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Articolo 2 della Legge 1 agosto 1949, n. 838
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Articolo 1
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Legge 1 agosto 1949, n. 838
Articolo 2 della Legge 1 agosto 1949, n. 838
Versione
28 novembre 1949
Art. 2.
La presente legge entra in vigore alla data, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 28 novembre 1949
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