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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2614 del R.G. 2020, avente ad oggetto: Somministrazione, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso l'avv. Francesco Mercogliano, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
–ATTRICE–
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Francesco Ragone, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Giovanni Grassini, come da procura generale alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. Su istanza della il Tribunale di Controparte_1
Castrovillari, con decreto n. 674/2020 del 19.10.2020, ha ingiunto a Pt_1
il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 6.963,73,
[...]
oltre interessi e spese, quale credito derivante da fornitura di energia elettrica.
2. con atto di citazione notificato alla Parte_1 Controparte_1
in data 24.11.2020, ha proposto tempestiva opposizione
[...]
avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 26.10.2020, deducendo: a) che il credito asseritamente vantato dall'opposta deriva dalla morosità registrata con riferimento alla fornitura di energia elettrica relativa all'utenza identificata con numero presa e Codice POD P.IVA_2
IT001E781997439, riguardante un immobile sito in Rossano, contrada Seggio;
b) di essere subentrata nella predetta utenza a seguito di apposita richiesta avanzata in data 18.09.2017 e di non essere mai incorsa in ritardi o morosità;
c) che il subentro effettivo nell'utenza sarebbe avvenuto nell'ottobre 2017 e, quindi, sarebbe stato impossibile registrare consumi tanto elevati in così pochi giorni;
d) che, in precedenza, tale utenza era intestata alla Controparte_2
cui, presumibilmente, si riferirebbero i consumi di energia elettrica
[...]
da cui deriverebbe il credito dell'opposta; e) che, infatti, dall'estratto conto intestato alla predetta società, emergerebbe un residuo passivo pari a circa €
6.000,00; f) che non sarebbe possibile richiedere al subentrante di rispondere della morosità pregressa, accumulata dal vecchio cliente.
La opponente ha quindi rassegnato le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare, ammissibile e fondata la presente opposizione;
2) annullare e/o revocare, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto relativo al pagamento dell'importo di €
6.963,73, oltre interessi, a titolo di consumi di energia elettrica nonché spese
e competenze del monitorio, previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere la somma ingiunta per i motivi espressi nella
2 presente opposizione;
3) condannare parte opposta alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.05.2021, la si è costituita in giudizio, deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle avverse argomentazioni e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
4. All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 15.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
5. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si rileva, in primo luogo, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata
3 impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell''obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”
(Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
4 Infine, “in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. Civ., Sez. VI-III, ordinanza n. 297 del 09.01.2020).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che l'opposta abbia senz'altro fornito prova della pretesa creditoria vantata nei confronti della opponente, producendo la fattura n. 786434680221542 del 10.10.2017, emessa sulla base dei consumi automaticamente registrati da apposito contatore, e allegando l'altrui inadempimento.
A fronte di ciò, la opponente non ha invece provato di aver adempiuto le proprie prestazioni, né ha contestato il malfunzionamento del contatore, limitandosi a sostenere che i consumi indicati nella predetta fattura sarebbero antecedenti al subentro nell'utenza e sarebbero imputabili alla Controparte_2
precedente intestataria dell'utenza medesima.
[...]
L'assunto di parte opponente risulta, tuttavia, totalmente sfornito di prova e, anzi, appare addirittura smentito dalla documentazione in atti.
Ed invero, dalla predetta documentazione si evince che la opponente aveva presentato richiesta di subentro nell'utenza in data 18.09.2017 e che i consumi indicati nella fattura n. 786434680221542 del 10.10.2017 riguardano un periodo (20.09.2017 - 03.10.2017) successivo a tale richiesta.
5 Inoltre, la fattura di € 5.977,05, emessa nei confronti della Controparte_2
(v. estratto conto di cui all'all. n. 3 dell'atto di citazione e
[...]
intimazione di pagamento di cui all'all. n. 6 della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2 c.p.c. della opponente), risale al 27.09.2017 e, pertanto, se, per un verso, non può certamente riferirsi ai consumi registrati nel periodo 27.09.2017 -
03.10.2017, per altro verso, è comunque inverosimile, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la rilevazione e l'emissione della fattura, che si riferisca ai consumi registrati nel periodo 20.09.2017 -
26.09.2017.
Né, peraltro, la opponente ha prodotto la fattura richiamata nell'estratto conto allegato all'atto di citazione, dalla cui disamina sarebbe stato possibile comprendere se il periodo di rilevazione dei consumi ivi indicato coincidesse, sia pure in parte, con quello indicato nella fattura posta a fondamento della domanda monitoria.
Deve quindi concludersi che la fattura n. 786434680221542 del 10.10.2017 riguardi senz'altro i consumi registrati allorquando risultava già perfezionato il subentro della opponente nell'utenza dapprima in capo alla Controparte_2
[...]
6. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, non può che rigettarsi l'opposizione proposta da poiché infondata, con Parte_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 674/2020 del 19.10.2020, che va contestualmente dichiarato esecutivo.
7. In base al principio della soccombenza, l'opponente va condannata alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità credito, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi,
[...]
oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Castrovillari, il 16.12.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
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