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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8950/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Catania Piazza Michelangelo n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano
Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso;
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri e CP_1 dall'avv. Francesco Velardi;
Resistente
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via
Cifali n. 76/A, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536; Per_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione
1 di pagamento n. 29320239017823927/000, notificatagli in data 20.7.2023 e con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma comprensiva di € 98.529,12, scaturente dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito di seguito indicati: n. 29320170024853227,
n. 29320170039650638, n. 59320150005302632, n. 59320160003537837, n.
59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756, n.
59320170001722704, n. 59320170001918408, n. 59320170005342929, n.
59320170006807271, n. 59320170007781145.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto la mancata notifica degli atti opposti, con conseguente possibilità di lamentare la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti;
in subordine, ha eccepito la prescrizione successiva dei suddetti crediti, evidenziando l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data dell'eventuale notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e la notifica di quest'ultima.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di: «- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Con memoria depositata il 15.2.2024 si è costituito l' deducendo preliminarmente la CP_2 legittimazione del Concessionario della Riscossione Controparte_3
per ogni questione afferente alla fase esecutiva del procedimento di
[...] riscossione esattoriale. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'avversa opposizione volta a far valere la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento per essere CP_2 stata la stessa proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delle predette cartelle, invocando, nel caso di accertamento della c.d. prescrizione successiva, la responsabilità del Concessionario.
In ogni caso, ha dedotto la tardività dell'avverso ricorso in opposizione, poiché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Dedotta poi nel merito la debenza delle somme incorporate nelle cartelle di pagamento opposte, ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni «1)
In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della
2 riscossione che ha emesso l 'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , CP_2 nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617
c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto CP_2 che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario della CP_2
Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare
l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di lite». CP_2
Con memoria tempestivamente depositata il 26.3.2024 si è costituito in giudizio l' , CP_1 deducendo che, con riferimento all'avviso di addebito 59320170007781145000, incluso nell'intimazione di pagamento n. 29320239017823927, opposto in ragione della non regolarità della notificazione e per prescrizione del credito, la notifica era avvenuta in data
16/12/2017 via PEC, entro il termine di decadenza essendo i crediti relativi all'anno 2016, allegate ricevute consegna e accettazione.
CP_ Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, l' ha evidenziato l'esistenza di un primo atto interruttivo della prescrizione in data 27/02/2018, rappresentato da un versamento eseguito tramite modello Rav, e di un secondo atto interruttivo in data
29/04/2019, rappresentato da presentazione di istanza di definizione agevolata, successivamente revocata in data 16/04/2020,
CP_ Inoltre, l' ha poi dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti posteriori alla formazione dei titoli esecutivi, in relazione ai quali legittimato passivo risulta , unico soggetto titolare dell'azione esecutiva, nonché ha eccepito la tardività CP_3 dell'opposizione agli atti sottesi all'intimazione di pagamento perché proposta dal ricorrente oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, eccependo altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi Nel merito, ha evidenziato la validità delle intervenute notifiche via Pec, anche in formato xml, deducendo comunque l'idoneità anche di notifiche ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Ha inoltre invocato, ai fini del calcolo dei termini della prescrizione,
3 l'operatività della normativa COVID di cui all'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, ossia la necessità di aggiungere 542 giorni al termine finale di prescrizione, sostenendo, con riferimento all'eventuale maturazione della prescrizione c.d. successiva, la responsabilità di unico soggetto onerato all'inoltro di atti interruttivi dei termini di prescrizione. CP_3
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni:
«Preliminarmente,
Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
In via principale,
Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto degli sgravi medio tempore intervenuti;
In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . Controparte_4
In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che CP_1 sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via subordinata,
Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di accertamento opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge».
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, si è svolta l'udienza di discussione dell'8.4.2024 e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti costituite, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239017823927/000, notificata a parte ricorrente il 20.7.2023 dall'
[...]
, per il mancato pagamento di rate premio e contributi DM Controparte_5 CP_2 insoluti e relative somme aggiuntive, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017, incorporati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) n. 29320170024853227, 2) n. n.
29320170039650638, 3) n. 59320150005302632, 4) n. 593 20160003537837, 5) n.
59320170000026157, 6) n. 5932017000435862, 7) n. 59320170001318756, 8) n.
59320170001722704, 9) n. 59320170001918408, 10) n. 59320170005342929, 11) n.
59320170006807271 e 12) 59320170007781145.
3. Va anzitutto dato atto della tempestività del ricorso introduttivo, depositato in data
23.8.2023, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 20.7.2023, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento per tardività avanzata da
. CP_2
4. Vanno in secondo luogo rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate da e da , tenuto conto che il ricorso introduttivo si appunta sì avverso CP_1 CP_2
l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione, ma altresì avverso gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento in essa contenuti ed aventi ad oggetto rispettivamente crediti contributivi previdenziali e ratei e riguarda il merito CP_1 CP_2 della pretesa, essendo solo gli enti impositori dotati di legittimazione passiva, e non anche l'agente di riscossione. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione
a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (Cass., SS.UU., 8.3.2022 n. 7514). CP_ Va quindi affermata la titolarità in capo ad e ad del rapporto giuridico CP_2 controverso, ossia di quello incorporato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito opposti e contenuti nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, i predetti Enti
5 sono comunque i creditori dei contributi e dei premi pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
5. Ciò posto, giova rammentare che parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti e, in subordine, la prescrizione successiva dei suddetti crediti.
6. Per procedere all'esame della domanda attorea e delle eccezioni proposte dalle resistenti occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n.
18256/2020).
Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n. 19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 cp.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
6 L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
7. Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e ancora un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'omessa notificazione degli atti presupposto sottesi e richiamati in seno all'intimazione di pagamento opposta, di tal guisa censurando la conformità dell'atto formato dall' al modello legale. Con tali Controparte_5 doglianze l'istante non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l' ha inteso minacciare l'esecuzione forzata Controparte_3 non sarebbe corrispondente al modello legale.
In secondo luogo, la parte ricorrente, nel contestare appunto l'omessa notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando così una contestazione di merito sui crediti portati negli atti presupposto. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 recuperatoria.
In terzo luogo, l'istante ha promosso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove ha eccepito la prescrizione successiva dei contributi e dei ratei , CP_1 CP_2 maturata nel tempo intercorso dalla notifica degli avvisi di pagamento e delle cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento.
8. Così inquadrate le opposizioni proposte da parte ricorrente e venendo anzitutto a vagliare la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'intimazione di pagamento, la stessa risulta tardivamente proposta, in quanto parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento il 20.7.2023 e il ricorso è stato depositato il 23.8.2023, oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., cui rimanda anche l'art. 29 D.lgs. 46/1999.
9. Con riferimento alle altre due opposizioni proposte, ossia all'opposizione all'esecuzione recuperatoria e all'opposizione all'esecuzione volta a far valere la prescrizione successiva,
7 tenuto conto che parte ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, è per ragioni di ordine logico opportuno trattare preliminarmente la questione relativa alla regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti in via recuperatoria ex artt. 24 comma 5 n. 46/1999 e contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
10.Procedendo alla verifica della sussistenza della notificazione innanzitutto delle cartelle di pagamento nn. 29320170024853227, n. 29320170039650638 relative a premi , CP_2 dalla documentazione prodotta in atti dall'Ente in uno alla costituzione in giudizio emerge che non vi è prova dell'intervenuta notifica, non deponendo in senso contrario gli allegati depositati dall' , i quali, seppure denominati dallo stesso Ente nella produzione CP_2 documentale col numero delle cartelle opposte, nulla provano circa la riconducibilità alle predette cartelle delle date di notifica presenti all'interno dei file (corrispondenti al
4.9.2017 per il file denominato «293 2017 0024853227» e al 20.12.2017 per il file denominato «293 2017 0039650638») e delle successive domande di definizione agevolata
(registrate nei predetti allegati in data 29.4.2019). Tali allegati, invero, una volta telematicamente aperti, non contengono al proprio interno, sotto la dicitura
«Visualizzazione Iter Ruolo», nessuna voce che ne comprovi il collegamento con le cartelle di pagamento oggi avversate.
In particolare, manca in atti la produzione degli avvisi di ricevimento relative all'eventuale notificazione di dette cartelle a mezzo posta o delle RAC o i file xml relativi all'eventuale notificazione di dette cartelle per via telematica.
Da ciò consegue l'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria fatta valere ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999.
10.2. Con riferimento, quindi, alle cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e
2932017 0039650638, relative a premi , occorre verificare l'intervenuto decorso del CP_2 termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal termine di scadenza per il pagamento dei premi ivi incorporati. CP_2
La cartella n. 29320170024853227 riguarda la I, II, III, IV rata del premio 2015 la I, II, III,
IV rata del premio 2016, con interessi e sanzioni, mentre la n. 29320170039650638 concerne la prima rata del premio 2017 e le relative sanzioni.
10.3. Occorre al riguardo tenere in considerazione la circostanza per cui il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subìto sospensioni a seguito della
8 legislazione emergenziale emanata per l'emergenza epidemiologica ed in particolare in virtù di quanto previsto dalle seguenti disposizione:
- l'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, che al secondo comma dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»;
- l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla 21/2021, che al comma nono dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Sono stati, quindi, previsti due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei contributi: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di
129 giorni e il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni.
Pertanto, nei casi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi – come nel caso di specie – a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (ossia sommando 129 giorni a 182 giorni).
10.4. La sospensione dei termini di prescrizione è dunque regolata dalle norme richiamate al § 10.3.
Diversamente, l'art. 68 d.l. n. 18/2020 cit. e l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 regolano il diverso profilo della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n.
15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
Ora, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 cit. prevede che: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
9 di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Il richiamato art. 12 d.lgs. n. 159/2015 dispone dal canto suo che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Alla luce della lettera delle richiamate disposizioni legislative, va condiviso quanto affermato dal Tribunale di Roma che, nel fare leva sulla dipendenza della sospensione del termine di prescrizione dalla sospensione del termine per il versamento dei contributi, evidenzia che non di sospensione in senso proprio si tratta, ma di un differimento del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non potendo quest'ultimo iniziare a decorrere laddove il credito non sia ancora esigibile per sospensione del termine di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n.
15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
10.5. Ora, appare chiaro che le norme da ultimo richiamate non trovano applicazione con riferimento al termine per il versamento dei contributi incorporati nelle cartelle opposte, essendo quest'ultimo scaduto ben prima del periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
10.6. Verificando il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione con riferimento al premio più recente incorporato nelle cartelle di pagamento , relativo CP_2 alla I rata 2017, aggiungendo dunque 5 anni oltre 311 giorni al 16 febbraio 2017 – così come ribadito dalla circolare 26/2025 che richiama la circolare 33/2015 e che, CP_2 CP_2 nell'operare una ricognizione della materia, precisa che «Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per
l'autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio», fissato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2015, di approvazione della determina del Presidente dell' 6 novembre 2014, n. 330, (v. art. 28, comma 4, d.P.R. n. CP_2
1124/1965) -
10 »– si ottiene che tale credito si è prescritto in data è 24.12.2022, ben prima rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, del 20.7.2023. Pertanto, risultano altresì prescritti i crediti relativi alle rate del premio degli anni 2015 e 2016, essendo a fortiori in quelle CP_2 fattispecie decorso il suesposto termine prescrizionale, essendo il termine di versamento degli stessi antecedente al 16 febbraio 2017.
10.7. In senso cotnrario, non avrebbe giovato l'ordine di esibizione richiesto dall' non CP_2 solo in quanto risulta formulato in maniera generica ed esplorativa, ma anche in quanto risulta inammissibile, giacché la situazione processuale non è tale per cui la prova della notifica di dette cartelle di pagamento non poteva essere fornita con alcun altro mezzo di prova, se non mediante l'esibizione, atteso che così come l' ha prodotto l'ulteriore CP_2 documentaizone, allo stesso modo avrebbe potuto produrre la detta documentazione;
con la conseguenza che, anche alla luce della mancata specifica indicazione del contenuto del documento da esibire, l'esibizione appare volta a cercare - nei documenti in possesso di
- la prova a sostegno delle pretese dell' , essendo dunque volta a supplire alla CP_3 CP_2 decadenza in cui è incorsa la parte.
10.8. Del pari non risulta ammissibile la richiesta di chiamata in causa di da parte CP_3 dell' giacché la stessa, non essendo accompagnata da alcuna domanda proposta nei CP_2 confronti di mira invero solo ad estendere gli effetti di giudicato della presente CP_3 sentenza nei confronti di in assenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. CP_3
10.9. L'opposizione recuperatoria proposta avverso le cartelle di pagamento relative a premi esaminate è dunque fondata. CP_2
11. Venendo ora all'esame dell'opposizione recuperatoria proposta avverso gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento avversata, con riferimento ai crediti contenuti negli avvisi di addebito provenienti dall' , dalla disamina della CP_1 documentazione prodotta dall'ente emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 593 2017 0000026157 000, formato il 09 gennaio 2017, è stato notificato via pec il 12.1.2017, giusta RAC completa in atti;
b) l'avviso di addebito n. 593 2017 00013187 56000, formato il 09 maggio 2017 è stato notificato via pec il 16.5.2017, giusta RAC completa in atti;
c) l'avviso di addebito n. 593 2017 0000435862000, formato il 09 febbraio 2017, è stato notificato via pec il 16.2.2017, giusta RAC completa in atti;
d) l'avviso di addebito n. 59320170001722704000, formato il 08 luglio 2017, è stato notificato via pec il 25.7.2017, giusta RAC completa in atti;
11 e) l'avviso di addebito n. 59320170001918408000, formato il 24 luglio 2017, è stato notificato via pec il 10.8.2017, giusta RAC completa in atti;
f) l'avviso di addebito n. 59320170005342929000, formato il 23 settembre 2017, è stato notificato via pec il 13.10.2017, giusta RAC completa in atti;
g) l'avviso di addebito n. 59320170007781145000 è stato notificato via pec il 16.12.2017, giusta RAC completa in atti;
h) l'avviso di addebito n. 59320150005302632000, formato il 09 dicembre 2015, è stato notificato via pec il 20.12.2015, giusta file xml relativo alla RAC;
i) l'avviso di addebito n. 59320160003537837000, formato il 24 giugno 2016, è stato notificato via pec il 2.7.2016, giusta file xml relativo alla RAC.
l) l'avviso di addebito n. 59320170006807271000, formato il 09 novembre 2017 e notificato via pec il 24.11.2017, giusta RAC completa in atti.
11.1. Come poc'anzi evidenziato, per tutti gli avvisi di addebito suesposti sono state prodotte le ricevute di accettazione e consegna nel loro formato nativo «EML», eccetto per l'avviso di addebito n. 59320150005302632000 e n. 59320160003537837000.
11.2. Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320170007781145000 si rileva che l' ha prodotto la copia informatica della RAC del 16.12.2017, senza tuttavia CP_1
Cont depositare il file .eml oppure contenente l'originale della RAC relativa alla notificazione dell'avviso di addebito. Ebbene, reputa il Tribunale tale documento è idoneo a comprovare la notifica dell'avviso di addebito opposto e la sua consegna nella casella di
PEC « », che risulta essere riferibile alla Email_1 società opponente, anche tenuto conto di una mancata specifica contestazione sul punto da parte della società.
Ed invero, una volta comprovata detta consegna e alla luce dell'oggetto del messaggio di
PEC «Avvisi Di Addebito - Gestione Separata - Committenti/Associanti», era onere della ricorrente dimostrare che con tale messaggio di posta elettronica l' aveva provveduto CP_1
a notificare altri avvisi di addebito, diversi dall'AVA n. 59320170007781145000, oppure ancora che detto messaggio di PEC non conteneva, a differenza di quanto indicato nell'oggetto, alcun avviso di addebito. Pertanto, non essendo stata fornita dalla società ricorrente la prova della riconducibilità del messaggio inviato dall' ad altri avvisi di CP_1 addebito ad essa riferibili, la produzione dello stesso da parte dell'Ente è sufficiente per Contr dimostrare la notifica del predetto alla Total Service s.r.l.
12 11.3. Per quanto concerne, invece, gli avvisi di addebito nn. 59320150005302632000 e
59320160003537837000, l'ente ha prodotto i file xml da cui si ricava la data della notifica degli stessi.
11.3.1. A tal proposito parte ricorrente ha evidenziato, solo con le note sostitutive dell'udienza dell'8.4.2024, depositate il5.4.2024, l'inidoneità della ricevuta XML a CP_ provare la notifica dell'intervenuto avviso di addebito, precisando che «l' avrebbe dovuto depositare telematicamente, in originale nativo digitale, gli avvisi di addebito sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, i messaggi di trasmissione PEC e le relate di notifica corredate delle corrispettive ricevute di attestazione e consegna nel loro formato originale “.EML”».
Nelle successive note del 13.1.2025, parte opponente ha aggiunto che tale file nel formato
XML «non permette di verificare l'atto specifico contestato, non facendo alcun riferimento agli avvisi di addebito impugnati. A norma di legge, per attestare la regolarità della notifica telematica mediante PEC degli atti presupposti, sarebbe stato necessario che CP_ l' depositasse in via telematica gli originali digitali degli avvisi di addebito firmati digitalmente o elettronicamente avanzata, unitamente ai messaggi di trasmissione PEC e alle relative di notifica, completi delle ricevute di accettazione e consegna nel loro formato nativo “EML”».
Al rigaurdo, si osserva che tali deduzioni risultano generiche, in quanto sussistono gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al ricevimento da parte della società ricorrente degli avvisi di addebito de quibus. Infatti, dall'esame dei documenti prodotti emerge la dicitura
«oggetto: Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti», inviato dall'indirizzo CP_ PEC dell' « t», presso la casella di PEC Email_2
« », riconducibile a parte ricorrente, non Email_1 avendo la società nulla contestato sul punto, la data di ricezione delle mail, risalente al giorno «20/10/2015» per l'avviso di addebito n. 59320150005302632000 e al giorno
«02/07/2016» per l'avviso di addebito n. 59320160003537837000, corrispondente alle date indicate nell'intimazione di pagamento come relative alla trasmissione dei suesposti avvisi di addebito.
Invero l'opponente, oltre a non aver contestato l'oggetto dei messaggi di PEC cui si riferiscono i predetti file xml, la riferibilità ad essa ricorrente dell'indirizzo PEC ove sono stati trasmessi detto messaggi e, quindi, il relativo oggetto (ossia gli avvisi di addebito), la data e l'ora della ricezione, non ha spiegato né indicato quali altri avvisi di addebito diversi dagli AVA nn. 59320150005302632000 e 59320160003537837000 avrebbe ricevuto.
13 In tal senso, la Corte di legittimità ha specificato, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata e con principio di diritto che – mutato ciò che si deve – risulta applicabile anche nel caso di specie per identità di ratio fondata sulla presunzione di conoscenza dell'atto consegnato all'indirizzo del destinatario che «la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova» (ex multis, Cass 16528/2018).
Vi è, dunque, in atti la prova della notificazione degli AVA nn. 59320150005302632000 e
59320160003537837000.
12. Fatte queste precisazioni, si rileva come la regolare notificazione da parte dell' CP_1 degli AVA opposti determina peraltro la decorrenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per la proposizione dell'opposizione attraverso cui censurare tanto i vizi formali degli avvisi quanto il merito del credito.
12.1. Il decorso del detto termine produce dal canto suo l'effetto di rendere incontrovertibile il credito portato negli avvisi di addebito (cfr. per tutte Cass., sez. un.,
17.11.2016, n. 23397), con la conseguente decadenza del contribuente dal potere di impugnare l'avviso di addebito e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma
5, d.lgs. n. 46/1999, quanto ancora vizi legati alla titolarità dal lato passivo dell'obbligazione contributiva ivi incorporata.
12.2. In proposito, è invero consolidato l'orientamento secondo cui «la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore» (v. Cass. 12.11.2019, n.
29294).
13. Pertanto, esclusa la possibilità di esaminare l'opposizione all'esecuzione recuperatoria, che risulta non ammissibile, deve essere vagliata l'opposizione all'esecuzione volta a far valere la prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo.
14 Sul punto, non può che richiamarsi quanto già affermato ai §§ 10.3 e 10.4 con riferimento alla necessità, nella verifica dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione, di aggiungere al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei predetti avvisi di addebito, ulteriori 311 giorni.
14. Con riferimento all'AVA n. 59320170007781145, va altresì dato atto dell'interruzione del termine di prescrizione ad opera di un pagamento eseguito dalla società in data
27.2.2018 attraverso il modello RAV, e documentato dall' nel suo fascicolo di parte. CP_1
CP_ Ed invero, il documento prodotto dall' e denominato «listariscossioni» contiene stampigliato in alto a sinistra il numero del predetto AVA e lo storico dei pagamenti relativi allo stesso, da cui si evince che in data 27.2.2018 è stato eseguito un pagamento di euro 50,08 oltre 1,36 di aggio Ente.
Pertanto, contando dal 27.2.2018 5 anni e aggiungendo agli stessi ulteriori 311 giorni, si ottiene la data del 4.1.2024. Ne deriva che il termine di prescrizione non era decorso al
20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente esclusione dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente.
15. Effettuando il calcolo del termine di prescrizione con riferimento ai rimanenti avvisi di addebito, si ricava l'intervenuta prescrizione degli AVA. n. 59320150005302632, n. 593
20160003537837, n. 59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756,
n. 59320170001722704 e n. 59320170001918408.
Invero, conteggiando esemplativamente, 5 anni più 311 giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito di più recente formazione tra quelli sopraindicati, ossia l'AVA n.
59320170001918408, notificato il 10.8.2017, si ricava che la pretesa creditoria ivi incorporata si è prescritta in data17.6.2023.
A fortiori va rilevata la prescrizione dei crediti incorporati negli altri avvisi di addebito elencati nel presente paragrafo, essendo la data di notifica degli stessi antecedente a quella dell'AVA n. 59320170001918408, di cui si è appena accertata la prescrizione.
Si rammenta, infatti, che:
- l'avviso di addebito 59320150005302632 è stato notificato il 20.12.2015;
- l'avviso di addebito 59320160003537837 è stato notificato il 2.7.2016;
- l'avviso di addebito 59320170000026157 è stato notificato il 12.1.2017;
- l'avviso di addebito 5932017000435862 è stato notificato il 16.2.2017;
- l'avviso di addebito 59320170001318756 è stato notificato il 16.5.2017;
- l'avviso di addebito 59320170001722704 è stato notificato il 25.7.2017.
15 15.1. Non risultano, invece, prescritti gli avvisi di addebito nn. 59320170005342929 e
59320170006807271.
15.1.1. Invero, calcolando 5 anni e 311 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59320170005342929, avvenuta il 13.10.2017 si ricava la data del 20.8.2023.
Ne deriva che il termine di prescrizione non era decorso al 20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata dalla ricorrente.
15.1.2. Effettuando la medesima operazione con l'avviso di addebito n.
59320170006807271, e quindi calcolando 5 anni e 311 giorni dalla data della notifica dello stesso, avvenuta il 24.11.2017, si ricava la data dell'1.10.2023.
Allo stesso modo, si rileva che il termine di prescrizione non era decorso al 20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente rigetto, parimenti, dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata dalla ricorrente.
16. Il ricorso deve pertanto essere accolto nella parte in cui l'intimazione di pagamento opposta incorpora le cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e
29320170039650638 e gli avvisi di addebito n. 59320150005302632, n. 593
20160003537837, n. 59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756,
n. 59320170001722704 e n. 59320170001918408.
17. Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e l' , seguono la soccombenza e CP_2 devono essere posta a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei CP_2 criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. CP_ Nei rapporti tra parte ricorrente e l' in ragione della reciproca soccombenza, del valore dei singoli avvisi di addebito opposti e della intervenuta prescrizione di 7 avvisi di CP_ addebito sui 10 impugnati, le spese di lite devono essere poste a carico dell' per 4/5 sull'intero, come liquidato in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, con compensazione del restante quinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
16 - in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento nella parte in cui incorpora le cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e 29320170039650638 CP_2
e gli AVA dell' n. 59320150005302632, n. 59320160003537837, n. CP_1
59320170000026157, n. 5932017000435862, n. 59320170001318756, n.
59320170001722704, n. 59320170001918408, e dichiara prescritti i crediti ivi incorporati
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte opponente, CP_2 che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Stefano Esposito;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente in ragione di 4/5, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa il restante quinto.
Così deciso in Catania il 12 luglio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 30 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8950/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Catania Piazza Michelangelo n. 22, presso lo studio dell'avv. Orazio Stefano
Esposito, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso;
Ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri e CP_1 dall'avv. Francesco Velardi;
Resistente
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via
Cifali n. 76/A, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536; Per_1
Resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 agosto 2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione
1 di pagamento n. 29320239017823927/000, notificatagli in data 20.7.2023 e con la quale gli è stato ingiunto di pagare la somma comprensiva di € 98.529,12, scaturente dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito di seguito indicati: n. 29320170024853227,
n. 29320170039650638, n. 59320150005302632, n. 59320160003537837, n.
59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756, n.
59320170001722704, n. 59320170001918408, n. 59320170005342929, n.
59320170006807271, n. 59320170007781145.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto la mancata notifica degli atti opposti, con conseguente possibilità di lamentare la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti;
in subordine, ha eccepito la prescrizione successiva dei suddetti crediti, evidenziando l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data dell'eventuale notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta e la notifica di quest'ultima.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, di: «- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Con memoria depositata il 15.2.2024 si è costituito l' deducendo preliminarmente la CP_2 legittimazione del Concessionario della Riscossione Controparte_3
per ogni questione afferente alla fase esecutiva del procedimento di
[...] riscossione esattoriale. Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'avversa opposizione volta a far valere la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento per essere CP_2 stata la stessa proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica delle predette cartelle, invocando, nel caso di accertamento della c.d. prescrizione successiva, la responsabilità del Concessionario.
In ogni caso, ha dedotto la tardività dell'avverso ricorso in opposizione, poiché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Dedotta poi nel merito la debenza delle somme incorporate nelle cartelle di pagamento opposte, ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni «1)
In via preliminare, al fine di una regolare integrazione del contraddittorio, ove non regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario della
2 riscossione che ha emesso l 'atto di intimazione impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , CP_2 nonché la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617
c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o
l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto CP_2 che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario della CP_2
Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare
l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di lite». CP_2
Con memoria tempestivamente depositata il 26.3.2024 si è costituito in giudizio l' , CP_1 deducendo che, con riferimento all'avviso di addebito 59320170007781145000, incluso nell'intimazione di pagamento n. 29320239017823927, opposto in ragione della non regolarità della notificazione e per prescrizione del credito, la notifica era avvenuta in data
16/12/2017 via PEC, entro il termine di decadenza essendo i crediti relativi all'anno 2016, allegate ricevute consegna e accettazione.
CP_ Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, l' ha evidenziato l'esistenza di un primo atto interruttivo della prescrizione in data 27/02/2018, rappresentato da un versamento eseguito tramite modello Rav, e di un secondo atto interruttivo in data
29/04/2019, rappresentato da presentazione di istanza di definizione agevolata, successivamente revocata in data 16/04/2020,
CP_ Inoltre, l' ha poi dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva per i fatti posteriori alla formazione dei titoli esecutivi, in relazione ai quali legittimato passivo risulta , unico soggetto titolare dell'azione esecutiva, nonché ha eccepito la tardività CP_3 dell'opposizione agli atti sottesi all'intimazione di pagamento perché proposta dal ricorrente oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, eccependo altresì l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi Nel merito, ha evidenziato la validità delle intervenute notifiche via Pec, anche in formato xml, deducendo comunque l'idoneità anche di notifiche ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Ha inoltre invocato, ai fini del calcolo dei termini della prescrizione,
3 l'operatività della normativa COVID di cui all'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020, ossia la necessità di aggiungere 542 giorni al termine finale di prescrizione, sostenendo, con riferimento all'eventuale maturazione della prescrizione c.d. successiva, la responsabilità di unico soggetto onerato all'inoltro di atti interruttivi dei termini di prescrizione. CP_3
Ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso formulando le seguenti conclusioni:
«Preliminarmente,
Ritenere e dichiarare inammissibile l'avverso ricorso per i motivi esposti in narrativa;
Ritenere e dichiarare la tardività dell'azione spiegata da Controparte con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio.
In via principale,
Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'odierno ricorso e, per l'effetto, rigettarlo;
In subordine, ritenere e dichiarare comunque dovute le somme di cui agli atti opposti al netto degli sgravi medio tempore intervenuti;
In subordine, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' . Controparte_4
In via gradata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito di competenza ivi citati, ovvero nella somma che CP_1 sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato.
In via subordinata,
Accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati nell'avviso di accertamento opposto, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per
l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge».
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta, si è svolta l'udienza di discussione dell'8.4.2024 e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti costituite, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
4 2. Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320239017823927/000, notificata a parte ricorrente il 20.7.2023 dall'
[...]
, per il mancato pagamento di rate premio e contributi DM Controparte_5 CP_2 insoluti e relative somme aggiuntive, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2017, incorporati nei seguenti avvisi di addebito e cartelle di pagamento: 1) n. 29320170024853227, 2) n. n.
29320170039650638, 3) n. 59320150005302632, 4) n. 593 20160003537837, 5) n.
59320170000026157, 6) n. 5932017000435862, 7) n. 59320170001318756, 8) n.
59320170001722704, 9) n. 59320170001918408, 10) n. 59320170005342929, 11) n.
59320170006807271 e 12) 59320170007781145.
3. Va anzitutto dato atto della tempestività del ricorso introduttivo, depositato in data
23.8.2023, dunque entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 20.7.2023, con conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento per tardività avanzata da
. CP_2
4. Vanno in secondo luogo rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate da e da , tenuto conto che il ricorso introduttivo si appunta sì avverso CP_1 CP_2
l'intimazione di pagamento notificata dall'agente per la riscossione, ma altresì avverso gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento in essa contenuti ed aventi ad oggetto rispettivamente crediti contributivi previdenziali e ratei e riguarda il merito CP_1 CP_2 della pretesa, essendo solo gli enti impositori dotati di legittimazione passiva, e non anche l'agente di riscossione. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno, infatti, precisato che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione
a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.» (Cass., SS.UU., 8.3.2022 n. 7514). CP_ Va quindi affermata la titolarità in capo ad e ad del rapporto giuridico CP_2 controverso, ossia di quello incorporato nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito opposti e contenuti nell'intimazione di pagamento, considerato che, indipendentemente dal soggetto che ha proceduto alla iscrizione a ruolo, i predetti Enti
5 sono comunque i creditori dei contributi e dei premi pretesi con gli atti opposti (cfr. intimazione di pagamento prodotta da parte ricorrente).
5. Ciò posto, giova rammentare che parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha dedotto la mancata notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, la prescrizione quinquennale dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito opposti e, in subordine, la prescrizione successiva dei suddetti crediti.
6. Per procedere all'esame della domanda attorea e delle eccezioni proposte dalle resistenti occorre in primo luogo inquadrare sistematicamente la natura della spiegata opposizione.
Al riguardo giova premettere che nella materia che ci occupa possono essere proposte, anche con un unico atto (v. Cass. 15116/2015): a) sia l'opposizione per motivi che attengono al merito della pretesa contributiva – come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 – quali sono le contestazioni relative all'an e al quantum di detta pretesa, l'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, come ad esempio la prescrizione, le riduzioni per sgravi e le agevolazioni in genere;
b) sia l'opposizione agli atti esecutivi, che si configura allorquando il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata come la nullità della cartella o dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione, l'omessa notificazione degli atti prodromici, la nullità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento;
c) sia anche l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. per una ricostruzione sistematica e completa del ventaglio di opposizioni proponibili avverso avvisi di addebito e cartelle di pagamento Cass. n.
18256/2020).
Nell'ambito di tale sistema di tutele, è ammessa senza limiti di tempo l'impugnazione dell'estratto di ruolo esclusivamente quando la cartella o l'avviso di addebito non sono stati mai notificati e il contribuente ne è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso lo stesso (Cass., n. 19704/2015).
Al di fuori di questa ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di giorni 20 per l'opposizione agli atti esecutivi, sì come disposto dall'art. 617 cp.c. (cui rinvia l'art. 29 d.lgs. n. 26/1999), oppure nel termine di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46/1999.
6 L'ammissibilità dell'opposizione deve peraltro essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 per l'impugnazione della cartella di pagamento ha carattere perentorio ed è fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007). Analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. (v. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
7. Ciò premesso sul piano generale e calando i suesposti principi di diritto nel caso di specie, va rilevato che parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione agli atti esecutivi, sia un'opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 e ancora un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, l'istante ha, in primo luogo, contestato l'intrinseca validità dell'intimazione di pagamento in ragione dell'omessa notificazione degli atti presupposto sottesi e richiamati in seno all'intimazione di pagamento opposta, di tal guisa censurando la conformità dell'atto formato dall' al modello legale. Con tali Controparte_5 doglianze l'istante non nega il fondamento delle pretese creditorie, ma sostiene che l'atto con il quale l' ha inteso minacciare l'esecuzione forzata Controparte_3 non sarebbe corrispondente al modello legale.
In secondo luogo, la parte ricorrente, nel contestare appunto l'omessa notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando così una contestazione di merito sui crediti portati negli atti presupposto. Si tratta di un'opposizione di merito ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 recuperatoria.
In terzo luogo, l'istante ha promosso un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., laddove ha eccepito la prescrizione successiva dei contributi e dei ratei , CP_1 CP_2 maturata nel tempo intercorso dalla notifica degli avvisi di pagamento e delle cartelle di pagamento alla notifica dell'intimazione di pagamento.
8. Così inquadrate le opposizioni proposte da parte ricorrente e venendo anzitutto a vagliare la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'intimazione di pagamento, la stessa risulta tardivamente proposta, in quanto parte ricorrente ha allegato di avere ricevuto la notificazione dell'intimazione di pagamento il 20.7.2023 e il ricorso è stato depositato il 23.8.2023, oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., cui rimanda anche l'art. 29 D.lgs. 46/1999.
9. Con riferimento alle altre due opposizioni proposte, ossia all'opposizione all'esecuzione recuperatoria e all'opposizione all'esecuzione volta a far valere la prescrizione successiva,
7 tenuto conto che parte ricorrente ha lamentato l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta, è per ragioni di ordine logico opportuno trattare preliminarmente la questione relativa alla regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito opposti in via recuperatoria ex artt. 24 comma 5 n. 46/1999 e contenuti nell'intimazione di pagamento impugnata.
10.Procedendo alla verifica della sussistenza della notificazione innanzitutto delle cartelle di pagamento nn. 29320170024853227, n. 29320170039650638 relative a premi , CP_2 dalla documentazione prodotta in atti dall'Ente in uno alla costituzione in giudizio emerge che non vi è prova dell'intervenuta notifica, non deponendo in senso contrario gli allegati depositati dall' , i quali, seppure denominati dallo stesso Ente nella produzione CP_2 documentale col numero delle cartelle opposte, nulla provano circa la riconducibilità alle predette cartelle delle date di notifica presenti all'interno dei file (corrispondenti al
4.9.2017 per il file denominato «293 2017 0024853227» e al 20.12.2017 per il file denominato «293 2017 0039650638») e delle successive domande di definizione agevolata
(registrate nei predetti allegati in data 29.4.2019). Tali allegati, invero, una volta telematicamente aperti, non contengono al proprio interno, sotto la dicitura
«Visualizzazione Iter Ruolo», nessuna voce che ne comprovi il collegamento con le cartelle di pagamento oggi avversate.
In particolare, manca in atti la produzione degli avvisi di ricevimento relative all'eventuale notificazione di dette cartelle a mezzo posta o delle RAC o i file xml relativi all'eventuale notificazione di dette cartelle per via telematica.
Da ciò consegue l'ammissibilità dell'opposizione recuperatoria fatta valere ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999.
10.2. Con riferimento, quindi, alle cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e
2932017 0039650638, relative a premi , occorre verificare l'intervenuto decorso del CP_2 termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal termine di scadenza per il pagamento dei premi ivi incorporati. CP_2
La cartella n. 29320170024853227 riguarda la I, II, III, IV rata del premio 2015 la I, II, III,
IV rata del premio 2016, con interessi e sanzioni, mentre la n. 29320170039650638 concerne la prima rata del premio 2017 e le relative sanzioni.
10.3. Occorre al riguardo tenere in considerazione la circostanza per cui il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione ha subìto sospensioni a seguito della
8 legislazione emergenziale emanata per l'emergenza epidemiologica ed in particolare in virtù di quanto previsto dalle seguenti disposizione:
- l'art. 37 del d.l. 18/2020, conv. dalla l. 27/2020, che al secondo comma dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»;
- l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. dalla 21/2021, che al comma nono dispone che: «I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Sono stati, quindi, previsti due periodi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione dei contributi: il primo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 della durata di
129 giorni e il secondo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 della durata di 182 giorni.
Pertanto, nei casi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi – come nel caso di specie – a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 (ossia sommando 129 giorni a 182 giorni).
10.4. La sospensione dei termini di prescrizione è dunque regolata dalle norme richiamate al § 10.3.
Diversamente, l'art. 68 d.l. n. 18/2020 cit. e l'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 regolano il diverso profilo della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n.
15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
Ora, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18/2020 cit. prevede che: «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
9 di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Il richiamato art. 12 d.lgs. n. 159/2015 dispone dal canto suo che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
Alla luce della lettera delle richiamate disposizioni legislative, va condiviso quanto affermato dal Tribunale di Roma che, nel fare leva sulla dipendenza della sospensione del termine di prescrizione dalla sospensione del termine per il versamento dei contributi, evidenzia che non di sospensione in senso proprio si tratta, ma di un differimento del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, non potendo quest'ultimo iniziare a decorrere laddove il credito non sia ancora esigibile per sospensione del termine di versamento (in questo senso v. Trib. Roma sentenza emessa nel procedimento n.
15081/2022 R.G. prima sezione lavoro, dott. A.M. Luna).
10.5. Ora, appare chiaro che le norme da ultimo richiamate non trovano applicazione con riferimento al termine per il versamento dei contributi incorporati nelle cartelle opposte, essendo quest'ultimo scaduto ben prima del periodo ricompreso tra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021.
10.6. Verificando il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione con riferimento al premio più recente incorporato nelle cartelle di pagamento , relativo CP_2 alla I rata 2017, aggiungendo dunque 5 anni oltre 311 giorni al 16 febbraio 2017 – così come ribadito dalla circolare 26/2025 che richiama la circolare 33/2015 e che, CP_2 CP_2 nell'operare una ricognizione della materia, precisa che «Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per
l'autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio», fissato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2015, di approvazione della determina del Presidente dell' 6 novembre 2014, n. 330, (v. art. 28, comma 4, d.P.R. n. CP_2
1124/1965) -
10 »– si ottiene che tale credito si è prescritto in data è 24.12.2022, ben prima rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento, del 20.7.2023. Pertanto, risultano altresì prescritti i crediti relativi alle rate del premio degli anni 2015 e 2016, essendo a fortiori in quelle CP_2 fattispecie decorso il suesposto termine prescrizionale, essendo il termine di versamento degli stessi antecedente al 16 febbraio 2017.
10.7. In senso cotnrario, non avrebbe giovato l'ordine di esibizione richiesto dall' non CP_2 solo in quanto risulta formulato in maniera generica ed esplorativa, ma anche in quanto risulta inammissibile, giacché la situazione processuale non è tale per cui la prova della notifica di dette cartelle di pagamento non poteva essere fornita con alcun altro mezzo di prova, se non mediante l'esibizione, atteso che così come l' ha prodotto l'ulteriore CP_2 documentaizone, allo stesso modo avrebbe potuto produrre la detta documentazione;
con la conseguenza che, anche alla luce della mancata specifica indicazione del contenuto del documento da esibire, l'esibizione appare volta a cercare - nei documenti in possesso di
- la prova a sostegno delle pretese dell' , essendo dunque volta a supplire alla CP_3 CP_2 decadenza in cui è incorsa la parte.
10.8. Del pari non risulta ammissibile la richiesta di chiamata in causa di da parte CP_3 dell' giacché la stessa, non essendo accompagnata da alcuna domanda proposta nei CP_2 confronti di mira invero solo ad estendere gli effetti di giudicato della presente CP_3 sentenza nei confronti di in assenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. CP_3
10.9. L'opposizione recuperatoria proposta avverso le cartelle di pagamento relative a premi esaminate è dunque fondata. CP_2
11. Venendo ora all'esame dell'opposizione recuperatoria proposta avverso gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento avversata, con riferimento ai crediti contenuti negli avvisi di addebito provenienti dall' , dalla disamina della CP_1 documentazione prodotta dall'ente emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 593 2017 0000026157 000, formato il 09 gennaio 2017, è stato notificato via pec il 12.1.2017, giusta RAC completa in atti;
b) l'avviso di addebito n. 593 2017 00013187 56000, formato il 09 maggio 2017 è stato notificato via pec il 16.5.2017, giusta RAC completa in atti;
c) l'avviso di addebito n. 593 2017 0000435862000, formato il 09 febbraio 2017, è stato notificato via pec il 16.2.2017, giusta RAC completa in atti;
d) l'avviso di addebito n. 59320170001722704000, formato il 08 luglio 2017, è stato notificato via pec il 25.7.2017, giusta RAC completa in atti;
11 e) l'avviso di addebito n. 59320170001918408000, formato il 24 luglio 2017, è stato notificato via pec il 10.8.2017, giusta RAC completa in atti;
f) l'avviso di addebito n. 59320170005342929000, formato il 23 settembre 2017, è stato notificato via pec il 13.10.2017, giusta RAC completa in atti;
g) l'avviso di addebito n. 59320170007781145000 è stato notificato via pec il 16.12.2017, giusta RAC completa in atti;
h) l'avviso di addebito n. 59320150005302632000, formato il 09 dicembre 2015, è stato notificato via pec il 20.12.2015, giusta file xml relativo alla RAC;
i) l'avviso di addebito n. 59320160003537837000, formato il 24 giugno 2016, è stato notificato via pec il 2.7.2016, giusta file xml relativo alla RAC.
l) l'avviso di addebito n. 59320170006807271000, formato il 09 novembre 2017 e notificato via pec il 24.11.2017, giusta RAC completa in atti.
11.1. Come poc'anzi evidenziato, per tutti gli avvisi di addebito suesposti sono state prodotte le ricevute di accettazione e consegna nel loro formato nativo «EML», eccetto per l'avviso di addebito n. 59320150005302632000 e n. 59320160003537837000.
11.2. Con riferimento all'avviso di addebito n. 59320170007781145000 si rileva che l' ha prodotto la copia informatica della RAC del 16.12.2017, senza tuttavia CP_1
Cont depositare il file .eml oppure contenente l'originale della RAC relativa alla notificazione dell'avviso di addebito. Ebbene, reputa il Tribunale tale documento è idoneo a comprovare la notifica dell'avviso di addebito opposto e la sua consegna nella casella di
PEC « », che risulta essere riferibile alla Email_1 società opponente, anche tenuto conto di una mancata specifica contestazione sul punto da parte della società.
Ed invero, una volta comprovata detta consegna e alla luce dell'oggetto del messaggio di
PEC «Avvisi Di Addebito - Gestione Separata - Committenti/Associanti», era onere della ricorrente dimostrare che con tale messaggio di posta elettronica l' aveva provveduto CP_1
a notificare altri avvisi di addebito, diversi dall'AVA n. 59320170007781145000, oppure ancora che detto messaggio di PEC non conteneva, a differenza di quanto indicato nell'oggetto, alcun avviso di addebito. Pertanto, non essendo stata fornita dalla società ricorrente la prova della riconducibilità del messaggio inviato dall' ad altri avvisi di CP_1 addebito ad essa riferibili, la produzione dello stesso da parte dell'Ente è sufficiente per Contr dimostrare la notifica del predetto alla Total Service s.r.l.
12 11.3. Per quanto concerne, invece, gli avvisi di addebito nn. 59320150005302632000 e
59320160003537837000, l'ente ha prodotto i file xml da cui si ricava la data della notifica degli stessi.
11.3.1. A tal proposito parte ricorrente ha evidenziato, solo con le note sostitutive dell'udienza dell'8.4.2024, depositate il5.4.2024, l'inidoneità della ricevuta XML a CP_ provare la notifica dell'intervenuto avviso di addebito, precisando che «l' avrebbe dovuto depositare telematicamente, in originale nativo digitale, gli avvisi di addebito sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, i messaggi di trasmissione PEC e le relate di notifica corredate delle corrispettive ricevute di attestazione e consegna nel loro formato originale “.EML”».
Nelle successive note del 13.1.2025, parte opponente ha aggiunto che tale file nel formato
XML «non permette di verificare l'atto specifico contestato, non facendo alcun riferimento agli avvisi di addebito impugnati. A norma di legge, per attestare la regolarità della notifica telematica mediante PEC degli atti presupposti, sarebbe stato necessario che CP_ l' depositasse in via telematica gli originali digitali degli avvisi di addebito firmati digitalmente o elettronicamente avanzata, unitamente ai messaggi di trasmissione PEC e alle relative di notifica, completi delle ricevute di accettazione e consegna nel loro formato nativo “EML”».
Al rigaurdo, si osserva che tali deduzioni risultano generiche, in quanto sussistono gravi, precisi e concordanti indizi in ordine al ricevimento da parte della società ricorrente degli avvisi di addebito de quibus. Infatti, dall'esame dei documenti prodotti emerge la dicitura
«oggetto: Avvisi Di Addebito - Aziende Con Lavoratori Dipendenti», inviato dall'indirizzo CP_ PEC dell' « t», presso la casella di PEC Email_2
« », riconducibile a parte ricorrente, non Email_1 avendo la società nulla contestato sul punto, la data di ricezione delle mail, risalente al giorno «20/10/2015» per l'avviso di addebito n. 59320150005302632000 e al giorno
«02/07/2016» per l'avviso di addebito n. 59320160003537837000, corrispondente alle date indicate nell'intimazione di pagamento come relative alla trasmissione dei suesposti avvisi di addebito.
Invero l'opponente, oltre a non aver contestato l'oggetto dei messaggi di PEC cui si riferiscono i predetti file xml, la riferibilità ad essa ricorrente dell'indirizzo PEC ove sono stati trasmessi detto messaggi e, quindi, il relativo oggetto (ossia gli avvisi di addebito), la data e l'ora della ricezione, non ha spiegato né indicato quali altri avvisi di addebito diversi dagli AVA nn. 59320150005302632000 e 59320160003537837000 avrebbe ricevuto.
13 In tal senso, la Corte di legittimità ha specificato, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata e con principio di diritto che – mutato ciò che si deve – risulta applicabile anche nel caso di specie per identità di ratio fondata sulla presunzione di conoscenza dell'atto consegnato all'indirizzo del destinatario che «la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova» (ex multis, Cass 16528/2018).
Vi è, dunque, in atti la prova della notificazione degli AVA nn. 59320150005302632000 e
59320160003537837000.
12. Fatte queste precisazioni, si rileva come la regolare notificazione da parte dell' CP_1 degli AVA opposti determina peraltro la decorrenza del termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per la proposizione dell'opposizione attraverso cui censurare tanto i vizi formali degli avvisi quanto il merito del credito.
12.1. Il decorso del detto termine produce dal canto suo l'effetto di rendere incontrovertibile il credito portato negli avvisi di addebito (cfr. per tutte Cass., sez. un.,
17.11.2016, n. 23397), con la conseguente decadenza del contribuente dal potere di impugnare l'avviso di addebito e di dedurre tanto vizi di forma della cartella quanto fatti estintivi del credito verificatisi anteriormente al momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo per effetto della mancata tempestiva impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma
5, d.lgs. n. 46/1999, quanto ancora vizi legati alla titolarità dal lato passivo dell'obbligazione contributiva ivi incorporata.
12.2. In proposito, è invero consolidato l'orientamento secondo cui «la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore» (v. Cass. 12.11.2019, n.
29294).
13. Pertanto, esclusa la possibilità di esaminare l'opposizione all'esecuzione recuperatoria, che risulta non ammissibile, deve essere vagliata l'opposizione all'esecuzione volta a far valere la prescrizione successiva alla notifica del titolo esecutivo.
14 Sul punto, non può che richiamarsi quanto già affermato ai §§ 10.3 e 10.4 con riferimento alla necessità, nella verifica dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione, di aggiungere al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dei predetti avvisi di addebito, ulteriori 311 giorni.
14. Con riferimento all'AVA n. 59320170007781145, va altresì dato atto dell'interruzione del termine di prescrizione ad opera di un pagamento eseguito dalla società in data
27.2.2018 attraverso il modello RAV, e documentato dall' nel suo fascicolo di parte. CP_1
CP_ Ed invero, il documento prodotto dall' e denominato «listariscossioni» contiene stampigliato in alto a sinistra il numero del predetto AVA e lo storico dei pagamenti relativi allo stesso, da cui si evince che in data 27.2.2018 è stato eseguito un pagamento di euro 50,08 oltre 1,36 di aggio Ente.
Pertanto, contando dal 27.2.2018 5 anni e aggiungendo agli stessi ulteriori 311 giorni, si ottiene la data del 4.1.2024. Ne deriva che il termine di prescrizione non era decorso al
20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente esclusione dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente.
15. Effettuando il calcolo del termine di prescrizione con riferimento ai rimanenti avvisi di addebito, si ricava l'intervenuta prescrizione degli AVA. n. 59320150005302632, n. 593
20160003537837, n. 59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756,
n. 59320170001722704 e n. 59320170001918408.
Invero, conteggiando esemplativamente, 5 anni più 311 giorni dalla data della notifica dell'avviso di addebito di più recente formazione tra quelli sopraindicati, ossia l'AVA n.
59320170001918408, notificato il 10.8.2017, si ricava che la pretesa creditoria ivi incorporata si è prescritta in data17.6.2023.
A fortiori va rilevata la prescrizione dei crediti incorporati negli altri avvisi di addebito elencati nel presente paragrafo, essendo la data di notifica degli stessi antecedente a quella dell'AVA n. 59320170001918408, di cui si è appena accertata la prescrizione.
Si rammenta, infatti, che:
- l'avviso di addebito 59320150005302632 è stato notificato il 20.12.2015;
- l'avviso di addebito 59320160003537837 è stato notificato il 2.7.2016;
- l'avviso di addebito 59320170000026157 è stato notificato il 12.1.2017;
- l'avviso di addebito 5932017000435862 è stato notificato il 16.2.2017;
- l'avviso di addebito 59320170001318756 è stato notificato il 16.5.2017;
- l'avviso di addebito 59320170001722704 è stato notificato il 25.7.2017.
15 15.1. Non risultano, invece, prescritti gli avvisi di addebito nn. 59320170005342929 e
59320170006807271.
15.1.1. Invero, calcolando 5 anni e 311 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n.
59320170005342929, avvenuta il 13.10.2017 si ricava la data del 20.8.2023.
Ne deriva che il termine di prescrizione non era decorso al 20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata dalla ricorrente.
15.1.2. Effettuando la medesima operazione con l'avviso di addebito n.
59320170006807271, e quindi calcolando 5 anni e 311 giorni dalla data della notifica dello stesso, avvenuta il 24.11.2017, si ricava la data dell'1.10.2023.
Allo stesso modo, si rileva che il termine di prescrizione non era decorso al 20.7.2023, data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, con conseguente rigetto, parimenti, dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata dalla ricorrente.
16. Il ricorso deve pertanto essere accolto nella parte in cui l'intimazione di pagamento opposta incorpora le cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e
29320170039650638 e gli avvisi di addebito n. 59320150005302632, n. 593
20160003537837, n. 59320170000026157, n. 5932017000435862, 59320170001318756,
n. 59320170001722704 e n. 59320170001918408.
17. Le spese di lite, nei rapporti tra la ricorrente e l' , seguono la soccombenza e CP_2 devono essere posta a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei CP_2 criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. CP_ Nei rapporti tra parte ricorrente e l' in ragione della reciproca soccombenza, del valore dei singoli avvisi di addebito opposti e della intervenuta prescrizione di 7 avvisi di CP_ addebito sui 10 impugnati, le spese di lite devono essere poste a carico dell' per 4/5 sull'intero, come liquidato in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, con compensazione del restante quinto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
16 - in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento nella parte in cui incorpora le cartelle di pagamento nn. 29320170024853227 e 29320170039650638 CP_2
e gli AVA dell' n. 59320150005302632, n. 59320160003537837, n. CP_1
59320170000026157, n. 5932017000435862, n. 59320170001318756, n.
59320170001722704, n. 59320170001918408, e dichiara prescritti i crediti ivi incorporati
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte opponente, CP_2 che si liquidano in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avv. Orazio Stefano Esposito;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte opponente in ragione di 4/5, delle CP_1 spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 4.200,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
compensa il restante quinto.
Così deciso in Catania il 12 luglio 2025.
La giudice
Federica Porcelli
La minuta del presente provvedimento è stata redatta – sotto le mie cure – con la collaborazione della dott.ssa Elisa Prinzi, magistrato ordinario in tirocinio.
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