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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 791 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIANO STABILE 172 PALERMO, presso lo studio dell'avv. SPINA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
(di seguito (CF - P. IVA , in
[...] CP_1 P.IVA_1
persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo D'Isidoro, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data
03/02/2020 dal Tribunale di Termini – sezione Lavoro (RG. 4067/2019) e notificato il 06/02/2020.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
14/12/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2020, parte ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data 03/02/2020 dal
Tribunale di Termini Imerese – sezione Lavoro (RG. 4067/2019) e notificato il 06/02/2020, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la CP_1
somma di € 39.744,05, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi calcolati alla data indicata nell'atto di costituzione in mora, oltre accessori di legge.
Eccepiva al riguardo la prescrizione dei crediti contributivi e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, e, nel merito, contestava in fatto e in diritto i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ingiunzione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con ordinanza del 05/05/2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e non veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opponente e, in mancanza di altra attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con termine per
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
note conclusive.
Entrambe le parti depositavano memorie con insistevano nelle rispettive difese.
****
Preliminarmente, occorre precisare che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto contributi non versati, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 (fatta eccezione per l'annualità 2015 già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento e per l'annualità 2014 in riscossione tramite ). CP_2
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è parzialmente fondata.
L'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce il principio generale che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di (…) cinque anni”.
L'articolo 46 del regolamento della CNPR in ordine alla prescrizione dei crediti contributivi richiama il termine quinquennale previsto dalla citata legge
335/95: “
1. I contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all si CP_1
prescrivono e non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all' da CP_1
parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”.
E precisamente, la prescrizione, “in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”, decorre ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato regolamento dal 31 luglio di ciascun anno, ed ovvero dalla scadenza del termine fissato per l'invio da parte degli iscritti della comunicazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
reddituale.
In forza delle richiamate disposizioni, quindi, deve affermarsi che il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali è quinquennale e che lo stesso decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, CP_1
della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal 31 luglio dell'anno in cui doveva essere effettuata la comunicazione.
Passando all'esame della questione, dall'estratto conto semplificato e dall'estratto conto unico prodotti dalla si evince che nel 2009 la CP_1
comunicazione dei redditi è stata effettuata in ritardo (22/10/2009), negli anni
2010 e 2011 la comunicazione è stata tempestiva, mentre nei successivi anni in contestazione (2012, 2013 e 2016) non è stata inviata (cfr. doc. 1 e 2).
Pertanto, negli anni 2009, 2012, 2013 e 2016 il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dal 31 luglio di ciascun anno.
La ha dedotto di avere interrotto il termine prescrizionale con un CP_1
primo sollecito di pagamento del 22/12/2013 e successivamente con la nota del 13/10/2018, ed ancora, con nota del 29/07/2017 ha richiesto all'iscritto il pagamento delle sanzioni dovute per l'omessa comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2012.
Al riguardo deve osservarsi che solo la nota del 13/10/2018 ha efficacia interruttiva. Ed invero, in ordine alle note del 22/12/2013 e del 29/07/2017 inviate con pec non vi è prova della ricezione, atteso che ai fini della prova del perfezionamento della notifica effettuata a mezzo pec, il notificante deve trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario le ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché la copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
legge e che le ricevute di consegna e di accettazione devono essere allegate in formato msg. o eml.
Anche la nota del 13/10/2018 difetta dei requisiti per la prova della ricezione, tuttavia, la stessa è espressamente richiamata nel ricorso di parte opponente e, pertanto, deve ritenersi regolarmente consegnata.
Per quanto sopra deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione per il recupero dei contributi, sanzioni e interessi relativi alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013, atteso che, alla data della nota del 13/10/2018, era integralmente decorso il termine quinquennale previsto dalla legge.
La prescrizione, invece, risulta interrotta per il recupero dei contributi, sanzioni e interessi relativi all'anno 2016 e, pertanto, parte opponente deve essere condannato a pagare i relativi contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo.
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuta la parziale soccombenza di parte opponente, le spese di lite devono essere compensate tra le parti in misura pari al 15% e il restante 85% deve essere posto a carico del e si liquidano, sulla base del valore dichiarato, CP_1
come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dichiara prescritto il credito ingiunto relativo alle annualità 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data 03/02/2020 dal Tribunale di Termini Imerese – sezione Lavoro (RGL
4067/2019) e notificato il 06/02/2020;
Condanna al pagamento dei contributi previdenziali e Parte_1
assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi relativi all'annualità 2016, oltre alle ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del
Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
Condanna
[...]
Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
dell'85% delle spese di lite, che liquida per l'intero € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Dichiara compensate tra le parti il restante 15% delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso in Termini Imerese il 11/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 791 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA MARIANO STABILE 172 PALERMO, presso lo studio dell'avv. SPINA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
(di seguito (CF - P. IVA , in
[...] CP_1 P.IVA_1
persona del suo Direttore Generale e procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal de Luca n. 22, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo D'Isidoro, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data
03/02/2020 dal Tribunale di Termini – sezione Lavoro (RG. 4067/2019) e notificato il 06/02/2020.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
14/12/2023 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2020, parte ricorrente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data 03/02/2020 dal
Tribunale di Termini Imerese – sezione Lavoro (RG. 4067/2019) e notificato il 06/02/2020, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la CP_1
somma di € 39.744,05, a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi calcolati alla data indicata nell'atto di costituzione in mora, oltre accessori di legge.
Eccepiva al riguardo la prescrizione dei crediti contributivi e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato, e, nel merito, contestava in fatto e in diritto i motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conferma dell'ingiunzione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con ordinanza del 05/05/2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e non veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opponente e, in mancanza di altra attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione con termine per
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
note conclusive.
Entrambe le parti depositavano memorie con insistevano nelle rispettive difese.
****
Preliminarmente, occorre precisare che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto contributi non versati, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 (fatta eccezione per l'annualità 2015 già oggetto di una precedente ingiunzione di pagamento e per l'annualità 2014 in riscossione tramite ). CP_2
L'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente è parzialmente fondata.
L'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335 stabilisce il principio generale che “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di (…) cinque anni”.
L'articolo 46 del regolamento della CNPR in ordine alla prescrizione dei crediti contributivi richiama il termine quinquennale previsto dalla citata legge
335/95: “
1. I contributi ed i relativi accessori e sanzioni dovuti all si CP_1
prescrivono e non possono essere più versati con il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, la prescrizione decorre dalla data di invio all' da CP_1
parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”.
E precisamente, la prescrizione, “in caso di mancato o ritardato invio, dal termine fissato per la relativa effettuazione”, decorre ai sensi dell'art. 44, comma 1, del citato regolamento dal 31 luglio di ciascun anno, ed ovvero dalla scadenza del termine fissato per l'invio da parte degli iscritti della comunicazione
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
reddituale.
In forza delle richiamate disposizioni, quindi, deve affermarsi che il termine prescrizionale per il versamento dei contributi previdenziali è quinquennale e che lo stesso decorre dalla data di invio alla da parte dell'obbligato, CP_1
della comunicazione di cui all'art. 44, ovvero, in caso di mancato o ritardato invio, dal 31 luglio dell'anno in cui doveva essere effettuata la comunicazione.
Passando all'esame della questione, dall'estratto conto semplificato e dall'estratto conto unico prodotti dalla si evince che nel 2009 la CP_1
comunicazione dei redditi è stata effettuata in ritardo (22/10/2009), negli anni
2010 e 2011 la comunicazione è stata tempestiva, mentre nei successivi anni in contestazione (2012, 2013 e 2016) non è stata inviata (cfr. doc. 1 e 2).
Pertanto, negli anni 2009, 2012, 2013 e 2016 il termine prescrizionale è cominciato a decorrere dal 31 luglio di ciascun anno.
La ha dedotto di avere interrotto il termine prescrizionale con un CP_1
primo sollecito di pagamento del 22/12/2013 e successivamente con la nota del 13/10/2018, ed ancora, con nota del 29/07/2017 ha richiesto all'iscritto il pagamento delle sanzioni dovute per l'omessa comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2012.
Al riguardo deve osservarsi che solo la nota del 13/10/2018 ha efficacia interruttiva. Ed invero, in ordine alle note del 22/12/2013 e del 29/07/2017 inviate con pec non vi è prova della ricezione, atteso che ai fini della prova del perfezionamento della notifica effettuata a mezzo pec, il notificante deve trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario le ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché la copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
legge e che le ricevute di consegna e di accettazione devono essere allegate in formato msg. o eml.
Anche la nota del 13/10/2018 difetta dei requisiti per la prova della ricezione, tuttavia, la stessa è espressamente richiamata nel ricorso di parte opponente e, pertanto, deve ritenersi regolarmente consegnata.
Per quanto sopra deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione per il recupero dei contributi, sanzioni e interessi relativi alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013, atteso che, alla data della nota del 13/10/2018, era integralmente decorso il termine quinquennale previsto dalla legge.
La prescrizione, invece, risulta interrotta per il recupero dei contributi, sanzioni e interessi relativi all'anno 2016 e, pertanto, parte opponente deve essere condannato a pagare i relativi contributi previdenziali e assistenziali insoluti, oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo.
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuta la parziale soccombenza di parte opponente, le spese di lite devono essere compensate tra le parti in misura pari al 15% e il restante 85% deve essere posto a carico del e si liquidano, sulla base del valore dichiarato, CP_1
come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dichiara prescritto il credito ingiunto relativo alle annualità 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 32/2020 emesso in data 03/02/2020 dal Tribunale di Termini Imerese – sezione Lavoro (RGL
4067/2019) e notificato il 06/02/2020;
Condanna al pagamento dei contributi previdenziali e Parte_1
assistenziali insoluti, sanzioni ed interessi relativi all'annualità 2016, oltre alle ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15, commi 3 e 4, del
Regolamento della Previdenza, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo;
Condanna
[...]
Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
dell'85% delle spese di lite, che liquida per l'intero € 4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Dichiara compensate tra le parti il restante 15% delle spese di lite come sopra liquidate.
Così deciso in Termini Imerese il 11/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile