponibilità della ricorrente a collaborare affinché lui potesse rispettare le suddette statuizioni. Inoltre, ha contestato la ricostruzione inerente alla frequentazione con il figlio e ha concluso nei seguenti termini: “rigettare tutte le Per_1 avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e confermare le statuizioni del Tribunale
Civile di Roma emesse a definizione del procedimento R.G. n. 4255/2011, con la sostituzione del martedì al Lunedì come giorno infrasettimanale confermando il giovedì atteso che in questi due giorni il bambino pratica sport ed il padre si rende disponibile ad accompagnarlo. E quanto agli aspetti economici, stante le provate difficoltà economiche, un lavoro saltuario pagato irrisoriamente, disporre in €. 150,00 l'importo mensile da porre a carico del resistente per il mantenimento del minore atteso che una somma maggiore comporterebbe al momento l'impossibilità a rispettare l'impegno economico. Vittoria nelle spese competenze ed onorari di giudizio. Salvis Juribus”.
All'udienza dell'11.03.2024 le parti e i rispettivi procuratori hanno chiesto un breve rinvio per tentare una soluzione bonaria della vicenda. Il G.D., preso atto di tale volontà, ha rinviato all'udienza del 25.03.2024 e ne ha disposto il relativo svolgimento in trattazione scritta mediante deposito di note.
Pertanto, le parti sono addivenute ad un accordo congiunto a parziale riforma del decreto n. 22605/2021, depositato unitamente alle rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.03.2024, ed hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- Affidamento super esclusivo di alla madre, con collocamento presso di lei;
Persona_2
- Contributo al mantenimento del minore a carico del Sig. per € 250,00 mensili oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione ISTAT;
- Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé : a) due pomeriggi a settimana, Per_1 preferibilmente il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00, o dal diverso orario di uscita scolastico, alle ore 20.00; b) a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) per due settimane, consecutive o meno, durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la madre medesima;
Per tutto quanto non specificatamente sopra indicato, ci si riporta al decreto n. 22605/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.10.2021 R.G. n. 4255/2021”.
All'udienza del 28.01.25, su invito del giudice delegato, le parti hanno precisato che la scelta di un regime super esclusivo a favore della madre è dipesa dalla necessità di gestire speditamente ed efficacemente le scelte inerenti alla vita del minore, attesa, da un lato, la prolungata assenza del padre dall'Italia per lunghi periodi di tempo, dall'altro, la sua opposizione verso alcune cure sanitarie salva-vita.
Ad avviso del Collegio tali circostanze valgono a radicare l'esigenza di disporre nel senso di un affidamento c.d. super-esclusivo in capo alla ricorrente;
tale regime si giustifica in nome dell'esigenza di tutelare il minore dalla difficile reperibilità della figura paterna e dalla resistenza di quest'ultimo verso alcuni trattamenti sanitari di vitale importanza in nome della propria fede religiosa. In tal contesto, si precisa che un simile regime di affidamento non preclude la possibilità che il resistente declini e coltivi un sano rapporto padre-figlio secondo le suesposte modalità di visita;
sotto tale profilo, si invitano le parti a valorizzare lo strumento dell'accordo al fine di declinare la frequentazione in un'ottica rivolta a sostenere e favorire una valida prospettiva bi-genitoriale.
Pertanto, ritenuta la conformità delle condizioni proposte all'interesse della prole minore, il Tribunale dispone nel senso concordato dalle parti.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la parziale modifica del decreto n. 22605/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 18.10.2021 R.G. n. 4255/2021 secondo le condizioni riportate in parte motiva;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 18.02.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Dott.ssa Marta Ienzi