CASS
Sentenza 24 gennaio 2022
Sentenza 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2022, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Pistoia nei confronti del Tribunale di Lucca e della Corte di appello di Firenze con ordinanza del 21/5/2021 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lucca. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2558 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 21 maggio 2021 il Tribunale di Pistoia, investito del giudizio a carico di ER OC, imputato del reato di evasione, ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Lucca e della Corte di appello di Firenze e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Il Tribunale di Pistoia rileva che, dinanzi ad esso, OC è accusato di essere evaso dal luogo di detenzione domiciliare, sito nel territorio del Comune di Massa e Cozzile, ricompreso nel circondario del medesimo Tribunale, in data 27 marzo 2018; reato per il quale l'imputato è stato, di seguito, arrestato nel territorio del Comune di Camaiore, appartenente al circondario del Tribunale di Lucca. Dinanzi a quest'ultimo, dopo la convalida, si è già celebrato il giudizio, con rito direttissimo;
la relativa sentenza è stata impugnata e il processo pende, in secondo grado, dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Il Tribunale rimettente rivendica a sé, ratione loci, la competenza a procedere, osservando che il Tribunale di Lucca sarebbe stato funzionalmente competente in relazione alla sola fase della convalida dell'arresto; onde la rilevazione del presente conflitto positivo, avendo quel Tribunale definito invece il merito dell'imputazione ed essendo il parallelo giudizio, sulla stessa regiudicanda, in corso in grado di appello. 2. Gli atti relativi al conflitto, giunti a questa Corte, hanno qui dato luogo all'iscrizione dei distinti procedimenti di cui in epigrafe, trattati all'odierna udienza e dal Collegio riuniti per la totale identità del loro oggetto. La trattazione congiunta si è svolta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile. 2. Il Tribunale di Pistoia, nel promuoverlo, rivendicando a sé la competenza, muove da presupposti in sé corretti. 2 L'evasione si configura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20555 del 6/3/2019, Prushi, Rv. 275937-01; Sez. 6, n. 14037 del 30/9/2014, deo. 2015, Iocco, Rv. 262968-01; Sez. 7, n. 8147 del 19/12/2013, dep. 2014, Damiani, Rv. 261462-01; Sez. 6, n. 25976 del 4/5/2010, Silvestri, Rv. 247819-01), come reato istantaneo, seppur ad effetti permanenti, e si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si sia allontanato dal luogo della detenzione carceraria o domiciliare. Altro indirizzo nomofilattico, di recente ribadito (Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, Buzzetti, Rv. 281995-01), anche se risalente nella sua genesi (Sez. 6, n. 10605 del 2/7/1981, Arcuri, Rv. 151112-01), riconosce invece al reato di evasione natura di reato permanente, facendo coincidere l'inizio della consumazione con l'allontanamento dell'agente dal luogo di detenzione, e reputando che la consumazione perduri fin quando non venga meno la condizione di evaso. Quale che sia l'interpretazione preferibile, ai fini della determinazione della competenza per territorio la soluzione è comunque univoca, giacché tale competenza è intestata al giudice del luogo in cui si consuma il reato istantaneo, o ha inizio la consumazione del reato permanente (art. 8, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), e quindi in ogni caso - per l'evasione - al giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di detenzione, dal quale l'agente sia accusato di essersi indebitamente allontanato. 3. Tali rilievi dovrebbero astrattamente condurre all'affermazione della competenza del Tribunale di Pistoia, poiché il Comune di Massa e Cozzile ricade nel relativo circondario. Senonché, i processi da cui origina il conflitto pendono - come evidenziato in narrativa - in gradi diversi. Quello già celebrato dinanzi al Tribunale di Lucca, pure originariamente incompetente, è ormai approdato al secondo grado di giudizio. Occorre allora considerare che, secondo un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trova nello stadio più avanzato. Tale principio - già affermato Sez. 1, n. 1299 del 8/5/1989, Rotolo, Rv. 181325-01, sulla scia di Sez. 1, n. 91 del 10/1/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01, che ne aveva fatto estesa applicazione, rispetto al reato permanente, riferendolo anche ai segmenti di condotta eventualmente non coincidenti - è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. 3 Marando, Rv. 279895-01, e ciò non solo per ragioni evidenti di economia dei giudizi, ma stante altresì l'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito. 4. Trattasi di principio, basato su solide considerazioni logico-sistematiche, dal quale non vi è ragione per discostarsi in questa sede. In applicazione di esso, che qui rileva in via assorbente, la competenza deve essere assegnata alla Corte di appello di Firenze, quale giudice dinanzi al quale il processo si trova nella fase processuale più avanzata.
P.Q.M.
In risoluzione del conflitto di cui al procedimento n. 18899/21, cui è stato riunito il procedimento n. 19370/21, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 25/11/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lucca. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2558 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 25/11/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza 21 maggio 2021 il Tribunale di Pistoia, investito del giudizio a carico di ER OC, imputato del reato di evasione, ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Tribunale di Lucca e della Corte di appello di Firenze e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Il Tribunale di Pistoia rileva che, dinanzi ad esso, OC è accusato di essere evaso dal luogo di detenzione domiciliare, sito nel territorio del Comune di Massa e Cozzile, ricompreso nel circondario del medesimo Tribunale, in data 27 marzo 2018; reato per il quale l'imputato è stato, di seguito, arrestato nel territorio del Comune di Camaiore, appartenente al circondario del Tribunale di Lucca. Dinanzi a quest'ultimo, dopo la convalida, si è già celebrato il giudizio, con rito direttissimo;
la relativa sentenza è stata impugnata e il processo pende, in secondo grado, dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Il Tribunale rimettente rivendica a sé, ratione loci, la competenza a procedere, osservando che il Tribunale di Lucca sarebbe stato funzionalmente competente in relazione alla sola fase della convalida dell'arresto; onde la rilevazione del presente conflitto positivo, avendo quel Tribunale definito invece il merito dell'imputazione ed essendo il parallelo giudizio, sulla stessa regiudicanda, in corso in grado di appello. 2. Gli atti relativi al conflitto, giunti a questa Corte, hanno qui dato luogo all'iscrizione dei distinti procedimenti di cui in epigrafe, trattati all'odierna udienza e dal Collegio riuniti per la totale identità del loro oggetto. La trattazione congiunta si è svolta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto, in presenza di più giudici ordinari, che prendono contemporaneamente cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, risulta ammissibile. 2. Il Tribunale di Pistoia, nel promuoverlo, rivendicando a sé la competenza, muove da presupposti in sé corretti. 2 L'evasione si configura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20555 del 6/3/2019, Prushi, Rv. 275937-01; Sez. 6, n. 14037 del 30/9/2014, deo. 2015, Iocco, Rv. 262968-01; Sez. 7, n. 8147 del 19/12/2013, dep. 2014, Damiani, Rv. 261462-01; Sez. 6, n. 25976 del 4/5/2010, Silvestri, Rv. 247819-01), come reato istantaneo, seppur ad effetti permanenti, e si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si sia allontanato dal luogo della detenzione carceraria o domiciliare. Altro indirizzo nomofilattico, di recente ribadito (Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, Buzzetti, Rv. 281995-01), anche se risalente nella sua genesi (Sez. 6, n. 10605 del 2/7/1981, Arcuri, Rv. 151112-01), riconosce invece al reato di evasione natura di reato permanente, facendo coincidere l'inizio della consumazione con l'allontanamento dell'agente dal luogo di detenzione, e reputando che la consumazione perduri fin quando non venga meno la condizione di evaso. Quale che sia l'interpretazione preferibile, ai fini della determinazione della competenza per territorio la soluzione è comunque univoca, giacché tale competenza è intestata al giudice del luogo in cui si consuma il reato istantaneo, o ha inizio la consumazione del reato permanente (art. 8, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), e quindi in ogni caso - per l'evasione - al giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di detenzione, dal quale l'agente sia accusato di essersi indebitamente allontanato. 3. Tali rilievi dovrebbero astrattamente condurre all'affermazione della competenza del Tribunale di Pistoia, poiché il Comune di Massa e Cozzile ricade nel relativo circondario. Senonché, i processi da cui origina il conflitto pendono - come evidenziato in narrativa - in gradi diversi. Quello già celebrato dinanzi al Tribunale di Lucca, pure originariamente incompetente, è ormai approdato al secondo grado di giudizio. Occorre allora considerare che, secondo un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso di procedimenti pendenti in fasi o gradi diversi, contro lo stesso imputato e per lo stesso fatto di reato, la competenza spetta in ogni caso al giudice del procedimento che si trova nello stadio più avanzato. Tale principio - già affermato Sez. 1, n. 1299 del 8/5/1989, Rotolo, Rv. 181325-01, sulla scia di Sez. 1, n. 91 del 10/1/1985, Petruzzi, Rv. 169547-01, che ne aveva fatto estesa applicazione, rispetto al reato permanente, riferendolo anche ai segmenti di condotta eventualmente non coincidenti - è stato di recente ribadito da Sez. 1, n. 32707 del 20/10/2020, confl. comp. in proc. 3 Marando, Rv. 279895-01, e ciò non solo per ragioni evidenti di economia dei giudizi, ma stante altresì l'impossibilità giuridica di regressione del processo a una fase precedente, salvo i casi eccezionali di annullamento ammessi dal codice di rito. 4. Trattasi di principio, basato su solide considerazioni logico-sistematiche, dal quale non vi è ragione per discostarsi in questa sede. In applicazione di esso, che qui rileva in via assorbente, la competenza deve essere assegnata alla Corte di appello di Firenze, quale giudice dinanzi al quale il processo si trova nella fase processuale più avanzata.
P.Q.M.
In risoluzione del conflitto di cui al procedimento n. 18899/21, cui è stato riunito il procedimento n. 19370/21, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 25/11/2021