CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26169 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RT SI IA nato il [...] EI NA nato il [...] OC NA nato il [...] DO IA nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2024 del TRIBUNALE di LATINA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto CU LE LU, IU IN, MA NA e TU RI hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza eseguito nei loro Penale Sent. Sez. 5 Num. 26169 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/05/2024 confronti in relazione, con la formulazione di tre capi d'incolpazione distinti, alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 4 e 5 cod. pen., emesso il 3 febbraio 2024 dal g.i.p. presso il Tribunale di Latina. 1.Tramite difensore abilitato, con unico atto, hanno dedotto due motivi di impugnazione, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla carenza di valida querela presentata da persone non legittimate per conto degli enti - la farmacia Calabresi e il punto-vendita Eurospin- individuati come persone offese dal reato di furto. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato la sussistenza di analoghi vizi con riferimento alla violazione dell'art. 382 cod. proc. pen., poiché l'arresto sarebbe stato eseguito fuori flagranza e quasi-flagranza dagli operanti di polizia giudiziaria, che in definitiva avrebbero colto gli imputati a distanza di tempo ragguardevole rispetto alla perpetrazione dei reati e sulla base di indagini sollecitate dalle informazioni acquisite nell'immediatezza dell'intervento. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il collegio condivide l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile gestionale - o comunque il compossessore dei beni aziendali, ancorchè non formalmente investito di una carica sovraordinata - dell'esercizio commerciale, è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto comunque titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342, che ribadisce i principi espressi da Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez.2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz Acuna, Rv.276663). Risulta per tabulas - ma la circostanza è ammessa nel corpo dell'atto di impugnazione - che gli autori delle rispettive denunce-querele sporte oralmente dinanzi alla polizia giudiziaria, si siano qualificati come contitolare della farmacia - Rieti - e di assistente di filiale, munito di delega - 2 Fusco - del punto-vendita del supermercato Eurospin, ove sono stati perfezionati i singoli furti e, sul punto, la doglianza difensiva si rivela meramente esplorativa, priva di argomenti concludenti e di allegazioni conducenti ai fini dell'esclusione dell'attribuzione della relativa veste. 2.11 secondo motivo di ricorso è fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che non si discetta, nel caso in esame, della tempestività e contemporaneità (rispetto alla commissione del reato) dell'inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria, quanto piuttosto dell'ipotesi alternativa della c.d. quasi-flagranza, prevista dall'art. 382 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., distinta dal fenomeno appena citato perché connotata dalla disgiuntiva "ovvero", riferita cioè alla sorpresa del reo "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (cfr., ai fini della distinzione tra le due ipotesi, in motivazione, sez. U n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice). Si deve allora ribadire che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato (sez.6, n. 25331 del 19/05/2021,P., Rv. 281749). 2.1.Nel caso in esame gli agenti di polizia giudiziaria, una volta avvisati del commesso reato, hanno provveduto subito dopo ad arrestare gli indagati, per cui non è ravvisabile una cesura tra la commissione del fatto e la presa di cognizione, da parte degli agenti, delle tracce del reato;
del tutto ininfluente, pertanto, è che la polizia giudiziaria si sia portata dapprima nella farmacia Calabresi e, visionate le immagini delle telecamere, si sia immediatamente attivata ed abbia rintracciato gli autori del reato ancora in possesso della refurtiva asportata poco prima nei vari esercizi commerciali — i cui referenti, significativamente, non avevano ancora presentato querela, peraltro contestualmente formalizzata - perché è quest'ultimo il dato di rilievo nella prospettiva qui seguita, pienamente compatibile con i requisiti pretesi dalla nozione di quasi-flagranza. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Il consig e estensore Il Presidente Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 02/05/2024
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Ritenuto in fatto CU LE LU, IU IN, MA NA e TU RI hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida dell'arresto in flagranza eseguito nei loro Penale Sent. Sez. 5 Num. 26169 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 02/05/2024 confronti in relazione, con la formulazione di tre capi d'incolpazione distinti, alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 4 e 5 cod. pen., emesso il 3 febbraio 2024 dal g.i.p. presso il Tribunale di Latina. 1.Tramite difensore abilitato, con unico atto, hanno dedotto due motivi di impugnazione, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla carenza di valida querela presentata da persone non legittimate per conto degli enti - la farmacia Calabresi e il punto-vendita Eurospin- individuati come persone offese dal reato di furto. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato la sussistenza di analoghi vizi con riferimento alla violazione dell'art. 382 cod. proc. pen., poiché l'arresto sarebbe stato eseguito fuori flagranza e quasi-flagranza dagli operanti di polizia giudiziaria, che in definitiva avrebbero colto gli imputati a distanza di tempo ragguardevole rispetto alla perpetrazione dei reati e sulla base di indagini sollecitate dalle informazioni acquisite nell'immediatezza dell'intervento. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il collegio condivide l'orientamento già espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile gestionale - o comunque il compossessore dei beni aziendali, ancorchè non formalmente investito di una carica sovraordinata - dell'esercizio commerciale, è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto comunque titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342, che ribadisce i principi espressi da Sez. U n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez.2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz Acuna, Rv.276663). Risulta per tabulas - ma la circostanza è ammessa nel corpo dell'atto di impugnazione - che gli autori delle rispettive denunce-querele sporte oralmente dinanzi alla polizia giudiziaria, si siano qualificati come contitolare della farmacia - Rieti - e di assistente di filiale, munito di delega - 2 Fusco - del punto-vendita del supermercato Eurospin, ove sono stati perfezionati i singoli furti e, sul punto, la doglianza difensiva si rivela meramente esplorativa, priva di argomenti concludenti e di allegazioni conducenti ai fini dell'esclusione dell'attribuzione della relativa veste. 2.11 secondo motivo di ricorso è fuori fuoco e manifestamente infondato, dal momento che non si discetta, nel caso in esame, della tempestività e contemporaneità (rispetto alla commissione del reato) dell'inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria, quanto piuttosto dell'ipotesi alternativa della c.d. quasi-flagranza, prevista dall'art. 382 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., distinta dal fenomeno appena citato perché connotata dalla disgiuntiva "ovvero", riferita cioè alla sorpresa del reo "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (cfr., ai fini della distinzione tra le due ipotesi, in motivazione, sez. U n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice). Si deve allora ribadire che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato (sez.6, n. 25331 del 19/05/2021,P., Rv. 281749). 2.1.Nel caso in esame gli agenti di polizia giudiziaria, una volta avvisati del commesso reato, hanno provveduto subito dopo ad arrestare gli indagati, per cui non è ravvisabile una cesura tra la commissione del fatto e la presa di cognizione, da parte degli agenti, delle tracce del reato;
del tutto ininfluente, pertanto, è che la polizia giudiziaria si sia portata dapprima nella farmacia Calabresi e, visionate le immagini delle telecamere, si sia immediatamente attivata ed abbia rintracciato gli autori del reato ancora in possesso della refurtiva asportata poco prima nei vari esercizi commerciali — i cui referenti, significativamente, non avevano ancora presentato querela, peraltro contestualmente formalizzata - perché è quest'ultimo il dato di rilievo nella prospettiva qui seguita, pienamente compatibile con i requisiti pretesi dalla nozione di quasi-flagranza. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 Il consig e estensore Il Presidente Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 02/05/2024