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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7754 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Portici alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via A. Diaz 3d, presso lo studio dell'avv. Francesco Castelli, dal quale è rapp.to e difeso APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Canale, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto n. 37 APPELLATA NONCHE' C.F. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_2 P.IVA_2 al Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: in riforma della impugnata sentenza, previo riconoscimento dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e conseguente estinzione di essa annullare la impugnata cartella esattoriale con finale declaratoria di illegittimità ed inefficacia del verbale contravvenzionale n. CC/17150091658 del 10.11.2017 e della cartella esattoriale n. 071 2022 00242553 50 001, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore anticipatario. per : A) Rigettare il presente gravame per i motivi esposti;
B) dichiarare la carenza di CP_3 legittimazione passiva dell' per i motivi suindicati e disattesi tutti i Controparte_4 motivi di censura esposti dal ricorrente rigettare le avverse domande nei confronti della comparente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i rilievi formulati nel presente atto con ogni provvedimento consequenziale;
C) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda e riforma della sentenza di primo grado, manlevare dalle spese l'Agente della Riscossione condannando direttamente il CP_2
pagina 1 di 5 Napoli, o riconoscendo il diritto dell'Agente della Riscossione di essere tenuto indenne dal CP_2 dalle spese di lite e da ogni conseguenza negativa;
D) spese secondo giustizia.
[...]
Per Confermare la sentenza di cui al primo grado per tutte le ragioni di fatto e Controparte_2 diritto su esposte;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio nonché oneri riflessi nella misura di legge RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'appellante ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Napoli ricorso ex artt. 5 e 7 Dlgs. 150/11 avverso la cartella esattoriale n. 071 2022 00242553 50 001, notificata in data 24.1.2023 ed emessa dalla su incarico del Controparte_5 Controparte_2 per il mancato pagamento del verbale di violazione al c.d.s. n. VER17150091658/CC/17 del 10.11.2017 elevato in violazione dell'art. 193 del C.d.S., con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 1.988,87 comprensiva delle maggiorazioni. L'odierno appellante ha impugnato la cartella esattoriale sulla base di tre motivi di ricorso: a) carenza di legittimazione passiva per non essere il ricorrente coobbligato in quanto mai stato proprietario né utilizzatore a nessun titolo dell'autoveicolo sanzionato;
b) illegittimità della cartella in quanto il verbale contravvenzionale non era mai stato regolarmente notificato all'istante per cui si era maturata decadenza ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; c) illegittimità della cartella esattoriale per essere state applicate le maggiorazioni per il ritardato pagamento della contravvenzione. Costituitisi gli enti resistenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione, il giudice di pace, con sentenza n. 37826 pubblicata il 10.10.2023, ha respinto il ricorso confermando la cartella impugnata e nulla disponendo per le spese. In particolare, il giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso (eccepita carenza di legittimazione passiva) in quanto “il trasgressore, che fu identificato mediante patente, non solo ebbe a sottoscrivere l'accertamento (che vale notifica, pertanto ogni osservazione relativa al verbale è tardiva)”, ha poi rigettato il secondo motivo (omessa notifica del verbale) in quanto il “ebbe a provvedere al suo pagamento in Parte_1 forma ridotta il 15.11.2017. Tuttavia, siccome al pagamento non seguì la dimostrazione del pagamento della polizza assicurativa per almeno 6 mesi, veniva applicata la sanzione accessoria della confisca che è incompatibile con la oblazione del verbale. In questi casi, l'amministrazione provvede ad iscrivere la somma a ruolo (ovvero la metà del massimo edittale € 1.689,00) detratto l'importo già ricevuto (€ 594,30). L'Amministrazione, dunque, ha tenuto conto di quanto già versato decurtandolo dal dovuto per l'importo dovuto ex art. 203 c. 3 CdS.”; ha poi respinto il terzo motivo di ricorso (illegittimità delle maggiorazioni) ritenendo che “va applicato l'art. 27/6 L. 689/81 per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 206/1 CdS”; inoltre, pronunciandosi, secondo l'appellante, in extra petita ha stabilito che non fossero maturate né la decadenza né la prescrizione della pagina 2 di 5 pretesa esattiva in quanto “il verbale è stato emesso il 10-11-17 pertanto la prescrizione maturava il 10-11-22. Per effetto del periodo di sospensione delle attività di notifica dell'08-03-20 al 31-08-21, causa emergenza sanitaria (cfr. Decreto Cura Italia e s.m.i.) la prescrizione della cartella si matura 17 mesi dopo la sua naturale scadenza (10-11-22/10- 04-24): la cartella è stata notificata il 24-01-23, nei limiti del predetto termine così come modificato dalla normativa menzionata”; da ultimo -sebbene avrebbe dovuto dichiararlo preliminarmente-, ha ritenuto rituale la costituzione in giudizio del Controparte_2 sebbene l'Ente Pubblico abbia depositato la comparsa ed i documenti in modalità cartacea e non telematica “giusta autorizzazione della signora Presidente del Tribunale mettendo in condizione il ricorrente di controdedurre”. L'appellante ha censurato la decisione sulla base di un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 193 c. 2 del C.dS. in combinato con l'art. 202 del C.d.S. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo, in particolare, che “al momento della contestazione era soltanto conducente/trasgressore e non anche proprietario dell'autoveicolo ha inopinatamente ritenuto che allo stesso fosse applicabile anche il comma 4 dell'art. 193 C.d.S…. la sentenza impugnata merita ulteriore censura per manifesta contraddittorietà ed illogicità nella parte in cui pur avendo accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento in misura ridotta del verbale contravvenzionale non ha applicato -con interpretazione a contrario- l'art. 193 c. 4 del C.d.S. …, ne discende che in caso di pagamento in misura ridotta il verbale non può costituire titolo esecutivo e conseguentemente non può essere emessa la cartella di pagamento, pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il verbale inefficace ed illegittimo e quindi annullare la cartella esattoriale impugnata che su di esso si fonda.” Si sono costituite le amministrazioni appellate, che hanno chiesto il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. Va premesso che l'odierno appellante ha proposto ricorso ex d.lgs 150/2011 ma alcune delle questioni sollevate (carenza di legittimazione passiva, illegittima applicazione della maggiorazione ex l. 689/1981) rappresentano motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Invero, l'unico motivo di opposizione c.d. recuperatoria è quello relativo alla mancata notifica del verbale, il quale, tuttavia, non doveva essere notificato, come correttamente rilevato dal giudice di pace, poiché la violazione è stata contestata immediatamente al sig.
. Parte_1
Circa gli ulteriori motivi, la maggiorazione ex l. 689/1981 è stata ritualmente richiesta (cfr. Cass. 26308 del 29/09/2021) e, sul punto, non v'è motivo di gravame. Il difetto di legittimazione viene declinato in primo grado nel senso che il sig. Parte_1
“non è mai stato proprietario né comodatario a qualunque titolo dell'autoveicolo tg.
pagina 3 di 5 DV35420, né tanto meno lo ha utilizzato per cui non può essere considerato soggetto passivo della contravvenzione che sarebbe stata irrogata ai sensi dell'art. 193 del C.d.S.”. Tale assunto non corrisponde al vero, in quanto il sig. era conducente del Parte_1 veicolo e, in tale veste, è stato destinatario della sanzione. La norma che ci occupa, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, appunto, che “Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.”. Il verbale non è stato impugnato, per cui la cartella è stata correttamente emessa nei confronti del sig. . Parte_1
Il sig. nella presente sede fa poi valere il difetto di titolo esecutivo, sulla base Parte_1 del ragionamento secondo cui egli, nella veste di conducente, non aveva la possibilità di porre in essere tutte le attività prevista dalla norma tese ad evitare la confisca, ciò che ha determinato l'iscrizione a ruolo contestata (derivante dalla “decadenza” dal pagamento in misura ridotta, come si evince dalla documentazione difensiva depositata dal CP_2 nel primo grado). Tuttavia, si ritiene che tale motivo sia inammissibile. Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione (sent. 16541 del 28/07/2011). Più di recente, si veda Cass. 9226 del 22/03/2022, secondo cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Del resto, anche con riferimento all'opposizione a verbale, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi (Cass. 232 del 11/01/2016). Pertanto, risultando “nuovo” il motivo con cui si sotiene la carenza di titolo esecutivo idoneo a sostenere l'iscrizione a ruolo, l'appello deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 ai minimi dello scaglione, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' e del Parte_1 CP_3 delle competenze di lite, che liquida, per ciascuna parte in € 852,00, Controparte_2 oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei pre- supposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 5 di 5
, C.F. , elett.te dom.to in Portici alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via A. Diaz 3d, presso lo studio dell'avv. Francesco Castelli, dal quale è rapp.to e difeso APPELLANTE E
, c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Canale, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto n. 37 APPELLATA NONCHE' C.F. , in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to Controparte_2 P.IVA_2 al Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'opponente: in riforma della impugnata sentenza, previo riconoscimento dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria e conseguente estinzione di essa annullare la impugnata cartella esattoriale con finale declaratoria di illegittimità ed inefficacia del verbale contravvenzionale n. CC/17150091658 del 10.11.2017 e della cartella esattoriale n. 071 2022 00242553 50 001, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del procuratore anticipatario. per : A) Rigettare il presente gravame per i motivi esposti;
B) dichiarare la carenza di CP_3 legittimazione passiva dell' per i motivi suindicati e disattesi tutti i Controparte_4 motivi di censura esposti dal ricorrente rigettare le avverse domande nei confronti della comparente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i rilievi formulati nel presente atto con ogni provvedimento consequenziale;
C) in ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda e riforma della sentenza di primo grado, manlevare dalle spese l'Agente della Riscossione condannando direttamente il CP_2
pagina 1 di 5 Napoli, o riconoscendo il diritto dell'Agente della Riscossione di essere tenuto indenne dal CP_2 dalle spese di lite e da ogni conseguenza negativa;
D) spese secondo giustizia.
[...]
Per Confermare la sentenza di cui al primo grado per tutte le ragioni di fatto e Controparte_2 diritto su esposte;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio nonché oneri riflessi nella misura di legge RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'appellante ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Napoli ricorso ex artt. 5 e 7 Dlgs. 150/11 avverso la cartella esattoriale n. 071 2022 00242553 50 001, notificata in data 24.1.2023 ed emessa dalla su incarico del Controparte_5 Controparte_2 per il mancato pagamento del verbale di violazione al c.d.s. n. VER17150091658/CC/17 del 10.11.2017 elevato in violazione dell'art. 193 del C.d.S., con richiesta di pagamento della complessiva somma di € 1.988,87 comprensiva delle maggiorazioni. L'odierno appellante ha impugnato la cartella esattoriale sulla base di tre motivi di ricorso: a) carenza di legittimazione passiva per non essere il ricorrente coobbligato in quanto mai stato proprietario né utilizzatore a nessun titolo dell'autoveicolo sanzionato;
b) illegittimità della cartella in quanto il verbale contravvenzionale non era mai stato regolarmente notificato all'istante per cui si era maturata decadenza ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; c) illegittimità della cartella esattoriale per essere state applicate le maggiorazioni per il ritardato pagamento della contravvenzione. Costituitisi gli enti resistenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione, il giudice di pace, con sentenza n. 37826 pubblicata il 10.10.2023, ha respinto il ricorso confermando la cartella impugnata e nulla disponendo per le spese. In particolare, il giudice di primo grado ha rigettato il primo motivo di ricorso (eccepita carenza di legittimazione passiva) in quanto “il trasgressore, che fu identificato mediante patente, non solo ebbe a sottoscrivere l'accertamento (che vale notifica, pertanto ogni osservazione relativa al verbale è tardiva)”, ha poi rigettato il secondo motivo (omessa notifica del verbale) in quanto il “ebbe a provvedere al suo pagamento in Parte_1 forma ridotta il 15.11.2017. Tuttavia, siccome al pagamento non seguì la dimostrazione del pagamento della polizza assicurativa per almeno 6 mesi, veniva applicata la sanzione accessoria della confisca che è incompatibile con la oblazione del verbale. In questi casi, l'amministrazione provvede ad iscrivere la somma a ruolo (ovvero la metà del massimo edittale € 1.689,00) detratto l'importo già ricevuto (€ 594,30). L'Amministrazione, dunque, ha tenuto conto di quanto già versato decurtandolo dal dovuto per l'importo dovuto ex art. 203 c. 3 CdS.”; ha poi respinto il terzo motivo di ricorso (illegittimità delle maggiorazioni) ritenendo che “va applicato l'art. 27/6 L. 689/81 per effetto dell'espresso richiamo operato dall'art. 206/1 CdS”; inoltre, pronunciandosi, secondo l'appellante, in extra petita ha stabilito che non fossero maturate né la decadenza né la prescrizione della pagina 2 di 5 pretesa esattiva in quanto “il verbale è stato emesso il 10-11-17 pertanto la prescrizione maturava il 10-11-22. Per effetto del periodo di sospensione delle attività di notifica dell'08-03-20 al 31-08-21, causa emergenza sanitaria (cfr. Decreto Cura Italia e s.m.i.) la prescrizione della cartella si matura 17 mesi dopo la sua naturale scadenza (10-11-22/10- 04-24): la cartella è stata notificata il 24-01-23, nei limiti del predetto termine così come modificato dalla normativa menzionata”; da ultimo -sebbene avrebbe dovuto dichiararlo preliminarmente-, ha ritenuto rituale la costituzione in giudizio del Controparte_2 sebbene l'Ente Pubblico abbia depositato la comparsa ed i documenti in modalità cartacea e non telematica “giusta autorizzazione della signora Presidente del Tribunale mettendo in condizione il ricorrente di controdedurre”. L'appellante ha censurato la decisione sulla base di un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 193 c. 2 del C.dS. in combinato con l'art. 202 del C.d.S. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo, in particolare, che “al momento della contestazione era soltanto conducente/trasgressore e non anche proprietario dell'autoveicolo ha inopinatamente ritenuto che allo stesso fosse applicabile anche il comma 4 dell'art. 193 C.d.S…. la sentenza impugnata merita ulteriore censura per manifesta contraddittorietà ed illogicità nella parte in cui pur avendo accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento in misura ridotta del verbale contravvenzionale non ha applicato -con interpretazione a contrario- l'art. 193 c. 4 del C.d.S. …, ne discende che in caso di pagamento in misura ridotta il verbale non può costituire titolo esecutivo e conseguentemente non può essere emessa la cartella di pagamento, pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare il verbale inefficace ed illegittimo e quindi annullare la cartella esattoriale impugnata che su di esso si fonda.” Si sono costituite le amministrazioni appellate, che hanno chiesto il rigetto dell'appello. L'appello è infondato. Va premesso che l'odierno appellante ha proposto ricorso ex d.lgs 150/2011 ma alcune delle questioni sollevate (carenza di legittimazione passiva, illegittima applicazione della maggiorazione ex l. 689/1981) rappresentano motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. Invero, l'unico motivo di opposizione c.d. recuperatoria è quello relativo alla mancata notifica del verbale, il quale, tuttavia, non doveva essere notificato, come correttamente rilevato dal giudice di pace, poiché la violazione è stata contestata immediatamente al sig.
. Parte_1
Circa gli ulteriori motivi, la maggiorazione ex l. 689/1981 è stata ritualmente richiesta (cfr. Cass. 26308 del 29/09/2021) e, sul punto, non v'è motivo di gravame. Il difetto di legittimazione viene declinato in primo grado nel senso che il sig. Parte_1
“non è mai stato proprietario né comodatario a qualunque titolo dell'autoveicolo tg.
pagina 3 di 5 DV35420, né tanto meno lo ha utilizzato per cui non può essere considerato soggetto passivo della contravvenzione che sarebbe stata irrogata ai sensi dell'art. 193 del C.d.S.”. Tale assunto non corrisponde al vero, in quanto il sig. era conducente del Parte_1 veicolo e, in tale veste, è stato destinatario della sanzione. La norma che ci occupa, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, appunto, che “Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396.”. Il verbale non è stato impugnato, per cui la cartella è stata correttamente emessa nei confronti del sig. . Parte_1
Il sig. nella presente sede fa poi valere il difetto di titolo esecutivo, sulla base Parte_1 del ragionamento secondo cui egli, nella veste di conducente, non aveva la possibilità di porre in essere tutte le attività prevista dalla norma tese ad evitare la confisca, ciò che ha determinato l'iscrizione a ruolo contestata (derivante dalla “decadenza” dal pagamento in misura ridotta, come si evince dalla documentazione difensiva depositata dal CP_2 nel primo grado). Tuttavia, si ritiene che tale motivo sia inammissibile. Come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione (sent. 16541 del 28/07/2011). Più di recente, si veda Cass. 9226 del 22/03/2022, secondo cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Del resto, anche con riferimento all'opposizione a verbale, è stato precisato che, ai sensi dell'art. 204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi dedotti dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi (Cass. 232 del 11/01/2016). Pertanto, risultando “nuovo” il motivo con cui si sotiene la carenza di titolo esecutivo idoneo a sostenere l'iscrizione a ruolo, l'appello deve essere rigettato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 ai minimi dello scaglione, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata, senza istruttoria (Cass. 10206/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' e del Parte_1 CP_3 delle competenze di lite, che liquida, per ciascuna parte in € 852,00, Controparte_2 oltre spese generali al 15% sui compensi, cpa e iva come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei pre- supposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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