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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15023 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43956 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Renzi da Ceri n.188 presso lo studio dell'Avv. Elettra Certo, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore Generale dell Dott. elettivamente CP_2 CP_3 domiciliata nella Avvocatura interna dell'Azienda e presso lo studio dell'Avv. Maria Fallerini, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: responsabilità professionale sanitaria
1 CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Parte_1
Roma chiedendo di accertare e dichiarare che l'evento oggetto del presente giudizio si è verificato per responsabilità professionale medica dell'azienda sanitaria e, per CP_4
l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro 26.000,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale emergente e lucro cessante, alle spese mediche, agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino al soddisfo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda sosteneva che in data 13.8.2015, a seguito di caduta accidentale, si era recata presso il P.S. dell'Ospedale S. Pertini, dove le era stata diagnosticata
“una frattura diafisaria prossimale 5 metatarso piede sx, un trauma distorsivo al collo del piede sx con sospetto distacco dell'apice del malleolo peronale sx”. Pertanto, le era stata applicata una doccia gessata per 35 giorni, con divieto assoluto di carico sull'arto inferiore sinistro.
Considerato che da una radiografia di controllo effettuata in data 3.9.2015 erano emersi
“incompleti processi riparativi della frattura del III prossimale del V metatarso”, veniva mantenuto il gesso, prescritto il divieto di carico all'arto e una terapia antitrombotica per ulteriori
15 giorni.
Anche in occasione della visita del 15.9.2015 l'ulteriore radiografia effettuata aveva mostrato l'incompleta consolidazione della frattura e segni di patologia del profilo superiore della tuberosità calcaneare. Ciononostante, l'ortopedico dell'Ospedale S. Pertini aveva proceduto alla rimozione prematura del gesso, prescrivendo solo una terapia di riabilitazione motoria per 20 giorni senza alcun divieto di carico.
A seguito della rimozione del gesso aveva riscontrato la deformazione del piede sinistro con rotazione verso l'interno, oltre a difficoltà e dolori nella deambulazione a carico degli arti inferiori, zoppia e forti dolori alla schiena.
2 In data 14.3.2016, un nuovo esame rx eseguito presso il Poliambulatorio Torrenova della
[...]
aveva confermato “una frattura composta a livello del terzo prossimale del V metatarso, CP_4
non ben consolidata” e “segni di patologia inserzionale a livello del profilo superiore della tuberosità calcaneare”.
In seguito, aveva lamentato una sintomatologia algico-funzionale a carico del tratto lombosacrale con risentimento sciatalgico, persistente anche nonostante l'uso di analgesici.
Pertanto, il 20.5.2019 si era recata presso il Pronto Soccorso del S. Eugenio, dove le era stata diagnosticata una “lombosciatalgia acuta” e le era stato prescritto di assumere farmaci antidolorifici per 5 giorni.
Perdurando il dolore alla schiena e la difficoltà nella deambulazione, in data 12.7.2019 si era sottoposta a RM presso l'Ospedale S. Giovanni, da cui era emersa una protrusione discale paramediana dx a livello della L.
4. e L.5.
In data 13.9.2019, presso il reparto di neurochirurgia del medesimo Ospedale veniva certificato
“la paziente è affetta da lombosciatalgia dx, quadro di spondilolistesi L. 4 e L. 5 intrattabile”; si propone intervento di artrodesi lombare percutanea”.
Successivamente, la RM del 13.01.2020 aveva evidenziato che “il disco intersomatico compreso tra L4 e L5 appare caratterizzato da protusione erniaria, paramediana-intraforaminale destra, con marcati fenomeni compressivi sulla radice nervosa di destra di L4”.
Ulteriori accertamenti avevano confermato il predetto quadro clinico già delineato.
In particolare, in data 14.2.2020 erano state evidenziate “lievi alterazioni spondilotiche in tutta la colonna vertebrale toracica”; l'anca destra è anormale con evidenza di versamento articolare e collasso femorale associato ad edema midollare diffuso che coinvolge la testa ed il collo del femore”.
Successivamente, a causa dell'aggravamento del quadro clinico, era stata ricoverata presso l Manchester NHS Fundation Trust dal 17.09.2020 al 19.09.2020, ove era stata CP_5
sottoposta ad un intervento chirurgico di sostituzione totale dell'anca destra primaria non cementata ed applicazione di una protesi.
Sussistevano gli estremi della responsabilità sanitaria in capo alla convenuta, in quanto l'ortopedico del Pertini aveva rimosso il gesso al piede sinistro nonostante dai referti radiologici del 15.9.2015 risultasse evidente che la frattura composta non era ancora consolidata e vi erano segni di patologia inserzionale a livello del profilo superiore della tuberosità calcaneare.
3 Inoltre, a seguito della rimozione prematura del gesso, lo specialista aveva omesso di prescrivere il divieto di carico sull'arto sinistro;
circostanza, questa, che aveva determinato una deformazione con extrarotazione del piede sinistro e, successivamente, l'insorgenza di una lombosciatalgia destra con quadro di spondilosi L.4 e L.5 intrattabile, con ripercussioni sugli arti inferiori e sull'anca destra, come confermato anche dalla consulenza tecnica di parte a firma del dott. . Per_1
Infatti, a seguito dell'erroneo trattamento della frattura, essa attrice aveva iniziato a lamentare costantemente una lombosacralgia con irradiazione sciatalgica destra e difficoltà nella deambulazione, anche a causa dell'atteggiamento viziato del piede sinistro che tendeva a cedere.
Peraltro, le alterazioni spondilotiche a livello L.4 e L.5 si erano progressivamente aggravate, provocando gravi difficoltà motorie, dolore lombare persistente, zoppia e infine un collasso della testa e del collo del femore destro, che aveva reso necessario l'intervento di sostituzione totale dell'anca destra mediante applicazione di una protesi.
Era evidente, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente dell'ortopedico del Pronto Soccorso del Pertini- che aveva disposto la rimozione prematura del gesso nonostante la frattura non fosse ben consolidata e fossero presenti segni patologici a livello calcaneare, senza alcuna prescrizione di divieto di carico- e i postumi permanenti sofferti dall'odierna attrice.
Il perito di parte aveva valutato una inabilità temporanea assoluta di giorni 69, una inabilità al
50% di 30 giorni, una inabilità al 25% di 60 giorni e una invalidità permanente del 15%.
Al suddetto danno biologico doveva essere aggiunto il danno morale (inteso come sofferenze subite per la zoppia e i forti dolori alla schiena e all'anca) e il danno esistenziale (derivante dal cambiamento delle proprie abitudini di vita e dalla necessità di farsi assistere sempre da una persona), da determinarsi in via equitativa.
Sussisteva altresì un danno alla vita di relazione, in quanto a causa delle difficoltà di deambulazione aveva dovuto interrompere i contatti sociali con parenti e amici.
Sussisteva anche un danno estetico, dovuto alla deformazione ed extrarotazione del piede sinistro verso l'interno, nonché un danno biologico riflesso, rappresentato da una sindrome ansioso-depressiva accompagnata da tendenza al sovrappeso.
4 Infine, l'attrice lamentava anche danni patrimoniali, non avendo più potuto lavorare come operaia presso la , con perdita di uno stipendio mensile di 1.000,00 euro, Controparte_6
dovendo ricorrere ad un congedo non retribuito dal 20.7.2020 al 20.7.2021.
Aveva infine sostenuto ingenti spese mediche e farmaceutiche, oltre ai costi relativi alla riabilitazione motoria.
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Si costituiva in giudizio l , chiedendo accertarsi e dichiararsi la propria totale assenza CP_4
di responsabilità in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio, con conseguente rigetto integrale della domanda proposta dalla sig.ra . Pt_1
La convenuta contestava tutti gli addebiti formulati nei confronti dei sanitari dell'Ospedale
Pertini, ritenuti infondati in fatto e in diritto e privi di adeguato riscontro probatorio. Non era stata fornita, infatti, la prova da parte dell'odierna attrice del nesso causale tra l'operato dei medici del
Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini e i danni lamentati.
I sanitari del Pertini, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, avevano prestato alla paziente tutte le cure necessarie al caso, agendo con la massima diligenza e perizia.
Dalla relazione medico legale redatta dal dott. emergeva che la frattura era stata Per_2
correttamente trattata con immobilizzazione gessata, non sussistendo elementi clinici o radiologici (quali la frattura scomposta o altre condizioni specifiche) che giustificassero un approccio chirurgico.
In sintesi, il ritardato consolidamento della frattura rappresentava una possibile complicanza imputabile a fattori individuali o esterni e i postumi lamentati dalla paziente risultavano compatibili con gli esiti attesi in caso di trattamento correttamente eseguito.
Pertanto, la successiva insorgenza della lombosciatalgia, diagnosticata presso il P.S. dell'Ospedale S. Eugenio il 20.5.2019, non poteva essere ricondotta causalmente alla mancata somministrazione di adeguate terapia da parte dei medici del P.S. dell'ospedale Pertini.
Andava dunque integralmente contestata la consulenza tecnica di parte allegata dall'attrice.
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5 La domanda è infondata e va respinta.
Preliminarmente, quanto all'eccezione sollevata da parte attrice circa la nullità della procura alle liti di controparte per la mancata apposizione della firma elettronica del difensore, si evidenzia quanto segue.
L'invio telematico di un atto del processo in formato pdf immagine, ossia ottenuto tramite scansione del documento cartaceo, costituisce una mera irregolarità e non anche una causa di nullità dell'atto medesimo, atteso che l'art. 156 c.p.c., comma 1, subordina la declaratoria di nullità di un atto del processo per difetto di forma ad una espressa previsione di legge.
Ebbene, nel caso di specie l'art. 83, comma 3, c.p.c. si limita a prescrivere che, nel processo telematico, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo deve essere depositata in copia informatica autenticata con firma digitale, senza tuttavia prevedere alcuna sanzione di nullità in caso di difformità delle modalità indicate.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione proposta da parte attrice in quanto, in difetto della previsione legislativa di una sanzione processuale per l'inosservanza della normativa tecnica in argomento, essa comporta unicamente una mera irregolarità e non certo la nullità dell'atto.
Per quanto concerne le due eccezioni (carenza di rappresentanza processuale e di legittimazione passiva della sollevate da parte attrice per la prima volta nella comparsa CP_4
conclusionale, esse appaiono del tutto tardive e, pertanto, inammissibili.
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Passando al merito, occorre volgere l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. (specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e dott. Persona_3
specialista in ortopedia e traumatologia), il cui excursus argomentativo viene Persona_4
qui di seguito sintetizzato.
La paziente ha riferito di aver subito un trauma al piede sinistro nell'agosto 2015, per il quale aveva effettuato l'ultima visita di controllo nel marzo 2016. Nel 2019 aveva iniziato a lamentare dolori all'arto inferiore destro, con irradiazione fino al piede, per cui si era sottoposta a vari accertamenti diagnostici. Tali disturbi avevano infine condotto, nel 2020, ad un intervento chirurgico di artroprotesi d'anca destra.
La frattura del V metatarso del piede sinistro è stata trattata dai sanitari dell'Ospedale S. Pertini in maniera corretta e conforme alle linee guida al momento vigenti, essendo stata applicata una
6 valva gessata per un periodo congruo a garantire i processi osteo riparativi (33 giorni), ed essendo stato prescritto un divieto di carico per il medesimo periodo. Inoltre, è stato correttamente avviato un percorso di fisiochinesiterapia post consolidazione.
La rimozione del gesso e la ripresa del carico senza tutela è stata necessaria, in quanto un periodo eccessivamente prolungato di immobilizzazione avrebbe potuto causare osteoporosi localizzata e una maggior difficoltà nell'ultimazione del processo riparativo.
La circostanza che la frattura fosse ancora visibile nell'indagine radiologica effettuata a marzo
2016 costituisce una condizione fisiologica legata alla naturale variabilità individuale nella formazione del callo osseo definitivo. Lo stesso esame, peraltro, ha confermato che l'osso si presentava ben allineato e che durante il processo di consolidazione non vi è stato alcuno spostamento dei frammenti ossei.
L'alterazione del carico e dell'appoggio non può in alcun modo aver influito sulla sintomatologia lombare riferita dalla paziente. Una correlazione di questo tipo, infatti, potrebbe essere ipotizzata solo in presenza di dismetrie significative degli arti (superiori a 2 cm), non compensate da rialzi e protrattesi per un lungo periodo di tempo;
circostanze che, nel caso specifico, non risultano essersi verificate.
In sintesi, la patologia di lombosciatalgia acuta non è causalmente collegabile -nemmeno come concausa- alla pregressa frattura del quinto metatarso, trattandosi di una condizione insorta a distanza di tre anni dall'evento traumatico ed eziologicamente collegata ad una patologia degenerativa della colonna vertebrale.
A conferma di ciò, dagli esami radiologici eseguiti dall'odierna attrice è emersa la presenza di una protrusione erniaria del disco intersomatico compreso tra L4-L5, con marcati segni di compressione della radice nervosa di destra di L4, oltre a concomitante bulging ad ampio raggio dei dischi intersomatici compresi tra L3-L4 ed L5-S1.
Le suddette alterazioni degenerative sono state da sole sufficienti a causare il quadro algico- funzionale lamentato dalla paziente.
Ciò posto, non risultano postumi diversi rispetto a quelli collegati ad un trattamento eseguito correttamente: la frattura si è consolidata, il callo osseo è palpabile e la limitazione funzionale antalgica è scarsa. Peraltro, tali lievi limitazioni sono pienamente compatibili con un decorso regolare del trattamento eseguito correttamente e non costituiscono quindi un danno differenziale, né incidono sulle attività lavorative della paziente.
7 In definitiva non sono residuati postumi né temporanei né permanenti, diversi da quelli normalmente prevedibili per un corretto trattamento di una frattura del quinto metatarso.
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Tanto premesso in ordine ai contenuti della relazione medico legale, si osserva che la pretesa risarcitoria esercitata da parte attrice va inquadrata nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità.
Dalla natura contrattuale della responsabilità che grava sulla deriva un preciso CP_4
riparto dell'onere probatorio tra le parti: l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (cfr., ex multis Cass. Civ. n.18392/2017; n. 21177/2015; n. 17143/2012).
Ciò posto, le doglianze formulate da parte attrice in ordine alla condotta sanitaria tenuta nel trattamento della frattura del V metacarpo del piede sinistro - giudicata errata per via della prematura rimozione della valva gessa e della prescrizione del carico- non trovano riscontro nelle risultanze peritali, che invece appaiono pienamente condivisibili perché adeguatamente argomentate sulla base della documentazione clinica agli atti e della letteratura scientifica di riferimento.
In particolare, per quel che concerne il processo di consolidamento della frattura, i consulenti hanno spiegato che esso varia in base alle caratteristiche individuali e che nel caso in esame è avvenuto in tempi medi per questa tipologia di frattura. Risulta inoltre smentito l'assunto di una supposta rimozione prematura della valva gessata, avendo i consulenti chiarito che il periodo di immobilizzazione di circa 30 giorni è stato appropriato e congruo per consentire i processi osteo- riparativi. Più particolarmente, la prescrizione di consentire il carico sull'arto dopo 33 giorni di valva gessata appare corretta perché la protrazione dell'immobilizzazione e del mancato appoggio del piede può favorire l'osteoporosi locale ed il ritardo nella consolidazione della
8 frattura. Inoltre, dagli esami strumentali effettuati è emerso che l'osso era ben allineato e che non vi era stato uno spostamento dei frammenti ossei, segno del fatto che la frattura stava seguendo un decorso regolare di guarigione. A ciò si aggiunga che all'esame anamnestico eseguito dai consulenti tecnici la frattura è risultata consolidata e il callo osseo palpabile.
Quanto alla patologia lombosciatalgica indicata dalla paziente come conseguenza dell'erroneo trattamento della frattura del metatarso, giova in primo luogo evidenziare che la prima documentazione sanitaria risale solo al 2019, quando la paziente si è recata presso il Pronto
Soccorso del S.Eugenio, a fronte di un trattamento ortopedico risalente a tre anni prima. Peraltro, gli esami radiologici eseguiti sulla colonna a partire dal 2019 evidenziano la presenza di protrusioni discali a livello L4-L5, inizialmente diagnosticate tramite TC e successivamente approfondite con risonanze magnetiche, che hanno confermato una protrusione erniaria paramediana destra con compressione radicolare a carico di L4, oltre a segni degenerativi di tipo
Modic I. È stato poi proposto un intervento di artrodesi lombare percutanea, eseguito a
Manchester.
Anche gli esami effettuati a Manchester hanno confermato un quadro di stenosi a livello L.4 e L.5
(“this examination demonstrates stenotic features at L4-5”).
In sintesi, da tutti gli esami eseguiti a partire dall'accesso al Pronto Soccorso del S. Eugenio è emerso che l'odierna attrice soffriva di una protrusione discale a livello L4 e L5, poi meglio identificata come protrusione erniaria, condizione patologica che come ben argomentato dai
CTU è da sola sufficiente a causare il quadro algico-funzionale lamentato.
Appare quindi evidente, sia dai predetti esami, che alla luce delle conclusioni dei consulenti tecnici, che la sintomatologia lombosciatalgica e i dolori irradiati agli arti inferiori sono riconducibili alla patologia degenerativa della colonna vertebrale - e in particolare alla protrusione erniaria del disco intersomatico compreso tra L4-L5- del tutto estranea alla frattura metatarsale in oggetto, la quale ha invece seguito un normale decorso di guarigione.
Non può essere accolta, a tal riguardo, nemmeno l'ulteriore osservazione di parte attrice secondo cui i consulenti, pur avendo riconosciuto lievi postumi al piede sinistro non attenuabili né migliorabili con protesi o terapie specifiche, avrebbero errato nel negare la presenza di postumi temporanei o permanenti.
A tal proposito, i periti hanno chiaramente spiegato che i lievi postumi residuati sono del tutto compatibili con un trattamento correttamente eseguito di una frattura metatarsale.
9 È noto, infatti, che ogni trauma può, anche a fronte di un trattamento corretto e di una guarigione fisiologica, esitare postumi non imputabili al medico, che per questo motivo non costituiscono danno differenziale.
Del tutto irrilevante appare poi il richiamo operato da parte attrice al riconoscimento di invalidità civile dall' nella misura del 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% CP_7
al 73%, una volta esclusa la sussistenza dell'errore iatrogeno e stante la diversità dei presupposti di legge per il riconoscimento di tale invalidità.
In conclusione, non avendo l'attrice fornito prova di nesso causale tra il trattamento della frattura del metatarso e la patologia lombosciatalgica sofferta, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di parte attrice in ragione della soccombenza.
Le spese di CTU restano anch'esse definitivamente a carico di parte attrice per il medesimo motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda attorea siccome infondata;
- condanna l'attore a rifondere all' le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in complessivi euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone le spese di C.T.U definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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